14.2011.157
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione non solo del debito e degli interessi
15 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.157
Data decisione, Autorità:
15.11.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione non solo del debito e degli interessi
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 172 LEF
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.157
Lugano
15 novembre
2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 27 luglio 2011 presentata da
CO 1CO 1 __________
patrocinato dall’ PA 1PA 1 __________
contro
RE 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 28 settembre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far
tempo da giovedì 29 settembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che
con atto 4/8 ottobre 2011 ne chiede
l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 7 novembre 2011 di
controparte;
ritenuto che con decreto presidenziale 10 ottobre
2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'500.-- oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 21 settembre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 28 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________,
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 29 settembre 2011
alle ore 10.00.
D. Con
reclamo 8 ottobre 2011 RE 1 rileva che il suo fallimento è stato chiesto per il
mancato pagamento dell’importo di fr. 2'500.-- relativo ad un canone di
locazione per l’appartamento ubicato al 4° piano di via __________ a __________
di proprietà dell’istante. La reclamante nega l’esistenza di un contratto di
locazione relativo al citato appartamento, rilevando che in merito a questa
contestazione ha presentato unitamente a terza persona una denuncia penale
contro CO 1. La reclamante asserisce poi di avere versato all’istante il 14
ottobre 2010 l’importo di fr. 2'500.-- quale acconto per la locazione del
citato appartamento, importo che non le è mai stato restituito. Secondo la
convenuta se dall’importo richiesto dall’istante di fr. 2'500.-- viene dedotto
l’acconto versato il 14 ottobre 2010 di fr. 2'500.--, maggiorato dei relativi
interessi maturati, risulta che in seguito a compensazione CO 1 non aveva alcun
diritto di chiederle l’importo posto in esecuzione. Di conseguenza non vantando
l’istante alcun credito, il fallimento non avrebbe potuto essere pronunciato.
E.
Delle osservazioni di controparte si dirà,
se del caso,
in
seguito.
considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 e applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
Le parti
posso avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF). Al riguardo
va annoverato, come caso classico, il pagamento dell’importo posto in
esecuzione, compresi interessi e spese, prima che il giudice pronunci il
fallimento, senza che questi sia stato avvertito della circostanza (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Basilea/Ginevra/Monaco, 1985, 4.
ed. pag. 279 n. 1446); circostanza che, se a lui nota, gli avrebbe impedito di
pronunciate il fallimento (art. 172 n. 3 LEF).
Secondo
l’art. 172 n. 3 LEF devono essere estinti non solo il debito e gli interessi,
ma anche le spese. Quali spese vengono considerate tutte le spese esecutive
comprese le spese per la comminatoria di fallimento, eventuali provvedimenti
provvisionali, le spese del rigetto dell’opposizione ed eventuali ripetibili
così come l’anticipo versato al giudice del fallimento ed eventualmente anche
le ripetibili per l’udienza di fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, 2010, 2. ed., n. 11 ad art. 172).
La
reclamante ha dapprima negato l’esistenza di un contratto di locazione relativo
all’appartamento ubicato al 4° piano di via __________, per il quale l’istante,
con l’esecuzione in oggetto, ha chiesto il pagamento della pigione del mese di
febbraio 2011 oltre interessi e spese. Orbene questo argomento di merito non
solo doveva essere fatto valere nella procedura di rigetto dell’opposizione
davanti al Giudice di pace del Circolo di __________, ma si rivela in netto
contrasto con l’asserito pagamento della citata pigione fatto valere dalla
reclamante. Quest’ultima sostiene infatti di avere saldato anteriormente alla
dichiarazione di fallimento il canone di locazione di fr. 2'500.-- oltre
interessi per il mese di febbraio 2011, producendo una ricevuta datata 14
ottobre 2010 relativa al pagamento di fr. 2'500.-- quale “acconto affitto 4°
piano”. Orbene, non solo non è dato sapere cosa significa “acconto”, ma la
reclamante non ha dimostrato sulla base di un conteggio delle pigioni pagate che
questo “acconto”, versato già il 14 ottobre 2010, è imputabile alla
pigione del mese di febbraio 2011 (del resto, avesse essa veramente inteso
imputare il versamento datato 14.10.2010 al canone di locazione del mese di
febbraio 2011 - ancorché, chissà per quale ragione - non si comprende la sua
passività in sede di rigetto provvisorio dell’opposizione; v. decisione
5.4.2011
del Giudice di pace del circolo di __________. Doc. C). Inoltre non
solo si tratta di un “acconto”, ma questo importo, anche se lo si
volesse imputare al mese di febbraio 2011 non copre gli interessi, le spese del
precetto esecutivo in oggetto, la tassa di giustizia e l’indennità per la
procedura di rigetto dell’opposizione, le spese per la comminatoria di
fallimento e le spese della procedura di fallimento come prevede l’art. 172 n.
3.
LEF. Di conseguenza il fallimento di RE 1 non può essere annullato, non
avendo la reclamante provato di avere estinto il debito in oggetto compresi gli
interessi e le spese anteriormente alla decisione di prima istanza ai sensi
dell’art. 174 cpv. 1 LEF.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
Tassa
di giustizia e ripetibili sono poste a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
18.
novembre
2011.
alle ore 10.00
2.
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a
carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 200.. a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- RE 1, __________;
- avv. dr.
PA 1, __________;
- Ufficio
esecuzione di __________, __________;
- Ufficio
fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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