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Decisione

14.2011.155

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilitâ

21 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n.__________

dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 38'113.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 7 settembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 21 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________,

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 22 settembre 2011

alle ore 10.00.

D. Con reclamo 30 settembre 2011 RE 1 sostiene di avere saldato, dopo

avere effettuato due versamenti parziali, l’esecuzione promossa dall’istante,

producendo una ricevuta del 29 settembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di __________

relativa al pagamento di fr. 26'643.35 a saldo delll’esecuzione in esame (doc.

G). In merito alla sua solvibilità la reclamante asserisce di essere in grado

di pagare regolarmente gli stipendi ai suoi dipendenti così come la pigione e i

suoi fornitori. La gestione del Ristorante G__________ a __________ produce

ricavi di esercizio nell’ordine di ca. fr. 460'000.--, il che dimostra che la

sua attività è consolidata e dà ampie garanzie per il futuro. La convenuta ha

poi prodotto due ulteriori ricevute dell’UE di __________ relative al pagamento

di fr. 4'669.10 rispettivamente di fr. 4'195.70 a saldo delle esecuzioni n. __________

e __________ promosse dall’istante (doc. N e O).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011,

la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;

Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione

di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di __________ del

29.

settembre 2011 relativa al versamento di fr. 26'643.35 a saldo

dell’esecuzione in oggetto n. __________.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di __________

al 18 ottobre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti solo

4.

esecuzioni tutte promosse nell’anno in corso. Contro due la convenuta ha

interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti

valere non possono essere ritenuti accertati. Per le due ulteriori procedure

esecutive può essere chiesto il proseguimento rispettivamente il pignoramento. Nel

caso di specie determinante è tuttavia il fatto che la reclamante a breve

termine è riuscita a saldare sia l’esecuzione in oggetto con il versamento di

un importo elevato ammontante a fr. 26'643.35 che due ulteriori esecuzioni con

il pagamento di fr. 4'669.10 rispettivamente fr. 4'195.70, il che porta a concludere

che la situazione finanziaria della convenuta sta manifestamente migliorando e

che la prognosi relativa alla sua liquidità è favorevole. Il fatto poi che a

carico della reclamante non risultano attestati di carenza di beni e che le

esecuzioni ancora pendenti sono state tutte promosse nell’anno in corso, lascia

ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono solo di natura transitoria

rispettivamente che si tratta di una mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99

(2003) no. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che secondo

giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla

verosimiglianza della solvibilità (cfr. anche sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11.8.2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento. Le precedenti considerazioni portano a

concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure

poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 22 settembre 2011 pronunciata dal Pretore del

Distretto di __________ (inc. SO.2011.__________), nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come

di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

- avv. PA 1, __________;

- CO 1, __________;

- Ufficio esecuzione di __________;

- Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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