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Decisione

14.2011.151

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva, in quanto non menzionata sul precetto esecutivo

29 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di una procedura di rigetto dell’opposi­zione se non è stata esplicitamente

sollevata al momento della notifica del precetto esecutivo;

che

in effetti, l’art. 265a cpv. 1 LEF prevede che l’ufficio d’esecu­zione

trasmetta al giudice l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna solo se il

debitore si è opposto al precetto esecutivo, nel termine di 10 giorni di cui

all’art. 74 cpv. 1 LEF, “contestando di essere ritornato a miglior fortuna” (Jeandin, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 265a);

che

per l’art. 75 cpv. 2 LEF la contestazione – tecnicamente l’opposizione –

dev’essere esplicita, altrimenti si reputa che l’escusso abbia rinunciato a

tale eccezione;

che

del resto l’esigenza di formulazione esplicita dell’opposizione per non ritorno

a miglio fortuna è espressamente menzionata sul precetto esecutivo medesimo: “ove

il debitore escusso, in base a un attestato di carenza di beni in seguito a

fallimento o per un credito che non ha partecipato alla liquidazione (art. 267

LEF), intenda contestare al procedente il diritto di agire nelle vie esecutive

sostenendo di non aver acquistato nuovi beni, deve farne dichiarazione

esplicita, altrimenti si riterrà che egli abbia rinunciato a tale eccezione”;

che

da tale avvertenza risulta anche evidente l’inammissibilità di un’opposizione

Considerandi

formulata esplicitamente solo in sede di rigetto dell’opposizione, siccome

l’inoltro dell’azione è necessariamente successivo alla scadenza del termine di

opposizione;

che

l’opposizione non motivata vale invece quale semplice contestazione del credito

(Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 48 ad § 37; Huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basi­lea 2010, n. 2 ad art. 265a; Jeandin,

op. cit., n. 1 ad art. 265a);

che

nel caso concreto, il reclamante non ha dimostrato di aver eccepito espressamente

il non ritorno a miglior fortuna entro 10 giorni dalla notifica del precetto

esecutivo, giacché su tale atto è stata soltanto cerchiata la parola “opposizione”;

che

il fatto che il credito posto in esecuzione sia, a detta del reclamante,

anteriore al suo fallimento personale è quindi irrilevante, giacché in virtù

dell’art. 75 cpv. 2 LEF è presunto aver rinunciato all’eccezione;

che

per il resto il reclamante non ha espresso alcuna contestazione per quanto riguarda

il titolo di rigetto o il credito posto in esecuzione;

che

il reclamo va quindi respinto;

che,

vista la situazione esecutiva del reclamante, si prescinde dal prelevare spese

processuali, mentre non si assegnano ripetibili all’escutente, alla quale si è

rinunciato a chiedere osservazioni, vista la manifesta infondatezza del reclamo

(art. 253 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

RE 1, __________;

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'346,55,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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