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Decisione

14.2011.170

Mancata notifica dell'avviso di ritiro della raccomandata contenente la proroga concessa dal Giudice di pace del termine per presentare osservazioni

9 novembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 22 dicembre 2010 dell’UE di Lugano lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 260.-- oltre spese, indicando quale titolo di credito:

“Decreto multa 27/04/2010 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff.

di tassazione – Multa, tassa di diffida 10-03-10 n. __________, tassa di diffida di pagamento 22-07-10”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte della debitrice, con istanza del 29 marzo 2011 il procedente ne ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di __________ il

rigetto definitivo;

che il

Giudice di pace, richiamati gli art. 253 e 256 CPC, ha assegnato alla convenuta

il termine per presentare le sue osservazioni per il 1. giugno 2011 con l’avvertenza che qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato,

egli avrebbe giudicato in base ai documenti prodotti dall’istante;

che in seguito

alle richieste di proroga del socio gerente dell’escussa del 1. giugno 2011 rispettivamente del 13 luglio 2011 per motivi di salute, il termine per presentare le osservazioni è stato prorogato dal Giudice di pace una prima volta

al 13 luglio 2011 e una seconda volta – con ordinanza del 7 giugno (recte: 7 settembre) 2011 - al 21 settembre 2011, sempre con la suddetta avvertenza;

che,

essendo l’ultimo termine trascorso infruttuosamente, con sentenza del 27 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione;

che

contro il giudizio di primo grado il socio gerente della convenuta è insorto

con reclamo del 17 ottobre 2001, asserendo di trovarsi da mesi in un pessimo

stato di salute, che abitando a __________ si reca circa una volta alla

settimana in via __________ a __________ per ritirare la posta della società

reclamante e che mercoledì 14 settembre 2011 ha dovuto constatare che la buca lettere era stata aperta e presumibilmente svuotata, visto che non conteneva

nulla;

che, ha

sostenuto il socio gerente della reclamante, questa constatazione l’ha fatto

cadere in una nuova crisi depressiva, durata parecchi giorni e che una volta

riavutosi, venerdì 23 settembre 2011, ha chiesto alla Posta di __________ se

per la reclamante fossero state ritornate delle raccomandate, venendo a sapere

della missiva del Giudice di pace;

che, ha

proseguito il socio gerente, lunedì 26 settembre 2011 ha contattato telefonicamente la Giudicatura di pace, riuscendo a parlare con il Giudice solo martedì

27 settembre 2011, il quale dopo avergli spiegato l’accaduto, gli ha risposto

di avere quello stesso giorno emesso la sentenza e che non era disposto a

sentire le sue spiegazioni, atteso che aveva già concesso alla convenuta troppe

proroghe;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

Considerandi

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione art. 80-84 LEF (cfr. art. 308 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b, l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che la

reclamante lamenta la mancata notifica dell’avviso di ritiro della raccomandata

contenente la proroga del termine per presentare le sue osservazioni;

che la

notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio

postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

che la

notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal

destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa

economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il

giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario

(art. 138 cpv. 2 CPC);

che la

notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non

ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il

destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 lett. a

CPC);

che,

nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la fissazione di un nuovo

termine per il 21 settembre 2011 per presentare le osservazioni, è stato

consegnato alla posta in data 7 settembre 2011 per giungere il 9 settembre 2011 al punto di ritiro/ufficio di recapito di __________, il quale ha fissato con la

distribuzione della posta tramite l’avviso (foglietto giallo) il termine di

ritiro fino al 15 settembre 2011, per poi essere rinviato il 16 settembre 2011 alla Giudicatura di pace con la menzione “non ritirato” (cfr. ricerca

Track & Trace e la stessa raccomandata);

che a

sostegno dell’asserita apertura e svuotamento della buca lettere al suo

recapito in via __________ il socio gerente della reclamante non fornisce

indizi convincenti, limitandosi ad esporre una sua spiegazione dei fatti non

suffragata da alcun affidabile oggettivo riscontro (nessuna seria prova è

infatti stata prodotta al riguardo) e, sebbene siano trascorse ormai diverse

settimane, a solo dichiarare la sua intenzione di inoltrare una denuncia penale

contro ignoti;

che la

notificazione della proroga del termine al 21 settembre 2011 per presentare osservazioni va quindi considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, ossia il 15 settembre 2011, dovendo la reclamante attendersi una notificazione;

che ci si

può nondimeno chiedere se il mancato ritiro del plico raccomandato in rassegna

sia da attribuire ad un causa non imputabile all’insorgente, di modo che essa

possa beneficiare del ripristino di tale termine grazie all’istituto della restituzione

in intero dei termini;

che ai

sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un

termine, il giudice può infatti concedere un termine suppletorio o fissarne uno

nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di

averne solo in lieve misura, rispettivamente asserendo di essere stato impedito

ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa,

qualora tornasse applicabile l’art. 33 cpv. 4 LEF;

che nella

fattispecie il socio gerente della reclamante non pretende tuttavia che il suo

(preteso) stato depressivo lo avrebbe condizionato a tal punto da impedirgli di

ritirare il plico raccomandato entro il termine di giacenza di sette giorni,

visto che per finire egli ha attribuito il mancato ritiro del relativo plico

postale all’abusiva apertura della buca lettere e al conseguente suo

svuotamento da parte di terze persone, affermazione questa rimasta però – come

rilevato - al rango di mera allegazione di parte senza serio supporto

probatorio alcuno;

che a

proposito della richiesta di proroga del termine del 13 luglio 2011 per l’inoltro delle osservazioni - giorno medesimo in cui era giunto a scadenza il

termine assegnato e già prorogato con ordinanza del 15 giugno 2011 - va

evidenziato che non risulta che il socio gerente della reclamante abbia

ritenuto di doversi informare circa l’esito di questa sua richiesta prima del 14 settembre 2011, cosa perlomeno strana se si considera che essendo la proroga richiesta

di “almeno un mese e mezzo”, il termine sarebbe giunto a scadenza già alla fine

di agosto;

che fosse

anche vero che il mercoledì 14 settembre 2011 egli ha dovuto constatare quanto da lui preteso, il socio gerente non poteva in ogni modo non prendere in seria

considerazione - ritenuto quanto esposto al precedente considerando - che nel

frattempo gli fosse stata notificata la decisione del Giudice di pace sulla sua

richiesta di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza di

rigetto dell’opposizione, di modo che egli non poteva rimanere passivo di

fronte a questa circostanza, ossia – tenuto anche conto della sua formazione di

avvocato - non poteva prescindere dal chiedere alla Giudicatura di pace lumi al

riguardo;

che, del

resto, lo stesso insorgente lo riconosce, asserendo di essersi dato da fare, ma

soltanto parecchi giorni dopo, ovvero il venerdì 23 settembre 2011, sempre a causa del suo preteso stato depressivo, chiedendo ragguagli alla posta di __________,

segnatamente se la raccomandata fosse nel frattempo già stata ritornata al

mittente;

che,

sempre a suo dire, solo allora sarebbe venuto a sapere della relativa missiva,

il che lo avrebbe poi spinto a telefonare al Giudice di pace una prima volta il

26.

settembre 2011, purtroppo non trovandolo (gli avrebbe risposto solo la

sostituta giudice di pace), e una seconda volta martedì 27 settembre 2011,

questa volta trovandolo, ma sentendosi dire che ormai egli aveva già emanato la

sentenza;

che i

passi intrapresi dal reclamante per avere conferme dell’invio di una

raccomandata contenente un atto giudiziario riferito al presente procedimento

esecutivo si sono rivelati tuttavia improduttivi a causa della tardiva

reazione messa in atto dallo stesso insorgente, al quale nemmeno al riguardo è

riuscita la prova in merito all’asserzione, secondo cui egli non avrebbe

potuto agire prima di venerdì 23 settembre 2011 per ovviare al preteso inconveniente constatato il 14 settembre precedente;

che per

finire il reclamante non ha reso verosimile di non avere colpa o di averne solo

in lieve misura dell’inosservanza del termine, rispettivamente di essere stato

impedito ad agire tempestivamente a causa di un ostacolo non imputabile a sua

colpa;

che non

vi è perciò motivo per ritornare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio

previa assegnazione di un nuovo termine per presentare osservazioni

all’istanza;

che

appare opportuno segnalare al socio gerente della reclamante che se i suoi

problemi di salute non gli consentono di occuparsi convenientemente

dell’amministrazione della società, si può comunque esigere che egli istruisca

un legale per occuparsi del contenzioso;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie, si prescinde tuttavia dal riscuotere

spese;

Dispositivo

per questi motivi

richiamati gli art. 33 cpv. 3 LEF e 138 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione:

- RE 1,

c/o socio gerente __________, __________;

- RA 1, __________;

Comunicazione

al Giudice di pace del Circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 260.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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