14.2011.166
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Acquiescenza. Condanna dell'istante al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili
11 novembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.166
Data decisione, Autorità:
11.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Acquiescenza. Condanna dell'istante al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 107 cpv. 1 let. f CPC
art. 106 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
14.2011.166
Lugano
11 novembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria: Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente da
istanza presentata in data 30 giugno 2011 da
CO
1, __________ patrocinati
dall’avv. __________
contro
RE
1, __________ patrocinato
dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposa dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________;
istanza sulla quale il Giudice di pace del circolo di
Capriasca, con decisione del 10 ottobre 2011 si è così pronunciato:
“1. L’istanza è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese.
3. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del
24 ottobre 2011 chiede la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza di primo
grado nel senso che gli istanti siano condannati a rifondergli fr. 450.- a
titolo di ripetibili;
preso atto delle osservazioni 9 novembre 2011 degli
istanti, che chiedono la reiezione del reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con istanza del 30 giugno 2011 CO 1 hanno chiesto al Giudice di pace del
circolo di Capriasca il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
notificatogli per l’incasso degli importi di fr. 2’000.- e fr. 2'500.- oltre
interessi e spese;
che
gli istanti hanno fondato la loro domanda sulla base della decisione emanata il
17 marzo 2011 dal Tribunale cantonale amministrativo, che in parziale
accoglimento di un loro ricorso in materia edilizia, hanno condannato il
convenuto al pagamento di fr. 2'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr.
2'500.- a titolo di ripetibili (istanza, pag. 2);
che
chiamato a prendere posizione sull’istanza, con osservazioni del 9 agosto 2011
il convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo – tra l’altro –
di non essere in grado di sapere se gli istanti siano gli effettivi creditori
dell’importo di fr. 2’500.– a titolo di ripetibili nei suoi confronti, non
potendosi escludere che il legale degli stessi istanti si sia fatto cedere tale
pretesa nella procura che i suoi clienti gli avevano conferito per la tutela
dei propri interessi nella procedura ricorsuale davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, procura che non figura agli atti e di cui viene chiesta
l’edizione (cfr. istanza di edizione di documenti 9 agosto 2011);
che
il convenuto ha dipoi contestato che egli sia debitore nei confronti degli
istanti anche dell’importo di fr. 2’000.- a titolo di tassa di giustizia;
che
replicando alle citate osservazioni, con scritto del 30 settembre 2011 gli
istanti hanno comunicato al Giudice di pace di ritirare la causa di rigetto
definitivo dell’opposizione, fermo restando che la stessa verrà riproposta più
avanti con un nuova istanza;
che
il 12 ottobre 2011 il patrocinatore del convenuto ha fatto pervenire alla
giudicatura di pace copia del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,
che l’avv. __________ ha fatto spiccare nei suoi confronti per l’incasso delle
ripetibili di fr. 2'500.-;
che,
secondo il convenuto, la tesi secondo cui gli istanti avrebbero ceduto la
relativa pretesa al loro patrocinatore, si rivela pertanto pertinente, di modo
che l’istanza deve essere respinta, con diritto alla rifusione di congrue
ripetibili;
che
nel frattempo, con decisione del 10 ottobre 2011 il Giudice di pace del circolo
di Capriasca, richiamato lo scritto del patrocinatore degli istanti, con il
quale ha comunicato il ritiro dell’istanza, ha stralciato la causa dai ruoli, senza
prelevare spese e senza assegnare ripetibili alla parte convenuta;
che
contro il dispositivo sugli oneri processuali, il convenuto è insorto con
reclamo del 24 ottobre 2011, chiedendo la condanna degli istanti al pagamento
di fr. 450.- a titolo di ripetibili di prima sede;
che,
assevera anzitutto il reclamante, nella misura in cui a seguito del ritiro
dell’istanza da parte dei procedenti ha considerato la causa priva di oggetto
stralciandola dai ruoli, senza avere ottenuto la preventiva adesione del
convenuto (in realtà quest’ultimo si è finanche opposto con scritto del 12
ottobre 2011, allorquando ha chiesto la reiezione dell’istanza protestando
spese e ripetibili), il Giudice di pace ha violato l’art. 242 CPC (causa
divenuta priva di oggetto per altro motivo), tale norma essendo applicabile
solo se le parti convengono che la causa è divenuta effettivamente senza
oggetto;
che,
prosegue l’insorgente, conformemente all’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha
l’effetto di una decisione passata in giudicato, ed il giudice stralcia la
causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), ritenuto dipoi che la decisione di
stralcio ha portata unicamente dichiarativa, nel senso che essa non è
impugnabile se non per il disposto sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC);
che
prima di procedere allo stralcio, sempre stando al reclamante, il giudice deve
preventivamente notificare alla controparte la dichiarazione di desistenza e
raccogliere le sue osservazioni sulle spese giudiziarie;
che,
nella fattispecie, obietta l’insorgente, il primo giudice non gli ha notificato
la dichiarazione di desistenza di controparte, il che gli ha impedito di
prendere posizione sugli oneri processuali, segnatamente sulle ripetibili,
ritenuto che se lo avesse fatto, il convenuto avrebbe logicamente di nuovo,
come fatto nello scritto 12 ottobre 2011, insistito per il riconoscimento di
una indennità a titolo di ripetibili;
che
ex art. 106 cpv. 1 CPC, stando sempre al reclamante, le spese giudiziarie sono
poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza si
considera soccombente l’attore;
che,
rileva l’insorgente, l’art 105 cpv. 1 CPC prevede che il giudice assegna le
ripetibili in base alle tariffe (art. 96 CPC), ritenuto che nel Cantone Ticino
la fissazione delle ripetibili è disciplinata dal Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione
delle ripetibili (RLti 3.1.1.7.1), segnatamente agli art. 10-15;
che
per pratiche con un valore determinato - come nel caso in esame - fino a fr.
20'000.-, le ripetibili sono calcolate tra il 15% e il 25% (art. 11 cpv. 1 del
citato regolamento), ritenuto che nelle procedure speciali civili e di
esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70%
dell’aliquota di cui sopra (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento);
che
il valore di causa ammontando in casu a fr. 4'500.-, le ripetibili dovute dalla
parte soccombente, ovvero dagli istanti, in applicazione dei citati criteri si
situano tra i fr. 135.- (aliquota minima) e fr. 790.- (aliquota massima);
che,
tenuto conto dell’atteggiamento delle controparte, che ha fatto valere una
pretesa che avrebbe dovuto sapere essere infondata e tenuto conto del lavoro
svolto dal suo patrocinatore e, non da ultimo, della richiesta di ripetibili a
sua volta avanzata dagli stessi istanti nel loro allegato introduttivo, appare
equo riconoscere a favore dell’escusso un importo medio di fr. 450.-;
che
con osservazioni del 9 novembre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del
reclamo, attribuendo alla mala fede del convenuto l’avvio del presente
procedimento esecutivo, dato che questi – comunque sia – non aveva provveduto a
pagare quanto stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo, pur essendo
consapevole del proprio obbligo;
che
la mala fede di controparte, secondo i resistenti, risulta del resto dimostrata
dal fatto che a seguito del ritiro della causa di rigetto dell’opposizione da
parte loro, con riserva di riproporne un’altra, egli ha provveduto in data 7
ottobre 2011, prima quindi dello stralcio della procedura, e di sua spontanea
volontà, a saldare l’importo dovuto a titolo di ripetibili nell’evidente
intento di non soccombere nel caso di un nuova procedura di rigetto
dell’opposizione;
che
di fronte a un contesto del genere, hanno osservato gli istanti, il giudice
può prescindere dai principi di ripartizione degli oneri processuali pretesi
nel reclamo ex art. 106 cpv. 1 CPC, applicando invece l’art 107 cpv. 1 lett. f
CPC, che gli consente di ripartire tali oneri secondo equità se altre
circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito
della procedura;
che,
secondo i resistenti, il comportamento di una parte che – come nella
fattispecie - incita l’altra parte ad agire in giustizia può costituire un
motivo che consente di riconoscere l’esistenza di giusti motivi per derogare ai
criteri della soccombenza;
Considerandi
in diritto:
che
nella misura in cui il reclamante parrebbe fare carico al primo giudice di
avere stralciato la causa senza avere preventivamente applicato in modo
corretto i disposti di cui agli art. 241 e 242 CPC, il reclamo – ancorché
fondato su argomenti non privi di pregio – si rivela senza portata pratica,
dato che per finire lo stesso insorgente non si propone di impugnare il
Dispositivo
dispositivo n. 1 della decisione di prima sede, con il quale lo stesso giudice
ha stralciato la causa dai ruoli, ma soltanto il successivo dispositivo n. 2,
che non gli ha riconosciuto alcuna indennità a titolo di ripetibili benché con
scritto del 30 settembre 2011 – peraltro nemmeno notificatogli – la parte
istante avesse ritirato l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;
che,
secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie (tra le quali bisogna
annoverare le spese ripetibili; art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) sono poste a carico
della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di
desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza
all’azione, il convenuto;
che,
nel caso in esame, lo scritto del 30 settembre 2011 con il quale il
patrocinatore degli istanti – sorpreso dall’inattesa eccezione di carenza di
legittimazione attiva sollevata dal convenuto – ha comunicato alla giudicatura
di pace di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione, con l’intenzione di
riproporne successivamente un'altra (a suo nome, dato che ha per finire
personalmente avviato una procedura esecutiva nei confronti dello stesso
convenuto per l’incasso delle ripetibili), costituisce uno scolastico caso di
desistenza, che giustifica il riconoscimento a favore della controparte di una
adeguata indennità per ripetibili, come del resto preteso dallo stesso
convenuto con la lettera 12 ottobre 2011, quando però la decisione impugnata
era già stata emanata;
che
agli istanti non giova appellarsi alla deroga contemplata nell’art. 107 cpv. 1
lett. f CPC, che consente al giudice di prescindere dai criteri di cui all’art.
106 cpv. 1 CPC per motivi di equità, se – scartata una delle ipotesi
contemplate nelle lett. a, b. c. dell’art. 107 cpv. 1 CPC - altre circostanze
speciali fanno apparire iniqua un ripartizione secondo l‘esito della procedura;
che
se di per sé vi era un valido motivo per agire in giustizia contro il
convenuto, refrattario a dar immediato seguito alla condanna di fr. 2'500.- a
titolo di ripetibili stabilita dal Tribunale cantonale amministrativo, tale
veste non doveva però essere assunta dagli istanti, avendo essi ceduto il
diritto all’ottenimento delle ripetibili al loro avvocato, per cui a giusta
ragione si sono visti opporre con successo l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva;
che
il rimprovero mosso al convenuto dagli istanti, segnatamente dal loro avvocato,
di avere agito in mala fede, ossia di essersi opposto a un importo comunque
dovuto, lascia il tempo che trova;
che,
infatti, procedere – come hanno fatto gli istanti - in via esecutiva
all’incasso di un importo che essi avevano però già ceduto al loro avvocato,
non costituisce di certo un esempio di comportamento suscettibile di
giustificare a loro favore l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC,
specie ove si consideri che essi erano patrocinati – e lo sono tutt’ora –
proprio dallo stesso cessionario, che ben si è guardato dal mettere subito le
carte in tavola, per tacere del fatto che con l’stanza in esame i procedenti si
sono pure attivati per incassare una somma che, in ogni modo, non gli spettava,
ovvero la parte della tassa di giustizia (fr. 2’000.-) posta carico del
convenuto (cfr. osservazioni all’istanza, pag, ad 4 pag. 3; v. anche il
precetto esecutivo fatto spiccare dall’avv. __________, ove figura soltanto
l’addendo riferito alle ripetibili);
che
per quanto riguarda l’ammontare della relativa indennità, la somma richiesta
dal convenuto con il presente reclamo (fr. 450.-) e come tale non contestata,
rientra nella tariffa ed è proporzionale lavoro svolto dal suo patrocinatore,
di modo che tale importo merita tutela;
che ne
discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che
la tassa di giustizia relativa al presente giudizio, anticipata dal reclamante,
è posta solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno in solido alla
controparte fr. 400.- per ripetibili (art. 48. 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata viene così
riformato:
“2. Non
si prelevano spese. Gli istanti rifonderanno in solido al convenuto l’importo
di fr. 450.- a titolo di ripetibili.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 100.- relativa al presente giudizio, anticipata dal
reclamante, è posta a carico degli istanti in solido, che rifonderanno, sempre
in solido, al reclamante fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione
.
- avv. __________;
- avv. __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici a tergo
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’500.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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