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Decisione

14.2011.160

Rigetto dell'opposizione. Pagamento del debito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Ripartizione delle spese giudiziarie

3 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata

è così riformato:

“2. La tassa di

giustizia di fr. 60.00, comprese le spese postali e amministrative, è posta a

carico della parte istante.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.-, anticipate dal

reclamante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr.

80.

- a titolo di indennità.

III. Intimazione

a:

- RE 1 .

- RA 1 .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 60.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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