14.2011.167
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiest
27 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.167
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata per scritto. Indicazione errata dell'esistenza di un rimedio giuridico e del termine per presentarlo. Assimilazione a una tempestiva richiesta di motivazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.167
Lugano
27 ottobre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria: Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1. settembre 2011 presentata
da
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 agosto
2011 per la somma di fr. 2'400.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace supplente del circolo
di Bellinzona, con decisione del 28 settembre 2011 (inc. __________–s-2011) ha
così deciso:
“ 1. L’istanza è accolta; l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via definitiva per
fr. 2400.- + interessi al 55 dal 30.04.2011 + fr. 73.- di spese esecutive.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- anticipata dalla parte istante è a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.- di indennità.
3. La motivazione scritta è fatta
pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10 giorni dalla
comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione vale quale
rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2
CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente decisione è
impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di
appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e segg. CPC).
5. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 14
ottobre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
decisone del 28 settembre 2011 – notificata alle parti nei suoi soli
Dispositivo
dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di
pace supplente del circolo di Bellinzona, in accoglimento dell’istanza 1.
settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata
da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, notificato in data 24 agosto 2011 per il pagamento
di fr. 2'400.- oltre interessi e spese,
che, nel
contempo, il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione scritta
del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo
avesse richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita
in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3 );
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro il termine di
trenta giorni (dispositivo n. 4);
che
contro tale decisone RE 1 si è aggravata con reclamo del 14 ottobre 2011,
contestando in ogni modo l’ammontare del credito posto in esecuzione, ed
asserendo di essere a sua volta creditrice della parte istante di un importo di
circa fr. 2'400.- e di avere del resto subito una perdita di guadagno di fr.
113'891.20 per il non rispetto da parte dell’escutente del contratto di
affitto;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
in diritto:.
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nella pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione (art. ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
cpv. 3 CPC)
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla
notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come
erroneamente indicato dal Giudice di pace supplente, di trenta giorni, ritenuto
che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei
reclami, ma la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 CPC);
che,
proposto il 14 ottobre 2011 a fronte di una decisione emessa e intimata il 28
settembre 2011 e notificata alla convenuta il 3 ottobre 2011 (cfr. ricerca
Track & Trace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo, il termine
utile per ricorrere – che ha iniziato a decorrere il 4 ottobre 2011 (art. 142
cpv. 1 CPC) – essendo venuto a scadere il 13 ottobre 2011;
che non
si può tuttavia escludere che il ritardo sia conseguente all’errata
indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 4 della decisione
impugnata, motivo per cui, tenuto anche conto che la reclamante non è assistita
da un avvocato, il rimedio, sotto questo profilo, risulta ammissibile;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale civile
entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice
può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,
consegnando alle parti il dispositivo scritto, b. recapitando il dispositivo alle
parti (come avvenuto nella fattispecie);
che la
motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo e solo se una parte
lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv.
2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o
reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che,
nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista
dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la
motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che tale
inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia dell’impugnazione della
decisione mediante appello o reclamo (d.staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommm., art. 239 n. 30, trezzini, CPC Comm., art. 239 pag.
1061);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31; cfr. anche
art. 321 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, nel caso in cui una parte introduce erroneamente – come vi è da
supporre nel caso in esame, tenuto conto dell’errato dispositivo n. 4 – appello
o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha
pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di
motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin., op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung,
art. 239 n. 16; lerch in:
Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza
dell’11.5.2011);
che è
però vero che il rimedio – da considerare come visto quale formale richiesta di
motivazione scritta del giudizio impugnato – è stato presentato dopo il termine
di dieci giorni indicato dallo stesso giudice di pace supplente nel dispositivo
n. 3 per avvalersi della facoltà garantita dall’art. 239 cpv. 2 primo periodo
CPC;
che
avesse però il giudice menzionato nel successivo dispositivo n. 4 il corretto
termine di reclamo (dieci giorni), non si può escludere che l’insorgente si
sarebbe attenuta a tale indicazione, ossia avrebbe inoltrato il reclamo
conformemente a quanto previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC, non patendo quindi
alcun pregiudizio dalla prematura presentazione del rimedio davanti alla CEF;
che ne
discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al
Giudice di pace supplente, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che pro
futuro si ricorda comunque al primo giudice che, come spiegato, il termine per
impugnare – di dieci giorni nella procedura sommaria in materia di rigetto
dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della
motivazione scritta (CEF, sentenza citata; cfr,. anche art. 321 cpv. 1 CPC);
che non
si prelevano spese, né si assegnano indennità;
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona, affinché provveda a motivare per scritto la propria
decisione.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'400.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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