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Decisione

14.2011.156

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiest

7 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione 28 agosto 2011 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi

in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC- il supplente Giudice di pace

del circolo di Riviera, in accoglimento dell’istanza 22 luglio 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, notificato in data 6 luglio

2011 per il pagamento di fr. 2'800.- oltre interessi e spese;

che

nel contempo il supplente Giudice di pace ha ricordato che la motivazione

scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte

lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita

in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro

il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);

che

con reclamo del 26 settembre 2011 RE 1 si propone di impugnare tale decisione,

asserendo di ritenersi fiducioso che la sua iniziativa sia votata a buon fine,

così da poter dimostrare le proprie ragioni;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal

Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità

competente a statuire sul reclamo non è la Camera di civile dei reclami, ma la

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

CPC);

che,

proposto il 26 settembre 2011 a fronte di un sentenza emessa il 28 agosto 2011

e intimata il giorno successivo, il rimedio parrebbe ampiamente intempestivo,

l’insorgente non pretendendo del resto che la sentenza gli è stata notificata

ben più avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro

del reclamo;

che

si deve però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto

condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 4 della decisione impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto

che lo stesso reclamante non è assistito da un avvocato, il rimedio, sotto

questo profilo, risulta ammissibile;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in

vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora

notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,

consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,

b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che

la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una

parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.

239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o

reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che,

nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista

dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la

motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che

tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisione

mediante appello o reclamo (d.staehelin,

in: Sutter-Sommer/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Komm., art. 239 n. 30, trezzini,

CPC Comm.,art. 239 CPC pag. 1061);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);

che,

tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente - come vi è da

supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello

o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha

pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di

motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.staehelin, op.cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch

in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar,

art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

che

è però vero che il rimedio - da considerare, come visto, come formale richiesta

di motivazione del giudizio impugnato - è stato presentato ben oltre il termine

di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo

n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo

CPC;

che

avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto

termine di reclamo (dieci giorni), l’ipotesi più probabile è che l’insorgente

si sarebbe attenuto a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo

conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi

alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;

che

ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al

supplente giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria

decisione;

che

pro futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine

per impugnare - di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell’opposizione - inizia a decorre soltanto con la notifica della motivazione

scritta (CEF, sentenza citata), indicazione che appare apportuno inserire nei

rimedi di diritto;

che

non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al supplente Giudice di

pace del circolo di Riviera, affinché provveda a motivare per scritto la

propria decisione.

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

RE 1

-

avv. PA 1

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'800.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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