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Decisione

14.2011.150

Rigetto provvisorio. Identitâ

4 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 9/10 giugno 2009 dell’UEF di __________ l’arch. RE 1 e RE 2, quali creditori solidali, hanno escusso il dr. CO 1 per l’incasso di fr.

30'029.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2006, indicando quale titolo di credito: “Contratto per prestazioni nell’architettura L__________ A__________

1 mapp. __________ del 16.06.04/16.03.05, contratto per le prestazioni nell’architettura P__________ A__________ 2 mapp. __________ del 16.03.05, fattura 09.03.04, 23.09.04, 02.12.04, 25.05.05, 12.12.05, fattura 20.12.04, fattura 15.09.05.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al

Pretore.

B. I procedenti

fondano la loro pretesa sue due contratti per prestazioni nell’architettura

del 16 giugno 2004/16 marzo 2005 rispettivamente del 16. marzo 2005 con cui il dr. CO 1 ha affidato all’arch. RE 1 la trasformazione dell’immobile di cui

al mappale n. __________ RFD A__________ da fabbrica in tre appartamenti loft

per un importo complessivo, IVA inclusa, di fr. 123'000.-- oltre a fr. 10'000.--

più IVA per le prestazioni dell’ingegnere (doc. C), nonche la riattazione

dell’edificio di cui alla part. __________ RFD A__________ per l’edificazione

di un nuovo ufficio postale per un importo di fr. 20'000.-- (doc. F). L’importo

posto in esecuzione è composto dal prezzo di fr. 123'000.-- pattuito per la

trasformazione della fabbrica in appartamenti loft, ritenute le prestazioni

eseguite nella misura del 90%, per cui la pretesa è stata ridotta a fr.

118'449.-- ai quali sono state sommate le prestazioni dell’ingegnere di fr.

10'760.-- (fr. 10'000.-- + IVA). Dedotti i pagamenti effettuati per fr. 89'940.--

rispettivamente fr. 10'760.-- è risultato un importo scoperto di fr. 28'509.--.

A questo importo sono stati aggiunti fr. 1'520.-- corrispondenti all’IVA

sull’importo pagato di fr. 20'000.-- relativo all’edificazione del nuovo

ufficio postale. Gli istanti pretendono pertanto il pagamento di fr. 30'029.-- (fr.

28'509.-- + fr. 1'520.--).

C. All’udienza

di discussione l’escusso si è opposto all’accoglimento dell’istanza,

sostenendo di avere stipulato i contratti in oggetto per prestazioni d’architetto

con l’arch. RE 1 personalmente e non con RE 2, per cui gli istanti

difetterebbero della legittimazione attiva.

D. Con sentenza 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza rilevando che i contratti di

architettura sono stati sottoscritti unicamente dall’arch. RE 1 per sé personalmente

e non anche per RE 2, la quale nei contratti figura unicamente quale suo

recapito. Il primo giudice ha osservato che l’arch. RE 1 ha sottoscritto per RE 2, della quale è amministratore unico con firma individuale, la domanda di

costruzione e la liquidazione finale, quale direzione lavori, per le opere da

impresario costruttore e che il dr. CO 1 ha indirizzato alcuni scritti ad RE 2. Ciò nonostante, secondo il Pretore aggiunto, nulla agli atti permette di

ritenere che l’arch. RE 1 e RE 2 siano creditori solidali. In prima sede

l’istanza è pertanto stata respinta per la mancanza di identità tra il

creditore indicato nel riconoscimento di debito e quelli indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza di rigetto.

E.

Con il reclamo RE 1 e RE 2 sostengono che la

deduzione giuridica del Pretore aggiunto, che ha negato loro la legittimazione

attiva, non è corretta essendo fondata su di un accertamento manifestamente

errato dai fatti, che risultano sia dal verbale di discussione che dai

documenti versati agli atti. Secondo i reclamanti dal verbale di udienza emerge

che l’escusso ha affermato di avere voluto concludere i contratti con l’arch. RE

1 personalmente e non con RE 2. Tramite il suo patrocinatore egli ha invece affermato

che la progettazione, la direzione lavori e la liquidazione degli artigiani

sono stati conferiti a RE 2. Secondo gli istanti queste dichiarazioni

dell’escusso, contrarie ma non contraddittorie, dimostrano con evidenza chiara

ed inequivocabile che egli ha inteso obbligarsi verso entrambi gli escutenti.

Questa conclusione, secondo i reclamanti, emergeva già dalla documentazione

agli atti, in parte correttamente individuata dal primo giudice. Il fatto che

sui contratti sia stata apposta una firma unica, non può portare alla conclusione

che gli stessi siano stati sottoscritti dall’arch. RE 1 personalmente e non

anche per RE 2, ritenuto che RE 1 è amministratore unico di quest’ultima. La

conclusione a cui è giunto il Pretore aggiunto è, secondo i reclamanti,

eccessivamente formalistica.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

considerato

Considerandi

1.

Premesso che la decisione impugnata

risale al 12 settembre 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011)

del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC),

si pone avantutto la questione a sapere quali siano le norme procedurali

applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione proposta il 1. luglio 2009. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti

già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto

procedurale previgente.

Stabilita

l’applicabilià del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone la questione di sapere quale sia

invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1

CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale)

risale, come visto, al 12 settembre 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.

2.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

3.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie i reclamanti lamentano un accertamento manifestamente errato dei

fatti, avendo il Pretore aggiunto negato l’esistenza di un valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF del dr. CO 1 nei

confronti dell’arch. RE 1 e RE 2 quali creditori solidali, nonostante l’escusso

con le sue dichiarazioni all’udienza di discussione e i suoi scritti

indirizzati indistintamente a RE 2 e all’arch. RE 1 abbia inteso obbligarsi

verso entrambi gli escutenti.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).

7.

Il

creditore che chiede il rigetto dell’opposizione deve essere identico con il

creditore indicato nel riconoscimento di debito e nel precetto esecutivo e deve

essere identificabile quale persona fisica o giuridica (Staehelin, op. cit., n.

67.

ad art. 82). Se il credito spetta a più creditori in comune, il rigetto può

essere concesso solo se questi hanno escusso in comune. Il giudice deve

esaminare d’ufficio la questione di sapere se l’escutente è la persona

legittimata nel titolo. Se la legittimazione non è dimostrata in modo liquido

tramite documenti, non risulta chiaramente dalla legge oppure sussistono dubbi

in merito all’identità dell’escutente con la persona legittimata, l’istanza di

rigetto deve essere respinta (Stücheli, op. cit., pag. 169/170)

8.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche

DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).

9.

Orbene, dall’esame dei contratti per le prestazioni d’architetto

(doc. C e F) emerge che sulla prima pagina all’indicazione prestampata “affida

all’architetto” è stata iscritta a mano l’indicazione “RE 1” e che alla sottostante indicazione pure prestampata “nome/indirizzo” è stata apposta a mano

l’indicazione “RE 2, Cso __________, __________”. In calce ai citati

contratti all’indicazione “Per il mandatario” è apposta unicamente la

firma di RE 1. Da queste indicazioni non risulta alcun elemento atto a far

ritenere che i contratti in esame siano stati stipulati non solo con l’arch. RE

1, ma pure con RE 2. Quest’ultima società appare infatti unicamente quale

recapito e non quale contraente. Che i contratti sono stati stipulati

unicamente dall’arch. RE 1 per sé emerge poi dal fatto che la firma iscritta in

calce ai contratti è stata apposta per lui stesso, senza alcuna indicazione relativa

a RE 2. Gli argomenti sollevati dai reclamanti in merito alle dichiarazioni

dell’escusso secondo il quale i lavori di progettazione, la direzione lavori e

la liquidazione degli artigiani erano stati conferiti a RE 2 (doc. 25), il

fatto che l’escusso aveva indirizzato suoi scritti indistintamente a RE 2 e ad RE

1.

(doc. 1-4, 7-10, 12, 14 e 21-23), l’ulteriore fatto che la liquidazione

finale sia stata visionata ed approvata dalla “direzione lavori RE 2 -

Architetto RE 1” - sottoscritta tuttavia

solo con la firma “Caldelari” (doc. N) - e che fatture (doc. D, E, G, G1 e H) siano

state emesse da RE 2, non sono sufficienti. Nell’ambito della procedura di

rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve verificare d’ufficio se

l’escutente è la persona legittimata nel titolo. Nel caso di specie la

legittimazione degli escutenti non è dimostrata in modo liquido. I contratti

per le prestazioni d’architetto sono infatti stati firmati solo dall’arch. RE 1

per sé stesso e non per RE 2. Il fatto che egli ne è amministratore unico nulla

cambia alla fattispecie, ritenuto che non vi è indicazione alcuna che porti a

concludere che egli abbia agito anche per essa. I predetti documenti,

menzionati dai reclamanti, possono rappresentare degli indizi a favore della loro

tesi. Nell’ambito di questa procedura di rigetto dell’opposizione non sono

tuttavia atti ad eliminare i dubbi circa la legittimazione degli istanti,

atteso che i contratti in esame prodotti quali titoli di rigetto non sono stati

sottoscritti anche a nome e per conto di RE 2. La dichiarazione di

riconoscimento di debito deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta ad interpretazione. Ne discende che ritenere, come ha

deciso il Pretore aggiunto, che non vi è identità tra il creditore indicato nei

contratti doc. C e F e quelli menzionati nel precetto esecutivo e nell’istanza,

per cui l’istanza è stata respinta, non può essere considerato quale accertamento

manifestamente errato dei fatti.

10.

Il reclamo va pertanto respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 46 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106

cpv. 1 CPC

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr. 650.--, già anticipate dai reclamanti, sono

poste in solido a loro carico, con l’obbligo, sempre in solido, di rifondere al

dr. CO 1 fr 500.-- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________;

-

avv.PA 2, __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'029.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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