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Decisione

14.2011.164

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Accertamento giudiziale della validità della disdetta. Irricevibilità delle censure contro tale accertamento

31 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.164

Data decisione, Autorità:

31.10.2011, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Accertamento giudiziale della validità della disdetta. Irricevibilità delle censure contro tale accertamento

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 82 cpv. 1 LEF

Incarto n.

14.2011.164

Lugano

31 ottobre

2011

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria: Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 settembre 2011 presentata

da

RE 1,

contro

CO 1 e CO 2,

rappresentati

dall’RA 1,

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di __________, notificato

in data 31 agosto 2011 per la somma di fr. 3'920.- oltre interessi e spese,

istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di __________

con decisione del 14 ottobre 2011 (inc. n. 145s);

sentenza impugnata dall’istante con reclamo del 18

ottobre 2011;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 29/31.8.2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti del Distretto di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

della somma di fr. 3'920.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito quattro mensilità di affitto 2009 non pagate;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15

settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di

pace del circolo di __________ sia nei confronti dello stesso precettato, sia

nei confronti di CO 2 (sua moglie), quali conduttori, invocando la nullità

rispettivamente l’annullabilità di determinati atti di procedura secondo l’art.

142 vCPC-TI;

che

con ordinanza del 21 settembre 2011 il Giudice di pace, in applicazione dell’art.

253 CPC, ha assegnato ai convenuti un termine di venti giorni per presentare le

proprie osservazioni scritte all’istanza, cosa che i soggetti hanno fatto il 29

settembre successivo, opponendosi – tramite l’RA 1 - all’avversaria pretesa,

con la motivazione che la pretesa del locatore per il pagamento delle pigioni

di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009, per un ammontare complessivo

di fr. 3'920.-, non ha ragione di sussistere, dato che con sentenza del 20

Considerandi

agosto 2009 (DI.2009.32) il Pretore del Distretto di __________ ha chiaramente

sancito la validità della disdetta da loro inoltrata per il 31 agosto 2009,

data alla quale il contratto di locazione ha perciò preso fine;

che

con decisione del 14 ottobre 2011 il Giudice di pace del circolo di __________

ha respinto l’istanza, rilevando che la sentenza agli atti DI.2009.32 della

Pretura del Distretto di __________ - emessa in data 20 agosto 2009 e intimata

all’istante lo stesso giorno e, quindi in suo possesso - riconosce la validità

della disdetta inviata il 6 aprile 2009 dai qui convenuti (conduttori) al

locatore (qui istante) relativa all’appartamento sito al primo terreno in via __________

a __________ (disdetta inoltrata per il 31 agosto 2009);

che

contro tale sentenza il procedente è insorto con reclamo del 18 ottobre 2011,

reiterando – in estrema sintesi - nel sostenere di non essere stato posto nella

condizioni di difendersi, ossia di fare valere le proprie ragioni, di fronte

alla disdetta inoltrata il 6 aprile 2009 dai qui convenuti, come (anche)

rilevabile dalla raccomandata contenente la decisione pretorile 20 agosto 2009,

con avviso di ritiro 24 agosto-1° settembre 2009, di modo che è lecito

chiedersi come sia possibile rispondere con un margine massimo di tempo di

sette giorni alla domanda della parte convenuta che chiede alla parte istante

di lasciare l’appartamento con dieci giorni di anticipo;

che il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni;

che,

nella fattispecie, è pacifico che il tema del contendere è costituito dalle

pigioni che, secondo l’istante, i convenuti gli dovrebbero ancora versare per

l’affitto relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009

(cfr. anche scritto 23 agosto del reclamante annesso al reclamo);

che,

tuttavia, come correttamente spiegato dal primo giudice, con sentenza del 20

agosto 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato la piena

validità della disdetta dal contratto di locazione inoltrata il 6 aprile 2009

dai qui convenuti nella loro veste di conduttori per il 31 agosto 2009

(sentenza DI.2009.32, in particolare consid. 6.4 e dispositivo n. 1.1,

decisione sfociata anche con la reiezione di ogni ulteriore pretesa vantata dal

locatore);

che

di fronte a questa chiara decisione, è venuto a mancare il supporto, costituito

dal contratto di locazione, che avrebbe, dandosene il caso, legittimato

l’istante a chiedere il pagamento delle mensilità successive alla scadenza del

contratto di locazione e il conseguente rigetto provvisorio dell’opposizione ex

art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa oggetto della presente procedura esecutiva,

pretesa che, come visto, non ha però ragione di sussistere;

che

nella misura in cui si duole della violazione del diritto di essere sentito per

non avere potuto esporre le proprie ragioni di fronte alla disdetta inoltrata

dai convenuti il 6 aprile 2009 per il 31 agosto 2009, il reclamante muove una

critica manifestamente infondata, ove si consideri anzitutto che nel contesto

dell’istanza 24 giugno 2009 con la quale egli si era attivato affinché i

convenuti presentassero regolare disdetta dell’appartamento dopo il saldo delle

spese accessorie 2008 e dopo la conclusione della procedura di incasso

esecutiva 2008, e più precisamente nel corso dell’udienza del 16 luglio 2009,

egli ha potuto prendere atto, tra l’altro, che il suo petitum andava inteso

come accertamento della nullità della disdetta inoltrata in data 6 aprile 2009

dai conduttori, di modo che non si vede dove risiederebbe la pretesa violazione

dei suoi diritti di parte in quella procedura;

che

all’insorgente non giova nemmeno soffermarsi sull’avviso di ritiro della

raccomandata contenente la sentenza 20 agosto 20109 (DI.2009.32), e più

precisamente sul senso attribuibile al temine assegnato dalla posta per il

ritiro della stessa raccomandata (dal 24 agosto al 1°settembre 2009; cfr.

annesso al reclamo), non avendo egli preteso di non avere ricevuto tale atto

giudiziario, sulla cui corretta notifica non vi sono peraltro dubbio,

considerato che il soggetto ha esibito la busta in cui, con ogni evidenza, è

stata posta la sentenza DI.2009.32), la quale, in assenza di ricorso (che

nessuno del resto ha preteso di avere inoltrato), è passata in giudicato (v.

stampiglia apposta sulla medesima);

che il

reclamo va perciò disatteso, siccome infondato;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante;

che

data la particolarità della fattispecie e avuto riguardo al fatto che

l’insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE

1, ;

- RA 1, .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici a tergo

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'920.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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