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Decisione

14.2011.162

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità delle censure dirette contro il titolo di rigetto

19 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 21/24.6.2011 dell’Ufficio di

esecuzione di __________, lo CO 1, tramite RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese esecutive,

indicando quale titolo di credito “Tasse di giudizio, spese e oneri come a

decisione 22.02.2010 emanata dal Tribunale penale cantonale”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 17

agosto 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di Lugano, allegando la sentenza emanata in data 23 febbraio 2010

dalla Corte delle assise criminali di Lugano, che ha tra l’altro condannato il

qui convenuto al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle

spese processuale, segnatamente per un importo complessivo di fr. 22'522.20 (v.

distinta spese doc. C pag. 33), con sequestro conservativo della somma di fr. 2'771.45 a garanzia del pagamento, quantomeno parziale, dei citati oneri processuali;

che

con ordinanza del 22 agosto 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni

all’istanza, cosa che questi ha fatto il 10 settembre 2011, opponendosi

all’avversaria pretesa, con l’argomentazione – in estrema sintesi - che la

Corte di cassazione e di revisione penale alla quale egli si era rivolto per

contestare la sentenza di prima grado avrebbero violato i suoi diritti di parte

basandosi su un ricorso presentato dal suo avvocato di allora che non

rispettava affatto la sua volontà;

che

chiamata a prendere posizione su tali osservazioni, con scritto del 21

settembre 2011 la parte istante ha comunicato di rimettersi alla documentazione

prodotta, segnatamente alla decisione penale passata in giudicato a seguito

della sentenza emanata dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 30

settembre 2010;

che

con decisione del 28 settembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione

5, ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione esibita dal

procedente, segnatamente la sentenza della Corte delle assise criminali di

Lugano del 23 febbraio 2010 - passata in giudicato - che ha condannato il

convenuto alla pena detentiva di sei anni e al pagamento di tasse di giudizio,

spese e oneri processuali, costituisce titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione, titolo al quale l’escusso non ha opposto alcuna valida

eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF, essendosi egli limitato a

diffondersi su argomentazioni (inerenti la conduzione della sua difesa ed il

processo) che esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto e che

non sono quindi atte ad infirmare la procedura esecutiva in rassegna;

che

contro tale giudizio il convenuto è insorto con reclamo del 7 ottobre 2011,

riproponendo di fatto le medesime eccezioni sollevate in prima sede;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che,

nella fattispecie, il procedente ha fondato l’istanza sulla sentenza emanata il

23.

febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano - passata in

giudicato, il ricorso per cassazione proposto dal convenuto contro tale

giudizio essendo stato respinto, nella misura della sua ammissibilità, dalla

Corte di cassazione e di revisione penale il 30 settembre 2010 (cfr. CEF inc.

n. 14.2011.117, sentenza del 30 agosto 2011, che ha respinto il reclamo

presentato dalla stesso convenuto contro la decisione 26.7.2011 del Giudice di

pace del circolo di __________ in relazione alla procedura esecutiva avviata

dallo CO 1 per l’incasso degli oneri processuali relativi alla procedura

davanti alla CCRP che nel suo dispositivo n. 2/2.2 ha posto a carico del

condannato spese e oneri processuali, nel dettaglio riportati nella relativa

distinta spese (doc. C, pag. 33);

che

l’istanza, come a giusta ragione rilevato dal Pretore, risulta così fondata su

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi- zione ex art. 80 cpv. 1

LEF;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,

l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con

documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che,

come avvenuto nella causa sfociata nella citata sentenza CEF 14.2011.117 del 30

agosto 2011, l’insorgente non invoca nessuno dei motivi illustrati dalla citata

norma, reiterando per contro di nuovo nel muovere contestazioni sia contro la

conclusione alla quale è giunta l’autorità penale, segnatamente la Corte di

cassazione e di revisione penale nella sentenza 30 settembre 2010, colpevole a

suo giudizio di avere statuito erroneamente nel qualificare il gravame

inoltrato contro la sentenza della Corte delle assise criminali come ricorso

per cassazione, risultando che gli intendeva invece avvalersi del rimedio della

revisione ex art. 299 vCPP, sia contro l’operato del suo avvocato, che non

avrebbe seguito le sue istruzioni;

che,

come correttamene rilevato dal primo giudice, obiezioni del genere riguardano

però il merito della causa a monte del dispositivo sugli oneri processuali

posto a fondamento della presente procedura esecutiva, e sfuggono perciò al

potere di cognizione del giudice del rigetto, chiamato soltanto a stabilire se

la documentazione del creditore, costituisce titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e se le eccezioni liberatorie sollevate

dall’escusso rientrano in quelle stabilite dall’art. 81 cpv. 1 LEF;

che,

pertanto, non può che discenderne la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data tuttavia la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il

reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese,

il cui incasso, presumibilmente, si rivelerebbero del resto arduo, considerato

lo stato di detenzione dello stesso insorgente;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1 LEF, 48 e 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 19'745.75,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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