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Decisione

14.2011.172

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Sequestro penale

16 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________, RA 1, nell’ambito della liquidazione della successione

relitta CO 1, ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr.

146'000.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 19 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 20 ottobre 2011 alle ore 10.00.

D. Con reclamo 24 ottobre 2011 RE 1 rileva di essere, così come il suo amministratore

unico A__________ B__________, oggetto di un procedimento penale avviato dal

Ministero Pubblico della Confederazione nell’ambito di una procedura contro la

mafia delle sigarette. Per questo motivo dal 31 agosto 2004 tutti i suoi beni,

così come quelli del suo amministratore unico, sono posti sotto sequestro

penale. La reclamante asserisce di possedere attivi ampiamente sufficienti per

far fronte all’importo posto in esecuzione, ma di essere oggettivamente impossibilitata

a disporne (doc. A).

E. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo

periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011, la decisione del

giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo

secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed

applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC. Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di fallimento (art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF).

Giusta

l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità

e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1.

il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto;

2.

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore: o

3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

La

reclamante chiede l’annullamento del fallimento sostenendo che dal 31 agosto

2004.

non può più disporre dei suoi beni in seguito ad un sequestro penale deciso

dal Ministero Pubblico della Confederazione e che lo stesso vale per il suo

amministratore unico, per cui è impossibilitata a pagare il suo debito. Orbene

questo argomento non può essere considerato in questa sede. Infatti, secondo

l’art. 174 LEF, il fallimento può essere annullato solo nel caso in cui

risultano adempiuti i presupposti sopra elencati. Non avendone la convenuta

ossequiato alcuno, ne consegue che il fallimento di RE 1 non può essere

annullato. Del resto, va ricordato che, proprio a causa della sua conclamata

impossibilità a far fronte al credito in rassegna, l’escussa aveva

espressamente ritirato, senza riserva alcuna, l’opposizione sollevata al

precetto esecutivo all’origine dell’impugnata decisione di fallimento (v.

verbale di udienza del 19 maggio 2011, inc. SO.2011.__________, annesso al

reclamo).

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

18

novembre 2011 alle ore 10.00.

2.La tassa di giustizia di fr. 150.-- è

posta a carico di RE 1.

3.Intimazione:

- avv.

PA 1, __________;

- RA

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

- Ufficio

fallimenti di __________, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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