14.2011.151
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva, in quanto non menzionata sul precetto esecutivo
29 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2011.151
Data decisione, Autorità:
29.09.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva, in quanto non menzionata sul precetto esecutivo
NON RIOTORNO A MIGLIOR FORTUNA
art. 75 cpv. 2 LEF
art. 84 LEF
art. 265a cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.151
Lugano
29 settembre 2011
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione (inc.
SO.2011.636) promossa con istanza 26 agosto 2011 da
CO
1
contro
RE
1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da RE 1
all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
promossa da CO 1 per l’importo di fr. 5'346,55 oltre spese;
vista la decisione 12
settembre 2011 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, che accoglie
la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al
summenzionato precetto esecutivo,
preso atto del reclamo
22 settembre 2011 di RE 1;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
che
sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 26 agosto 2011, sia la
decisione impugnata, che risale al 12 settembre, sono posteriori all’entrata in
vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC),
sicché tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale sono rette
dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati
art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla
notifica della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC);
che proposto il 22
settembre, a fronte di una sentenza notificata all’escussa il 13 settembre 2011,
il reclamo è senz’altro tempestivo e rientra nella competenza della Camera di
esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che secondo l’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che
nella fattispecie il primo giudice ha respinto l’eccezione di non ritorno a
miglior fortuna, formulata dall’escusso solo in sede di osservazioni
all’istanza, rilevando come tale eccezione non sia più proponibile nell’ambito
Fatti
di una procedura di rigetto dell’opposizione se non è stata esplicitamente
sollevata al momento della notifica del precetto esecutivo;
che
in effetti, l’art. 265a cpv. 1 LEF prevede che l’ufficio d’esecuzione
trasmetta al giudice l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna solo se il
debitore si è opposto al precetto esecutivo, nel termine di 10 giorni di cui
all’art. 74 cpv. 1 LEF, “contestando di essere ritornato a miglior fortuna” (Jeandin, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 265a);
che
per l’art. 75 cpv. 2 LEF la contestazione – tecnicamente l’opposizione –
dev’essere esplicita, altrimenti si reputa che l’escusso abbia rinunciato a
tale eccezione;
che
del resto l’esigenza di formulazione esplicita dell’opposizione per non ritorno
a miglio fortuna è espressamente menzionata sul precetto esecutivo medesimo: “ove
il debitore escusso, in base a un attestato di carenza di beni in seguito a
fallimento o per un credito che non ha partecipato alla liquidazione (art. 267
LEF), intenda contestare al procedente il diritto di agire nelle vie esecutive
sostenendo di non aver acquistato nuovi beni, deve farne dichiarazione
esplicita, altrimenti si riterrà che egli abbia rinunciato a tale eccezione”;
che
da tale avvertenza risulta anche evidente l’inammissibilità di un’opposizione
Considerandi
formulata esplicitamente solo in sede di rigetto dell’opposizione, siccome
l’inoltro dell’azione è necessariamente successivo alla scadenza del termine di
opposizione;
che
l’opposizione non motivata vale invece quale semplice contestazione del credito
(Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 48 ad § 37; Huber, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 265a; Jeandin,
op. cit., n. 1 ad art. 265a);
che
nel caso concreto, il reclamante non ha dimostrato di aver eccepito espressamente
il non ritorno a miglior fortuna entro 10 giorni dalla notifica del precetto
esecutivo, giacché su tale atto è stata soltanto cerchiata la parola “opposizione”;
che
il fatto che il credito posto in esecuzione sia, a detta del reclamante,
anteriore al suo fallimento personale è quindi irrilevante, giacché in virtù
dell’art. 75 cpv. 2 LEF è presunto aver rinunciato all’eccezione;
che
per il resto il reclamante non ha espresso alcuna contestazione per quanto riguarda
il titolo di rigetto o il credito posto in esecuzione;
che
il reclamo va quindi respinto;
che,
vista la situazione esecutiva del reclamante, si prescinde dal prelevare spese
processuali, mentre non si assegnano ripetibili all’escutente, alla quale si è
rinunciato a chiedere osservazioni, vista la manifesta infondatezza del reclamo
(art. 253 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
RE 1, __________;
–
CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'346,55,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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