14.2011.150
Rigetto provvisorio. Identitâ
4 novembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2011.150
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Identitâ
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.150
Lugano
4 novembre 2011
B/fp//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 1. luglio 2009 da
1. RE 1 __________
2. RE 2 __________
ambedue patrocinati dall’ PA 1PA 1 __________
Contro
CO 1CO 1 __________
patrocinato dall’ PA 2 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/10 giugno 2009 dell’UEF di __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 12 settembre 2011 (EF.2009.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, sono poste a carico della parte
istante, la quale rifonderà a controparte fr. 900.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata dall’arch. RE 1 e da
RE 2 che con atto 23 settembre 2011 postulano l’accoglimento dell’istanza ed in
via subordinata l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto al
Pretore per un nuovo giudizio, protestate spese e ripetibili;
preso atto delle osservazioni del 21 ottobre 2011 di controparte;
ricordato che con decreto presidenziale 26 settembre 2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al dispositivo
n. 2 della sentenza impugnata sugli oneri processuali;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 9/10 giugno 2009 dell’UEF di __________ l’arch. RE 1 e RE 2, quali creditori solidali, hanno escusso il dr. CO 1 per l’incasso di fr.
30'029.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2006, indicando quale titolo di credito: “Contratto per prestazioni nell’architettura L__________ A__________
1 mapp. __________ del 16.06.04/16.03.05, contratto per le prestazioni nell’architettura P__________ A__________ 2 mapp. __________ del 16.03.05, fattura 09.03.04, 23.09.04, 02.12.04, 25.05.05, 12.12.05, fattura 20.12.04, fattura 15.09.05.” Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. I procedenti
fondano la loro pretesa sue due contratti per prestazioni nell’architettura
del 16 giugno 2004/16 marzo 2005 rispettivamente del 16. marzo 2005 con cui il dr. CO 1 ha affidato all’arch. RE 1 la trasformazione dell’immobile di cui
al mappale n. __________ RFD A__________ da fabbrica in tre appartamenti loft
per un importo complessivo, IVA inclusa, di fr. 123'000.-- oltre a fr. 10'000.--
più IVA per le prestazioni dell’ingegnere (doc. C), nonche la riattazione
dell’edificio di cui alla part. __________ RFD A__________ per l’edificazione
di un nuovo ufficio postale per un importo di fr. 20'000.-- (doc. F). L’importo
posto in esecuzione è composto dal prezzo di fr. 123'000.-- pattuito per la
trasformazione della fabbrica in appartamenti loft, ritenute le prestazioni
eseguite nella misura del 90%, per cui la pretesa è stata ridotta a fr.
118'449.-- ai quali sono state sommate le prestazioni dell’ingegnere di fr.
10'760.-- (fr. 10'000.-- + IVA). Dedotti i pagamenti effettuati per fr. 89'940.--
rispettivamente fr. 10'760.-- è risultato un importo scoperto di fr. 28'509.--.
A questo importo sono stati aggiunti fr. 1'520.-- corrispondenti all’IVA
sull’importo pagato di fr. 20'000.-- relativo all’edificazione del nuovo
ufficio postale. Gli istanti pretendono pertanto il pagamento di fr. 30'029.-- (fr.
28'509.-- + fr. 1'520.--).
C. All’udienza
di discussione l’escusso si è opposto all’accoglimento dell’istanza,
sostenendo di avere stipulato i contratti in oggetto per prestazioni d’architetto
con l’arch. RE 1 personalmente e non con RE 2, per cui gli istanti
difetterebbero della legittimazione attiva.
D. Con sentenza 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza rilevando che i contratti di
architettura sono stati sottoscritti unicamente dall’arch. RE 1 per sé personalmente
e non anche per RE 2, la quale nei contratti figura unicamente quale suo
recapito. Il primo giudice ha osservato che l’arch. RE 1 ha sottoscritto per RE 2, della quale è amministratore unico con firma individuale, la domanda di
costruzione e la liquidazione finale, quale direzione lavori, per le opere da
impresario costruttore e che il dr. CO 1 ha indirizzato alcuni scritti ad RE 2. Ciò nonostante, secondo il Pretore aggiunto, nulla agli atti permette di
ritenere che l’arch. RE 1 e RE 2 siano creditori solidali. In prima sede
l’istanza è pertanto stata respinta per la mancanza di identità tra il
creditore indicato nel riconoscimento di debito e quelli indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza di rigetto.
E.
Con il reclamo RE 1 e RE 2 sostengono che la
deduzione giuridica del Pretore aggiunto, che ha negato loro la legittimazione
attiva, non è corretta essendo fondata su di un accertamento manifestamente
errato dai fatti, che risultano sia dal verbale di discussione che dai
documenti versati agli atti. Secondo i reclamanti dal verbale di udienza emerge
che l’escusso ha affermato di avere voluto concludere i contratti con l’arch. RE
1 personalmente e non con RE 2. Tramite il suo patrocinatore egli ha invece affermato
che la progettazione, la direzione lavori e la liquidazione degli artigiani
sono stati conferiti a RE 2. Secondo gli istanti queste dichiarazioni
dell’escusso, contrarie ma non contraddittorie, dimostrano con evidenza chiara
ed inequivocabile che egli ha inteso obbligarsi verso entrambi gli escutenti.
Questa conclusione, secondo i reclamanti, emergeva già dalla documentazione
agli atti, in parte correttamente individuata dal primo giudice. Il fatto che
sui contratti sia stata apposta una firma unica, non può portare alla conclusione
che gli stessi siano stati sottoscritti dall’arch. RE 1 personalmente e non
anche per RE 2, ritenuto che RE 1 è amministratore unico di quest’ultima. La
conclusione a cui è giunto il Pretore aggiunto è, secondo i reclamanti,
eccessivamente formalistica.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
considerato
Considerandi
1.
Premesso che la decisione impugnata
risale al 12 settembre 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011)
del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC),
si pone avantutto la questione a sapere quali siano le norme procedurali
applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione proposta il 1. luglio 2009. Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti
già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto
procedurale previgente.
Stabilita
l’applicabilià del diritto previgente per quanto riguarda la procedura
applicabile davanti al primo giudice, si pone la questione di sapere quale sia
invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1
CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale)
risale, come visto, al 12 settembre 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto.
2.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
3.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie i reclamanti lamentano un accertamento manifestamente errato dei
fatti, avendo il Pretore aggiunto negato l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF del dr. CO 1 nei
confronti dell’arch. RE 1 e RE 2 quali creditori solidali, nonostante l’escusso
con le sue dichiarazioni all’udienza di discussione e i suoi scritti
indirizzati indistintamente a RE 2 e all’arch. RE 1 abbia inteso obbligarsi
verso entrambi gli escutenti.
4.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
7.
Il
creditore che chiede il rigetto dell’opposizione deve essere identico con il
creditore indicato nel riconoscimento di debito e nel precetto esecutivo e deve
essere identificabile quale persona fisica o giuridica (Staehelin, op. cit., n.
67.
ad art. 82). Se il credito spetta a più creditori in comune, il rigetto può
essere concesso solo se questi hanno escusso in comune. Il giudice deve
esaminare d’ufficio la questione di sapere se l’escutente è la persona
legittimata nel titolo. Se la legittimazione non è dimostrata in modo liquido
tramite documenti, non risulta chiaramente dalla legge oppure sussistono dubbi
in merito all’identità dell’escutente con la persona legittimata, l’istanza di
rigetto deve essere respinta (Stücheli, op. cit., pag. 169/170)
8.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche
DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).
9.
Orbene, dall’esame dei contratti per le prestazioni d’architetto
(doc. C e F) emerge che sulla prima pagina all’indicazione prestampata “affida
all’architetto” è stata iscritta a mano l’indicazione “RE 1” e che alla sottostante indicazione pure prestampata “nome/indirizzo” è stata apposta a mano
l’indicazione “RE 2, Cso __________, __________”. In calce ai citati
contratti all’indicazione “Per il mandatario” è apposta unicamente la
firma di RE 1. Da queste indicazioni non risulta alcun elemento atto a far
ritenere che i contratti in esame siano stati stipulati non solo con l’arch. RE
1, ma pure con RE 2. Quest’ultima società appare infatti unicamente quale
recapito e non quale contraente. Che i contratti sono stati stipulati
unicamente dall’arch. RE 1 per sé emerge poi dal fatto che la firma iscritta in
calce ai contratti è stata apposta per lui stesso, senza alcuna indicazione relativa
a RE 2. Gli argomenti sollevati dai reclamanti in merito alle dichiarazioni
dell’escusso secondo il quale i lavori di progettazione, la direzione lavori e
la liquidazione degli artigiani erano stati conferiti a RE 2 (doc. 25), il
fatto che l’escusso aveva indirizzato suoi scritti indistintamente a RE 2 e ad RE
1.
(doc. 1-4, 7-10, 12, 14 e 21-23), l’ulteriore fatto che la liquidazione
finale sia stata visionata ed approvata dalla “direzione lavori RE 2 -
Architetto RE 1” - sottoscritta tuttavia
solo con la firma “Caldelari” (doc. N) - e che fatture (doc. D, E, G, G1 e H) siano
state emesse da RE 2, non sono sufficienti. Nell’ambito della procedura di
rigetto provvisorio dell’opposizione il giudice deve verificare d’ufficio se
l’escutente è la persona legittimata nel titolo. Nel caso di specie la
legittimazione degli escutenti non è dimostrata in modo liquido. I contratti
per le prestazioni d’architetto sono infatti stati firmati solo dall’arch. RE 1
per sé stesso e non per RE 2. Il fatto che egli ne è amministratore unico nulla
cambia alla fattispecie, ritenuto che non vi è indicazione alcuna che porti a
concludere che egli abbia agito anche per essa. I predetti documenti,
menzionati dai reclamanti, possono rappresentare degli indizi a favore della loro
tesi. Nell’ambito di questa procedura di rigetto dell’opposizione non sono
tuttavia atti ad eliminare i dubbi circa la legittimazione degli istanti,
atteso che i contratti in esame prodotti quali titoli di rigetto non sono stati
sottoscritti anche a nome e per conto di RE 2. La dichiarazione di
riconoscimento di debito deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta ad interpretazione. Ne discende che ritenere, come ha
deciso il Pretore aggiunto, che non vi è identità tra il creditore indicato nei
contratti doc. C e F e quelli menzionati nel precetto esecutivo e nell’istanza,
per cui l’istanza è stata respinta, non può essere considerato quale accertamento
manifestamente errato dei fatti.
10.
Il reclamo va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 46 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106
cpv. 1 CPC
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese
processuali per complessivi fr. 650.--, già anticipate dai reclamanti, sono
poste in solido a loro carico, con l’obbligo, sempre in solido, di rifondere al
dr. CO 1 fr 500.-- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________;
-
avv.PA 2, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 30'029.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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