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Decisione

14.2011.157

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Estinzione non solo del debito e degli interessi

15 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'500.-- oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 21 settembre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 28 settembre 2011 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 29 settembre 2011

alle ore 10.00.

D. Con

reclamo 8 ottobre 2011 RE 1 rileva che il suo fallimento è stato chiesto per il

mancato pagamento dell’importo di fr. 2'500.-- relativo ad un canone di

locazione per l’appartamento ubicato al 4° piano di via __________ a __________

di proprietà dell’istante. La reclamante nega l’esistenza di un contratto di

locazione relativo al citato appartamento, rilevando che in merito a questa

contestazione ha presentato unitamente a terza persona una denuncia penale

contro CO 1. La reclamante asserisce poi di avere versato all’istante il 14

ottobre 2010 l’importo di fr. 2'500.-- quale acconto per la locazione del

citato appartamento, importo che non le è mai stato restituito. Secondo la

convenuta se dall’importo richiesto dall’istante di fr. 2'500.-- viene dedotto

l’acconto versato il 14 ottobre 2010 di fr. 2'500.--, maggiorato dei relativi

interessi maturati, risulta che in seguito a compensazione CO 1 non aveva alcun

diritto di chiederle l’importo posto in esecuzione. Di conseguenza non vantando

l’istante alcun credito, il fallimento non avrebbe potuto essere pronunciato.

E.

Delle osservazioni di controparte si dirà,

se del caso,

in

seguito.

considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 e applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

Le parti

posso avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF). Al riguardo

va annoverato, come caso classico, il pagamento dell’importo posto in

esecuzione, compresi interessi e spese, prima che il giudice pronunci il

fallimento, senza che questi sia stato avvertito della circostanza (Gilliéron,

Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Basilea/Ginevra/Monaco, 1985, 4.

ed. pag. 279 n. 1446); circostanza che, se a lui nota, gli avrebbe impedito di

pronunciate il fallimento (art. 172 n. 3 LEF).

Secondo

l’art. 172 n. 3 LEF devono essere estinti non solo il debito e gli interessi,

ma anche le spese. Quali spese vengono considerate tutte le spese esecutive

comprese le spese per la comminatoria di fallimento, eventuali provvedimenti

provvisionali, le spese del rigetto dell’opposizione ed eventuali ripetibili

così come l’anticipo versato al giudice del fallimento ed eventualmente anche

le ripetibili per l’udienza di fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 2010, 2. ed., n. 11 ad art. 172).

La

reclamante ha dapprima negato l’esistenza di un contratto di locazione relativo

all’appartamento ubicato al 4° piano di via __________, per il quale l’istante,

con l’esecuzione in oggetto, ha chiesto il pagamento della pigione del mese di

febbraio 2011 oltre interessi e spese. Orbene questo argomento di merito non

solo doveva essere fatto valere nella procedura di rigetto dell’opposizione

davanti al Giudice di pace del Circolo di __________, ma si rivela in netto

contrasto con l’asserito pagamento della citata pigione fatto valere dalla

reclamante. Quest’ultima sostiene infatti di avere saldato anteriormente alla

dichiarazione di fallimento il canone di locazione di fr. 2'500.-- oltre

interessi per il mese di febbraio 2011, producendo una ricevuta datata 14

ottobre 2010 relativa al pagamento di fr. 2'500.-- quale “acconto affitto 4°

piano”. Orbene, non solo non è dato sapere cosa significa “acconto”, ma la

reclamante non ha dimostrato sulla base di un conteggio delle pigioni pagate che

questo “acconto”, versato già il 14 ottobre 2010, è imputabile alla

pigione del mese di febbraio 2011 (del resto, avesse essa veramente inteso

imputare il versamento datato 14.10.2010 al canone di locazione del mese di

febbraio 2011 - ancorché, chissà per quale ragione - non si comprende la sua

passività in sede di rigetto provvisorio dell’opposizione; v. decisione

5.4.2011

del Giudice di pace del circolo di __________. Doc. C). Inoltre non

solo si tratta di un “acconto”, ma questo importo, anche se lo si

volesse imputare al mese di febbraio 2011 non copre gli interessi, le spese del

precetto esecutivo in oggetto, la tassa di giustizia e l’indennità per la

procedura di rigetto dell’opposizione, le spese per la comminatoria di

fallimento e le spese della procedura di fallimento come prevede l’art. 172 n.

3.

LEF. Di conseguenza il fallimento di RE 1 non può essere annullato, non

avendo la reclamante provato di avere estinto il debito in oggetto compresi gli

interessi e le spese anteriormente alla decisione di prima istanza ai sensi

dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

Tassa

di giustizia e ripetibili sono poste a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

18.

novembre

2011.

alle ore 10.00

2.

La

tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a

carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 200.. a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- RE 1, __________;

- avv. dr.

PA 1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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