14.2011.149
Estinzione del precetto esecutivo
27 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2011.149
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, CEF
Titolo:
Estinzione del precetto esecutivo
DOMANDA DI FALLIMENTO
art. 166 LEF
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.149
Lugano
27 ottobre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 6 maggio 2011 presentata da
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
Contro
CO 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del
Distretto di __________, con sentenza 15 settembre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 80.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
atto 7 ottobre 2010 (recte: 2011) ne postula l’annullamento con rinvio
dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione, protestate le spese;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ RE 1, con istanza del 6 maggio 2011, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'630.05 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 7 settembre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 15 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza di fallimento rilevando che agli atti non è stata
prodotta alcuna decisione che permettesse di verificare la validità del
precetto esecutivo notificato il 24 novembre 2009, atteso che il diritto di chiedere il fallimento si estingue con il decorso di 15 mesi dalla notifica
del precetto esecutivo.
D. Con
il reclamo RE 1 ha prodotto una decisione del 10 febbraio 2011 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, rilevando che questa sentenza è stata emessa
anteriormente alla decisione pretorile impugnata, per cui trattasi di un fatto
nuovo ammissibile ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF. Da questa decisione, ha
rilevato l’istante, emerge che il termine di 15 mesi per presentare la domanda
di fallimento è stato interrotto e il termine rispettato.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo
periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo
il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura
civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi
di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di
prima istanza.
2.
Secondo
l’art. 166 cpv. 1 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione
della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Tale
diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.
Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal
giorno in cui l’azione fu promossa fino a quello della sua definizione
giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF), ciò che può comprendere sia una procedura di
rigetto dell’opposizione, sia una causa di merito (art. 79 rispettivamente art.
83.
LEF) (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed.,
2010, n. 16 ad art. 166; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 23 ad art. 88).
Nel caso
in esame il PE n. __________ dell’UE di __________ è stato notificato a CO 1 il
24.
novembre 2009 (doc. 3). L’escussa ha interposto opposizione. Nell’ambito di
un’azione promossa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni RE 1 ha presentato istanza di rigetto definitivo dell’opposizione il 7 ottobre 2010 (doc. 4). Dalla data di notifica del PE a quella dell’inoltro della predetta azione risultano
essere trascorsi 10 mesi e 13 giorni. La decisione del Tribunale cantonale
delle assicurazioni, mediante la quale la petizione è stata parzialmente
accolta e l’opposizione interposta da CO 1 rigettata in via definitiva è stata
pronunciata il 10 febbraio 2011. Di conseguenza il termine di 15 mesi previsto
dall’art. 166 cpv. 2 LEF è rimasto sospeso dal 7 ottobre 2010 al 10 febbraio 2011, per ricominciare a decorrere da questa data. Atteso che l’istanza di
fallimento in esame è stata presentata in Pretura il 6 maggio 2011, per questa data sono trascorsi ulteriori 2 mesi e 26 giorni, per un totale di 13 mesi e
9.
giorni. Il termine di 15 mesi previsto dall’art. 166 cpv. 2 LEF è stato
pertanto rispettato, per cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato.
3.
Il
reclamo va accolto. L’incarto va rinviato al primo giudice per ristatuire
sull’istanza di fallimento. La tassa di giustizia (ridotta) è posta a carico
della reclamante, che in prima sede non ha prodotta la necessaria
documentazione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 166 e 174 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto. La sentenza
impugnata è annullata e l’incarto è retrocesso al Pretore del Distretto di __________,
per statuire di nuovo sull’istanza di fallimento.
2.
La tassa di giustizia di fr. 50.-- è
posta a carico della reclamante.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________
- CO
1, c/o __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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