14.2011.165
Opposizione a sequestro: diritto transitorio - nuove prove in sede di reclamo - inesistenza di un credito in restituzione e risarcimento di una somma di denaro data all'opponente - denaro verosimilmen
13 gennaio 2012Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.165
Data decisione, Autorità:
13.01.2012, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: diritto transitorio - nuove prove in sede di reclamo - inesistenza di un credito in restituzione e risarcimento di una somma di denaro data all'opponente - denaro verosimilmente di provenienza illecita
CAMPO D'APPLICAZIONE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 20 CO
art. 41segg. CO
art. 66 CO
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.165
Lugano
13 gennaio
2012
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney Colombo
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 30
dicembre 2010 (inc. EF.2010.3907) da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
il sequestro 13
dicembre 2010 (inc. EF.2010.3547) (n° __________) richiesto nei suoi
confronti da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
in cui il Pretore __________, con decisione 11 ottobre
2011, ha accolto l'opposizione e annullato di conseguenza il sequestro, tassa
di giustizia, spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 24 ottobre 2011, dove
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione
e confermare il sequestro e, a titolo subordinato, di respingerla parzialmente confermando
il sequestro limitatamente all'importo di fr. 1'080'840.– (EUR 812'859.–),
protestate tasse, spese e ripetibili;
lette le osservazioni [recte: risposta al
reclamo] del 14 novembre 2011 di CO 1 che ne propone la reiezione integrale,
protestate tasse, spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 26 ottobre 2011 con
cui la contestuale istanza al reclamo volta a ottenere il conferimento
dell'effetto sospensivo, è stata dichiarata irricevibile;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 dicembre 2010 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 e 4 vLEF, di porre sotto
sequestro:
–
presso __________,
tutti gli averi (titoli, crediti, numerario, ecc.) esistenti sulla relazione
bancaria n° __________ intestata a __________ SA;
–
presso l'AU __________ SA, __________, i 6 certificati azionari (4 da 100 azioni al portatore, 1
da 99 azioni al portatore e 1 da 1 azione al portatore) rappresentanti l'intero
capitale azionario della società, depositati nella cassetta di sicurezza
intestata allo Studio di consulenza e revisione __________ presso __________,
come pure i titoli di proprietà della partecipata __________, detenuti
da __________ SA, detenuti ancora oggi dalla società il cui patrimonio è sotto
sequestro dal 2005;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 3'816'791.95 oltre interessi del 5% dal
29 ottobre 2004.
B. Il
sequestrante afferma di essere titolare di un credito in restituzione e
risarcimento danni di complessi fr. 4'016'791.95 (EUR 3'020'876.– al tasso di
cambio valido il giorno dell'istanza di sequestro), somma che aveva consegnato
a CO 1, il quale poi se ne era appropriato. In particolare al procedimento
penale aperto a suo carico per titolo di appropriazione indebita e denuncia
mendace, risoltosi nella sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle assise
criminali __________, in sede di dibattimento quest'ultimo aveva quantomeno ammesso
di essere debitore verso di lui di EUR 812'859.– (fr. 1'080'840.60 al cambio
valido il giorno dell'istanza di sequestro). Il creditore aveva già introdotto,
quale parziale risarcimento per appropriazione indebita, una prima domanda di
sequestro per complessivi fr. 50'000.– e per fr. 200'000.–. Pertanto, dalla pretesa
quantificata in fr. 4'016'791.95, bisognava dedurre fr. 200'000.– (parte dell'importo
di cui al precedente sequestro), donde un credito di fr. 3'816'791.95, cifra
per cui procedeva ora. Ciò detto, la sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle
Assise criminali aveva liberato da ogni vincolo i beni patrimoniali della società
__________ SA, di cui l'opponente era unico azionista e avente diritto
economico. A carico degli stessi beni era stato altresì disposto un sequestro
penale a seguito della domanda di assistenza giudiziaria da parte delle
autorità italiane per un procedimento penale in corso in quel paese che,
tuttavia, nel frattempo sarebbe stato abbandonato. Ciò posto -a detta del
sequestrante- s'imponeva pertanto di bloccare sia il conto bancario intestato a
__________ SA sia il pacchetto azionario di quest'ultima. La causa del
sequestro era da ricercare tanto nel pericolo di trafugamento di beni da parte
di CO 1, quanto nell'esistenza di un legame sufficiente del rivendicato credito
con la Svizzera visto che i fatti che ne erano all'origine si erano svolti a __________
in Svizzera, e, limitatamente a fr. 1'080'840.60 (EUR 812'859.–),
nell'esistenza di un riconoscimento di debito.
C. Il 13
dicembre 2010, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto.
D. Il
30 dicembre 2010 CO 1 ha formulato opposizione. Il denaro consegnatogli dal
sequestrante nel corso del 1996 era stato conseguito da quest'ultimo in modo
illecito in Italia (reato di concussione): di fatto il procedente aveva chiesto
all'opponente di occultarlo in Svizzera e provvedere quindi a che il denaro
fosse riciclato. In Italia, il sequestrante era sì stato prosciolto dal reato
di concussione, ma solo per intervenuta prescrizione del reato. Nell'ambito
della sentenza 4 ottobre 2010 riguardante il procedimento penale svoltosi in
Svizzera a carico dell'opponente inoltre, la Corte delle assise criminali aveva
ritenuto nullo ai sensi dell'art. 20 CO il contratto di mandato in essere fra
le parti data la provenienza illecita del denaro: ciò posto, dovendosi
escludere che il relativo importo era stato affidato all'opponente in modo
valido, venivano meno i presupposti di una sua condanna per titolo di appropriazione
indebita. Dovendosi prosciogliere l'opponente per tale reato, la corte non
aveva poi potuto confiscare il conto bancario e il pacchetto azionario di __________
SA. La sentenza 4 ottobre 2010 aveva per contro riconosciuto l'opponente
colpevole di denuncia mendace, per avere fatto credere al sequestrante che il
denaro era andato perso per colpa di terze persone, che erano poi state
denunciate al Ministero pubblico dallo stesso sequestrante. In questo contesto,
essendosi costituito parte civile, a quest'ultimo erano così state riconosciute
pretese civili limitatamente a fr. 50'000.– in relazione al reato di denuncia
mendace, riservato il rinvio al foro civile in caso di maggior danno. Ciò
detto, il procedente non aveva alcun diritto sul denaro conseguito in modo
illecito: il preteso contratto di mandato con l'opponente era anzitutto nullo
ex art. 20 CO; né vi era un indebito arricchimento da ripetere (art. 66 CO); come
tale poi, la pretesa perdita di quel denaro non era neppure risarcibile giusta l'art.
41 CO. Non era d'altra parte verosimile il trafugamento di beni, né vi erano
indizi circa un legame sufficiente del credito con la Svizzera visto che l'opponente
era stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita. Infine, quanto dichiarato
dall'opponente in sede di dibattimento penale non valeva quale riconoscimento
di debito. In assenza di tutti questi presupposti, il sequestro era quindi da
annullare. Il provvedimento era per contro di per sé decaduto in quanto
riferito al sequestro dei certificati azionari, rivelatosi per finire infruttuoso.
E. Al
contraddittorio del 19 maggio 2011, l'opponente ha ribadito il suo punto di
vista. In sede di risposta, il sequestrante ha precisato che l'esistenza di un
pregresso reato illecito a suo carico -da lui comunque contestato- non era mai
stata accertata, il perseguimento in Italia per reato di concussione essendo stato
abbandonato per intervenuta prescrizione. Dal canto suo la corte penale
svizzera aveva solo ipotizzato l'eventualità che il denaro fosse di provenienza
illecita. Il sequestrante non aveva potuto ricorrere contro la sentenza di
assoluzione 4 ottobre 2010 per il reato di appropriazione indebita emessa a
carico dell'opponente, mentre il Procuratore pubblico aveva ritirato il suo
dopo che quest'ultimo aveva accettato -alfine di evitare, in parte almeno, la confisca
dei beni della società __________ SA- una nuova condanna per riciclaggio. Che l'opponente
fosse stato prosciolto dal reato di appropriazione indebita non influiva sulla
validità del contratto di mandato e sul diritto del sequestrante di chiedere la
restituzione del denaro, quantomeno per l'importo di fr. 1'080'840.– (EUR
812'859.–), visto che il rinvio al foro civile (di cui alla sentenza penale 4
ottobre 2010 appunto) concerneva tutte le pretese. Davanti alla Corte delle
assise criminali poi, l'opponente si era dichiarato azionista unico e avente
diritto economico di __________ SA. Inoltre, il fatto che il sequestro dei certificati
azionari si era rivelato infruttuoso, non comportava certo la decadenza del
provvedimento.
In
replica, l'opponente ha precisato che la Corte delle assise criminali aveva
accertato in via definitiva che non vi era stato affidamento di denaro pronunciando
il proscioglimento dal reato di appropriazione indebita, che pertanto il
contratto di mandato in essere con il sequestrante era nullo giusta l'art. 20
CO e che, a suo carico, in Svizzera restava effettiva una sua condanna per il
reato di riciclaggio. In proposito, non vi era stato patteggiamento con il
procuratore pubblico: semplicemente, l'opponente aveva preso atto e accettato
gli addebiti a suo carico e accettato il relativo decreto di accusa emesso contro
di lui. In questo contesto era stata disposta la confisca del conto bancario intestato
a __________ SA, preminente rispetto ad un sequestro esecutivo (art. 44 LEF). I
certificati azionari per contro gli erano stati restituiti in modo del tutto
legittimo. Dal canto suo, in Italia il sequestrante non era stato condannato
per il reato di concussione in quanto il suo perseguimento era prescritto:
nondimeno, la commissione del reato che ne era a monte era stata accertata.
Il
sequestrante ha ribadito che non vi è stato accertamento definitivo riguardo
alla nullità ex art. 20 CO del contratto di mandato, che avverso la sentenza
penale 4 ottobre 2010 egli non aveva possibilità di ricorso, che il credito era
senz'altro verosimile, che i procedimenti penali in Italia a suo carico erano
stati abbandonati, che pure le cause per il sequestro erano verosimili, che
l'opponente aveva accettato la condanna per riciclaggio al solo scopo di evitare
la condanna per titolo di appropriazione indebita nell'ambito del ricorso per
cassazione che il procuratore pubblico aveva introdotto avverso la sentenza 4
ottobre 2010 della Corte della assise criminali, che l'art. 44 LEF aveva
rilevanza solo riguardo agli art. 58 vCP e 70 CP e che, ritirato il ricorso per
cassazione, il beni di cui egli postulava il sequestro erano stati liberati.
F. Con
sentenza dell'11 ottobre 2011, il Pretore __________, ha accolto l'opposizione
e annullato il decreto di sequestro. A detta del Pretore la tesi dell'opponente
appariva più verosimile rispetto a quella del sequestrante. Giusta la sentenza
4 ottobre 2010 della Corte delle assise criminali __________, il sequestrante
aveva rifiutato di dire alcunché circa la provenienza del preteso denaro
consegnato all'opponente, escludendo ad ogni modo -come inizialmente preteso-
che fine ultimo per “occultare quei fondi” fosse da ricondurre alla causa di
separazione in atto tra lui e la moglie (doc. 2, pag. 26 e 27). In Italia poi il
sequestrante era stato rinviato a giudizio per il reato di concussione, procedimento
che il 26 giugno 2007 era stato abbandonato per intervenuta prescrizione e non
già perché l'atto illecito come tale non era stato commesso (doc. 2, pag. 27). Non
da ultimo, in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del Canton
Ticino aveva emesso un decreto d'accusa a carico dell'opponente per titolo di
riciclaggio di denaro in relazione al mandato ricevuto dal sequestrante e finalizzato
all'occultamento dei fondi consegnatigli (doc. 5). E, in questo contesto, lo
stesso procuratore pubblico aveva altresì disposto la confisca del conto
bancario presso __________ intestato a __________ SA (doc. 5 pag. 2). Ciò
detto, appariva senz'altro verosimile la tesi della provenienza illecita del
denaro che il sequestrante aveva chiesto di occultare all'opponente: dovendosi
ritenere nullo giusta l'art. 20 CO il contratto in essere fra loro, il procedente
non poteva rivendicare alcunché a titolo di risarcimento. Tale facoltà era
altresì esclusa, in applicazione dell'art. 66 CO, con riferimento al preteso
indebito arricchimento dell'opponente. In assenza di un credito verosimile a
favore del sequestrante, il Pretore ha annullato il sequestro soprassedendo a
ogni ulteriore disamina dei restanti due presupposti richiesti dall'art. 272
cpv. 1 LEF.
G. Con
reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare
quindi il sequestro, in via subordinata quantomeno limitatamente a fr.
1'080'840.– (EUR 812'859.–). Il reclamante considera verosimile l'esistenza del
credito, della causa del sequestro e dell'appartenenza dei beni al debitore
sequestrato. Egli intravede un manifesto accertamento arbitrario dei fatti con
riferimento all'asserito accertamento della provenienza illecita del denaro che
il sequestrante aveva dato all'opponente e che, per questo, era stato ritenuto motivo
di nullità per il contratto venuto in essere fra loro. Ravvisa inoltre
un'errata applicazione del diritto laddove da questa premessa, il primo giudice
ne ha dedotto che i presupposti di verosimiglianza del credito di risarcimento
e/o restituzione non erano dati.
H. Della
risposta al reclamo inviata dall'opponente il 14 novembre 2011 e con cui se ne
propone integrale reiezione, si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Pertanto, a
fronte di una sentenza impugnata datata 11 ottobre 2011, la procedura
ricorsuale è retta dal nuovo diritto. Ciò posto, per l'art. 319 lett. a CPC,
sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo le decisioni attinenti pratiche a
tenore della LEF emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF
(art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di un'impugnazione diretta contro una
decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) poi, il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni devono infine
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). Nel caso
concreto, proposto il 24 ottobre 2011 avverso la sentenza 11 ottobre 2011
intimata l'indomani e notificata il giorno 13 ottobre, il reclamo risulta
senz'altro tempestivo. Dal canto suo il ricorso del sequestrante è stato
intimato all'opponente in data 2 novembre 2011 e notificato il successivo
giorno 3: trasmessa il 14 novembre 2011 la risposta al reclamo è altresì
ammissibile.
Per contro, l'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino a conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della
sua entrata in vigore si applica il previgente diritto. Di modo che, alla
procedura svoltasi davanti al Pretore torna applicabile sia la legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12
marzo 1997 (v. LALEF, segnatamente gli art. 19-23 vLALEF, abrogati con effetto
al 1° gennaio 2011) sia -come diritto di procedura suppletivo in virtù del
rinvio disposto dall'art. 25 vLALEF- le disposizioni del Codice di procedura
civile ticinese allora in vigore (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17
febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) e valido fino al 31 dicembre 2010.
2. Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai
sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del
sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 1)- entro
dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal
valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319
lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle
allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in
relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore
-e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza
necessario per mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso
negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il
sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato,
riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les
mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per
la procedura davanti al Pretore- in cui vigono la massima dispositiva, il
principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art.
55 e 58 CPC; Piégai, La
protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso
improprio”: “unechte Noven”). La possibilità di addurre
fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova
(Vogel/Spühler, op. cit., n. 42
ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla
decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di
celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti
solo fino alla fase dello scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e
relativa risposta al reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3), non
invece con eventuali repliche e dupliche (sull'ammissibilità di tali allegati:
Sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.2 con
numerosi rinvii). Le limitazioni di cui all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono
applicabili in materia di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326
cpv. 2 CPC) (da ultimo: CEF 31 marzo 2011 [14.2011.12] consid. 6).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco
la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo
“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter
neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.
Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la
prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità
degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale
federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto
2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.
4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di
escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte
Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009
consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha
in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.
periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per
analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,
consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso
approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere
“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/
Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad
art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait
nouveau” (Jeandin in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
b) A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi
dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,
consid. 4 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto,
sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. J a V al reclamo) che
il sequestrante ha allegato al suo reclamo.
5. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante RE 1 lamenta anzitutto un manifesto e arbitrario
accertamento dei fatti per essersi, il Pretore, dipartito dal presupposto che il
denaro consegnato all'opponente era di provenienza illecita (reclamo, pag. 13
seg. n. 11). A detta dell'insorgente poi, il primo giudice aveva applicato in
modo erroneo il diritto nella misura in cui da questa stessa circostanza -come
si avrà modo di vedere in seguito- ne aveva per finire dedotto che l'esistenza
del credito non era verosimile (reclamo, pag. 14 n. 11).
6. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 vLEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo in
cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Il
Pretore non ha ritenuto sussistere elementi sufficienti a comprova dell'esistenza
del rivendicato credito (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a, 7b, 7c e
7d) in quanto la tesi sostenuta dall'opponente circa l'origine illecita del
denaro che il sequestrante gli aveva consegnato e chiesto di occultare, appariva
più verosimile rispetto a quella contraria avanzata da RE 1: ciò detto, di
conseguenza, quest'ultimo non poteva rivendicare alcunché in quanto, giusta
l'art. 20 CO, la pretesa relazione contrattuale esistente fra i due era da
ritenere nulla, mentre, per l'art. 66 CO, era da escludere la ripetizione di
ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge o ai buoni
costumi (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7). In assenza di un credito
esigibile, e quindi di uno dei presupposti che legittimano un sequestro, il Pretore
aveva rinunciato a esaminare oltre l'esistenza delle altre due condizioni
(causa del sequestro e beni appartenenti all'opponente) (sentenza impugnata,
pag. 6 consid. 8).
7.
Anzitutto,
il Pretore ha evidenziato come dalla sentenza 4 ottobre 2010 della Corte delle
assise criminali integralmente prodotta, emergesse che (doc. 2 pag. 26 e 27) il
sequestrante si era rifiutato di rispondere in merito alla provenienza del
denaro che pretendeva di avere affidato all'opponente e che, al riguardo, egli
aveva quantomeno escluso che la richiesta di occultare quel denaro fosse da
ricondurre alla procedura di separazione dalla moglie, motivazione che egli
aveva inizialmente concordato con l'opponente onde evitare domande circa
l'origine reale di quei soldi (sentenza impugnata, pag. 5 seg. consid. 7a). A
detta del primo giudice era poi altresì emerso che in Italia, il sequestrante
era stato protagonista di una procedura penale per reato di concussione nell'ambito
della quale era stato assolto unicamente per intervenuta prescrizione e non già
poiché egli non aveva commesso quel reato (sentenza impugnata, pag. 6 consid.
7b).
a) In proposito, il
reclamante rileva che la citata sentenza non ha “affatto accertato la
provenienza illecita del denaro, men che meno dal reato di concussione, ma lo
ha solo “supposta” quale situazione di fatto più favorevole all'imputato dal
punto di vista della Corte” e che il fatto di avere -nel contesto di quel
procedimento penale- sottaciuto ogni e qualsiasi indicazione circa l'origine
dei soldi, non permetteva certo di ritenere che si trattasse di provento da
crimine o delitto (reclamo, pag. 14 n. 12). Ciò non toglie che la sentenza 4
ottobre 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha prosciolto l'opponente
dal capo d'imputazione di “ripetuta appropriazione indebita aggravata” (doc.
2.
pag. 36 n. 2) -riconoscendolo nondimeno colpevole solo di “denuncia
mendace” (doc. 2 pag. 36 n. 1)- rileva fra l'altro che “non fa dubbio
che -come asserito da CO 1 sin dal suo secondo verbale al PP __________ - sin
dalla primavera del 1996 il mandato conferitogli [all'opponente] fu
quello di aiutare RE 1 a occultare all'estero (per sottrarli alle Autorità
italiane), ovvero a riciclare, ingenti somme conseguite da RE 1 mediante il
reato di “concussione”” (doc. 2 pag. 32 consid. 5), che “nel caso
concreto, tanto RE 1 quanto CO 1 sapevano nel marzo del 1996 che il patrimonio
che il primo chiedeva al secondo di trasferirgli e di gestirgli all'estero era
frutto di “tangenti” che occorreva far sparire d'urgenza prima che le Autorità
italiane avessero a scoprirle e a sequestrarle” (doc. 2 pag. 33 consid. 6)
e che “a CO 1 e a RE 1 non poteva cioè sfuggire che, a motivo della
provenienza illecita dei fondi, quello che RE 1 chiedeva a CO 1 era di aiutarlo
a riciclarli all'estero (e, di fatto, gli inquirenti italiani hanno nel seguito
avviato contro CO 1 un procedimento penale per riciclaggio, procedimento
tuttora aperto)” (doc. 2 pag. 33 seg. consid. 6), per concludere poi che “in
tali condizioni il patto fiduciario tra loro stipulato è ed era nullo [per
l'art. 20 CO]” con la conseguenza che “CO 1, nel rapporto interno con
RE 1, non ha mai potuto acquisire un potere giuridico valido, degno di
protezione” (doc. 2 pag. 34 consid. 6), motivo per cui “gli averi
di RE 1 non sono cioè mai stati “affidati” a CO 1 nel senso richiesto dall'art.
138.
CP” (doc. 2 pag. 34 consid. 6). Di modo che, richiamandosi a questo
documento, nella misura in cui ha ritenuto sufficientemente verosimile la tesi
della provenienza illecita del denaro, il giudizio del Pretore non può essere sanzionato.
b) Il reclamante
obietta invero che la vertenza penale di cui egli era stato oggetto in Italia per
il reato di concussione era stata archiviata per intervenuta prescrizione con decisione
del Tribunale penale __________ del 26 giugno 2007 (doc. T al reclamo), e che in
quel contesto era emerso che l'ipotesi di reato era una mera congettura
(reclamo, pag. 14 n. 12). Ma, a parte il fatto che di questa sentenza si è già tenuto
conto nell'ambito del processo in Svizzera terminato con la decisione 4 ottobre
2010.
della Corte delle assise criminali -ciò che peraltro lo stesso reclamante rileva-
l'interessato omette di considerare che in quella sede il Tribunale penale __________
aveva fra l'altro premesso che la “contestata attività di induzione [da
parte di RE 1] nei confronti di S__________, B__________ e Si__________,
risulta provata all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale” (doc.
T al reclamo, pag. 3), che ciò detto “per giurisprudenza costante, ad
integrare gli estremi del delitto consumato di concussione, è sufficiente la
semplice promessa di pagamento sotto la pressione del “metus pubblicae
potestatis”, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve
solo alla realizzazione dell'illecito profitto ma che è ininfluente sul già
avvenuto perfezionamento del reato” (doc. T al reclamo, pag. 4), che “nel
caso di specie, l'induzione risulta essersi verificata, secondo quanto
concordemente riferito dal S__________, dal B__________ e dal Si__________, nel
1986.
o, al più tardi, nel 1988” (doc. T al reclamo, pag. 4), motivo per cui
alla luce della normativa vigente non si doveva procedere “nei confronti di RE
1.
in ordine al delitto ascrittogli per essere lo stesso estinto per maturata
prescrizione” (doc. T al reclamo, pag. 4). A differenza di quanto lascia
intendere il reclamante invece, la pretesa qualifica di “mere congetture” riguardava
le concrete modalità con cui il sequestrante avrebbe di fatto posto in atto il
suo promesso intervento a quelle tre persone (doc. T al reclamo, pag. 3 in basso). Di modo che, la censura è infondata e va respinta.
c) Il reclamante
soggiunge inoltre che una contestuale richiesta di risarcimento danni cui S__________
aveva avviato nei suoi confronti in Italia -in sostanza per gli stessi fatti di
cui al predetto procedimento penale (sopra, consid. 7b)- era stata respinta dal
Tribunale ordinario __________ Sezione civile, con decisione 27 gennaio 2001 (doc.
U al reclamo), in quanto difettava “un qualsiasi elemento di prova in ordine
a dazioni di denaro” (reclamo, pag. 14 n. 12). In quel medesimo giudizio si
evidenziava però che “in ogni caso rimane impregiudicata l'adozione penale
in corso sull'ipotesi di concussione denunciata dall'attore [ossia S__________]
e ascritta al convenuto [ossia il sequestrante]” (doc. U al
reclamo, pag. 3), conclusasi appunto oltre sei anni dopo con la sentenza penale
di abbandono del procedimento solo per intervenuta prescrizione del reato di
concussione e non già perché il reato non era stato commesso (sopra, consid.
7b). Pertanto, ancora una volta la censura non soccorre l'insorgente.
8.
Quale
ulteriore elemento a sostegno della tesi secondo cui il denaro consegnato
all'opponente dal sequestrante -e di cui quest'ultimo pretendeva ora di essere
risarcito- era stato conseguito con atti illeciti, il Pretore ha altresì ritenuto
il fatto che in Svizzera il 17 dicembre 2010 il Procuratore pubblico del
Cantone Ticino aveva emesso un nuovo decreto d'accusa a carico dell'opponente per
titolo di riciclaggio di denaro aggravato, e segnatamente posto in atto “nell'ambito
del mandato a lui conferito da RE 1 allo scopo di occultare, ovvero riciclare,
all'estero somme di denaro conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 7c).
a) A
detta del reclamante, l'opponente aveva patteggiato con il procuratore pubblico
la condanna per riciclaggio, alfine di ottenere il ritiro del ricorso che
quest'ultimo aveva interposto contro la sentenza 4 ottobre 2010 di
proscioglimento dal reato di appropriazione indebita e rientrare così in
possesso dei beni della società __________ SA (reclamo, pag. 14 seg. n. 12). Siffatte
conclusioni sono tuttavia di parte e non hanno alcun riscontro oggettivo. Basti
rammentare che nella stessa sentenza 4 ottobre 2010, la Corte delle assise
criminali già rilevava che: “Una tale ipotesi, ovvero che CO 1 abbia
commesso riciclaggio anche in Svizzera, non è mai stata a lui imputata. Altresì
essa sarebbe oggidì in gran parte prescritta. Nondimeno, posto che CO 1 abbia
realmente commesso riciclaggio per mestiere ex art. 305bis CP, gli atti
costitutivi di riciclaggio da lui commessi a partire dal novembre 2000 e prima
del 2003 (data della prescrizione del “reato a monte”) potrebbero non essere
ancora prescritti. Non potendosi escludere che CO 1 abbia commesso anche in
Svizzera riciclaggio per mestiere, dovendosi quindi considerare che il patto in
re illicita negoziato tra RE 1 e CO 1 sia stato ab initio nullo e quindi tale
da far venir meno il requisito dell'“affidamento” ex art. 138 CP, non si può
far luogo alla condanna di CO 1 per appropriazione indebita (aggravata) così
come imputatogli nell'atto d'accusa” (doc. 2 pag. 35 consid. 6). A ciò
aggiungasi poi che con il decreto d'accusa del 17 dicembre 2010 a carico dell'opponente, il procuratore pubblico ha altresì disposto la confisca del conto
bancario appartenente alla società __________ SA. Di modo che, anche da questo
punto di vista la critica va respinta.
b) Il
reclamante afferma inoltre che l'opponente era stato al centro di un
procedimento penale per titolo di riciclaggio anche in Italia e che pure in quel
caso il processo era stato abbandonato e, con esso, i contestuali sequestri
preventivi disposti nell'ambito della relativa richiesta di assistenza
giudiziaria che le autorità italiane avevano rivolto a quelle svizzere (reclamo,
pag. 16 n. 12). Tuttavia, anche sotto questo profilo la censura si rivela inconsistente.
In effetti il reclamante medesimo ammette che quel procedimento era per finire stato
archiviato per intervenuta prescrizione (reclamo, pag. 15 n. 12), e quindi
-come ritenuto dal Pretore a fronte del reato di concussione a carico del sequestrante
(sopra, consid. 7)- non già perché il reato in sé non era stato commesso. Conseguentemente,
ai fini della vertenza in esame, che poi le competenti autorità richiedenti abbiano
proposto la revoca dei sequestri preventivi di cui alla domanda di assistenza
giudiziaria da loro rivolta alle autorità svizzere (doc. K e L), non è a ben
vedere di rilevanza alcuna. In proposito, il reclamo è così infondato.
9.
Il
reclamante rimprovera al Pretore di non avere distinto il contratto di mandato venuto
in essere fra opponente e sequestrante e in virtù del quale il primo aveva
trasferito dall'Italia in Svizzera il denaro consegnatogli dal secondo, dal
mandato instauratosi fra i due a seguito dell'apertura del conto bancario su
cui i pretesi soldi erano poi stati bonificati e del contestuale conferimento
all'opponente della procura che lo autorizzata a gestire il relativo patrimonio
(reclamo, pag. 16 n. 13): a suo dire se, per quel che ne era della prima
eventualità si poteva in effetti ipotizzare una nullità ai sensi dell'art. 20
CO, ciò non era certo il caso per la gestione della relazione bancaria che era
stata costituita successivamente al preteso occultamento di beni (reclamo, pag.
17.
n. 13). L'argomentazione sfiora tuttavia il pretesto, giacché in tal modo
l'interessato pare sottintendere che la pacifica provenienza illecita del
denaro sarebbe in qualche modo stata sanata e che, per questo motivo, i
relativi fondi possano ora beneficiare di una tutela giuridica. E, ciò non può seriamente
essere sostenuto, quest'ultima non potendo affatto prescindere dalla prima. Di
modo che, nella misura in cui dalla provenienza illecita del denaro il Pretore
ha desunto che “nessuna pretesa a dipendenza di tale contratto può essere
pretesa da quest'ultimo [ossia il sequestrante], ritenuto come il
contratto tra loro [ovvero opponente e sequestrante] venuto in essere è
un contratto nullo ex art. 20 CO”, il giudizio impugnato merita conferma.
10.
A
detta del reclamante, il Pretore ha omesso di considerare che la
verosimiglianza del credito non va giudicata unicamente in funzione di una
responsabilità riconducibile a obblighi contrattuali o ad un indebito
arricchimento, bensì anche tenendo conto di una responsabilità dell'opponente
per atto illecito ai sensi dell'art. 41 segg. CO (reclamo, pag. 17 n. 14): in
particolare, l'interessato ricorda che il Tribunale federale ha già avuto modo
di precisare che la nullità di un contratto giusta l'art. 20 CO e
l'impossibilità di ripetere quanto intenzionalmente dato per uno scopo
contrario alle leggi e ai buoni costumi giusta l'art. 66 CO, non esclude
l'eventualità di un diritto al risarcimento per atto illecito ai sensi
dell'art. 41 CO, dovendosi ritenere che tutti quelli imputabili all'opponente
con effetto dal 4 maggio 1998 erano tali (reclamo, pag. 18 n. 14). Il
reclamante però si limita a qualificare come tali le azioni dell'opponente in
quanto finalizzate “alla realizzazione del disegno di appropriarsi del
patrimonio del creditore, approfittando della procura che RE 1 gli aveva
conferito contestualmente all'apertura del conto presso la banca” (reclamo,
pag. 18 n. 14), ipotesi di reato questa per la quale -come già visto- la Corte
delle assise criminali il 4 ottobre 2010 ha emesso una decisione di proscioglimento (sopra, consid. 7a). Ma, per il resto, egli non individua altrimenti i
pretesi “atti illeciti” che rimprovera all'opponente. Di modo che, non
sussistono elementi che rendano verosimile un eventuale risarcimento giusta
l'art. 41 segg. CO. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello va
respinto.
11.
Il
Pretore ha per finire evidenziato che la tesi dell'opponente era rafforzata anche
perché la relazione bancaria intestata a __________ SA -di cui il procedente
chiedeva in questa sede il sequestro- era stata confiscata con decreto d'accusa
17.
dicembre 2010 del procuratore pubblico a carico dell'opponente (sentenza
impugnata, pag. 6 consid. 7d). Il reclamante gli obietta che questo provvedimento
non ostacola la pronuncia di un sequestro esecutivo, e che la questione sarebbe
semmai stata risolta al momento della realizzazione dei beni in applicazione
dell'art. 44 LEF (reclamo pag. 18 n. 15), dilungandosi per il resto in una
serie di considerazioni intese a dimostrare che nel caso specifico la
possibilità di ordinare la confisca di quel conto era oramai prescritta
(reclamo, pag. 19 n. 15). La censura è però incongruente, visto che non è
l'esistenza in sé della confisca ad aver indotto il Pretore a revocare il decreto
di sequestro. L'ordine di confisca -peraltro preceduto dal relativo sequestro
penale disposto il 6 dicembre 2010 (doc. L)- era -come già visto (sopra,
consid. 8a in fine)- contenuto nel decreto d'accusa 17 dicembre 2010 emesso dal
procuratore pubblico a carico dell'opponente per il reato di “riciclaggio di
denaro aggravato” per avere “compiuto atti suscettibili di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine”,
in particolare “agendo nell'ambito del mandato a lui conferito da RE 1
allo scopo di occultare, ovvero riciclare, all'estero somme di denaro
conseguite da RE 1 in Italia mediante il reato di concussione” (doc. 5 pag.
1.
e pag. 2 n. 4, O al reclamo pag. 1 e pag. 2 n. 4). E ciò, induceva a presumere
-come appunto ritenuto dal Pretore- che il denaro consegnato all'opponente dal
sequestrante era di provenienza illecita, dando quindi un ulteriore riscontro a
quanto già emergeva dagli altri elementi considerati (sopra, consid. 7 e 8). Anche
sotto questo profilo, non risultava quindi suffragata la tesi della verosimile esistenza
della pretesa risarcitoria di cui il sequestrante si pretendeva titolare. Per
il resto, basti aggiungere che non è compito né del giudice del sequestro né dell'autorità
di reclamo sindacare sulla legittimità di provvedimenti emessi da un'autorità
inquirente nell'esercizio dei compiti che le competono. Di modo che, anche da questo
punto di vista il reclamo è infondato.
12.
Da
quanto precede, il reclamo va così respinto con conseguente conferma della
sentenza impugnata. L'esito odierno rende inutile la disamina sui presupposti
relativi all'esistenza di una causa di sequestro (art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF) e
di beni appartenenti all'opponente (art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF), che il
Pretore ha rinunciato ad esaminare a motivo che il credito a tutela di cui era
stata introdotta istanza di sequestro non era verosimile.
13.
Le
spese giudiziarie (tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese
processuali [art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1 CPC]), insieme alle ripetibili (art. 95
cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF e vLEF, art. 95, 105, 106, 251
lett. a, 319 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il
Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1'500.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,
resta a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 8'000.– per
ripetibili.
3.
Intimazione:
– PA 1;
– PA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 3'816'791.95, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster