Lexipedia

Decisione

14.2011.16

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità non resa verosimile

14 marzo 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 935.35 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2011 il convenuto ha

dichiarato di volere far fronte al suo debito con pagamenti rateali.

C. Con sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________,

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 16 febbraio 2011

alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 16 febbraio 2011 dell’UE di __________

relativa al versamento di fr. 1'135.20 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa CO 1 (doc. D). Il reclamante sostiene poi di essere solvibile,

presentando un estratto delle sue esecuzioni al 16 febbraio 2011. Egli sostiene

che delle ulteriori procedure ancora pendenti nei suoi confronti una, promossa

dalla A__________ B__________ Sagl, è stata saldata e la comminatoria di

fallimento è perenta, mentre contro un’ulteriore procedura, promossa dalla C__________

c__________ di c__________ __________ per fr. 10'529.--, ha interposto

opposizione. Il reclamante osserva infine che per quel che concerne l’attestato

di carenza di beni n. __________, emesso pure a favore della C__________ c__________

di c__________ __________, ha invece ottenuto una dilazione di pagamento

mediante rate mensili di fr. 125.-- (doc. F).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;

Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC,

la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza

di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),

il 7 febbbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità

è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.

Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di

estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58.

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des

Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Il

reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla

dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 16

febbraio 2011 dell’UE di __________ relativa al versamento – avvenuto alle ore 14.08

secondo l’informazione ottenuta dalla Cassa dell’UE - di fr. 1'135.20 a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento aperto il 16 febbraio 2011 alle ore 10.00 - va

osservato che dall’estratto al 7 marzo 2011, richiesto all’UE di __________,

risulta che, oltre alla predetta esecuzione, il reclamante ne ha saldata

un’ulteriore e che l’esecuzione promossa dall’A__________ B__________ Sagl è perenta.

Determinante è però che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, contro

l’esecuzione n. __________ promossa dalla C__________ c__________ di c__________

__________ per fr. 10’476.65 egli non ha interposto opposizione, per cui il

debito è stato riconosciuto. Il fatto che nel termine del reclamo non è tuttavia

stato saldato, porta a ritenere che il reclamante non ne è stato in grado. A

questa conclusione conduce pure il fatto che per un ulteriore debito nei confronti

della C__________ c__________ di c__________ __________ ammontante a fr. 1'478,90

(doc. F), per il quale il 19 novembre 2010 l’UE di __________ ha emesso un

attestato di carenza di beni per fr. 1'693,55, il convenuto ha chiesto ed

ottenuto una dilazione di pagamento tramite il versamento mensile di fr. 125.- Le

precedenti considerazioni portano a ritenere che

il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi

impegni, per cui la sua solvibilità non può essere considerata resa

sufficientemente verosimile. Non risultando adempiuto il presupposto della

solvibilità, l’art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento di AP

1.

non può quindi essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertano respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF). Alla

controparte non si assegnano indennità, il reclamo non essendogli stato

intimato per osservazioni .

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di

RE

1

giovedì 17 marzo 2011 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

- PA 1

- CO 1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________.

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

__________

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster