14.2011.162
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure dirette contro il titolo di rigetto
19 ottobre 2011Italiano7 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.162
Data decisione, Autorità:
19.10.2011, CEF
Ricorso:
TF,5D_221/2011, 2.12.2011
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure dirette contro il titolo di rigetto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.162
Lugano
19 ottobre
2011
FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 agosto 2011 presentata da
CO 1
rappresentato
dall’RA 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 24 giugno 2011 per
il pagamento di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con decisione del 28 settembre 2011 (SO.2011.3425);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 7
ottobre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 21/24.6.2011 dell’Ufficio di
esecuzione di __________, lo CO 1, tramite RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese esecutive,
indicando quale titolo di credito “Tasse di giudizio, spese e oneri come a
decisione 22.02.2010 emanata dal Tribunale penale cantonale”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17
agosto 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, allegando la sentenza emanata in data 23 febbraio 2010
dalla Corte delle assise criminali di Lugano, che ha tra l’altro condannato il
qui convenuto al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle
spese processuale, segnatamente per un importo complessivo di fr. 22'522.20 (v.
distinta spese doc. C pag. 33), con sequestro conservativo della somma di fr. 2'771.45 a garanzia del pagamento, quantomeno parziale, dei citati oneri processuali;
che
con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni
all’istanza, cosa che questi ha fatto il 10 settembre 2011, opponendosi
all’avversaria pretesa, con l’argomentazione – in estrema sintesi - che la
Corte di cassazione e di revisione penale alla quale egli si era rivolto per
contestare la sentenza di prima grado avrebbero violato i suoi diritti di parte
basandosi su un ricorso presentato dal suo avvocato di allora che non
rispettava affatto la sua volontà;
che
chiamata a prendere posizione su tali osservazioni, con scritto del 21
settembre 2011 la parte istante ha comunicato di rimettersi alla documentazione
prodotta, segnatamente alla decisione penale passata in giudicato a seguito
della sentenza emanata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 30
settembre 2010;
che
con decisione del 28 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione esibita dal
procedente, segnatamente la sentenza della Corte delle assise criminali di
Lugano del 23 febbraio 2010 - passata in giudicato - che ha condannato il
convenuto alla pena detentiva di sei anni e al pagamento di tasse di giudizio,
spese e oneri processuali, costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione, titolo al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida
eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli limitato a
diffondersi su argomentazioni (inerenti la conduzione della sua difesa ed il
processo) che esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto e che
non sono quindi atte ad infirmare la procedura esecutiva in rassegna;
che
contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 7 ottobre 2011,
riproponendo di fatto le medesime eccezioni sollevate in prima sede;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, il procedente ha fondato l’istanza sulla sentenza emanata il
23.
febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano - passata in
giudicato, il ricorso per cassazione proposto dal convenuto contro tale
giudizio essendo stato respinto, nella misura della sua ammissibilità, dalla
Corte di cassazione e di revisione penale il 30 settembre 2010 (cfr. CEF inc.
n. 14.2011.117, sentenza del 30 agosto 2011, che ha respinto il reclamo
presentato dalla stesso convenuto contro la decisione 26.7.2011 del Giudice di
pace del circolo di __________ in relazione alla procedura esecutiva avviata
dallo CO 1 per l’incasso degli oneri processuali relativi alla procedura
davanti alla CCRP che nel suo dispositivo n. 2/2.2 ha posto a carico del
condannato spese e oneri processuali, nel dettaglio riportati nella relativa
distinta spese (doc. C, pag. 33);
che
l’istanza, come a giusta ragione rilevato dal Pretore, risulta così fondata su
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi- zione ex art. 80 cpv. 1
LEF;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che,
come avvenuto nella causa sfociata nella citata sentenza CEF 14.2011.117 del 30
agosto 2011, l’insorgente non invoca nessuno dei motivi illustrati dalla citata
norma, reiterando per contro di nuovo nel muovere contestazioni sia contro la
conclusione alla quale è giunta l’autorità penale, segnatamente la Corte di
cassazione e di revisione penale nella sentenza 30 settembre 2010, colpevole a
suo giudizio di avere statuito erroneamente nel qualificare il gravame
inoltrato contro la sentenza della Corte delle assise criminali come ricorso
per cassazione, risultando che gli intendeva invece avvalersi del rimedio della
revisione ex art. 299 vCPP, sia contro l’operato del suo avvocato, che non
avrebbe seguito le sue istruzioni;
che,
come correttamene rilevato dal primo giudice, obiezioni del genere riguardano
però il merito della causa a monte del dispositivo sugli oneri processuali
posto a fondamento della presente procedura esecutiva, e sfuggono perciò al
potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a stabilire se
la documentazione del creditore, costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e se le eccezioni liberatorie sollevate
dall’escusso rientrano in quelle stabilite dall’art. 81 cpv. 1 LEF;
che,
pertanto, non può che discenderne la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il
reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese,
il cui incasso, presumibilmente, si rivelerebbero del resto arduo, considerato
lo stato di detenzione dello stesso insorgente;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF, 48 e 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 19'745.75,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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