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Decisione

14.2011.159

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione fondata su un estratto conto allestito dallo stesso escusso

31 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 28 settembre 2011 il Giudice di pace del circolo di __________,

in accoglimento dell’istanza 7 giugno 2011 di CO 1 e CO 2, ha respinto in via

definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

Considerandi

dell’Ufficio di esecuzione __________, intimatogli in data 19 maggio 2011 per

la somma di fr. 2'200.- oltre interessi e spese, con riferimento alla sentenza

5.

ottobre 2009, con la quale il Pretore del Distretto di __________ lo ha

condannato a versare alle parti istanti fr. 700.- a titolo di tassa di

giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili ( doc. A,

Dispositivo

dispositivo n. 3);

che,

secondo il primo giudice, di fronte alla documentazione esibita dagli istanti,

segnatamente alla citata sentenza passata in giudicato e costituente, perciò,

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, nelle sue

osservazioni scritte del 15/17 agosto 2011 l’escusso non è stato in grado di

opporre alcuna valida eccezione suscettibile di invalidare l’avversaria

pretesa;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 10 ottobre 2011,

ricordando di avere indicato nelle sue osservazioni all’istanza del 15/17

agosto 2011 quattro argomenti indipendenti tra loro, che, singolarmente

accettati, avrebbero evitato il rigetto definitivo dell’opposizione;

che,

ha proseguito l’insorgente, il primo giudice ne ha tuttavia trattati soltanto

tre, trascurandone pertanto uno, segnatamente quello illustrato al terzo

paragrafo delle sue osservazioni, ove aveva eccepito che, in effetti, l’importo

posto in esecuzione era già stato da lui corrisposto agli istanti, deducendolo

da un debito che loro avevano nei suo confronti, segnatamente da quello

menzionato nella fattura 2 febbraio 2010 in relazione agli addendi di fr. 39'190.- e fr. 6'505.- (doc. C), circostanza del resto mai contestata dagli

escutenti, che per finire hanno di fatto riconosciuto di essere debitori del

convenuto, non avendo chiesto il rigetto dell’opposizione al primo precetto

esecutivo del 18.2/23.2.2010 fondato sulla stesa causale, ovvero sulla sentenza

del 5 ottobre 2009 del Pretore del Distretto di __________ (doc. C);

che

con osservazioni del 26 ottobre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del

reclamo, ritenendo che il primo giudice non aveva alcun motivo per prendere in

considerazione la contropretesa del convenuto fondata sul doc. C, che

costituisce soltanto un mero conteggio allestito dal reclamante senza forza

probatoria e, pertanto, equiparabile a una semplice illazione di parte;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, i procedenti hanno fondato la loro istanza sulla sentenza

emanata il 5 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di __________, passata in

giudicato, che nel suo dispositivo. n. 3 ha condannato il qui reclamante a pagare loro fr. 700.- per tassa di giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- per

ripetibili a seguito dell’esito della causa di cui all’incarto

DI.2009.524-DI.2009.525 (azione possessoria promossa dagli istanti nei

confronti del convenuto in data 24 aprile 2009);

che

l’istanza, come correttamente ritenuto dal Giudice di pace, risulta così

fondata su un valido tiolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80

cpv. 1 LEF, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che,

come visto, il reclamante ritiene di non dovere più nulla a controparte,

vantando egli – come già spiegato al primo giudice - un credito nei confronti

degli istanti ben maggiore, ossia quello menzionato nella fattura/conteggio del

2 febbraio 2010 per fr. 39'190 + fr. 6’505.- (saldo netto a suo favore: fr.

43'495.- previa deduzione della posizione a favore degli istanti di fr.

2'200.-);

che

su questo punto, come correttamente rilevato dall’insorgente, il Giudice di

pace non si è pronunciato, avendo egli risposto soltanto ai rimanenti tre

argomenti sollevati dall’escusso nelle osservazioni all’istanza;

che

tale omissione rimane però senza conseguenze per le considerazioni che seguono,

atteso che, comunque sia, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere

l’eccezione di compensazione proposta dal convenuto senza prima dare agli

istanti la possibilità di esprimersi sulla valenza del doc. C (fattura

2.2.2010), facoltà di cui gli stessi istanti hanno però ora potuto beneficiare

mediante l’inoltro delle osservazioni al reclamo;

che

non occorre spendere troppe parole per concludere che il convenuto non solo non

abbia comprovato, ma non abbia nemmeno lontanamente reso verosimile di essere

creditore delle posizioni illustrate nell’estratto conto del 2 febbraio 2010

(doc. C), documento equiparabile – come del resto correttamente rilevato dai

procedenti – a uno scolastico esempio di allegazione di parte senza supporto

probatorio alcuno, dato che dal fascicolo del processo non risulta alcun

elemento che consenta di fare propria, anche solo lontanamente, la fondatezza

dei due addendi riferiti alle fatture del 3 marzo 2009 (fr. 39'190.- e fr.

6'505.-), non potendo nemmeno soccorrere l’insorgente il fatto che gli istanti

non abbiano chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al primo precetto

esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti per il medesimo credito (al

riguardo si rinvia alle pertinenti considerazioni del primo giudice);

che

proposto senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso, in quanto

manifestamente infondato;

che

la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la

soccombenza, ovvero sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle

controparti fr. 200.- per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC),

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico del

reclamante, che rifonderà alle parti istanti fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

- RE 1 ;

- PA 1 .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'200.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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