14.2011.159
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione fondata su un estratto conto allestito dallo stesso escusso
31 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.159
Data decisione, Autorità:
31.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezione di compensazione fondata su un estratto conto allestito dallo stesso escusso
COMPENSAZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.159
Lugano
31 ottobre
2011
FP/sl/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria: Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 giugno 2011 presentata da
CO 1 e CO 2
patrocinati
dall’PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, intimato in data 19 maggio 2011 per
il pagamento di fr. 2'200.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________
con decisione del 28 settembre 2011;
sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 10
ottobre 2011 chiede la reiezione dell’istanza;
preso atto che con osservazioni del 26 ottobre 2011
gli istanti hanno chiesto la reiezione del reclamo con proteste di spese e
ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 28 settembre 2011 il Giudice di pace del circolo di __________,
in accoglimento dell’istanza 7 giugno 2011 di CO 1 e CO 2, ha respinto in via
definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
Considerandi
dell’Ufficio di esecuzione __________, intimatogli in data 19 maggio 2011 per
la somma di fr. 2'200.- oltre interessi e spese, con riferimento alla sentenza
5.
ottobre 2009, con la quale il Pretore del Distretto di __________ lo ha
condannato a versare alle parti istanti fr. 700.- a titolo di tassa di
giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- a titolo di ripetibili ( doc. A,
Dispositivo
dispositivo n. 3);
che,
secondo il primo giudice, di fronte alla documentazione esibita dagli istanti,
segnatamente alla citata sentenza passata in giudicato e costituente, perciò,
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF, nelle sue
osservazioni scritte del 15/17 agosto 2011 l’escusso non è stato in grado di
opporre alcuna valida eccezione suscettibile di invalidare l’avversaria
pretesa;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 10 ottobre 2011,
ricordando di avere indicato nelle sue osservazioni all’istanza del 15/17
agosto 2011 quattro argomenti indipendenti tra loro, che, singolarmente
accettati, avrebbero evitato il rigetto definitivo dell’opposizione;
che,
ha proseguito l’insorgente, il primo giudice ne ha tuttavia trattati soltanto
tre, trascurandone pertanto uno, segnatamente quello illustrato al terzo
paragrafo delle sue osservazioni, ove aveva eccepito che, in effetti, l’importo
posto in esecuzione era già stato da lui corrisposto agli istanti, deducendolo
da un debito che loro avevano nei suo confronti, segnatamente da quello
menzionato nella fattura 2 febbraio 2010 in relazione agli addendi di fr. 39'190.- e fr. 6'505.- (doc. C), circostanza del resto mai contestata dagli
escutenti, che per finire hanno di fatto riconosciuto di essere debitori del
convenuto, non avendo chiesto il rigetto dell’opposizione al primo precetto
esecutivo del 18.2/23.2.2010 fondato sulla stesa causale, ovvero sulla sentenza
del 5 ottobre 2009 del Pretore del Distretto di __________ (doc. C);
che
con osservazioni del 26 ottobre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del
reclamo, ritenendo che il primo giudice non aveva alcun motivo per prendere in
considerazione la contropretesa del convenuto fondata sul doc. C, che
costituisce soltanto un mero conteggio allestito dal reclamante senza forza
probatoria e, pertanto, equiparabile a una semplice illazione di parte;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, i procedenti hanno fondato la loro istanza sulla sentenza
emanata il 5 ottobre 2009 dal Pretore del Distretto di __________, passata in
giudicato, che nel suo dispositivo. n. 3 ha condannato il qui reclamante a pagare loro fr. 700.- per tassa di giustizia e spese processuali e fr. 1'500.- per
ripetibili a seguito dell’esito della causa di cui all’incarto
DI.2009.524-DI.2009.525 (azione possessoria promossa dagli istanti nei
confronti del convenuto in data 24 aprile 2009);
che
l’istanza, come correttamente ritenuto dal Giudice di pace, risulta così
fondata su un valido tiolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
cpv. 1 LEF, circostanza del resto non contestata dall’insorgente;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che,
come visto, il reclamante ritiene di non dovere più nulla a controparte,
vantando egli – come già spiegato al primo giudice - un credito nei confronti
degli istanti ben maggiore, ossia quello menzionato nella fattura/conteggio del
2 febbraio 2010 per fr. 39'190 + fr. 6’505.- (saldo netto a suo favore: fr.
43'495.- previa deduzione della posizione a favore degli istanti di fr.
2'200.-);
che
su questo punto, come correttamente rilevato dall’insorgente, il Giudice di
pace non si è pronunciato, avendo egli risposto soltanto ai rimanenti tre
argomenti sollevati dall’escusso nelle osservazioni all’istanza;
che
tale omissione rimane però senza conseguenze per le considerazioni che seguono,
atteso che, comunque sia, il primo giudice non avrebbe potuto accogliere
l’eccezione di compensazione proposta dal convenuto senza prima dare agli
istanti la possibilità di esprimersi sulla valenza del doc. C (fattura
2.2.2010), facoltà di cui gli stessi istanti hanno però ora potuto beneficiare
mediante l’inoltro delle osservazioni al reclamo;
che
non occorre spendere troppe parole per concludere che il convenuto non solo non
abbia comprovato, ma non abbia nemmeno lontanamente reso verosimile di essere
creditore delle posizioni illustrate nell’estratto conto del 2 febbraio 2010
(doc. C), documento equiparabile – come del resto correttamente rilevato dai
procedenti – a uno scolastico esempio di allegazione di parte senza supporto
probatorio alcuno, dato che dal fascicolo del processo non risulta alcun
elemento che consenta di fare propria, anche solo lontanamente, la fondatezza
dei due addendi riferiti alle fatture del 3 marzo 2009 (fr. 39'190.- e fr.
6'505.-), non potendo nemmeno soccorrere l’insorgente il fatto che gli istanti
non abbiano chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al primo precetto
esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti per il medesimo credito (al
riguardo si rinvia alle pertinenti considerazioni del primo giudice);
che
proposto senza forza argomentativa, il reclamo va pertanto disatteso, in quanto
manifestamente infondato;
che
la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la
soccombenza, ovvero sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alle
controparti fr. 200.- per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC),
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 250.- sono poste a carico del
reclamante, che rifonderà alle parti istanti fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
- RE 1 ;
- PA 1 .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'200.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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