14.2011.172
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Sequestro penale
16 novembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2011.172
Data decisione, Autorità:
16.11.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Sequestro penale
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.172
Lugano
16 novembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’ istanza 17 giugno 2011 presentata da
CO 1 __________
Contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 19 ottobre 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 20 ottobre 2011 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
24 ottobre 2011 ne chiede
l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26/27 ottobre
2011, con il quale al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________, RA 1, nell’ambito della liquidazione della successione
relitta CO 1, ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr.
146'000.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 19 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 10.00.
D. Con reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 rileva di essere, così come il suo amministratore
unico A__________ B__________, oggetto di un procedimento penale avviato dal
Ministero Pubblico della Confederazione nell’ambito di una procedura contro la
mafia delle sigarette. Per questo motivo dal 31 agosto 2004 tutti i suoi beni,
così come quelli del suo amministratore unico, sono posti sotto sequestro
penale. La reclamante asserisce di possedere attivi ampiamente sufficienti per
far fronte all’importo posto in esecuzione, ma di essere oggettivamente impossibilitata
a disporne (doc. A).
E. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo
periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo
secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed
applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di fallimento (art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF).
Giusta
l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità
e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1.
il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore: o
3.
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
La
reclamante chiede l’annullamento del fallimento sostenendo che dal 31 agosto
2004.
non può più disporre dei suoi beni in seguito ad un sequestro penale deciso
dal Ministero Pubblico della Confederazione e che lo stesso vale per il suo
amministratore unico, per cui è impossibilitata a pagare il suo debito. Orbene
questo argomento non può essere considerato in questa sede. Infatti, secondo
l’art. 174 LEF, il fallimento può essere annullato solo nel caso in cui
risultano adempiuti i presupposti sopra elencati. Non avendone la convenuta
ossequiato alcuno, ne consegue che il fallimento di RE 1 non può essere
annullato. Del resto, va ricordato che, proprio a causa della sua conclamata
impossibilità a far fronte al credito in rassegna, l’escussa aveva
espressamente ritirato, senza riserva alcuna, l’opposizione sollevata al
precetto esecutivo all’origine dell’impugnata decisione di fallimento (v.
verbale di udienza del 19 maggio 2011, inc. SO.2011.__________, annesso al
reclamo).
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF
e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
18
novembre 2011 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- è
posta a carico di RE 1.
3.Intimazione:
- avv.
PA 1, __________;
- RA
1, __________;
- Ufficio
esecuzione di __________, __________;
- Ufficio
fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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