14.2011.17
Rigetto dell'opposizione. Sentenza non motivata. Reclamo considerato quale richiesta di motivazione scritta
11 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.17
Data decisione, Autorità:
11.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Sentenza non motivata. Reclamo considerato quale richiesta di motivazione scritta
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.17
Lugano
11 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria
in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 gennaio 2011 di
CO 1, __________ rappresentata dal CO 1
__________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 30
novembre 2010 per la somma di fr. 128.00 più fr. 10.- di spese per messa in
mora, oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________,
con sentenza dell’8 febbraio 2011 – resa nei suoi dispositivi – ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta,
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ è respinta in via
definitiva per fr. 128.- oltre interessi al 5% dal 06.10.2010, fr. 10.-
lettera ammonitoria, fr. 30.- di spese esecutive.
2 La tassa di giustizia
di fr. 100.- anticipata dalla parte istante è a carico della parte convenuta.
3. La motivazione
scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro 10
giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione
vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239
cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della presente decisione.
4. La presente
decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del
Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC).
5. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del
17 febbraio 2011 chiede la reiezione dell’istanza di rigetto;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
__________ del 23.11/30.11.2010 la CO 1 ha escusso RE 1 per la somma complessiva di fr. 138.- oltre interessi al 5% su fr. 128.- dal 6 ottobre 2010 e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito:”Belegart Verfuegung. Beleg-Nr. __________
faellig am 24.09.2010 Fr. 128,00 + Mahngebuehren.”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 17 gennaio 2011 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la decisione
(“Verfügung”) del 18 agosto 2010 - passata in giudicato – con la quale il
giudice della CO 1 ha inflitto all’escusso una multa di fr. 40.- (caricandogli
costi di procedura per complessivi fr. 88.-) per infrazione alle norme della
circolazione stradale per avere egli in data 6 giugno 2010, a __________ (__________), alla guida della sua automobile, superato il limite di velocità
consentito, e lo scritto 6 ottobre 2010 con il quale allo stesso escusso veniva
addebitata la somma di fr. 10.- a titolo di “Mahnkosten” (spese di diffida);
che
il 20 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, con invio
raccomandato e in applicazione dell’art. 245 cpv. 2 CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore
con il 1° gennaio 2011), ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni all’istanza (recte: il termine indava
assegnato ex art. 253 CPC, trattandosi di una causa a procedura sommaria);
che
tale invio veniva ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non
ritirato”;
che
con sentenza dell’8 febbraio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________
- notificata alle parti nei suoi dispositivi in applicazione dell’art. 239
cpv. 1 lett. b CPC – ha accolto l’istanza, caricando la tassa di giustizia di
fr. 100.-, anticipata dall’istante, al convenuto;
che
nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo
giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse
chiesto entro 10 gironi dalla comunicazione della decisione, ritenuto che
l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in
giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che,
infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro
il termine di 30 giorni (art. 319 e segg CPC);
che
contro tale decisione RE 1 è insorto con reclamo del 17 febbraio 2011,
ricordando anzitutto di essersi opposto al precetto esecutivo fattogli intimare
dalla CO 1, in quanto non sapeva nemmeno a cosa esso si riferiva, dato che la
causale del credito ivi riportata è in lingua tedesca a lui non comprensibile,
poiché in Ticino si parla l’italiano;
che
egli ha dipoi fatto carico al primo giudice di avere statuito senza
preventivamente averlo informato e senza avergli dato la possibilità di
esprimersi, violando in questo modo la legge;
con
il suo reclamo RE 1 chiede altresì la ricusazione dell’autorità di reclamo,
paventando di non ricevere da essa un giudizio imparziale, dato che i tutti
giudici, sia di prima che di seconda istanza, chiamati a statuire sul suo caso,
e non solo, fanno solo gli interessi dello Stato, “impegnato a mungere il
contribuente”;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto:
che
sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna
applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 17 gennaio 2011
e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 8 febbraio 2011 (art.
404.
cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che
secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal
Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a
statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che,
proposto il 17 febbraio a fronte di una sentenza emessa in data 8 febbraio 2011
(e quindi notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della
tempestività, è senza’altro ricevibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a.
l’applicazione della legge errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente
inesatto dei fatti;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale, segnatamente
dall’art. 239 cpv. 1 CPC, il giudice può ora notificare la sua decisione senza
motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo
scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto
(come avvenuto nella fattispecie);
che
la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una
parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione,
ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia
all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2
CPC);
che,
nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà garantitagli
dall’art. 239 cpv. 2 CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione
scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che
tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante appello o reclamo (d.
staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 239 n.
30; trezzini, art. 239 CPC pag.
1061);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i
termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di
essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);
che,
tuttavia, nel caso in cui una parte, introduce erroneamente - come vi è da
supporre nel caso di specie, specie tenuto conto dell’erroneo dispositivo n. 4
- appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al
giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come
formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; Naegeli in: Oberhammer, Schweizerische
Zivilprozessodung, art. 239 n. 16 Lerch in:
Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art.
239.
n. 6);
che
ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al
Giudice di pace affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;
che
pro futuro si ricorda al primo giudice che, come visto, il termine per
impugnare – di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di
rigetto dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della
sentenza scritta;
che non si
prelevano spese, né si assegnano indennità;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo 17 febbraio 2011 è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al
Giudice di pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per
scritto la propria decisione.
2. Intimazione a:
- RE 1, __________.
- CO
1, __________, __________ (con copia del reclamo);
comunicazione
al Giudice di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
138.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Trattandosi di decisione di natura incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un pregiuduzio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione fnale consentendo di evitare una
proceura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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