14.2011.161
Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
21 dicembre 2011Italiano48 min
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Numero d'incarto:
14.2011.161
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nuove prove in sede di reclamo - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore sequestrato - cessione di crediti ritenuta abusiva (e non simulata)
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 18 CO
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.161
Lugano
21 dicembre
2011
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________ con opposizione 5 maggio
2011 (inc. SO.2011. 488) da
RE 1
(patrocinato da PA 2)
e con opposizione
11 maggio 2011 (inc. SO.2011.510) da
RE 2
(patrocinata dall' PA 1)
contro
il sequestro 29 aprile 2011 (inc. SO.2011.459)
(n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente RE 1 da
CO 1
(patrocinato dall' PA 3)
in cui il Pretore aggiunto __________, con decisione 29
settembre 2011, ha respinto entrambe le opposizioni, confermando di conseguenza
il sequestro, tasse, spese e ripetibili (con vincolo di solidarietà) a carico
di RE 1 e di RE 2;
reclamanti RE 1 con allegato 7 ottobre 2011 ed RE 2
con atto del 10 ottobre 2011, con cui postulano entrambi la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere le loro opposizioni e conseguentemente
annullare il decreto di sequestro, mentre in via subordinata ne propongono il parziale
accoglimento nel senso di confermare il sequestro del credito presso il notaio avv.
__________, depositato a garanzia del pagamento TUI limitatamente a fr.
50'000.– in luogo di fr. 100'000.–, protestate tasse, spese e ripetibili;
lette le osservazioni [recte: risposte al
reclamo] introdotte da CO 1 il 7 novembre 2011 rispettivamente il 16 novembre
2011, dove si chiede di dichiarare irricevibile il reclamo di RE 1, e in ogni
caso che sia il reclamo di RE 1 che quello di RE 2 siano respinti con contestuale
conferma della sentenza impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro CO 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________ in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, di porre sotto
sequestro:
–
“presso il __________, il credito del
notaio avv. __________ nei confronti del __________ in restituzione
dell'importo, rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul
conto nel notaio no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito
no. __________ del 24 settembre 2008 e di pertinenza e spettanza del signor RE 1”;
–
“presso lo studio legale e notarile dell'avv.
__________, il credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione
dell'importo/averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto no. __________
presso il __________ nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del
24 settembre 2008 a garanzia del pagamento TUI”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2010.
B. Il
sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita
immobiliare del 24 settembre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio
avv. __________) dal promotore CO 1 e con lui da __________, __________, __________
e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 51/1000) del fondo
base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un
secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di
compravendita immobiliare del 7 giugno 2010 (rogato con atto n. __________ del
notaio avv. __________) il sequestrante ha poi acquistato da __________ -che, a
sua volta, l'aveva precedentemente comperata da RE 1, __________, __________, __________
e __________ - anche la PPP n. __________ (quota di comproprietà 64/1000),
insieme a ogni pretesa e diritto ad essa legati.
Nell'immobile
in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di
lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella
piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero
stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura
di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n.
DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente,
dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________
-che faceva proprie le conclusioni di un altro professionista- stabiliva il
preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile in fr.
2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato dallo
studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa massima
necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti.
La quota parte per il sequestrante, in quanto proprietario di due PPP di
complessivi 115/1000 (51/1000 e 64/1000), era così di fr. 575'000.– (fr.
5'000'000.– x 115/1000), pari al minor valor subìto dai due appartamenti.
C. Il 29
aprile 2011, il Pretore aggiunto __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto per l'importo di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2011 oltre spese.
D. Il 5
maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di
sequestro e esistenza di beni da sequestrare fra cui del credito verso il
notaio avv. __________. Al citato provvedimento si è altresì opposta RE 2 con
atto 11 maggio 2011, pretendendosi unica titolare dei crediti sequestrati. Al
contraddittorio del 24 agosto 2011 il sequestrante ha prodotto un memoriale
scritto di risposta. Esistenza del credito e causa di sequestro erano
pacificamente verosimili, mentre esistenza del bene sequestrato era comprovata
dal relativo rogito con cui l'interessato aveva acquistato la PPP n. __________
(sopra, consid. B), dove il notaio preposto veniva incaricato di trattenere la
somma di fr. 100'000.– quale garanzia di pagamento della pretesa TUI. A carico
di questo bene vi era già un precedente sequestro, pertanto anche solo per
questo l'atto di cessione 1° aprile 2011 stipulato da RE 1 e dalla società RE 2,
e con cui il primo aveva (fra l'altro) trasferito a quest'ultima il credito
così sequestrato, era da considerarsi nullo. Fosse anche stato valido, l'atto
era ad ogni modo abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) e simulato: più indizi segnalavano che
RE 1 stava trasferendo beni propri a società e membri di famiglia, a danno dei suoi
creditori e questo nonostante i gravi difetti lamentati dagli acquirenti delle
PPP di cui al Condominio __________.
Con la
sua replica l'opponente RE 1 ha riconfermato di contestare l'esistenza dei
presupposti del sequestro. Secondo la cessione 1° aprile 2011 -globale e specifica-
tutti i crediti che egli aveva acquisito quale promotore, comproprietario,
venditore o altro ruolo riferito all'edificazione del Condominio __________, verso
quei notai che avevano rogato le compravendite delle PPP (e in particolare le
garanzie TUI), erano passati alla società RE 2. L'intento poi era quello di tacitare le ingenti esposizioni debitorie che egli aveva verso di lei.
La cessione 1° aprile 2011 andava a completare la precedente cessione che
risaliva al 10 giugno 2009 e che il Pretore __________ non aveva ritenuto sufficientemente
valida. Il sequestrante ha obiettato che il Pretore adito non era comunque legato
da valutazioni giuridiche di altri Pretori, e che la cessione del 2009 non
comprendeva i crediti a garanzia delle pretese TUI. All'atto 1° aprile 2011 difettava
inoltre una controprestazione, ritenuto poi che RE 1 avrebbe potuto saldare
eventuali debiti grazie ad altri mezzi propri.
Dal canto
suo, la società opponente RE 2 ha rinviato alle contestazioni sollevate dal
debitore sequestrato in merito all'esistenza del credito e di una causa di
sequestro. In base all'accordo 1° aprile 2011, la cessione 10 giugno 2009 e la convenzione
transattiva di scioglimento della società semplice “__________” del 17 novembre
2008, il debitore sequestrato le aveva trasferito (anche) i beni sequestrati, di
cui era pertanto diventata unica titolare. Il precedente sequestro poi non era mai
stato convalidato. L'atto 1° aprile 2011 era una specificazione delle valide
cessioni globali che l'avevano preceduto, e questo a prescindere da considerazioni
emerse in altri procedimenti di sequestro. Quell'atto non era abusivo poiché legato
al contratto di scioglimento di società semplice 17 novembre 2008 e volto a un parziale
regolamento di pretese a lei dovute da RE 1. In sede di duplica il sequestrante ha osservato che, per quel che ne era del Condominio __________, RE 1 e la
società opponente risultavano essere debitori solidali. Il precedente sequestro
era stato mantenuto, ed era quindi valido, visto che la cessione 10 giugno 2009
non era abbastanza specifica in merito: di modo che, trattandosi di un bene già
bloccato, la cessione 1° aprile 2011 era di per sé nulla. Di fatto, tutti i tre
atti di cessione miravano a sottrarre beni ai creditori del debitore
sequestrato.
E. Con
sentenza 29 settembre 2011, il Pretore aggiunto __________ ha respinto le
opposizioni e confermato il sequestro. Nonostante il debitore sequestrato
continuasse a sostenere che i beni sequestrati non gli appartenevano, il primo
giudice ha ritenuto che, essendo litigiosa la titolarità dei beni sequestrati, per
decidere della legittimazione ad agire si poteva attendere che la loro proprietà
fosse accertata. Inoltre, la società opponente aveva a sua volta giustificato
il suo interesse ad agire rivendicando, per intervenuta cessione, la titolarità
su quegli stessi beni. La causa del sequestro era individuabile nell'art. 271
cpv. 1 cifra 4 LEF ossia il legame sufficiente del credito con la Svizzera, trattandosi
di difetti ad un immobile in Ticino luogo dove era stata conclusa anche la
compravendita. Dai documenti prodotti dal sequestrante, era altresì verosimile il
preteso credito rivendicato da quest'ultimo. Anche l'esistenza dei beni oggetto
di sequestro era pacifica, mentre contesa era la loro appartenenza. Per il Pretore
aggiunto, dal profilo formale l'accordo di cessione 1° aprile 2011 rispettava i
requisiti di cui all'art. 165 cpv. 1 CO: redatto per iscritto, specificava
oggetto (i crediti del debitore sequestrato verso i notai che avevano rogato le
compravendite delle PPP di cui al Condominio __________) e motivi (la volontà
di coprire i debiti di RE 1 verso la società opponente).
Per il Pretore
aggiunto il precedente sequestro non era stato convalidato, di modo che la
cessione non poteva per questo considerarsi nulla. Infondata poi la tesi della simulazione
visto che, malgrado la loro stretta relazione d'affari, non vi era ragione per
ritenere che tra debitore sequestrato e società opponente vi fosse identità
economica. Per contro, più indizi avvaloravano quella dell'abuso di diritto
(art. 2 cpv. 2 CC). Certo, nel giugno 2009 i creditori del debitore sequestrato
non avevano ancora dato avvio a procedure giudiziarie, essi si erano tuttavia già
manifestati nei confronti della società semplice “__________” di cui il
debitore sequestrato faceva parte. L'accordo 1° aprile 2011 anche se inteso a
specificare la cessione 10 giugno 2009, era successivo alle vertenze
giudiziarie nel frattempo promosse. Del preteso debito di fr. 660'000.– di RE 1
verso la società opponente, dava atto solo la dichiarazione scritta di
quest'ultima, ma nessun altro documento oggettivo e contabile. Non era poi
verosimile che la società opponente godesse di privilegi in virtù dei quali,
tramite cessione, poteva pretendere di soddisfare pretese proprie prima rispetto
a quelle di altri creditori del debitore sequestrato. Ciò detto, nel complesso
tanto quest'ultimo quanto la società opponente potevano rendersi conto del
fatto che la cessione 1° aprile 2011 avrebbe favorito un solo creditore a scapito
degli altri. Ritenuto che gli importi trattenuti dai notai a garanzia del
pagamento TUI non erano stati ceduti in modo valido, titolare del credito
sequestrato era il debitore sequestrato: da cui, la sua legittimazione a interporre
opposizione. In quanto la cessione 1° aprile 2011 era qualificabile quale atto abusivo,
il mantenimento del sequestro era giustificato. Donde, la reiezione delle opposizioni
di debitore sequestrato e società opponente.
F. Con
reclamo 7 ottobre 2011 RE 1 chiede di accogliere la sua opposizione e quella
della società opponente, annullando il sequestro. Al Pretore aggiunto
rimprovera di non essersi limitato a esaminare se la cessione 1° aprile 2011
era simulata, ma di avere anche verificato se erano dati i presupposti di un abuso
di diritto, argomento che il sequestrante non aveva invocato: e questo aveva
leso sia l'onere della prova che i diritti processuali di RE 1. Il credito del notaio
avv. __________ verso la banca in virtù del suo conto professionale, di sola
spettanza di quest'ultimo, era uguale a quello che il sequestrante aveva verso
quel notaio. Non vi erano motivi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente
abusiva. Nel 2009, allorquando il debitore sequestrato aveva ceduto le pretese legate
al Condominio __________ alla società opponente, solo i soci finanziatori avevano
avanzato pretese creditorie, ma nessuno degli altri creditori manifestatisi
solo nel 2011. Nessuna vertenza giudiziaria era pendente al 1° aprile 2011, mentre
la relativa cessione non era che una specificazione di quella già sottoscritta
nel 2009. I debiti di RE 1 verso la società opponente risalivano al 2003 come suffragato
dai documenti contabili annessi al reclamo. A titolo di controprestazione alla
società opponente si trasferivano gli utili provenienti dalla vendita delle PPP
del Condominio __________ e il diritto di incassare quanto depositato a
garanzia del pagamento della TUI: oltre a ottenere il controllo sull'intero
affare venivano così liquidati i debiti del debitore sequestrato, che non aveva
alcun intento di privarsi di propri beni. A titolo subordinato, il reclamante propone
di confermare il decreto di sequestro, ma solo per l'importo di fr. 50'000.–, visto
che i crediti TUI erano stati attribuiti per metà a lui e per l'altra metà alla
società opponente.
G. Con
memoriale del 10 ottobre 2011 anche la società opponente interpone il proprio reclamo
avverso la decisione pretorile 29 settembre 2011 proponendo, in sostanza, analoghi
argomenti e richieste di quelli proposti dal debitore sequestrato.
H. Delle
risposte al reclamo inviate dal sequestrante il 7 novembre rispettivamente il
16 novembre 2011, dove si chiede di dichiarare irricevibile il reclamo del
debitore sequestrato e, comunque e ad ogni modo, respingere sia il reclamo di
quest'ultimo che quello della società opponente, si dirà, se necessario, nel
seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposti il 7 e 10 ottobre 2011 avverso la sentenza 29 settembre 2011
intimata lo stesso giorno e notificata alle parti l'indomani, i reclami ossequiano
il predetto termine e sono quindi ammissibili. A CO 1 il ricorso del debitore
sequestrato è stato intimato il 26 ottobre 2011 e notificato il 28 ottobre 2011,
di modo che inviata il 7 novembre la sua risposta al reclamo è tempestiva. Per
contro, quello della società opponente è stato intimato il 10 novembre 2011 cui
l'indomani è seguita la notifica: la risposta al reclamo 16 novembre 2011 è pertanto
altresì ammissibile.
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. In questa sede il sequestrante chiede anzitutto di dichiarare
irricevibile il reclamo introdotto dal debitore sequestrato il quale, nella
misura in cui continuava a ribadire che i crediti sequestrati non erano più
suoi, non rendeva verosimile il pregiudizio di suoi interessi: di modo che,
egli difettava della legittimazione e quindi anche dell'interesse a ricorrere
(risposta al reclamo 7 novembre 2011, pag. 3 seg. n. 3). La domanda è tuttavia
fuorviante. Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a
ricorrere contro la decisione su opposizione può in effetti non essere data
quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono
a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109]
consid. 3.2). Tuttavia, nel caso concreto, il Pretore aggiunto ha ritenuto che
vi erano elementi per ritenere la cessione 1° aprile 2011 verosimilmente
abusiva e, conseguentemente, che il credito verso il notaio avv. __________ riconducibile
all'importo depositato a garanzia del pagamento della TUI era da ascrivere al debitore
RE 1 e non alla società opponente. In queste condizioni non si può certo
sostenere che il debitore sequestrato non avesse un interesse degno di
protezione a ricorrere contro la decisione impugnata rivelatasi per finire a
lui sfavorevole. Del resto, il sequestrante medesimo ha sempre avversato e
avversa tuttora la legittimità dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (fra
l'altro) il credito sequestrato era stato ceduto alla società opponente. Tesi
questa che mal si concilia -poiché ciò significherebbe a priori escludere il
carattere abusivo di questa cessione- con la richiesta di negare al debitore
sequestrato la legittimazione a ricorrere. Non vi sono quindi motivi per dar
seguito alla domanda così formulata dal sequestrante.
5. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso
improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova
(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42
ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla
decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di
celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti
solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e
relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non
invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati: Sentenza
del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con numerosi
rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in
materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC) (da
ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco
la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo
“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter
neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.
Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la
prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità
degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale
federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto
2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.
4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di
escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte
Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009
consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha
in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.
periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per
analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,
consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso
approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere
“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/
Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad
art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait
nouveau” (Jeandin in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi
dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,
consid. 5 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio.
b) Ciò
posto, sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 1 a 5) allegati al reclamo del debitore sequestrato e quelli prodotti con il reclamo della società opponente
(doc. 1 a 6) -dovendosi pertanto respingere per i motivi di cui si è appena detto
la richiesta avanzata dal sequestrante di non ammettere i doc. 3 a 5 (risposta al reclamo 16 novembre 2011, pag. 3 ad I/B)- come pure quelli che accompagnano la risposta
al reclamo 7 novembre 2011 (doc. LL a OO) e la risposta al reclamo 16 novembre
2011 (doc. LL a QQ).
6. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272
cpv. 1 cifra 3 LEF che sancisce il principio della verosimile l'appartenenza al
debitore dei beni sequestrati, la violazione di norme di procedura oltre al manifesto
ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 7 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo). Dal canto suo, la società reclamante RE 2 si duole di una violazione dell'art. 272 cpv.
1 cifra 3 LEF oltre che di un manifesto ed erroneo accertamento dei fatti
(reclamo 10 ottobre 2011, pag. 3 ad B).
7. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
Controverso
resta il presupposto dell'appartenenza al debitore CO 1 del credito verso il
notaio avv. __________ destinato a garantire il pagamento di una pretesa TUI,
mentre ne era sufficientemente data la sua esistenza (sentenza impugnata, pag.
5 seg. n. 6.3). Per il resto, il Pretore aggiunto ha ritenuto verosimile
l'esistenza della causa di sequestro identificata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4
LEF -difetti e danni da tutelare con il sequestro, riguardando un immobile sito
in Ticino, luogo dove i relativi contratti di compravendita delle due PPP erano
altresì stati stipulati (sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.1)- come pure, sulla
base dei documenti prodotti e in assenza di obiezioni più specifiche, dell'esistenza
di un credito per minor valore delle PPP riconducibile ai danni e ai difetti dell'immobile
(sentenza impugnata, pag. 5 n. 6.2).
8. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).
Sul
reclamo del 7 ottobre 2011 presentato dal debitore sequestrato RE 1
9. Il reclamante
rileva anzitutto che il sequestrante aveva sempre e solo sostenuto che la
cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi questa a ragione
respinta dal Pretore aggiunto- ma che, in proposito, egli non aveva mai avanzato
l'ipotesi che fosse costituiva di un abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC. Ciò
posto, nella misura in cui quell'atto era stato analizzato anche sotto questo
profilo, il Pretore aggiunto aveva tenuto conto di un argomento mai proposto e men
che meno motivato: in tal modo, aveva alleggerito e quindi favorito l'onere
della prova a carico del sequestrante, ma a scapito del debitore sequestrato (reclamo,
pag. 6 seg. n. 1 segg.). A torto. Giova in effetti evidenziare che il
sequestrante ha esplicitamente invocato la tesi secondo cui qualora la “la
cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse valida,la
stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” al contraddittorio
del 24 agosto 2011 (risposta, pag. 6 n. 5.3, prodotta all'udienza: verbale 24
agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011.488), tant'è che in quel contesto e dal
canto suo la società opponente si era persino espressamente opposta “all'asserita
abusività della cessione” e non limitandosi alla fattispecie della simulazione
(verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Peraltro -come già
ricordato- laddove i beni da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un
terzo -come in concreto- il sequestrante è appunto chiamato a rendere
verosimile che essi appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono
stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare
i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Ciò
detto, spetta al giudice del sequestro stabilire se a fronte degli elementi
addotti dal sequestrante questi presupposti sono adempiuti. E -anche
nell'ambito di un giudizio limitato alla verosimiglianza- la qualifica giuridica
di una fattispecie rientra in quella che è l'applicazione del diritto. Se poi gli
argomenti del sequestrante non dovessero soddisfare i requisiti richiesti, la
relativa domanda sarebbe respinta. Di conseguenza e nella misura in cui il
Pretore aggiunto si è limitato a stabilire se, a fronte di quanto affermato dal
sequestrante, la cessione 1° aprile 2011 era da ritenersi simulata
rispettivamente abusiva, non è dato a vedere in che modo l'onere della prova sia
stato facilitato per l'uno e a danno dell'altro. La censura va pertanto respinta.
Credito
del notaio avv. __________ verso __________
10. Il
reclamante rileva che il credito del notaio avv. __________ verso la banca
presso cui egli aveva il suo conto professionale in realtà era lo stesso di
quello che il debitore sequestrato aveva verso quel medesimo notaio e che era
stato ceduto il 1° aprile 2011 alla società opponente RE 2, evidenziando in
particolare che la sua opposizione era ad ogni modo rivolta tanto all'uno
quanto all'altro (reclamo, pag. 8 n. 3). In ogni caso poi, mantenendo il sequestro
del credito del notaio avv. __________ verso la banca, si andava a toccare un
bene che non era di spettanza del reclamante, bensì del solo notaio (reclamo,
pag. 9 n. 3). Ora, vero è che il Pretore aggiunto ha fra l'altro disposto il
sequestro del “credito del notaio avv. __________ nei confronti del __________
in restituzione dell'importo, rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.–,
depositati sul conto del notaio no. __________ a garanzia del pagamento della
TUI si cui al rogito no. __________ del 24 settembre 2008 e di pertinenza e
spettanza del signor RE 1” (decreto di sequestro: inc. SO.2011.459). Ciò
non toglie che, in quanto a lui intestato, legittimo titolare di quel conto
professionale presso quell'istituto bancario su cui a suo tempo erano stati
bonificati fr. 100'000.– (importo fino a concorrenza di cui si postula il
blocco del conto) è il solo notaio: in forza del rapporto contrattuale
esistente con quella banca pertanto, dal profilo giuridico egli ne è unico proprietario.
Quella somma di denaro serviva a garantire il pagamento dell'imposta sugli
utili immobiliari, conformemente agli obblighi di trattenuta che il notaio si
era assunto alla firma del rogito di compravendita (doc. A pag. 7 n. 4: inc.
SO.2011. 459). E, dal canto suo, il sequestrante non ha mai ravvisato -né lo
pretende ora davanti a questa Camera- che in questa sua incombenza il notaio avv.
__________ -in veste di terzo debitore- abbia agito o agisca in modo abusivo o
comunque con l'intento di danneggiare i creditori del debitore sequestrato. Di
modo che, nulla giustificava il mantenimento di un sequestro di beni che
formalmente non appartengono a quest'ultimo. Al riguardo, il reclamo è quindi
fondato e merita accoglimento.
Credito
del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________
11. Il
Pretore aggiunto si è dapprima confrontato con la validità formale dell'atto di
cessione 1° aprile 2011 con cui il debitore sequestrato aveva trasferito alla
società opponente tutti i suoi crediti legati al Condominio __________ di cui
era titolare nei confronti dei notai che si erano occupati dei rogiti di
compravendita delle relative PPP, tra cui appunto per ogni transazione
immobiliare gli importi trattenuti a garanzia del pagamento della TUI (doc. EE:
inc. SO.2011.488). In particolare, in questo atto erano riconoscibili gli
elementi minimi necessari affinché una cessione potesse ritenersi valida dal
profilo formale (sentenza impugnata, pag. 7 n. 8). Ciò posto, il primo giudice
ha quindi escluso di considerare nulla la cessione 1° aprile 2011 a motivo che -a detta del sequestrante- il medesimo credito ancora era oggetto di un precedente
sequestro emesso dalla stessa Pretura, in quanto non risultava -il sequestrante
non aveva comprovato il contrario- che fosse mai stata introdotta azione di
convalida giusta l'art. 279 LEF (sentenza impugnata, pag. 7 n. 9). Il Pretore
aggiunto non ha infine ravvisato motivi per ritenere l'accordo 1° aprile 2011 simulato
(sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.1).
Per
contro -come si dirà nel seguito (sotto, consid. 12, 13, 14 e 15)- il Pretore
aggiunto ha ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto di
disposizione abusivo (sentenza impugnata, pag. 7 n. 10.2), ciò che il
reclamante contesta (reclamo, pag. 9 n. 4).
12. A
detta del Pretore aggiunto se non risultava che nel 2009 -allorquando il
debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli
attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori
avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel
momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società
semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza
impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). In merito, il reclamante obietta che nel
2009 solo i soci finanziatori si erano manifestati pretendendo il pagamento
della seconda rata relativa allo scioglimento di quella società semplice. Ciò
non era invece stato il caso per i condomini dell'immobile __________, le cui
pretese si erano concretizzate solo nel 2011 (reclamo, pag. 9 seg. n. 4a).
Invano. La convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato
disposto lo scioglimento della società semplice “__________” costituitasi a suo
tempo fra il debitore RE 1 oltre a __________, __________, __________ e __________
-tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue
premesse segnalava in particolare “che sono sorte e sono in atto numerose
contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per
quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia
i condomini] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra, termini di
consegna, ecc.)” (doc. HH1 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.488). Pertanto, che -come tenta di sostenere il reclamante- “tra fine 2008 e inizio 2009 si
discuteva con i condomini solo del distacco di una lastra di marmo” (reclamo,
pag. 9 n. 4a in basso), è già di per sé una tesi priva di fondamento. Che poi, la
quantificazione concreta di danni e difetti -e quindi delle relative pretese (reclamo,
pag. 10 n. 4a)- sia seguita nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova
a futura memoria e poi alla presentazione nel 2011 di un preventivo definitivo
(sopra, consid. B), non è argomento tale da inficiare la conclusione pretorile.
Di modo che, il reclamo va respinto.
13. Il
Pretore aggiunto ha quindi ritenuto che con la cessione del 1° aprile 2011 il
debitore sequestrato aveva sì inteso determinare meglio la cessione del 10
giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate
presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure
giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Dal canto suo, il reclamante afferma che la “specificazione dei crediti TUI” non
può essere fatta risalire solo al 2011, bensì già al 2009 allorquando il
debitore sequestrato aveva manifestato la sua volontà di cedere tutto alla
società opponente (reclamo, pag. 10 n. 4b). L'obiezione sfiora tuttavia il
pretesto, visto e considerato che l'interessato non tenta nemmeno di spiegare
perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla precedente cessione del 10
giugno 2009 (doc. HH: inc. SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo
finale datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), abbia d'un tratto ritenuto
opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare
gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote di PPP del
suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme ancora
depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di
compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri
di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il
pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, e
specificare che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a
richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro dovuto, in
particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in sue mani di
tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. EE: inc. SO.2011.488). Per
il resto, basti poi rilevare che la procedura di prova a futura memoria,
sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in quello datato
31 maggio 2010 (doc. G pag. 1 e 32: inc. SO.2011.459), è stata avviata dalla Comunione
dei condomini e dai suoi membri singolarmente ed era appunto intesa ad
accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti osservati che possono
generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G pag. 2: inc. SO.2011.459) di
cui all'immobile __________. In definitiva, non si ravvisano elementi che
consentano di scostarsi dal giudizio pretorile. Il reclamo va così respinto.
14. Il
Pretore aggiunto ha poi appurato che non era supportata da documenti oggettivi
la tesi secondo cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo
all'origine della cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola
dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso
debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). Il
reclamante a sostegno di ciò produce ora due avvisi di addebito, l'uno datato
2003 e relativo ad un importo di fr. 300'000.– e l'altro relativo ad una cifra
di fr. 1'225'000.– e risalente al 2008, riferiti a versamenti che la società
opponente aveva disposto a favore del debitore sequestrato (reclamo, pag. 11 n.
4c) a mò di anticipo (reclamo, pag. 3 seg. ad B e C). Questi documenti però non
modificano la sostanza in quanto ai fini della vertenza in esame, non è tanto l'esistenza
in sé dei debiti di RE 1 verso la società opponente a essere determinante e decisiva.
Basti in effetti pensare che già nell'ambito della convenzione transattiva datata
17 novembre 2008, debitore sequestrato e società opponente avevano assunto “in
via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse vantata o fatta
valere verso __________, __________, __________ e __________ quali soci della
società semplice “__________”, rispettivamente quali comproprietari e venditori
di unità condominiali del complesso immobiliare “__________” edificato sul
fondo part. no. __________ RF __________ nei confronti di imprese, artigiani o
altri prestatori o fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così
come nei confronti dei singoli acquirenti di unità condominiali” (doc. HH1
pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.488). Della società semplice “__________” essi
avevano ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri” obbligandosi
solidalmente a versare agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di
complessivi fr. 4'516'200.– (doc. HH1 pag. 2: inc. SO.2011.488). Di modo che,
quantomeno verso questi ultimi e fino a concorrenza del suddetto importo, a
entrambe le parti erano a quel momento noti sia l'esposizione debitoria che si
erano assunti sia che -dato il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover
supplire a eventuali inadempienze dell'altro. E, in un siffatto contesto, quello
che dà adito a dubbi è semmai il fatto che proprio con la cessione 1° aprile
2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di procedere ad una sorta di
definizione dei loro rapporti di dare e avere, riducendo i debiti dell'uno nei confronti
dell'altra.
15. Ma
non solo, poiché invero il Pretore aggiunto ha altresì evidenziato che il
debitore sequestrato nemmeno aveva tentato di giustificare il suo diritto a
vedersi soddisfare le sue pretese creditorie prima di quelle vantate da altri
creditori in virtù di un privilegio qualsiasi, e tantomeno avere reso
verosimile di non poter liquidare i debiti attingendo ad altri suoi beni (sentenza
impugnata, pag. 9 n. 10.2). E, sotto questo profilo il reclamante si limita in
sostanza a ribadire che la cessione mirava a ristabilire un equilibrio fra
pretese del debitore sequestrato e della società opponente, che in tal modo quest'ultima
recuperava quanto a lui anticipato, che conseguentemente la società opponente
poteva incassare direttamente gli utili derivanti dalle vendite e ritirare le
garanzie depositate a titolo di TUI, e che per lei il vantaggio era quello di avere
un controllare su tutta l'operazione (reclamo, pag. 11 seg. n. 4d). Se è però vero
che tali argomenti descrivono i benefici procurati alla società opponente
grazie alla cessione dei crediti, essi ancora nulla dicono riguardo all'esistenza
di una oggettiva sua prerogativa in virtù della quale le sue pretese avrebbero dovuto
essere tacitate prima di quelle di altri creditori. Peraltro poi, è lo stesso
reclamante a confermare che i suoi debiti verso la società opponente avrebbero anche
potuto essere coperti facendo capi ad altri suoi beni (reclamo pag. 12 n. 4d).
In definitiva quindi, tutto sommato la conclusione ritenuta dal Pretore
aggiunto resiste alla critica e merita conferma. In quanto infondato, il reclamo
va ancora una volta respinto.
16. Il
reclamante chiede infine, qualora il giudizio pretorile dovesse ottenere
conferma, che il sequestro sia limitato all'importo di fr. 50'000.– in luogo di
fr. 100'000.–, in quanto con la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 i
crediti garanti delle pretese TUI erano stati attribuiti per metà al debitore
sequestrato e per l'altra metà alla società opponente (reclamo, pag. 12 seg. n.
6). Ma, ancora una volta invano. La convenzione transattiva del 17 novembre
2008 con cui è stata sciolta la società semplice “__________” previa assunzione
di diritti e oneri da parte del debitore sequestrato e della società opponente
stabilisce che “per quanto concerne gli oneri tributari, resta in vigore
quanto pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)
segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. HH1 pag.
3 n. 6: inc. SO.2011.488). Sotto questo profilo, trattandosi di sequestro di
crediti a garanzia di pretese TUI pare senz'altro giustificato -in assenza di
altre informazioni e a un giudizio di verosimiglianza- presumere che vi è
proprietà comune (Brunner/Wichtermann in:
Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7
ad art. 646-654a) in luogo della comproprietà. Questo giustifica così la
decisione di primo grado.
Sul
reclamo del 10 ottobre 2011 presentato dalla società opponente RE 2
17. Anche la società opponente -come del resto aveva fatto il
debitore sequestrato (sopra, consid. 9)- evidenzia la presenza di un'anomalia
nella decisione impugnata in quanto -a suo dire- il sequestrante aveva sempre e
solo sostenuto che la cessione 1° aprile 2011 era nulla in quanto simulata -tesi
questa rivelatasi infondata- motivo per cui a torto il primo giudice l'aveva
ritenuta abusiva in virtù dell'art. 2 cpv. 2 CC (reclamo, pag. 11 seg. ad I).
Diversamente da quanto l'interessata pretende tuttavia -come già visto (sopra,
consid. 9)- al contraddittorio del 24 agosto 2011 il sequestrante ha sostenuto
che qualora la “la cessione doc. EE [ossia la cessione 1° aprile 2011] risultasse
valida,la stessa costituisce un atto abusivo (art. 2 cpv. 2 CC)” (risposta
all'opposizione, pag. 6 n. 5.3 [inc. SO.2011.510], prodotta all'udienza:
verbale 24 agosto 2011, pag. 2, nell'inc. SO.2011. 488), tant'è che in quel
contesto e dal canto suo la società opponente s'era opposta “all'asserita
abusività della cessione” e non limitatamente ad un'eventuale simulazione
(verbale 24 agosto 2011, pag. 5: inc. SO.2011.488). Per il resto poi, se i beni
da sequestrare sono in possesso o figurano a nome di un terzo il sequestrante deve
rendere verosimile che appartengono al debitore sequestrato, o che gli sono
stati trasferiti con un atto abusivo o comunque revocabile volto a danneggiare
i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sopra, consid. 8). Di modo
che, l'obiezione dell'interessata è da respingere.
Credito
del notaio avv. __________ verso __________
18. A sua
volta la società reclamante rileva poi che il credito del notaio avv. __________
verso la banca presso cui aveva il suo conto professionale e quello del
debitore sequestrato verso quel notaio poi cedutole con atto 1° aprile 2011,
erano in realtà un tutt'uno, e soprattutto che l'opposizione da lei formulata era
rivolta tanto all'uno quanto all'altro (reclamo, pag. 4 ad D). Ciò detto, ad
ogni modo quello del notaio avv. __________ verso la banca, non riguardava né la
società reclamante né il debitore sequestrato (reclamo, pag. 5 ad D). Ora, si è
già detto (sopra, consid. 10) che legittimo titolare di quel conto bancario è
il solo notaio, il quale risulta pertanto essere unico proprietario degli averi
depositativi. Ciò posto, non ravvisandosi motivi -perlomeno il sequestrante non
lo ha mai preteso- per ritenere che in questa sua incombenza, il notaio avv. __________
-in veste di terzo debitore- abbia mai agito o agisca in modo abusivo o
comunque sia a danno dei creditori del debitore sequestrato, nulla giustificava
il sequestro di beni appartenenti al quel notaio. La censura è quindi fondata.
Credito
del debitore sequestrato verso il notaio avv. __________
19. Il Pretore aggiunto -per i motivi già rammentati (sopra, consid. 11)-
ha accertato la validità formale della cessione 1° aprile 2011 -che la società
reclamante non contesta (reclamo, pag. 7 ad G)- e ha altresì escluso che
quell'atto fosse simulato -tesi altresì condivisa dall'interessata (reclamo,
pag. 8 ad. H in alto).
Per
contro, come il debitore sequestrato (sopra, consid. 11), la società reclamante
non rileva l'esistenza di elementi tali da permettere di qualificare di abusiva
la cessione 1° aprile 2011 (reclamo, pag. 8 segg. ad H).
20. Per
il Pretore aggiunto se in effetti non risultava che nel 2009 -allorquando il
debitore sequestrato aveva mostrato di voler cedere alla società opponente gli
attivi legati alla promozione immobiliare __________ - i vari creditori
avessero dato avvio a vertenze giudiziarie, era pur sempre vero che a quel
momento gli stessi avevano già manifestato le loro pretese alla società
semplice “__________” di cui il debitore sequestrato faceva parte (sentenza
impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). La società reclamante contesta che la
cessione dei crediti sia stata disposta dal debitore sequestrato
contestualmente al manifestarsi di pretese di suoi creditori, visto e
considerato che nell'ambito dello scioglimento della società semplice “__________”
stipulato a fine 2008, erano state sollevate “contestazioni usuali in questo
tipo di operazioni” e che “il distacco di una lastra di pietra non può
essere certamente messo in relazione con un danno di CHF 5 Mio” (reclamo,
pag. 10 ad H). Se non che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con
cui era stata sciolta quella società semplice rileva che le problematiche sorte
al Condominio __________ erano sì “numerose” ma nulla indica che
potessero definirsi a priori “usuali” (doc. HH1 pag. 2: inc.
SO.2011.488). E anzi, la stessa convenzione specifica che “di conseguenza è
sin d'ora certo che l'operazione non darà i risultati prospettati ai soci
investitori, sia dal punto di vista economico, sia per quanto concerne i tempi
di definitiva chiusura dell'operazione stessa”, e in questo contesto fissa
al 65% del capitale complessivo investito (ossia fr. 7'758'000.–) il dividendo
di liquidazione per i soci investitori. Già a quel momento pertanto era
preventivata una perdita di almeno il 35% (ovvero fr. 2'715'300.–) (doc. HH1
pag. 1 e 2: inc. SO.2011.488). Di modo che, la critica non regge.
21. Il
Pretore aggiunto ha anche evidenziato che con la cessione 1° aprile 2011 il
debitore sequestrato aveva sì voluto determinare meglio la cessione del 10
giugno 2009 specificando che erano altresì comprese le garanzie TUI depositate
presso i notai, ma che di fatto a quel momento erano già in corso più procedure
giudiziarie (sentenza impugnata, pag. 8 n. 10.2 in basso). Al riguardo, la società reclamante si limita in sostanza a obiettare che la cessione
è intervenuta il 10 giugno 2009 (reclamo, pag. 10 ad H), ma -come già evidenziato
nell'ambito del reclamo proposto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 13)- senza
preoccuparsi di dare una spiegazione sul perché il 1° aprile 2011, dopo quasi
due anni dalla precedente cessione del 10 giugno 2009 (doc. HH: inc.
SO.2011.488) e guarda caso a fronte di un preventivo finale datato 14 marzo
2011 (sopra, consid. B), si sia improvvisamente ritenuto opportuno precisare
che “tra i crediti ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti
dagli acquirenti delle singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di
compravendita, ovvero tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno
rogato i relativi contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in
garanzia degli acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei
venditori, tra i quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola
transazione immobiliare”, e che “RE 2, in quanto creditrice cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani
di quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la
liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.
EE: inc. SO.2011.488). E, come altresì ricordato (sopra, consid. 13), la procedura
di prova a futura memoria avviata dalla Comunione dei condomini e dai suoi
membri singolarmente alfine di accertare “lo stato generale dei danni o dei
difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. G
pag. 2: inc. SO.2011.459) di cui al Condominio __________, è appunto una
procedura giudiziaria. Ancora una volta pertanto la censura è da respingere.
22. Per
il primo giudice non era poi supportata da documenti oggettivi la tesi secondo
cui RE 1 aveva debiti verso la società opponente -motivo questo invocato per
giustificare la cessione 1° aprile 2011- segnatamente, e all'infuori della sola
dichiarazione scritta rilasciata da quest'ultima, l'esistenza del preteso
debito di fr. 660'000.– (sentenza impugnata, pag. 8 seg. n. 10.2). La società
reclamante si dilunga oltremodo nel tentativo di rendere verosimile l'esistenza
nei suoi confronti della grave situazione debitoria in cui versava RE 1 e
produce due documenti attestati due versamenti che la società opponente avrebbe
disposto a titolo di anticipo a favore di quest'ultimo (reclamo, pag. 8 seg. ad
H e doc. 3, 4 e 5 allegati). Ma -come già spiegato nell'ambito del reclamo del
debitore sequestrato (sopra, consid. 14)- ciò non cambia la sostanza. Decisiva non
è tanto l'esistenza in sé di debiti che, in considerazione del vincolo solidale
con cui debitore sequestrato e società opponente si erano assunti gli impegni
della società semplice “__________”, il 17 novembre 2008 potevano almeno già essere
quantificati in fr. 4'516'200.–, quanto piuttosto il fatto che il 1° aprile
2011 gli interessati abbiano sentito l'esigenza di definire i loro rapporti di
dare e avere riducendo i debiti dell'uno verso l'altra (sopra, consid. 14). Ciò
detto e oltretutto, la società reclamante non sembra affatto considerare che il
Pretore aggiunto aveva altresì sottolineato che non si era neppure provato a
giustificare la cessione di tutti gli attivi riconducibili al Condominio __________
-fra cui anche quelli di cui all'accordo 1° aprile 2011 relativi agli importi
depositati a garanzia del pagamento TUI- rendendo verosimile il beneficio a
favore della società opponente di un diritto privilegiato a vedersi soddisfatte
proprie pretese creditorie prima rispetto a quelle vantate da altri creditori (sentenza
impugnata, pag. 9 n. 10.2). Al riguardo, in effetti, non obietta alcunché.
Pertanto, non sussistono motivi per dar seguito al reclamo che va così
respinto.
23. La
società reclamante, nell'eventualità in cui il giudizio pretorile trovasse
conferma, chiede di limitare il sequestro alla sola quota parte di un mezzo
spettante al debitore sequestrato, a motivo che la convenzione transattiva del
17 novembre 2008 assegnava i crediti garanti delle pretese TUI per metà
ciascuno a debitore sequestrato e società opponente, dovendosi in caso di
dubbio presumere che quei crediti fossero detenuti in comproprietà e non quale
proprietà comune (reclamo, pag. 12 ad J). Tuttavia, e per i motivi già esposti contestualmente
all'esame del reclamo introdotto dal debitore sequestrato (sopra, consid. 16),
nel caso specifico la presunzione va a favore dell'esistenza della proprietà
comune, in luogo della comproprietà. Anche da questo punto di vista la
decisione di primo grado resiste alla critica. La relativa censura va così
respinta.
Spese
giudiziarie
24. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo presentato dal
debitore sequestrato e quello della società opponente meritano parziale
accoglimento nel senso di annullare il sequestro disposto presso il __________,
del credito del notaio avv. __________ verso quella banca in restituzione dell'importo
rispettivamente di averi pari a fr. 100'000.– depositati sul conto del notaio
no. __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito no. __________
del 24 settembre 2008. Per il resto, ossia nella misura in cui dispone il
blocco presso lo studio legale e notarile del notaio avv. __________, del
credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione dell'importo/averi pari
a fr. 100'000.– depositati sul conto no. __________ presso il __________
nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del 24 settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI, il decreto di sequestro 29 aprile 2011 merita conferma. L'esito
del giudizio odierno impone una modifica del dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado, che vanno ripartiti a dipendenza del vicendevole
grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia a metà fra debitore
sequestrato e società opponente (a titolo solidale) da una parte e sequestrante
dall'altra, compensate le ripetibili. Pure davanti a questa Camera si
giustifica una ripartizione a metà delle spese giudiziarie (tassa di giustizia
[art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1
CPC]) e la compensazione delle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), fra
il reclamante RE 1 e il sequestrante per quanto attiene il reclamo 7 ottobre
2011, e la società reclamante RE 2 e il sequestrante con riferimento al reclamo
11 ottobre 2011.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Il reclamo 7 ottobre 2011 di RE 1, __________, e il reclamo 10
ottobre 2001 di RE 2, __________, sono parzialmente accolti. Di conseguenza, i dispositivi
n. 1 e 2 della sentenza 29 settembre 2011 del Pretore aggiunto __________ (inc.
SO.2011.488 e SO.2011. 510), sono così riformati:
“1. Le opposizioni 5 maggio 2011 di RE 1, __________,
e 11 maggio 2011 di RE 2, __________, al decreto di sequestro n°__________, pronunciato
nei confronti di RE 1, __________, ed emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________
(inc. SO.2011.459), sono parzialmente accolte.
§. Di
conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)
della Pretura __________ (inc. SO.2011.459) eseguito presso lo studio legale e
notarile dell'avv. __________, del credito del signor RE 1 verso il notaio in
liberazione dell'importo/averi pari a fr. 100'000.–, depositati sul conto no. __________
presso il __________ nell'ambito della compravendita rogito no. __________ del
24 settembre 2008 a garanzia del pagamento della TUI. Per il resto, il decreto
29 aprile 2011, è revocato.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 100.–, per complessivi fr.
350.– sono poste per metà a carico degli opponenti RE 1, __________, e RE 2, __________
(in solido fra di loro), e per il resto a carico di CO 1, __________. Compensate
le ripetibili.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,
resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________.
Le ripetibili sono compensate.
III. La
tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dalla società reclamante RE 2, __________,
resta per metà a suo carico mentre la rimanenza va a carico di CO 1, __________.
Le ripetibili sono compensate.
IV. Intimazione:
– PA 2;
– PA 1;
– PA 3.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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