14.2011.160
Rigetto dell'opposizione. Pagamento del debito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Ripartizione delle spese giudiziarie
3 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.160
Data decisione, Autorità:
03.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Pagamento del debito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'istanza di rigetto. Ripartizione delle spese giudiziarie
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 cpv. 1 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.160
Lugano
3 novembre
2011
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria: Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanze 16 settembre 2011 presentate
dal
CO 1
rappresentato
dall’RA 1
contro
RE 1
tendenti ad ottenere il rigetto definitivo delle
opposizioni interposte dal convenuto ai precetti esecutivi n.__________ e __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificati in data 4 agosto
2011;
sulle quali istanze il Giudice di pace __________ con
decisione del 29 settembre 2011 (inc. 111/11 e 112/11) si è così pronunciato:
“1. Le procedure sono stralciate dai ruoli.
2. La tassa di giustizia
di fr. 60.00, comprese le spese postali ed amministrative, da anticipare dalla
parte istante è posta a carico della parte covenuta.
3. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto, limitatamente al
dispositivo n. 2, con reclamo del 10 ottobre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ del 2/4.8.2011
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 847,80 oltre interessi e spese, da cui dedurre
fr. 588.00 già versati dal debitore, indicando quale titolo di credito
l’imposta comunale 2006 (precetto esecutivo n. __________), rispettivamente
dell’importo di fr. 847.80 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di
credito l’imposta comunale 2005 (esecuzione n. __________);
che
interposte tempestive opposizioni da parte dell’escusso, con istanze del 16
settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di
pace __________;
che
con ordinanza del 19 settembre 2011 il Giudice di pace, in applicazione
dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che
con scritto del 23 settembre 2011 il convenuto ha comunicato alla Giudicatura
di pace di avere saldato le proprie pendenze, allegando copia dei pagamenti
effettuati in data 31 agosto 2011 all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________
(mediante pagamento postale);
che
nel contempo egli ha chiesto lo stralcio delle istanze, in quanto prive di
fondamento;
che
il 26 settembre 2011 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace di annullare le due
istanze di rigetto definitivo dell’opposizione, avendo il convenuto provveduto
in data 19 settembre 2011 al saldo, tramite UEF __________, degli importi posti
in esecuzione;
che,
di conseguenza, con decisione del 29 settembre 2011 il Giudice di pace __________
ha stralciato dai ruoli le rispettive procedure, caricando alla parte convenuta
la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 60.00;
che
con scritto del 3 ottobre 2011 il convenuto ha chiesto al Giudice di pace di
rettificare il dispositivo n. 2 sugli oneri processuali, nel senso di non
caricargli alcuna tassa e spesa in esito al decreto di stralcio, rilevando che
il pagamento da parte sua degli importi posti in esecuzione è avvenuto il 31
agosto 2011, ovvero 15 giorni prima dell’inoltro delle istanze di rigetto
definitivo dell’opposizione (16 settembre 2011) da parte del CO 1, cui non
poteva quindi sfuggire tale circostanza;
che
non avendo il primo giudice accolto tale richiesta, trasmettendola per contro
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello per competenza
unitamente agli atti, il convenuto si è formalmente aggravato a questa Camera
con reclamo del 10 ottobre 2011, chiedendo – per i noti motivi – che gli oneri
processuali relativi al procedimento di prima sede siano posti a carico della
parte istante, per avere essa inoltrato le istanze di rigetto dell’opposizione
quando egli aveva già estinto il proprio debito, di modo che non si può
considerare tale avvenimento quale acquiescenza;
che chiamato a esprimersi il CO 1 è rimasto
silente;
che il
reclamo si rivela fondato;
che
in base all’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della
parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di
desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza
all’azione, il convenuto;
che,
come giustamente rilevato nel gravame, il convenuto non può essere considerato
acquiescente e, quindi, soccombente per avere saldato gli importi posti in
esecuzione (circostanza pacifica);
che,
infatti, come attestato dai cedolini postali annessi alle osservazioni
all’istanza, i rispettivi pagamenti sono avvenuti il 31 agosto 2011, ovvero 15
giorni prima dell’inoltro delle istanze di rigetto definitivo dell’opposizione;
che
l’asserzione del procedente (v. scritto 26 settembre 2011), secondo cui
l’escusso avrebbe saldato le proprie pendenze soltanto in data 19 settembre
2011 tramite UEF __________, non è di giovamento;
che
per tacere del fatto che è inverosimile ritenere che l’Ufficio abbia atteso
così a lungo prima di bonificare al CO 1 i versamenti effettuati dal convenuto
mediante pagamento postale il 31 agosto 2011, spettava in ogni modo alla parte
istante dimostrare il proprio punto di vista, ovvero di avere appreso
dell’estinzione dei crediti posti in esecuzione soltanto dopo l’inoltro delle
istanze di rigetto definitivo dell’opposizione;
che
l’istante ha però fallito in tale incombenza, il citato scritto non andando
oltre a una mera allegazione di parte sprovvista di forza probatoria (bastava
allegare l’accredito da parte dell’UEF);
che
dovendosi ritenere che l’istante abbia inoltrato le due istanze di rigetto
dell’opposizione benché l’escusso non fosse più suo debitore, il primo giudice
non aveva motivo per considerare il convenuto acquiescente e, pertanto,
soccombente, ma doveva invece porre i relativi oneri processuali (spese e tassa
di giustizia) a carico dello stessa parte istante, che non aveva più motivo per
adire la giudicatura di pace;
che
ne discende pertanto l’accoglimento del reclamo, con conseguente riforma del
dispositivo n. 2 della decisione impugnata;
che
la tassa di giustizia e le spese relative al presente giudizio seguono la
soccombenza, ossia sono poste a carico della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà altresì alla controparte fr. 80.- a
titolo di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC)
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata
è così riformato:
“2. La tassa di
giustizia di fr. 60.00, comprese le spese postali e amministrative, è posta a
carico della parte istante.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 70.-, anticipate dal
reclamante, sono poste a carico del CO 1, che rifonderà alla controparte fr.
80.
- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a:
- RE 1 .
- RA 1 .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 60.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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