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Decisione

14.2011.158

Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - appello ex CPC/TI - decisione di rinvio del Tribunale federale - verosimile esistenza del credito costituito da una richiesta di risarcimento danno - applic

27 ottobre 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i reati di truffa (art. 146 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP) e

infrazione alla legge federale sulla concorrenza sleale, per i quali il termine

di prescrizione era di quindici rispettivamente sette anni; e, visto che i

presunti illeciti rimproverati all'opponente risalivano al 2006, quel preteso

risarcimento non poteva ritenersi prescritto (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7).

Secondo il Pretore, l'art. 60 cpv. 2 CO non richiedeva né la promozione di un

procedimento penale né una sentenza di condanna penale, dovendosi soltanto

considerare che in tal caso l'onere di pronunciarsi in merito alla

realizzazione delle condizioni poste dai reati invocati spettava al giudice

civile (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7).

a) Ora

-come ricordato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7)- se l'atto

illecito deriva da un atto punibile a riguardo di cui

la legislazione penale stabilisce un termine di prescrizione più lungo, tale

termine è determinante anche per la prescrizione civile (art. 60 cpv. 2 CO; Brehm,

Berner Kommentar VI/1/3/1, 3a ed., Berna 2006, n. 68 segg. ad art. 60; Däppen in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar zum OR,

vol. I, 4a ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 60 con riferimenti). L'applicazione di

questa norma non richiede che l'agente sia stato condannato o penalmente perseguito,

ma è sufficiente che l'atto illecito configuri oggettivamente e soggettivamente

un reato punibile dal profilo penale (Brehm,

op. cit., n. 69 segg. ad art. 60; Däppen , op. cit., n.

13 ad art. 60 con rif.). Il giudice civile esamina autonomamente la questione,

essendo vincolato da una decisione penale cresciuta in giudicato -di condanna,

di assoluzione o di non luogo- rispettivamente da una decisione di sospensione

della procedura diventata definitiva, solo qualora il giudice penale si è espresso

sulla questione della punibilità dell'atto illecito (Brehm, op. cit., n. 72 segg. e n. 79 segg. ad art. 60; Däppen ,

op. cit., n. 13 ad art. 60 con rif.; Werro in: Thévenoz/Werro, Commentaire

Romand, CO I, Basilea 2003, n. 31 ad art. 60).

b) L'appellante obietta che sui reati che le vengono rimproverati, il

Procuratore pubblico si è già pronunciato nell'ambito del decreto di non luogo

a procedere del 27 marzo 2007 (doc. A) emesso nei confronti di M__________

-dipendente della sequestrante e individuato da quest'ultima quale correo

dell'opponente (sopra, consid. B)- regolarmente cresciuto in giudicato. Più precisamente,

in quel contesto l'autorità inquirente aveva stabilito che non vi erano i

presupposti oggettivi e soggettivi per ammettere il reato di truffa e di amministrazione

infedele. Di modo che, a fronte di un giudizio penale che già accertava la loro

inesistenza, l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO era a priori esclusa

(appello, pag. 5 n. 8). Ma, invano. Come sottolineato dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 6 n. 7), per emettere quel decreto di non luogo a procedere, il

Procuratore pubblico si è confrontato sì con la fattispecie della truffa e dell'amministrazione

infedele, non però con un'eventuale infrazione alla legge federale sulla

concorrenza sleale (LCSL: RS 241) su cui -a differenza di quanto lascia sottintendere

l'appellante (appello, pag. 4 n. 8)- la sequestrante ha altresì fondato la

richiesta di risarcimento (istanza di sequestro, pag. 2 segg. ad A, pag. 4 n.

7). Ora, il reato di concorrenza sleale per cui è prevista una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria -da cui il termine di prescrizione per

l'azione penale di sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP)- è per legge perseguito

solo a querela (art. 23 cpv. 1 LCSl). E, in questi casi, ai fini dell'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO è del tutto irrilevante che il

danneggiato abbia o no sporto denuncia (DTF 112 II 86; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 60; Brehm, op. cit., n.

70 ad art. 60). Questo poiché -e la stessa prassi citata

dall'appellante lo ricorda (appello, pag. 5 n. 8; Sentenza del Tribunale

federale 4A_210/2010 [4A_214/2010,4A_216/2010] del 1° ottobre 2010, consid.

6.3.1)- scopo di questa norma non è mai stato quello escluderne la sua applicazione

ogni qualvolta per un motivo o per l'altro l'azione penale non è più possibile:

tale eventualità si presenta ad esempio ogni qualvolta si ha a che fare con i

reati punibili a querela, allorquando la stessa non viene introdotta o lo è una

volta decorso il termine -tre mesi (art. 31 CP)- a disposizione (loc. cit.,

consid. 6.3.1 in fine). Ciò posto, non foss'altro che per questo motivo, la

pretesa della sequestrante non può certo e a priori ritenersi prescritta. In

definitiva, laddove ha ammesso l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO, il

giudizio pretorile resiste pertanto alla critica dell'appellante e merita

conferma.

c) A

detta dell'appellante il decreto di non luogo a procedere del 27 marzo 2007

esamina il comportamento rimproverato a M__________ e all'opponente in correità

fra di loro (appello, pag. 5 n. 8). Invero però, esso non menziona affatto -e nemmeno

a titolo marginale- il nominativo di quest'ultima (doc. A). Di per sé, e già

solo per questo, la censura sarebbe quindi infondata. A ciò basti aggiungere

che -come evidenzia la stessa appellante (appello, pag. 6 n. 8)- è ben vero che

la sequestrante ha sempre invocato la correità intercorsa fra M__________ e

l'opponente -oltre che di W__________ (sopra, consid. B)- per i reati ascritti

a quest'ultima e che sono alla base del suo preteso risarcimento (istanza di

sequestro, pag. 2 segg. ad A, pag. 4 n. 6). Il termine di prescrizione di sette

anni si applica nondimeno, e come già spiegato (sopra, consid. 5b), per il solo

fatto che quel decreto non considera neppure l'eventualità di un'infrazione alla

legge federale sulla concorrenza sleale. Di modo che, si volesse anche soprassedere

al fatto che l'opponente non era la destinataria del decreto di non luogo a

procedere del 27 marzo 2007, l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO troverebbe comunque

e ad ogni modo giustificazione. Di conseguenza, la censura si rivela ancora una

volta senza fondamento.

d) L'appellante

obietta ancora che solo a fronte di elementi nuovi il Procuratore pubblico

potrebbe riconsiderare quanto da lui accertato con il decreto di non luogo a

procedere del 27 marzo 2007: se non che, nel caso concreto, la sequestrante non

aveva invocato né nuovi fatti né nuovi mezzi di prova (appello, pag. 6 n. 8). Ancora

una volta tuttavia l'argomento è senza rilevanza, giacché l'applicazione dell'art.

60 cpv. 2 CO si giustifica -come detto- anche e in ogni caso a prescindere dai

reati di truffa e di amministrazione infedele (sopra, consid. 5b). Pertanto, pure

sotto questo profilo, la critica va disattesa.

e) A

un esame di mera verosimiglianza quale quello che regge la procedura di

opposizione al sequestro, se ne deve per finire dedurre che, come ritenuto dal

Pretore, al credito di cui la sequestrante si pretende titolare torna

applicabile l'art. 60 cpv. 2 CO. La motivazione pretorile resiste di

conseguenza agli argomenti della ricorrente e, al riguardo, l'appello va così

respinto poiché infondato.

6. L'appellante

Considerandi

afferma che, a prescindere dalla questione legata alla prescrizione, il credito

rivendicato dalla sequestrante non appare comunque sufficientemente verosimile

(appello, pag. 7 n. 9). Dal canto suo il Pretore si è convinto che i documenti prodotti,

in particolare il doc. 7, rendevano verosimile l'esistenza di atti illeciti

imputabili all'opponente consistenti in “raggiri che hanno portato alla

conclusione di contratti d'appalto fra i committenti, precedentemente in

trattative con la AO 1, e la opponente”, e su cui la sequestrante fondava

il credito di risarcimento danni: dal fascicolo processuale emergevano più

precisamente tracce evidenti di comunicazioni intercorse tra quei committenti,

M__________ e l'opponente, allo scopo di organizzare e pianificare l'esecuzione

di lavori in un primo tempo affidati alla sequestrante, ma da cui poi la stessa

era stata intenzionalmente estromessa (sentenza impugnata, pag. 5 n. 7).

a) L'appellante

rileva anzitutto di non comprendere affatto a quale doc. 7 si è riferito il

Pretore, visto che i documenti che accompagnano l'istanza sono da contrassegnare

con lettere (appello, pag. 7 n. 9). La censura è nondimeno pretestuosa, giacché

la procedura di opposizione al sequestro è appunto stata avviata dalla stessa opponente,

che in quel contesto ha pertanto assunto il ruolo di istante: come tale quindi,

l'onere di indicare i propri annessi con lettere dell'alfabeto incombeva a lei (art.

166.

cpv. 2 CPC/TI, applicabile per rinvio dell'art. 25 vLALEF). E, il relativo

documento da lei prodotto figura in effetti agli atti quale doc. A. Alla

sequestrante per contro, che nella procedura di opposizione al sequestro agiva

quale convenuta, spettava indicare i propri annessi con le cifre arabiche (art.

171.

cpv. 2 CPC/TI, per rinvio dell'art. 25 vLALEF). Di modo che, il plico di documenti

indicato quale doc. 7 figura agli atti nel fascicolo “documenti della parte

convenuta, doc. 1-13)” di cui all'incarto n. EF.2010.635 della Pretura __________

documenti questi dichiarati ricevibili. L'appello, al riguardo, è quindi senza fondamento.

b) L'appellante

non si reputa convinta della motivazione pretorile laddove individua la

verosimile esistenza di accordi tra lei e il committente D__________ -a scapito

della sequestrante- per il fatto che quest'ultimo aveva per finire comunicato

alla creditrice procedente di optare per un altro rivenditore che applicava

prezzi più bassi (appello, pag. 7 n. 9). L’insorgente osserva in particolare

che non vi è prova alcuna che quel cliente abbia in definitiva concluso un

qualsiasi affare con lei (appello, pag. 7 n. 9). Il Pretore però ha altresì constatato

che quel committente, dopo avere comunicato alla sequestrante di essere

intenzionata a rivolgersi ad un altro fornitore, era comunque stato contattato

tramite e-mail da M__________ con una conferma di fornitura e di posa di un'opera

analoga a quella inizialmente richiesta alla sequestrante (sentenza impugnata,

pag. 5 n. 7). E, con tale argomento l'interessata non si confronta nemmeno. Di

modo che, la critica sollevata dall'appellante sarebbe finanche irricevibile

(art. 309 cpv. 1 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5, per rinvio dell'art.

25.

vLALEF). Si aggiunga poi che, sulla base dei documenti agli atti, quel

cliente non ha in effetti accettato l'offerta datata 1°/26 giugno 2006 (doc. E

e G nel doc. 7) con scritto e-mail del 26 luglio 2006 (doc. H nel doc. 7) poiché

il preventivo era del 25% più alto rispetto a un altro. E, a fronte di ciò, l'invio

e-mail 30 novembre 2006 con cui M__________ gli confermava delle modifiche ad

un progetto di veranda la cui posa era fissata per il 14/15 dicembre (doc. I

nel doc. 7) e relativo schizzo da cui risulta che il mandato (“Auftrag:

00158/AP 1,.... ”) era stato conferito proprio all'opponente (doc. L

nel doc. 7), mal si giustifica se non alla luce della tesi sostenuta dalla

sequestrante. Sulla base di questi elementi, la conclusione del Pretore merita in

definitiva conferma.

c) L'appellante

definisce inoltre singolare l'episodio concernente il committente F__________

(appello, pag. 7 n. 9). In merito il Pretore ha stabilito che le trattative con

questo cliente erano molto probabilmente fallite a causa dei tentativi posti in

atto dall'opponente e da M__________ e intesi a far sì che l'affare fosse concluso

senza la sequestrante (sentenza impugnata, pag. 6 n. 7). La ricorrente non

intravedere in ciò un motivo sufficiente per una sua responsabilità civile visto

che, molto semplicemente, quel cliente aveva solo e per finire deciso di non acquistare

alcunché né dalla sequestrante, né dall'opponente, né da terzi (appello, pag. 7

n. 9). Invero però, dai documenti prodotti risulta una situazione un po’

diversa: dopo una conferma d'ordine del 14 settembre 2006 destinata a questo

committente e proveniente dalla sequestrante (doc. P pag. 1 e 3) assortita di una

relativa richiesta d'acconto (doc. Q), il 3 ottobre 2006 sarebbe stata

elaborata una seconda conferma d'ordine a firma -questa volta- di W__________ e

M__________ per conto di tale “__________”, denominazione questa che con

evidenza richiama proprio quella dell'opponente. Risulta inoltre che a quest'ultima,

tale documento sarebbe stato preventivamente trasmesso via e-mail per verifica (doc.

N). A ben vedere quindi, quantomeno nell'ambito di un giudizio limitato

alla mera verosimiglianza, a fronte di questi elementi la conclusione del

Pretore appare tutto sommato sostenibile. E ciò, a prescindere dal fatto che quel

cliente in definitiva nulla abbia comperato (appello, pag. 7 n. 9).

d) Se

ne deduce quindi che, così come proposti, gli argomenti dell'appellante non

inficiano affatto il giudizio pretorile che va di conseguenza confermato: la

pretesa di risarcimento danni di cui si pretende titolare la sequestrante e che

la stessa ha fondato su pretesi atti illeciti da ascrivere all'opponente -perlomeno

laddove all'opponente siano ascrivibili gli estremi di un'infrazione alla legge

federale sulla concorrenza sleale (sopra, consid. 5)- appare sufficientemente verosimile

e atta a giustifica il mantenimento del sequestro, impregiudicata la

possibilità di un esito diverso nell'ambito della procedura di convalida.

L'appello, nei limiti della sua ricevibilità, va in definitiva respinto poiché

infondato.

7.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello va respinto

poiché privo di fondamento. La tassa di giustizia e l'indennità

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

vOTLEF).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, il CPC/TI, gli art. 271 segg. vLEF, 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 vOTLEF,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello va respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata da AP 1, __________, resta a

suo carico con l'obbligo di rifondere AO 1, __________, un'indennità di fr.

800.

–.

3.

Intimazione:

– PA 1 __________;

– PA

2.

__________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 49'677.10 (art. 11 lett. a

CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.

98.

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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