14.2011.156
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiest
7 ottobre 2011Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
14.2011.156
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiesta di motivazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 84 LEF
art. 239 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.156
Lugano
7 ottobre
2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 luglio 2011 presentata da
CO 1
patrocinata
dall’avv. PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, notificata in data 6 luglio
2011 per il pagamento della somma di fr. 2'800.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il supplente Giudice di pace del
Circolo di Riviera, con sentenza del 28 agosto 2011 (inc. n. 120s/11 ha cosi
deciso:
“1. L’istanza
è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca è
respinta in via definitiva per fr. 2'800.- oltre interessi e alle spese
esecutive.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata dalla
parte istante è a carico della parte convenuta, la quale inoltre rifonderà alla
controparte fr. 100.- di indennità.
3. La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo
tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla comunicazione della
decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia
all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e
comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente decisione è impugnabile mediante reclamo
alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30
giorni (art. 319 e seguenti CPC).
5. Omissis.”
Decisione impugnata dal
convenuto con reclamo del 26 settembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione 28 agosto 2011 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC- il supplente Giudice di pace
del circolo di Riviera, in accoglimento dell’istanza 22 luglio 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca, notificato in data 6 luglio
2011 per il pagamento di fr. 2'800.- oltre interessi e spese;
che
nel contempo il supplente Giudice di pace ha ricordato che la motivazione
scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se un parte
lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita
in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro
il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);
che
con reclamo del 26 settembre 2011 RE 1 si propone di impugnare tale decisione,
asserendo di ritenersi fiducioso che la sua iniziativa sia votata a buon fine,
così da poter dimostrare le proprie ragioni;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal
Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità
competente a statuire sul reclamo non è la Camera di civile dei reclami, ma la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
CPC);
che,
proposto il 26 settembre 2011 a fronte di un sentenza emessa il 28 agosto 2011
e intimata il giorno successivo, il rimedio parrebbe ampiamente intempestivo,
l’insorgente non pretendendo del resto che la sentenza gli è stata notificata
ben più avanti, segnatamente soltanto una decina di giorni prima dell’inoltro
del reclamo;
che
si deve però presumere che egli abbia agito in questo modo in quanto
condizionato dall’errata indicazione del termine di reclamo di cui al
Dispositivo
dispositivo n. 4 della decisione impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto
che lo stesso reclamante non è assistito da un avvocato, il rimedio, sotto
questo profilo, risulta ammissibile;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in
vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora
notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,
consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,
b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che
la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una
parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art.
239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che,
nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista
dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la
motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che
tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della decisione
mediante appello o reclamo (d.staehelin,
in: Sutter-Sommer/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Komm., art. 239 n. 30, trezzini,
CPC Comm.,art. 239 CPC pag. 1061);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);
che,
tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente - come vi è da
supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello
o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha
pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di
motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d.staehelin, op.cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch
in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar,
art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);
che
è però vero che il rimedio - da considerare, come visto, come formale richiesta
di motivazione del giudizio impugnato - è stato presentato ben oltre il termine
di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo
n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo
CPC;
che
avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto
termine di reclamo (dieci giorni), l’ipotesi più probabile è che l’insorgente
si sarebbe attenuto a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo
conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi
alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;
che
ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al
supplente giudice di pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria
decisione;
che
pro futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine
per impugnare - di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione - inizia a decorre soltanto con la notifica della motivazione
scritta (CEF, sentenza citata), indicazione che appare apportuno inserire nei
rimedi di diritto;
che
non si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al supplente Giudice di
pace del circolo di Riviera, affinché provveda a motivare per scritto la
propria decisione.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
RE 1
-
avv. PA 1
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'800.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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