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Decisione

14.2011.17

Rigetto dell'opposizione. Sentenza non motivata. Reclamo considerato quale richiesta di motivazione scritta

11 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di

__________ del 23.11/30.11.2010 la CO 1 ha escusso RE 1 per la somma complessiva di fr. 138.- oltre interessi al 5% su fr. 128.- dal 6 ottobre 2010 e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito:”Belegart Verfuegung. Beleg-Nr. __________

faellig am 24.09.2010 Fr. 128,00 + Mahngebuehren.”;

che

interposta tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 17 gennaio 2011 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la decisione

(“Verfügung”) del 18 agosto 2010 - passata in giudicato – con la quale il

giudice della CO 1 ha inflitto all’escusso una multa di fr. 40.- (caricandogli

costi di procedura per complessivi fr. 88.-) per infrazione alle norme della

circolazione stradale per avere egli in data 6 giugno 2010, a __________ (__________), alla guida della sua automobile, superato il limite di velocità

consentito, e lo scritto 6 ottobre 2010 con il quale allo stesso escusso veniva

addebitata la somma di fr. 10.- a titolo di “Mahnkosten” (spese di diffida);

che

il 20 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________, con invio

raccomandato e in applicazione dell’art. 245 cpv. 2 CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC, entrato in vigore

con il 1° gennaio 2011), ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per

presentare le proprie osservazioni all’istanza (recte: il termine indava

assegnato ex art. 253 CPC, trattandosi di una causa a procedura sommaria);

che

tale invio veniva ritornato alla Giudicatura di pace con la menzione “non

ritirato”;

che

con sentenza dell’8 febbraio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________

- notificata alle parti nei suoi dispositivi in applicazione dell’art. 239

cpv. 1 lett. b CPC – ha accolto l’istanza, caricando la tassa di giustizia di

fr. 100.-, anticipata dall’istante, al convenuto;

che

nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo

giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse

chiesto entro 10 gironi dalla comunicazione della decisione, ritenuto che

l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in

giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che,

infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile

mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello entro

il termine di 30 giorni (art. 319 e segg CPC);

che

contro tale decisione RE 1 è insorto con reclamo del 17 febbraio 2011,

ricordando anzitutto di essersi opposto al precetto esecutivo fattogli intimare

dalla CO 1, in quanto non sapeva nemmeno a cosa esso si riferiva, dato che la

causale del credito ivi riportata è in lingua tedesca a lui non comprensibile,

poiché in Ticino si parla l’italiano;

che

egli ha dipoi fatto carico al primo giudice di avere statuito senza

preventivamente averlo informato e senza avergli dato la possibilità di

esprimersi, violando in questo modo la legge;

con

il suo reclamo RE 1 chiede altresì la ricusazione dell’autorità di reclamo,

paventando di non ricevere da essa un giudizio imparziale, dato che i tutti

giudici, sia di prima che di seconda istanza, chiamati a statuire sul suo caso,

e non solo, fanno solo gli interessi dello Stato, “impegnato a mungere il

contribuente”;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto:

che

sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna

applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 17 gennaio 2011

e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 8 febbraio 2011 (art.

404.

cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

che

secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal

Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a

statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che,

proposto il 17 febbraio a fronte di una sentenza emessa in data 8 febbraio 2011

(e quindi notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della

tempestività, è senza’altro ricevibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a.

l’applicazione della legge errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente

inesatto dei fatti;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale, segnatamente

dall’art. 239 cpv. 1 CPC, il giudice può ora notificare la sua decisione senza

motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo

scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto

(come avvenuto nella fattispecie);

che

la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una

parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione,

ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia

all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2

CPC);

che,

nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà garantitagli

dall’art. 239 cpv. 2 CPC, ovvero non ha chiesto al giudice la motivazione

scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che

tale inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante appello o reclamo (d.

staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 239 n.

30; trezzini, art. 239 CPC pag.

1061);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i

termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di

essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, op. cit. art. 239 n. 29, 30 e 31);

che,

tuttavia, nel caso in cui una parte, introduce erroneamente - come vi è da

supporre nel caso di specie, specie tenuto conto dell’erroneo dispositivo n. 4

- appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al

giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come

formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; Naegeli in: Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessodung, art. 239 n. 16 Lerch in:

Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, art.

239.

n. 6);

che

ne discende pertanto l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al

Giudice di pace affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione;

che

pro futuro si ricorda al primo giudice che, come visto, il termine per

impugnare – di dieci giorni nelle cause a procedura sommaria in materia di

rigetto dell’opposizione – inizia a decorrere soltanto con la notifica della

sentenza scritta;

che non si

prelevano spese, né si assegnano indennità;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo 17 febbraio 2011 è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al

Giudice di pace del circolo di __________, affinché provveda a motivare per

scritto la propria decisione.

2. Intimazione a:

- RE 1, __________.

- CO

1, __________, __________ (con copia del reclamo);

comunicazione

al Giudice di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

138.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Trattandosi di decisione di natura incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può causare un pregiuduzio

irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione fnale consentendo di evitare una

proceura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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