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Decisione

14.2011.161

Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)

21 dicembre 2011Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. In questa sede il sequestrante chiede anzitutto di dichiarare

irricevibile il reclamo introdotto dal debitore sequestrato il quale, nella

misura in cui continuava a ribadire che i crediti sequestrati non erano più

suoi, non rendeva verosimile il pregiudizio di suoi interessi: di modo che,

egli difettava della legittimazione e quindi anche dell'interesse a ricorrere

(risposta al reclamo 7 novembre 2011, pag. 3 seg. n. 3). La domanda è tuttavia

fuorviante. Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a

ricorrere contro la decisione su opposizione può in effetti non essere data

quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono

a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109]

consid. 3.2). Tuttavia, nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che

vi erano elementi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente

abusiva e, conseguentemente, che il credito verso il notaio avv. __________ riconducibile

all'importo depositato a garanzia del pagamento della TUI era da ascrivere al debitore

RE 1 e non alla società opponente. In queste condizioni non si può certo

sostenere che il debitore sequestrato non avesse un interesse degno di

protezione a ricorrere contro la decisione impugnata rivelatasi per finire a

lui sfavorevole. Del resto, il sequestrante medesimo ha sempre avversato e

avversa tuttora la legittimità dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (fra

l'altro) il credito sequestrato era stato ceduto alla società opponente. Tesi

questa che mal si concilia -poiché ciò significherebbe a priori escludere il

carattere abusivo di questa cessione- con la richiesta di negare al debitore

sequestrato la legittimazione a ricorrere. Non vi sono quindi motivi per dar

seguito alla domanda così formulata dal sequestrante.

5. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso

improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre

fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova

(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42

ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti

nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla

decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di

celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti

solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e

relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non

invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza

del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi

rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in

materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da

ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la

prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità

degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale

federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto

2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.

4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per

analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,

consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso

approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere

“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi

dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,

consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.

b) Ciò

posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 1 a 5) allegati al reclamo del debitore sequestrato e quelli prodotti con il reclamo della società opponente

(doc. 1 a 6) -dovendosi pertanto respingere per i motivi di cui si è appena detto

la richiesta avanzata dal sequestrante di non ammettere i doc. 3 a 5 (risposta al reclamo 16 novembre 2011, pag. 3 ad I/B)- come pure quelli che accompagnano la risposta

al reclamo 7 novembre 2011 (doc. LL a OO) e la risposta al reclamo 16 novembre

2011 (doc. LL a QQ).

6. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272

cpv. 1 cifra 3 LEF che sancisce il principio della verosimile l'appartenenza al

debitore dei beni sequestrati, la violazione di norme di procedura oltre al manifesto

ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 7 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo). Dal canto suo, la società reclamante RE 2 si duole di una violazione dell'art. 272 cpv.

1 cifra 3 LEF oltre che di un manifesto ed erroneo accertamento dei fatti

(reclamo 10 ottobre 2011, pag. 3 ad B).

7. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

Controverso

resta il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 del credito verso il

notaio avv. __________ destinato a garantire il pagamento di una pretesa TUI,

mentre ne era sufficientemente data la sua esistenza (sentenza impugnata, pag.

5 seg. n. 6.3). Per il resto, il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimile

l'esistenza della causa di sequestro identificata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4

LEF -difetti e danni da tutelare con il sequestro, riguardando un immobile sito

in Ticino, luogo dove i relativi contratti di compravendita delle due PPP erano

altresì stati stipulati (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.1)- come pure, sulla

base dei documenti prodotti e in assenza di obiezioni più specifiche, dell'esistenza

di un credito per minor valore delle PPP riconducibile ai danni e ai difetti dell'immobile

(sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.2).

8. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).

Sul

reclamo del 7 ottobre 2011 presentato dal debitore sequestrato RE 1

9. Il reclamante

rileva anzitutto che il sequestrante aveva sempre e solo sostenuto che la

cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi questa a ragione

respinta dal Pretore aggiunto- ma che, in proposito, egli non aveva mai avanzato

l'ipotesi che fosse costituiva di un abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC. Ciò

posto, nella misura in cui quell'atto era stato analizzato anche sotto questo

profilo, il Pretore aggiunto aveva tenuto conto di un argomento mai proposto e men

che meno motivato: in tal modo, aveva alleggerito e quindi favorito l'onere

della prova a carico del sequestrante, ma a scapito del debitore sequestrato (reclamo,

pag. 6 seg. n. 1 segg.). A torto. Giova in effetti evidenziare che il

sequestrante ha esplicitamente invocato la tesi secondo cui qualora la “la

cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse valida,la

stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” al contraddittorio

del 24 agosto 2011 (risposta, pag. 6 n. 5.3, prodotta all'udienza: verbale 24

agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011.488), tant'è che in quel contesto e dal

canto suo la società opponente si era persino espressamente opposta “all'asserita

abusività della cessione” e non limitandosi alla fattispecie della simulazione

(verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Peraltro -come già

ricordato- laddove i beni da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un

terzo -come in concreto- il sequestrante è appunto chiamato a rendere

verosimile che essi appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono

stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare

i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Ciò

detto, spetta al giudice del sequestro stabilire se a fronte degli elementi

addotti dal sequestrante questi presupposti sono adempiuti. E -anche

nell'ambito di un giudizio limitato alla verosimiglianza- la qualifica giuridica

di una fattispecie rientra in quella che è l'applicazione del diritto. Se poi gli

argomenti del sequestrante non dovessero soddisfare i requisiti richiesti, la

relativa domanda sarebbe respinta. Di conseguenza e nella misura in cui il

Pretore aggiunto si è limitato a stabilire se, a fronte di quanto affermato dal

sequestrante, la cessione 1° aprile 2011 era da ritenersi simulata

rispettivamente abusiva, non è dato a vedere in che modo l'onere della prova sia

stato facilitato per l'uno e a danno dell'altro. La censura va pertanto respinta.

Credito

del notaio avv. __________ verso __________

10. Il

reclamante rileva che il credito del notaio avv. __________ verso la banca

presso cui egli aveva il suo conto professionale in realtà era lo stesso di

quello che il debitore sequestrato aveva verso quel medesimo notaio e che era

stato ceduto il 1° aprile 2011 alla società opponente RE 2, evidenziando in

particolare che la sua opposizione era ad ogni modo rivolta tanto all'uno

quanto all'altro (reclamo, pag. 8 n. 3). In ogni caso poi, mantenendo il sequestro

del credito del notaio avv. __________ verso la banca, si andava a toccare un

bene che non era di spettanza del reclamante, bensì del solo notaio (reclamo,

pag. 9 n. 3). Ora, vero è che il Pretore aggiunto ha fra l'altro disposto il

sequestro del “credito del notaio avv. __________ nei confronti del __________

in restituzione dell'importo, rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.–,

depositati sul conto del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della

TUI si cui al rogito no. __________ del 24 settembre 2008 e di pertinenza e

spettanza del signor RE 1” (decreto di sequestro: inc. SO.2011.459). Ciò

non toglie che, in quanto a lui intestato, legittimo titolare di quel conto

professionale presso quell'istituto bancario su cui a suo tempo erano stati

bonificati fr. 100'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il

blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale

esistente con quella banca pertanto, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario.

Quella somma di denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli

utili immobiliari, conformemente agli obblighi di trattenuta che il notaio si

era assunto alla firma del rogito di compravendita (doc. A pag. 7 n. 4: inc.

SO.2011. 459). E, dal canto suo, il sequestrante non ha mai ravvisato -né lo

pretende ora davanti a questa Camera- che in questa sua incombenza il notaio avv.

__________ -in veste di terzo debitore- abbia agito o agisca in modo abusivo o

comunque con l'intento di danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di

modo che, nulla giustificava il mantenimento di un sequestro di beni che

formalmente non appartengono a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi

fondato e merita accoglimento.

Credito

del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________

11. Il

Pretore aggiunto si è dapprima confrontato con la validità formale dell'atto di

cessione 1° aprile 2011 con cui il debitore sequestrato aveva trasferito alla

società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ di cui

era titolare nei confronti dei notai che si erano occupati dei rogiti di

compravendita delle relative PPP, tra cui appunto per ogni transazione

immobiliare gli importi trattenuti a garanzia del pagamento della TUI (doc. EE:

inc. SO.2011.488). In particolare, in questo atto erano riconoscibili gli

elementi minimi necessari affinché una cessione potesse ritenersi valida dal

profilo formale (sentenza impugnata, pag. 7 n. 8). Ciò posto, il primo giudice

ha quindi escluso di considerare nulla la cessione 1° aprile 2011 a motivo che -a detta del sequestrante- il medesimo credito ancora era oggetto di un precedente

sequestro emesso dalla stessa Pretura, in quanto non risultava -il sequestrante

non aveva comprovato il contrario- che fosse mai stata introdotta azione di

convalida giusta l'art. 279 LEF (sentenza impugnata, pag. 7 n. 9). Il Pretore

aggiunto non ha infine ravvisato motivi per ritenere l'accordo 1° aprile 2011 simulato

(sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.1).

Per

contro -come si dirà nel seguito (sotto, consid. 12, 13, 14 e 15)- il Pretore

aggiunto ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto di

disposizione abusivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.2), ciò che il

reclamante contesta (reclamo, pag. 9 n. 4).

12. A

detta del Pretore aggiunto se non risultava che nel 2009 -allorquando il

debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli

attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori

avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel

momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società

semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza

impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). In merito, il reclamante obietta che nel

2009 solo i soci finanziatori si erano manifestati pretendendo il pagamento

della seconda rata relativa allo scioglimento di quella società semplice. Ciò

non era invece stato il caso per i condomini dell'immobile __________, le cui

pretese si erano concretizzate solo nel 2011 (reclamo, pag. 9 seg. n. 4a).

Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato

disposto lo scioglimento della società semplice “__________” costituitasi a suo

tempo fra il debitore RE 1 oltre a __________, __________, __________ e __________

-tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue

premesse segnalava in particolare “che sono sorte e sono in atto numerose

contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per

quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia

i condomini] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di

consegna, ecc.)” (doc. HH1 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.488). Pertanto, che -come tenta di sostenere il reclamante- “tra fine 2008 e inizio 2009 si

discuteva con i condomini solo del distacco di una lastra di marmo” (reclamo,

pag. 9 n. 4a in basso), è già di per sé una tesi priva di fondamento. Che poi, la

quantificazione concreta di danni e difetti -e quindi delle relative pretese (reclamo,

pag. 10 n. 4a)- sia seguita nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova

a futura memoria e poi alla presentazione nel 2011 di un preventivo definitivo

(sopra, consid. B), non è argomento tale da inficiare la conclusione pretorile.

Di modo che, il reclamo va respinto.

13. Il

Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che con la cessione del 1° aprile 2011 il

debitore sequestrato aveva sì inteso determinare meglio la cessione del 10

giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate

presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure

giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Dal canto suo, il reclamante afferma che la “specificazione dei crediti TUI” non

può essere fatta risalire solo al 2011, bensì già al 2009 allorquando il

debitore sequestrato aveva manifestato la sua volontà di cedere tutto alla

società opponente (reclamo, pag. 10 n. 4b). L'obiezione sfiora tuttavia il

pretesto, visto e considerato che l'interessato non tenta nemmeno di spiegare

perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10

giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo

finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), abbia d'un tratto ritenuto

opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare

gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del

suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora

depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di

compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri

di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il

pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e

specificare che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a

richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in

particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di

tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). Per

il resto, basti poi rilevare che la procedura di prova a futura memoria,

sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato

31 maggio 2010 (doc. G pag. 1 e 32: inc. SO.2011.459), è stata avviata dalla Comunione

dei condomini e dai suoi membri singolarmente ed era appunto intesa ad

accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono

generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di

cui all'immobile __________. In definitiva, non si ravvisano elementi che

consentano di scostarsi dal giudizio pretorile. Il reclamo va così respinto.

14. Il

Pretore aggiunto ha poi appurato che non era supportata da documenti oggettivi

la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo

all'origine della cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola

dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso

debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). Il

reclamante a sostegno di ciò produce ora due avvisi di addebito, l'uno datato

2003 e relativo ad un importo di fr. 300'000.– e l'altro relativo ad una cifra

di fr. 1'225'000.– e risalente al 2008, riferiti a versamenti che la società

opponente aveva disposto a favore del debitore sequestrato (reclamo, pag. 11 n.

4c) a mò di anticipo (reclamo, pag. 3 seg. ad B e C). Questi documenti però non

modificano la sostanza in quanto ai fini della vertenza in esame, non è tanto l'esistenza

in sé dei debiti di RE 1 verso la società opponente a essere determinante e decisiva.

Basti in effetti pensare che già nell'ambito della convenzione transattiva datata

17 novembre 2008, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in

via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta

valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della

società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori

di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul

fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o

altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così

come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. HH1

pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.488). Della società semplice “__________” essi

avevano ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri” obbligandosi

solidalmente a versare agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di

complessivi fr. 4'516'200.– (doc. HH1 pag. 2: inc. SO.2011.488). Di modo che,

quantomeno verso questi ultimi e fino a concorrenza del suddetto importo, a

entrambe le parti erano a quel momento noti sia l'esposizione debitoria che si

erano assunti sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover

supplire a eventuali inadempienze dell'altro. E, in un siffatto contesto, quello

che dà adito a dubbi è semmai il fatto che proprio con la cessione 1° aprile

2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di procedere ad una sorta di

definizione dei loro rapporti di dare e avere, riducendo i debiti dell'uno nei confronti

dell'altra.

15. Ma

non solo, poiché invero il Pretore aggiunto ha altresì evidenziato che il

debitore sequestrato nemmeno aveva tentato di giustificare il suo diritto a

vedersi soddisfare le sue pretese creditorie prima di quelle vantate da altri

creditori in virtù di un privilegio qualsiasi, e tantomeno avere reso

verosimile di non poter liquidare i debiti attingendo ad altri suoi beni (sentenza

impugnata, pag. 9 n. 10.2). E, sotto questo profilo il reclamante si limita in

sostanza a ribadire che la cessione mirava a ristabilire un equilibrio fra

pretese del debitore sequestrato e della società opponente, che in tal modo quest'ultima

recuperava quanto a lui anticipato, che conseguentemente la società opponente

poteva incassare direttamente gli utili derivanti dalle vendite e ritirare le

garanzie depositate a titolo di TUI, e che per lei il vantaggio era quello di avere

un controllare su tutta l'operazione (reclamo, pag. 11 seg. n. 4d). Se è però vero

che tali argomenti descrivono i benefici procurati alla società opponente

grazie alla cessione dei crediti, essi ancora nulla dicono riguardo all'esistenza

di una oggettiva sua prerogativa in virtù della quale le sue pretese avrebbero dovuto

essere tacitate prima di quelle di altri creditori. Peraltro poi, è lo stesso

reclamante a confermare che i suoi debiti verso la società opponente avrebbero anche

potuto essere coperti facendo capi ad altri suoi beni (reclamo pag. 12 n. 4d).

In definitiva quindi, tutto sommato la conclusione ritenuta dal Pretore

aggiunto resiste alla critica e merita conferma. In quanto infondato, il reclamo

va ancora una volta respinto.

16. Il

reclamante chiede infine, qualora il giudizio pretorile dovesse ottenere

conferma, che il sequestro sia limitato all'importo di fr. 50'000.– in luogo di

fr. 100'000.–, in quanto con la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 i

crediti garanti delle pretese TUI erano stati attribuiti per metà al debitore

sequestrato e per l'altra metà alla società opponente (reclamo, pag. 12 seg. n.

6). Ma, ancora una volta invano. La convenzione transattiva del 17 novembre

2008 con cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione

di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente

stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore

quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)

segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. HH1 pag.

3 n. 6: inc. SO.2011.488). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di

crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza di

altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è

proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:

Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7

ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. Questo giustifica così la

decisione di primo grado.

Sul

reclamo del 10 ottobre 2011 presentato dalla società opponente RE 2

17. Anche la società opponente -come del resto aveva fatto il

debitore sequestrato (sopra, consid. 9)- evidenzia la presenza di un'anomalia

nella decisione impugnata in quanto -a suo dire- il sequestrante aveva sempre e

solo sostenuto che la cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi

questa rivelatasi infondata- motivo per cui a torto il primo giudice l'aveva

ritenuta abusiva in virtù dell'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 11 seg. ad I).

Diversamente da quanto l'interessata pretende tuttavia -come già visto (sopra,

consid. 9)- al contraddittorio del 24 agosto 2011 il sequestrante ha sostenuto

che qualora la “la cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse

valida,la stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” (risposta

all'opposizione, pag. 6 n. 5.3 [inc. SO.2011.510], prodotta all'udienza:

verbale 24 agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011. 488), tant'è che in quel

contesto e dal canto suo la società opponente s'era opposta “all'asserita

abusività della cessione” e non limitatamente ad un'eventuale simulazione

(verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Per il resto poi, se i beni

da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un terzo il sequestrante deve

rendere verosimile che appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono

stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare

i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Di modo

che, l'obiezione dell'interessata è da respingere.

Credito

del notaio avv. __________ verso __________

18. A sua

volta la società reclamante rileva poi che il credito del notaio avv. __________

verso la banca presso cui aveva il suo conto professionale e quello del

debitore sequestrato verso quel notaio poi cedutole con atto 1° aprile 2011,

erano in realtà un tutt'uno, e soprattutto che l'opposizione da lei formulata era

rivolta tanto all'uno quanto all'altro (reclamo, pag. 4 ad D). Ciò detto, ad

ogni modo quello del notaio avv. __________ verso la banca, non riguardava né la

società reclamante né il debitore sequestrato (reclamo, pag. 5 ad D). Ora, si è

già detto (sopra, consid. 10) che legittimo titolare di quel conto bancario è

il solo notaio, il quale risulta pertanto essere unico proprietario degli averi

depositativi. Ciò posto, non ravvisandosi motivi -perlomeno il sequestrante non

lo ha mai preteso- per ritenere che in questa sua incombenza, il notaio avv. __________

-in veste di terzo debitore- abbia mai agito o agisca in modo abusivo o

comunque sia a danno dei creditori del debitore sequestrato, nulla giustificava

il sequestro di beni appartenenti al quel notaio. La censura è quindi fondata.

Credito

del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________

19. Il Pretore aggiunto -per i motivi già rammentati (sopra, consid. 11)-

ha accertato la validità formale della cessione 1° aprile 2011 -che la società

reclamante non contesta (reclamo, pag. 7 ad G)- e ha altresì escluso che

quell'atto fosse simulato -tesi altresì condivisa dall'interessata (reclamo,

pag. 8 ad. H in alto).

Per

contro, come il debitore sequestrato (sopra, consid. 11), la società reclamante

non rileva l'esistenza di elementi tali da permettere di qualificare di abusiva

la cessione 1° aprile 2011 (reclamo, pag. 8 segg. ad H).

20. Per

il Pretore aggiunto se in effetti non risultava che nel 2009 -allorquando il

debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli

attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori

avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel

momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società

semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza

impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). La società reclamante contesta che la

cessione dei crediti sia stata disposta dal debitore sequestrato

contestualmente al manifestarsi di pretese di suoi creditori, visto e

considerato che nell'ambito dello scioglimento della società semplice “__________”

stipulato a fine 2008, erano state sollevate “contestazioni usuali in questo

tipo di operazioni” e che “il distacco di una lastra di pietra non può

essere certamente messo in relazione con un danno di CHF 5 Mio” (reclamo,

pag. 10 ad H). Se non che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con

cui era stata sciolta quella società semplice rileva che le problematiche sorte

al Condominio __________ erano sì “numerose” ma nulla indica che

potessero definirsi a priori “usuali” (doc. HH1 pag. 2: inc.

SO.2011.488). E anzi, la stessa convenzione specifica che “di conseguenza è

sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci

investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi

di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, e in questo contesto fissa

al 65% del capitale complessivo investito (ossia fr. 7'758'000.–) il dividendo

di liquidazione per i soci investitori. Già a quel momento pertanto era

preventivata una perdita di almeno il 35% (ovvero fr. 2'715'300.–) (doc. HH1

pag. 1 e 2: inc. SO.2011.488). Di modo che, la critica non regge.

21. Il

Pretore aggiunto ha anche evidenziato che con la cessione 1° aprile 2011 il

debitore sequestrato aveva sì voluto determinare meglio la cessione del 10

giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate

presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure

giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Al riguardo, la società reclamante si limita in sostanza a obiettare che la cessione

è intervenuta il 10 giugno 2009 (reclamo, pag. 10 ad H), ma -come già evidenziato

nell'ambito del reclamo proposto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 13)- senza

preoccuparsi di dare una spiegazione sul perché il 1° aprile 2011, dopo quasi

due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc.

SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo

2011 (sopra, consid. B), si sia improvvisamente ritenuto opportuno precisare

che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti

dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di

compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno

rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in

garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei

venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola

transazione immobiliare”, e che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani

di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la

liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.

EE: inc. SO.2011.488). E, come altresì ricordato (sopra, consid. 13), la procedura

di prova a futura memoria avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi

membri singolarmente alfine di accertare “lo stato generale dei danni o dei

difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G

pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui al Condominio __________, è appunto una

procedura giudiziaria. Ancora una volta pertanto la censura è da respingere.

22. Per

il primo giudice non era poi supportata da documenti oggettivi la tesi secondo

cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo invocato per

giustificare la cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola

dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso

debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). La società

reclamante si dilunga oltremodo nel tentativo di rendere verosimile l'esistenza

nei suoi confronti della grave situazione debitoria in cui versava RE 1 e

produce due documenti attestati due versamenti che la società opponente avrebbe

disposto a titolo di anticipo a favore di quest'ultimo (reclamo, pag. 8 seg. ad

H e doc. 3, 4 e 5 allegati). Ma -come già spiegato nell'ambito del reclamo del

debitore sequestrato (sopra, consid. 14)- ciò non cambia la sostanza. Decisiva non

è tanto l'esistenza in sé di debiti che, in considerazione del vincolo solidale

con cui debitore sequestrato e società opponente si erano assunti gli impegni

della società semplice “__________”, il 17 novembre 2008 potevano almeno già essere

quantificati in fr. 4'516'200.–, quanto piuttosto il fatto che il 1° aprile

2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di definire i loro rapporti di

dare e avere riducendo i debiti dell'uno verso l'altra (sopra, consid. 14). Ciò

detto e oltretutto, la società reclamante non sembra affatto considerare che il

Pretore aggiunto aveva altresì sottolineato che non si era neppure provato a

giustificare la cessione di tutti gli attivi riconducibili al Condominio __________

-fra cui anche quelli di cui all'accordo 1° aprile 2011 relativi agli importi

depositati a garanzia del pagamento TUI- rendendo verosimile il beneficio a

favore della società opponente di un diritto privilegiato a vedersi soddisfatte

proprie pretese creditorie prima rispetto a quelle vantate da altri creditori (sentenza

impugnata, pag. 9 n. 10.2). Al riguardo, in effetti, non obietta alcunché.

Pertanto, non sussistono motivi per dar seguito al reclamo che va così

respinto.

23. La

società reclamante, nell'eventualità in cui il giudizio pretorile trovasse

conferma, chiede di limitare il sequestro alla sola quota parte di un mezzo

spettante al debitore sequestrato, a motivo che la convenzione transattiva del

17 novembre 2008 assegnava i crediti garanti delle pretese TUI per metà

ciascuno a debitore sequestrato e società opponente, dovendosi in caso di

dubbio presumere che quei crediti fossero detenuti in comproprietà e non quale

proprietà comune (reclamo, pag. 12 ad J). Tuttavia, e per i motivi già esposti contestualmente

all'esame del reclamo introdotto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 16),

nel caso specifico la presunzione va a favore dell'esistenza della proprietà

comune, in luogo della comproprietà. Anche da questo punto di vista la

decisione di primo grado resiste alla critica. La relativa censura va così

respinta.

Spese

giudiziarie

24. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo presentato dal

debitore sequestrato e quello della società opponente meritano parziale

accoglimento nel senso di annullare il sequestro disposto presso il __________,

del credito del notaio avv. __________ verso quella banca in restituzione dell'importo

rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.– depositati sul conto del notaio

no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito no. __________

del 24 settembre 2008. Per il resto, ossia nella misura in cui dispone il

blocco presso lo studio legale e notarile del notaio avv. __________, del

credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione dell'importo/averi pari

a fr. 100'000.– depositati sul conto no. __________ presso il __________

nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del 24 settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI, il decreto di sequestro 29 aprile 2011 merita conferma. L'esito

del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri

processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole

grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia a metà fra debitore

sequestrato e società opponente (a titolo solidale) da una parte e sequestrante

dall'altra, compensate le ripetibili. Pure davanti a questa Camera si

giustifica una ripartizione a metà delle spese giudiziarie (tassa di giustizia

[art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1

CPC]) e la compensazione delle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), fra

il reclamante RE 1 e il sequestrante per quanto attiene il reclamo 7 ottobre

2011, e la società reclamante RE 2 e il sequestrante con riferimento al reclamo

11 ottobre 2011.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Il reclamo 7 ottobre 2011 di RE 1, __________, e il reclamo 10

ottobre 2001 di RE 2, __________, sono parzialmente accolti. Di conseguenza, i dispositivi

n. 1 e 2 della sentenza 29 settembre 2011 del Pretore aggiunto __________ (inc.

SO.2011.488 e SO.2011. 510), sono così riformati:

“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di RE 1, __________,

e 11 maggio 2011 di RE 2, __________, al decreto di sequestro n°__________, pronunciato

nei confronti di RE 1, __________, ed emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________

(inc. SO.2011.459), sono parzialmente accolte.

§. Di

conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)

della Pretura __________ (inc. SO.2011.459) eseguito presso lo studio legale e

notarile dell'avv. __________, del credito del signor RE 1 verso il notaio in

liberazione dell'importo/averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto no. __________

presso il __________ nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del

24 settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI. Per il resto, il decreto

29 aprile 2011, è revocato.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 100.–, per complessivi fr.

350.– sono poste per metà a carico degli opponenti RE 1, __________, e RE 2, __________

(in solido fra di loro), e per il resto a carico di CO 1, __________. Compensate

le ripetibili.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,

resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________.

Le ripetibili sono compensate.

III. La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dalla società reclamante RE 2, __________,

resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________.

Le ripetibili sono compensate.

IV. Intimazione:

– PA 2;

– PA 1;

– PA 3.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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