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Decisione

14.2011.152

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di mezzo d’impugnazione

27 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.152

Data decisione, Autorità:

27.10.2011, CEF

Titolo:

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Assenza di mezzo d’impugnazione

MIGLIOR FORTUNA

art. 309 CPC-TI

art. 265a cpv. 1 LEF

Incarto n.

14.2011.152

Lugano

27 ottobre 20011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di

esecuzione e fallimenti (inc. SO.__________) dipendente dall’opposizione per

non ritorno a miglior fortuna interposta il 6 luglio 2011 da

RE 1

al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio

esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 16'295.-- oltre spese esecutive a

domanda di

CO 1

rappr. da RA 1

vista la decisione 22 settembre 2011 del Pretore del Distretto di

Lugano, che non ha ammesso la suddetta opposizione;

preso atto dell’”opposizione” (recte: reclamo) interposta il 27

settembre 2011 da RE 1;

richiamata l’ordinanza 30 settembre 2011 con cui il Presidente della

Camera ha d’ufficio concesso al ricorso effetto sospensivo;

constatato come nel termine impartito l’escutente non ha presentato

osservazioni;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, siccome sia la trasmissione dell’opposizione a cura dell’uffi­cio

d’esecuzione, avvenuta il 2 settembre 2011, sia la decisione impugnata, che

risale al 22 settembre 2011, sono

posteriori all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale

sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

che

giusta l’art. 265a cpv. 1 LEF, nel suo tenore modificato dal CPC, contro la decisione

del giudice sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna non è dato alcun

mezzo d’impugnazione;

che

tale disposizione esclude in particolare il reclamo ai sensi degli art. 319

segg. CPC, motivo per cui la procedura sommaria di cui all’art. 265a cpv. 1-3

LEF non è menzionata all’art. 309 CPC (cfr. Reetz/Theiler,

in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 6 ad art. 309; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, p. 1358; Huber, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 31 ad art.

265a);

che

tuttavia, nel caso in esame, la sentenza impugnata indica esplicitamente il reclamo

quale rimedio di diritto;

che secondo la giurisprudenza relativa

all’art. 49 LTF (DTF 135 III

375, c. 1.2.2), applicabile

alla carente indicazione dei rimedi giuridici a norma dell’art. 238 lett. f CPC

(CEF 12 aprile 2011, inc. 14.11.48; Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad

art. 238), la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di

diritto e non dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza

sgorgante ad esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione

inesatta del termine di ricorso contenuta nella sentenza;

che

se non va da sé un’estensione analogica di tale principio ai casi di menzione

di un rimedio di diritto inesistente, nella fattispecie appare conforme al

principio della buona fede che informa il diritto di procedura civile (art. 52

CPC) di ammettere la ricevibilità del ricorso in esame, perché l’indicazione

errata contenuta nella decisione impugnata era atta a dissuadere il reclamante

– che non risulta avere esperienza o cognizioni di

diritto particolari né è rappresentato – di far capo al

vero mezzo di contestazione previsto dalla legge, ovvero l’azione di

accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF), che ormai risulta

perenta;

che

proposto il 27 settembre, a fronte di una sentenza notificata all’escusso il 23

settembre 2011, il reclamo risulta tempestivo rispetto al termine di 10 giorni

menzionato nella decisione impugnata e rientra nella competenza della Camera di

esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che secondo l’art. 265a cpv. 2 LEF, il giudice ammette l’opposi­zione

se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende

verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna;

che

nel caso concreto, il primo giudice non ha ammesso l’oppo­sizione perché ha

ritenuto che l’escusso non aveva dimostrato il rilascio di attestati di carenza

di beni nel suo fallimento, in particolare a favore dell’escutente, siccome

l’estratto delle esecuzioni da lui prodotto non ne menziona alcuno;

che

il primo giudice ha però omesso di considerare che l’estratto in questione, rilasciato

dall’Ufficio esecuzione di Lugano, menzionava solo gli attestati di carenza

beni rilasciati dallo stesso ufficio, ovvero in procedure di pignoramento (e

non di fallimento);

che

soprattutto, si evince dal titolo menzionato sul precetto esecutivo n. __________

che la stessa escutente fonda il suo credito, sorto prima del fallimento il 16

maggio 2001, su un attestato di carenza di beni (n. __________) rilasciato il

26 agosto 2005, ovvero pochi mesi dopo l’apertura della

procedura di autofallimento, decretata il 23 febbraio 2005;

che

del resto risulta dall’estratto esecutivo prodotto dal reclamante che la prosecuzione

di una precedente esecuzione (n. __________) promossa dalla stessa escutente è

stata rifiutata in quanto l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna

formulata dall’escusso era stata ammessa dalla Pretura di Lugano con sentenza 4

giugno 2009 (la dicitura figurante sull’estratto è troncata, ma il fatto può

considerarsi notorio per la Pretura);

che

su questo punto il reclamo va quindi accolto;

che

mancando tuttavia nella decisione impugnata un accertamento circa la reale situazione

economica e patrimoniale dell’opponente (cfr. art. 265a cpv. 2 LEF), ossia

circa suoi eventuali redditi e sostanza – il primo giudice, come visto, non ha

ammesso l’opposizione al precetto eecutivo perché il debitore non avrebbe a suo

modo di vedere dimostrato che per il credito posto in esecuzione sia stato

rilasciato un attestato di carenza beni a seguito del suo pecedente fallimento –

questa Camera non dispone degli elementi per riformare essa medesima la sentenza

di primo grado nel senso di ammettere l’opposizione per non ritorno a miglior

fortuna, come proposto nel gravame, ritenuto che il fatto, ancorché non

trascurabile, che nel 2011 siano stati rilasciati nei confronti del soggetto tre

attestati di carenza beni, come rilevabile dall’estratto esecutivo prodotto agli

atti, non consente ancora, vista per l’appunto l’assenza di più precisi

riscontri, di chiudere già ora il caso (la causa, in altri termini, non è ancora

matura per il giudizio ex art. 327 cpv. 2 lett. b CPC,

che

ne discende pertanto solo il parziale accoglimento del reclamo, con conseguente

rinvio degli atti al Pretore per gli accertamenti del caso e per nuova

decisione;

che

per motivi d’equità la tassa di giustizia e le spese processuali possono essere

lasciate a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC), mentre non si assegnano indennità

d’inconvenienza al reclamante, che non ne ha chiesto né giustificato la necessità

a fronte dell’esiguo dispendio di tempo avute per la redazione del ricorso

(cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 265a LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, per

nuovo giudizio nel senso deiconsiderandi.

Considerandi

2.

Non

si preleva la tassa di giustizia di seconda sede né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

RE 1, __________;

RA 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 16'295.--, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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