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Decisione

14.2011.166

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ritiro dell'istanza. Acquiescenza. Condanna dell'istante al pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili

11 novembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con istanza del 30 giugno 2011 CO 1 hanno chiesto al Giudice di pace del

circolo di Capriasca il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,

notificatogli per l’incasso degli importi di fr. 2’000.- e fr. 2'500.- oltre

interessi e spese;

che

gli istanti hanno fondato la loro domanda sulla base della decisione emanata il

17 marzo 2011 dal Tribunale cantonale amministrativo, che in parziale

accoglimento di un loro ricorso in materia edilizia, hanno condannato il

convenuto al pagamento di fr. 2'000.- a titolo di tassa di giustizia e fr.

2'500.- a titolo di ripetibili (istanza, pag. 2);

che

chiamato a prendere posizione sull’istanza, con osservazioni del 9 agosto 2011

il convenuto ha chiesto la reiezione dell’istanza, asserendo – tra l’altro –

di non essere in grado di sapere se gli istanti siano gli effettivi creditori

dell’importo di fr. 2’500.– a titolo di ripetibili nei suoi confronti, non

potendosi escludere che il legale degli stessi istanti si sia fatto cedere tale

pretesa nella procura che i suoi clienti gli avevano conferito per la tutela

dei propri interessi nella procedura ricorsuale davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, procura che non figura agli atti e di cui viene chiesta

l’edizione (cfr. istanza di edizione di documenti 9 agosto 2011);

che

il convenuto ha dipoi contestato che egli sia debitore nei confronti degli

istanti anche dell’importo di fr. 2’000.- a titolo di tassa di giustizia;

che

replicando alle citate osservazioni, con scritto del 30 settembre 2011 gli

istanti hanno comunicato al Giudice di pace di ritirare la causa di rigetto

definitivo dell’opposizione, fermo restando che la stessa verrà riproposta più

avanti con un nuova istanza;

che

il 12 ottobre 2011 il patrocinatore del convenuto ha fatto pervenire alla

giudicatura di pace copia del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________,

che l’avv. __________ ha fatto spiccare nei suoi confronti per l’incasso delle

ripetibili di fr. 2'500.-;

che,

secondo il convenuto, la tesi secondo cui gli istanti avrebbero ceduto la

relativa pretesa al loro patrocinatore, si rivela pertanto pertinente, di modo

che l’istanza deve essere respinta, con diritto alla rifusione di congrue

ripetibili;

che

nel frattempo, con decisione del 10 ottobre 2011 il Giudice di pace del circolo

di Capriasca, richiamato lo scritto del patrocinatore degli istanti, con il

quale ha comunicato il ritiro dell’istanza, ha stralciato la causa dai ruoli, senza

prelevare spese e senza assegnare ripetibili alla parte convenuta;

che

contro il dispositivo sugli oneri processuali, il convenuto è insorto con

reclamo del 24 ottobre 2011, chiedendo la condanna degli istanti al pagamento

di fr. 450.- a titolo di ripetibili di prima sede;

che,

assevera anzitutto il reclamante, nella misura in cui a seguito del ritiro

dell’istanza da parte dei procedenti ha considerato la causa priva di oggetto

stralciandola dai ruoli, senza avere ottenuto la preventiva adesione del

convenuto (in realtà quest’ultimo si è finanche opposto con scritto del 12

ottobre 2011, allorquando ha chiesto la reiezione dell’istanza protestando

spese e ripetibili), il Giudice di pace ha violato l’art. 242 CPC (causa

divenuta priva di oggetto per altro motivo), tale norma essendo applicabile

solo se le parti convengono che la causa è divenuta effettivamente senza

oggetto;

che,

prosegue l’insorgente, conformemente all’art. 241 cpv. 2 CPC la desistenza ha

l’effetto di una decisione passata in giudicato, ed il giudice stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC), ritenuto dipoi che la decisione di

stralcio ha portata unicamente dichiarativa, nel senso che essa non è

impugnabile se non per il disposto sulle spese giudiziarie (art. 110 CPC);

che

prima di procedere allo stralcio, sempre stando al reclamante, il giudice deve

preventivamente notificare alla controparte la dichiarazione di desistenza e

raccogliere le sue osservazioni sulle spese giudiziarie;

che,

nella fattispecie, obietta l’insorgente, il primo giudice non gli ha notificato

la dichiarazione di desistenza di controparte, il che gli ha impedito di

prendere posizione sugli oneri processuali, segnatamente sulle ripetibili,

ritenuto che se lo avesse fatto, il convenuto avrebbe logicamente di nuovo,

come fatto nello scritto 12 ottobre 2011, insistito per il riconoscimento di

una indennità a titolo di ripetibili;

che

ex art. 106 cpv. 1 CPC, stando sempre al reclamante, le spese giudiziarie sono

poste a carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di desistenza si

considera soccombente l’attore;

che,

rileva l’insorgente, l’art 105 cpv. 1 CPC prevede che il giudice assegna le

ripetibili in base alle tariffe (art. 96 CPC), ritenuto che nel Cantone Ticino

la fissazione delle ripetibili è disciplinata dal Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione

delle ripetibili (RLti 3.1.1.7.1), segnatamente agli art. 10-15;

che

per pratiche con un valore determinato - come nel caso in esame - fino a fr.

20'000.-, le ripetibili sono calcolate tra il 15% e il 25% (art. 11 cpv. 1 del

citato regolamento), ritenuto che nelle procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70%

dell’aliquota di cui sopra (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento);

che

il valore di causa ammontando in casu a fr. 4'500.-, le ripetibili dovute dalla

parte soccombente, ovvero dagli istanti, in applicazione dei citati criteri si

situano tra i fr. 135.- (aliquota minima) e fr. 790.- (aliquota massima);

che,

tenuto conto dell’atteggiamento delle controparte, che ha fatto valere una

pretesa che avrebbe dovuto sapere essere infondata e tenuto conto del lavoro

svolto dal suo patrocinatore e, non da ultimo, della richiesta di ripetibili a

sua volta avanzata dagli stessi istanti nel loro allegato introduttivo, appare

equo riconoscere a favore dell’escusso un importo medio di fr. 450.-;

che

con osservazioni del 9 novembre 2011 gli istanti hanno chiesto la reiezione del

reclamo, attribuendo alla mala fede del convenuto l’avvio del presente

procedimento esecutivo, dato che questi – comunque sia – non aveva provveduto a

pagare quanto stabilito dal Tribunale cantonale amministrativo, pur essendo

consapevole del proprio obbligo;

che

la mala fede di controparte, secondo i resistenti, risulta del resto dimostrata

dal fatto che a seguito del ritiro della causa di rigetto dell’opposizione da

parte loro, con riserva di riproporne un’altra, egli ha provveduto in data 7

ottobre 2011, prima quindi dello stralcio della procedura, e di sua spontanea

volontà, a saldare l’importo dovuto a titolo di ripetibili nell’evidente

intento di non soccombere nel caso di un nuova procedura di rigetto

dell’opposizione;

che

di fronte a un contesto del genere, hanno osservato gli istanti, il giudice

può prescindere dai principi di ripartizione degli oneri processuali pretesi

nel reclamo ex art. 106 cpv. 1 CPC, applicando invece l’art 107 cpv. 1 lett. f

CPC, che gli consente di ripartire tali oneri secondo equità se altre

circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito

della procedura;

che,

secondo i resistenti, il comportamento di una parte che – come nella

fattispecie - incita l’altra parte ad agire in giustizia può costituire un

motivo che consente di riconoscere l’esistenza di giusti motivi per derogare ai

criteri della soccombenza;

Considerandi

in diritto:

che

nella misura in cui il reclamante parrebbe fare carico al primo giudice di

avere stralciato la causa senza avere preventivamente applicato in modo

corretto i disposti di cui agli art. 241 e 242 CPC, il reclamo – ancorché

fondato su argomenti non privi di pregio – si rivela senza portata pratica,

dato che per finire lo stesso insorgente non si propone di impugnare il

Dispositivo

dispositivo n. 1 della decisione di prima sede, con il quale lo stesso giudice

ha stralciato la causa dai ruoli, ma soltanto il successivo dispositivo n. 2,

che non gli ha riconosciuto alcuna indennità a titolo di ripetibili benché con

scritto del 30 settembre 2011 – peraltro nemmeno notificatogli – la parte

istante avesse ritirato l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione;

che,

secondo l’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie (tra le quali bisogna

annoverare le spese ripetibili; art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) sono poste a carico

della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito o di

desistenza si considera soccombente l’attore, in caso di acquiescenza

all’azione, il convenuto;

che,

nel caso in esame, lo scritto del 30 settembre 2011 con il quale il

patrocinatore degli istanti – sorpreso dall’inattesa eccezione di carenza di

legittimazione attiva sollevata dal convenuto – ha comunicato alla giudicatura

di pace di ritirare l’istanza di rigetto dell’opposizione, con l’intenzione di

riproporne successivamente un'altra (a suo nome, dato che ha per finire

personalmente avviato una procedura esecutiva nei confronti dello stesso

convenuto per l’incasso delle ripetibili), costituisce uno scolastico caso di

desistenza, che giustifica il riconoscimento a favore della controparte di una

adeguata indennità per ripetibili, come del resto preteso dallo stesso

convenuto con la lettera 12 ottobre 2011, quando però la decisione impugnata

era già stata emanata;

che

agli istanti non giova appellarsi alla deroga contemplata nell’art. 107 cpv. 1

lett. f CPC, che consente al giudice di prescindere dai criteri di cui all’art.

106 cpv. 1 CPC per motivi di equità, se – scartata una delle ipotesi

contemplate nelle lett. a, b. c. dell’art. 107 cpv. 1 CPC - altre circostanze

speciali fanno apparire iniqua un ripartizione secondo l‘esito della procedura;

che

se di per sé vi era un valido motivo per agire in giustizia contro il

convenuto, refrattario a dar immediato seguito alla condanna di fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili stabilita dal Tribunale cantonale amministrativo, tale

veste non doveva però essere assunta dagli istanti, avendo essi ceduto il

diritto all’ottenimento delle ripetibili al loro avvocato, per cui a giusta

ragione si sono visti opporre con successo l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva;

che

il rimprovero mosso al convenuto dagli istanti, segnatamente dal loro avvocato,

di avere agito in mala fede, ossia di essersi opposto a un importo comunque

dovuto, lascia il tempo che trova;

che,

infatti, procedere – come hanno fatto gli istanti - in via esecutiva

all’incasso di un importo che essi avevano però già ceduto al loro avvocato,

non costituisce di certo un esempio di comportamento suscettibile di

giustificare a loro favore l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC,

specie ove si consideri che essi erano patrocinati – e lo sono tutt’ora –

proprio dallo stesso cessionario, che ben si è guardato dal mettere subito le

carte in tavola, per tacere del fatto che con l’stanza in esame i procedenti si

sono pure attivati per incassare una somma che, in ogni modo, non gli spettava,

ovvero la parte della tassa di giustizia (fr. 2’000.-) posta carico del

convenuto (cfr. osservazioni all’istanza, pag, ad 4 pag. 3; v. anche il

precetto esecutivo fatto spiccare dall’avv. __________, ove figura soltanto

l’addendo riferito alle ripetibili);

che

per quanto riguarda l’ammontare della relativa indennità, la somma richiesta

dal convenuto con il presente reclamo (fr. 450.-) e come tale non contestata,

rientra nella tariffa ed è proporzionale lavoro svolto dal suo patrocinatore,

di modo che tale importo merita tutela;

che ne

discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

che

la tassa di giustizia relativa al presente giudizio, anticipata dal reclamante,

è posta solidalmente a carico degli istanti, che rifonderanno in solido alla

controparte fr. 400.- per ripetibili (art. 48. 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata viene così

riformato:

“2. Non

si prelevano spese. Gli istanti rifonderanno in solido al convenuto l’importo

di fr. 450.- a titolo di ripetibili.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 100.- relativa al presente giudizio, anticipata dal

reclamante, è posta a carico degli istanti in solido, che rifonderanno, sempre

in solido, al reclamante fr. 400.- per ripetibili.

III. Intimazione

.

- avv. __________;

- avv. __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici a tergo

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4’500.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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