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Decisione

14.2011.167

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiest

27 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

decisone del 28 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi soli

Dispositivo

dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di

pace supplente del circolo di Bellinzona, in accoglimento dell’istanza 1.

settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata

da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 agosto 2011 per il pagamento

di fr. 2'400.- oltre interessi e spese,

che, nel

contempo, il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione scritta

del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo

avesse richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita

in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di

trenta giorni (dispositivo n. 4);

che

contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 14 ottobre 2011,

contestando in ogni modo l’ammontare del credito posto in esecuzione, ed

asserendo di essere a sua volta creditrice della parte istante di un importo di

circa fr. 2'400.- e di avere del resto subito una perdita di guadagno di fr.

113'891.20 per il non rispetto da parte dell’escutente del contratto di

affitto;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

in diritto:.

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione (art. ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

cpv. 3 CPC)

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla

notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come

erroneamente indicato dal Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto

che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei

reclami, ma la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 CPC);

che,

proposto il 14 ottobre 2011 a fronte di una decisione emessa e intimata il 28

settembre 2011 e notificata alla convenuta il 3 ottobre 2011 (cfr. ricerca

Track & Trace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo, il termine

utile per ricorrere – che ha iniziato a decorrere il 4 ottobre 2011 (art. 142

cpv. 1 CPC) – essendo venuto a scadere il 13 ottobre 2011;

che non

si può tuttavia escludere che il ritardo sia conseguente all’errata

indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 4 della decisione

impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto che la reclamante non è assistita

da un avvocato, il rimedio, sotto questo profilo, risulta ammissibile;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile

entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice

può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,

consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il dispositivo alle

parti (come avvenuto nella fattispecie);

che la

motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte

lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv.

2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o

reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che,

nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista

dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la

motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che tale

inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della

decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag.

1061);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche

art. 321 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da

supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello

o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha

pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di

motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung,

art. 239 n. 16; lerch in:

Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza

dell’11.5.2011);

che è

però vero che il rimedio – da considerare come visto quale formale richiesta di

motivazione scritta del giudizio impugnato – è stato presentato dopo il termine

di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo

n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo

CPC;

che

avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto

termine di reclamo (dieci giorni), non si può escludere che l’insorgente si

sarebbe attenuta a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo

conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi

alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;

che ne

discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al

Giudice di pace supplente, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

che pro

futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per

impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto

dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della

motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr,. anche art. 321 cpv. 1 CPC);

che non

si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente del

circolo di Bellinzona, affinché provveda a motivare per scritto la propria

decisione.

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'400.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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