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Decisione

14.2011.149

Estinzione del precetto esecutivo

27 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ RE 1, con istanza del 6 maggio 2011, ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 8'630.05 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 7 settembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 15 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza di fallimento rilevando che agli atti non è stata

prodotta alcuna decisione che permettesse di verificare la validità del

precetto esecutivo notificato il 24 novembre 2009, atteso che il diritto di chiedere il fallimento si estingue con il decorso di 15 mesi dalla notifica

del precetto esecutivo.

D. Con

il reclamo RE 1 ha prodotto una decisione del 10 febbraio 2011 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, rilevando che questa sentenza è stata emessa

anteriormente alla decisione pretorile impugnata, per cui trattasi di un fatto

nuovo ammissibile ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF. Da questa decisione, ha

rilevato l’istante, emerge che il termine di 15 mesi per presentare la domanda

di fallimento è stato interrotto e il termine rispettato.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo

il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura

civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti possono avvalersi

di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di

prima istanza.

2.

Secondo

l’art. 166 cpv. 1 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione

della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può

chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.

Tale

diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo.

Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal

giorno in cui l’azione fu promossa fino a quello della sua definizione

giudiziale (art. 166 cpv. 2 LEF), ciò che può comprendere sia una procedura di

rigetto dell’opposizione, sia una causa di merito (art. 79 rispettivamente art.

83.

LEF) (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed.,

2010, n. 16 ad art. 166; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 2. ed., 2010, n. 23 ad art. 88).

Nel caso

in esame il PE n. __________ dell’UE di __________ è stato notificato a CO 1 il

24.

novembre 2009 (doc. 3). L’escussa ha interposto opposizione. Nell’ambito di

un’azione promossa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni RE 1 ha presentato istanza di rigetto definitivo dell’opposizione il 7 ottobre 2010 (doc. 4). Dalla data di notifica del PE a quella dell’inoltro della predetta azione risultano

essere trascorsi 10 mesi e 13 giorni. La decisione del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, mediante la quale la petizione è stata parzialmente

accolta e l’opposizione interposta da CO 1 rigettata in via definitiva è stata

pronunciata il 10 febbraio 2011. Di conseguenza il termine di 15 mesi previsto

dall’art. 166 cpv. 2 LEF è rimasto sospeso dal 7 ottobre 2010 al 10 febbraio 2011, per ricominciare a decorrere da questa data. Atteso che l’istanza di

fallimento in esame è stata presentata in Pretura il 6 maggio 2011, per questa data sono trascorsi ulteriori 2 mesi e 26 giorni, per un totale di 13 mesi e

9.

giorni. Il termine di 15 mesi previsto dall’art. 166 cpv. 2 LEF è stato

pertanto rispettato, per cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato.

3.

Il

reclamo va accolto. L’incarto va rinviato al primo giudice per ristatuire

sull’istanza di fallimento. La tassa di giustizia (ridotta) è posta a carico

della reclamante, che in prima sede non ha prodotta la necessaria

documentazione.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 166 e 174 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto. La sentenza

impugnata è annullata e l’incarto è retrocesso al Pretore del Distretto di __________,

per statuire di nuovo sull’istanza di fallimento.

2.

La tassa di giustizia di fr. 50.-- è

posta a carico della reclamante.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________

- CO

1, c/o __________, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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