14.2011.16
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità non resa verosimile
14 marzo 2011Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.16
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.16
Lugano
14 marzo 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 19 novembre 2010 presentata da
CO 1 __________
Contro
RE 1RE 1
patrocinato dall’ PA 1PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 15 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da mercoledì 16 febbraio 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
17 febbraio 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 18
febbraio 2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 935.35 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 20 gennaio 2011 il convenuto ha
dichiarato di volere far fronte al suo debito con pagamenti rateali.
C. Con sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________,
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da mercoledì 16 febbraio 2011
alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto, producendo una ricevuta del 16 febbraio 2011 dell’UE di __________
relativa al versamento di fr. 1'135.20 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa CO 1 (doc. D). Il reclamante sostiene poi di essere solvibile,
presentando un estratto delle sue esecuzioni al 16 febbraio 2011. Egli sostiene
che delle ulteriori procedure ancora pendenti nei suoi confronti una, promossa
dalla A__________ B__________ Sagl, è stata saldata e la comminatoria di
fallimento è perenta, mentre contro un’ulteriore procedura, promossa dalla C__________
c__________ di c__________ __________ per fr. 10'529.--, ha interposto
opposizione. Il reclamante osserva infine che per quel che concerne l’attestato
di carenza di beni n. __________, emesso pure a favore della C__________ c__________
di c__________ __________, ha invece ottenuto una dilazione di pagamento
mediante rate mensili di fr. 125.-- (doc. F).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1°
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC,
la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza
di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),
il 7 febbbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità
è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità.
Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di
estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza
infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.
58.
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Il
reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla
dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 16
febbraio 2011 dell’UE di __________ relativa al versamento – avvenuto alle ore 14.08
secondo l’informazione ottenuta dalla Cassa dell’UE - di fr. 1'135.20 a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento aperto il 16 febbraio 2011 alle ore 10.00 - va
osservato che dall’estratto al 7 marzo 2011, richiesto all’UE di __________,
risulta che, oltre alla predetta esecuzione, il reclamante ne ha saldata
un’ulteriore e che l’esecuzione promossa dall’A__________ B__________ Sagl è perenta.
Determinante è però che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, contro
l’esecuzione n. __________ promossa dalla C__________ c__________ di c__________
__________ per fr. 10’476.65 egli non ha interposto opposizione, per cui il
debito è stato riconosciuto. Il fatto che nel termine del reclamo non è tuttavia
stato saldato, porta a ritenere che il reclamante non ne è stato in grado. A
questa conclusione conduce pure il fatto che per un ulteriore debito nei confronti
della C__________ c__________ di c__________ __________ ammontante a fr. 1'478,90
(doc. F), per il quale il 19 novembre 2010 l’UE di __________ ha emesso un
attestato di carenza di beni per fr. 1'693,55, il convenuto ha chiesto ed
ottenuto una dilazione di pagamento tramite il versamento mensile di fr. 125.- Le
precedenti considerazioni portano a ritenere che
il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi
impegni, per cui la sua solvibilità non può essere considerata resa
sufficientemente verosimile. Non risultando adempiuto il presupposto della
solvibilità, l’art. 174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento di AP
1.
non può quindi essere annullato.
3.
Il
reclamo va pertano respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF). Alla
controparte non si assegnano indennità, il reclamo non essendogli stato
intimato per osservazioni .
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di
RE
1
giovedì 17 marzo 2011 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.
3. Intimazione:
- PA 1
- CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione di __________, __________.
- Ufficio
fallimenti di __________, __________;
__________
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster