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Decisione

14.2011.173

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

4. I sequestranti propongono di dichiarare irricevibile per carenza

di legittimazione il reclamo introdotto dall'opponente a motivo che, continuando

a ribadire che il credito a garanzia del pagamento TUI sequestrato non era più

suo, egli non rendeva verosimile un pregiudizio ai suoi interessi (risposta al

reclamo 7 dicembre 2011, pag. 2 seg. ad I). La richiesta è tuttavia fuorviante.

Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro

la decisione su opposizione può in effetti non essere data quando l'interessato

si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18

giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2).

Ed è altresì vero che, dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che sotto questo

profilo l'opposizione era irricevibile. Nondimeno, il primo giudice non si è

limitato a ciò ma ha altresì soggiunto che, volendosi anche prescindere da

questo presupposto, a suo modo di vedere la cessione 1° aprile 2011 (in forza di

cui l'opponente pretendeva non più essere proprietario di quel credito) era comunque

verosimilmente abusiva, tesi che come si avrà modo di vedere oltre trova

conferma davanti a questa Camera. E ciò equivale appunto a dire che il credito

verso il notaio avv. F__________ riconducibile all'importo depositato a

garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3

aprile 2007 era di spettanza del debitore RE 1 e non della società __________

AG. In siffatte circostanze, non si può certo negare che egli non aveva un

interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione impugnata

rivelatasi per finire a lui sfavorevole. Giova peraltro ricordare che gli

stessi sequestranti hanno sempre avversato e avversano tuttora la legittimità

dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (e fra l'altro) il credito

sequestrato era appunto stato ceduto a __________ AG. Tesi però difficilmente

conciliabile -poiché ciò significherebbe a priori escludere il carattere

abusivo della cessione medesima- con un diniego della legittimazione a

ricorrere del reclamante. Non sussistono pertanto motivi per dar seguito alla

domanda così formulata dai sequestranti.

5. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272

cpv. 1 cifra 3 LEF e quindi che sia dato il presupposto della verosimile appartenenza

al debitore dei beni sequestrati, oltre alla violazione di norme di procedura e

il manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 26 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo).

6. Giusta

l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

Sulla

base dei documenti prodotti e in assenza di specifiche obiezioni, il Pretore ha

accertato che risultava sufficientemente verosimile sia l'esistenza di una causa

di sequestro individuata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -l'opponente avendo

domicilio all'estero e il provvedimento essendo inteso a garantire un credito

per difetti e danni occorsi ad un immobile situato in Svizzera, luogo questo

dove erano stati stipulati i relativi contratti di compravendita- quanto l'esistenza

del credito per minor valore della PPP riconducibile a danni e difetti all'immobile

(sentenza impugnata, pag. 6 n. 3 con rinvii ai documenti). Il sequestro

disposto a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________

poi, è stato annullato dal Pretore in quanto al contraddittorio i sequestranti vi

avevano esplicitamente rinunciato (sentenza impugnata, pag. 6 n. 4 e pag. 8 n.

6). Inoltre, preso atto che il sequestro del credito dell'opponente verso il

notaio avv. F__________ era stato fruttuoso, il Pretore ha altresì revocato il provvedimento

a carico del credito che quello stesso notaio aveva verso la banca (sentenza

impugnata, pag. 8 n. 6). Ciò detto, nel caso concreto, controverso resta l'appartenenza

-dovendosi in proposito ritenere sufficientemente data la sua esistenza (sentenza

impugnata, pag. 6 n. 3)- al debitore RE 1 del suo credito verso il notaio avv.

F__________ di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del pagamento della TUI al

suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007.

7. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile

appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato

(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).

8. Il

reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere considerato che,

contestualmente allo scioglimento della società semplice “__________”, fra opponente

e società __________ AG si fosse costituita una nuova società semplice: certo,

gli stessi si erano obbligati a versare a titolo solidale agli ex soci

investitori un dividendo di liquidazione, ma questa loro solidarietà non si

estendeva anche agli altri creditori (reclamo, pag. 5 n. 1). In ogni caso, se

anche fosse stato così, questa nuova società semplice era stata a sua volta già

liquidata con la cessione dei crediti del 2009 visto che si trattava di una sorta

di pagamento/restituzione dei debiti che egli aveva verso la società __________

AG (reclamo, pag. 6 n. 1). Il Pretore ha in effetti ritenuto che l'importo di

fr. 150'000.– trattenuto dal notaio avv. F__________ quale garanzia del

pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007

apparteneva all'opponente, quale socio della nuova società semplice formatasi con

la società __________ AG (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Ora, a differenza

di quanto lascia intendere il reclamante, con la convenzione transattiva del 17

novembre 2008 che ha altresì disposto lo scioglimento della società semplice “__________”,

opponente e società __________ AG non hanno assunto a titolo solidale soltanto

gli obblighi verso gli ex soci investitori, bensì anche quelli potenzialmente

esistenti verso gli altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano di

assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse

vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”,

rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del

complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF __________

nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel

citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di

unità condominiali” (doc. 3, pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.2039). In

particolare poi, e proprio con riferimento ai crediti TUI, la stessa

convenzione specifica che per gli oneri tributari “resta in vigore quanto

pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)

segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. 3,

pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.2039). Di modo che, nell'esito pertanto la conclusione

ritenuta dal Pretore resiste alla critica. Aggiungasi per finire che né la

cessione 10 giugno 2009 né quella datata 1° aprile 2011 potrebbero assurgere a

liquidazione di un rapporto societario tra opponete e società __________ AG,

giacché l'uno nulla dice in proposito, mentre l'altro si limita a specificare

che “il debito di RE 1 nei confronti di __________ AG sarà ridotto di quanto

__________ AG effettivamente incasserà al netto di ogni onere si rendesse

necessario al fine di ottenere soddisfazione dei crediti ceduti” e che “il

saldo debitorio aggiornato sarà comunicato da __________ AG a RE 1 a seguito di ogni avvenuto incasso” (doc. 7: nell'inc. SO.2011.2039). E, di per sé, la mera

riduzione di un debito non costituisce certo una definitiva tacitazione dei

rapporti di dare dell'uno verso quelli dell'altra. Anche da questo punto di

vista quindi il reclamo è infondato.

Ciò

detto, potendosi così presumere l'esistenza di una società semplice tra i due,

va conseguentemente altresì presunto che, come tale, il contestato credito va

attribuito all'opponente e alla società __________ AG in regime di proprietà

comune (Brunner/Wichtermann in:

Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7

ad art. 646-654a). Di modo che, a priori va esclusa l'eventualità di una

conferma di sequestro solamente in ragione di metà rispetto all'importo di fr.

150'000.–, richiesta che il reclamante aveva avanzato davanti al Pretore (verbale

13 ottobre 2011, pag. 6 n. 3.4: inc. SO.2011. 2039) e che ripropone ora davanti

a questa Camera (reclamo, pag. 11 n. 5). Anche, al riguardo, il reclamo va così

respinto.

9. Il

Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha

ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il

reclamante obietta invero che i sequestranti si erano limitati ad affermare che

quella cessione era simulata, senza affrontare con la necessaria specificità la

tesi dell'abuso di diritto (reclamo, pag. 7 n. 3.1). La censura sfiora nondimeno

il pretesto. I procedenti hanno in effetti sollevato l'argomento al contraddittorio

spiegando appunto di intravedere l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2

CC nella cessione dei crediti alla società __________ AG in quanto quest'ultima

insieme all'opponente avevano, consapevolmente, inteso indebolire la posizione

dei creditori di RE 1 (verbale 13 ottobre 2011, pag. 20 seg. n. 9: inc.

SO.20112039). Di modo che, l'argomentazione dei sequestranti non è stata né generica

né confusa (reclamo, pag. 8 n. 3.2). Di conseguenza, il Pretore non ha affatto tenuto

conto di motivi che essi non avevano proposto (reclamo, pag. 8 n. 3.2). La

censura pertanto va, ancora una volta, respinta.

10. Il

reclamante lamenta inoltre la violazione del suo diritto di essere sentito per

non avere il Pretore motivato e descritto in modo compiuto le ragioni che lo

avevano spinto a considerare abusiva la cessione 1° aprile 2011 (reclamo pag. 8

n. 3.3). Ora, l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni -che in

effetti rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti

(art. 29 cpv. 2 Cost.)- non significa che il giudice deve discutere tutti i

fatti, mezzi di prova e argomenti invocati dalle parti: più precisamente, la

motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno

brevemente, i motivi -sia fattuali che giuridici- che hanno indotto i giudici a

decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l'interessato nella

condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 1129 ad art.

256 e, per rinvio, pag. 1055 n. 2A ad art. 238). In concreto -seppur in modo

succinto- il Pretore ha fornito tre diversi motivi che lo avevano indotto a

qualificare di abusiva la cessione 1° aprile 2011. Egli ha in particolare

ritenuto che l'atto era volto a sottrarre beni ai creditori dell'opponente

manifestatisi a seguito della disastrosa operazione immobiliare __________, che

quell'atto sopperiva non a caso a carenze evidenziatesi in relazione alla

precedente cessione 10 giugno 2009 e che la cessione era stata disposta

dall'opponente malgrado esistesse già un sequestro penale risalente all'8

ottobre 2008 e un precedente sequestro civile: tutto ciò rendeva chiaro ed

evidente l'intento di volere trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza

impugnata, pag. 7 n. 5). Ciò posto, non ravvisandosi alcuna carenza di

motivazione, la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto di

essere sentito dell'opponente.

11. Per

il Pretore la cessione 1° aprile 2011 mirava a sottrarre beni potenzialmente

sequestrabili ai creditori dell'opponente -tra cui i sequestranti appunto- che

rivendicavano pretese creditorie acquisite nell'ambito dell'operazione

immobiliare __________, rivelatasi completamente fallimentare (sentenza

impugnata, pag. 7 n. 5). Il reclamante obbietta che la specificazione di cui

alla cessione 1° aprile 2011 deve in sostanza essere fatta risalire al 2009, anno

in cui solo gli ex soci investitori ma non i condomini di __________ avevano

avanzato delle pretese creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei

condomini erano limitate al distacco di una lastra e non ai presunti danni di

cui alle asserite pretese milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel

2010 avevano chiesto alcunché e che, pertanto, da siffatta tempistica non si

poteva certo dedurre la volontà della società __________ AG e dell'opponente di

pregiudicare interessi dei creditori di quest'ultimo che si erano come tali manifestati

(reclamo, pag. 9 seg. n. 3.4). Se non che la convenzione transattiva del 17

novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “__________”

di cui facevano parte il debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________

e __________ -tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ -

fra le sue premesse segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose

contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per

quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia

i condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra,

termini di consegna, ecc.)” (doc. 3 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.2039). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima

nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi

nel 2011 con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non

inficia in alcun modo la conclusione pretorile.

Oltretutto

l'interessato non tenta nemmeno di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo

quasi due anni dalla precedente cessione risalente al 10 giugno 2009 (doc. 6: inc.

SO.2011.2039) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale datato 14

marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG abbiano d'un

tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono

in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote

di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme

ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di

compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri

di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il

pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, in

particolare che “__________AG, in quanto creditrice cessionaria, è

autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro

dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in

sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. 7: inc.

SO.2011.2039). Certo, è con sentenza del Pretore __________ che è stato loro

evidenziato che la cessione 10 giugno 2009 non comprendeva gli importi trattenuti

dai notai a garanzia del pagamento TUI: nondimeno questa decisione risale al 12

febbraio 2010 (doc. SS, pag. 7 n. 6.2: inc. SO.2011.2039) -e non 29 settembre

2010 (sopra, consid. E)- quantomeno oltre un anno prima rispetto all'accordo di

cessione 1° aprile 2011. Aggiungasi per finire che la procedura di prova a

futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in

quello datato 31 maggio 2010 (doc. C pag. 1 e 32: inc. SO.2011.1777), era stata

avviata dalla Comunione dei condomini oltre ai suoi membri singolarmente, ed

era appunto finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei

difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. C

pag. 2: inc. SO.2011.1777) di cui all'immobile __________. Di modo che, anche

sotto questo profilo il giudizio pretorile resiste alle censure

dell'insorgente, il cui reclamo va così respinto.

12. Invero,

il reclamante evidenzia anche che il motivo per cui aveva deciso di cedere i

suoi crediti legati al Condominio __________ e che era poi stato espresso nella

cessione 1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti

di pretese TUI), era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente,

sorta già nel 2003 (quindi ben prima che i sequestranti diventassero, come si

pretendono, creditori di RE 1), verso la società __________ AG, e che i vantaggi

per quest'ultima erano quello di incassare gli utili netti derivanti dalle

vendite delle PPP oltre alle garanzie TUI depositate presso i notai e il poter gestire

da sola l'intera operazione (reclamo, pag. 9 n. 3.4 e pag. 10 n. 3.5). Se non

che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano a

una mera descrizione dei benefici che la cessione avrebbe procurato alla

società __________ AG. Tuttavia, essi non rendono verosimile che la stessa

godesse di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che

le proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano

titolari altri creditori. E, una siffatta prerogativa non si giustifica certo

per il solo fatto che verso di lei, i pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò

non si giustifica nemmeno a fronte della convenzione transattiva 17 novembre

2008, con cui opponente e società __________ AG avevano -come già visto- assunto

con vincolo di solidarietà ogni onere e pretesa relativa alla società semplice

“__________” (sopra, consid. 8). Di questa entità giuridica, essi avevano

segnatamente ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri”,

obbligandosi fra l'altro a versare solidalmente agli ex soci investitori un

dividendo di liquidazione di complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 3 pag. 2: inc.

SO.2011.2039). Pertanto, già a quel momento e quantomeno verso questi ultimi, a

entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione debitoria di pari importo

sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a

eventuali inadempienze dell'altro. In questo contesto, ciò che dà semmai adito

a dubbi e appare alquanto sospetto è che, solo con la cessione del 1° aprile

2011 gli interessati abbiano d'un tratto sentito l'impellente esigenza di definire

i loro rapporti di dare e avere, in particolare riducendo dei debiti -peraltro

risalenti al 2003- dell'uno verso l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono

quindi ragioni per scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il

reclamo va, di conseguenza, respinto.

Spese

giudiziarie

13. Il reclamante contesta infine il dispositivo sugli oneri

processuali di primo grado, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto

giustificato “accollare totalmente a quest'ultima [ossia alla parte

opponente], tasse e spese di giudizio, condannandola altresì, a rifondere

alle controparti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili” (sentenza impugnata,

pag. 8 n. 7). L'interessato rileva che la richiesta dei pretesi creditori

mirava a ottenere il sequestro di tre oggetti, che con riferimento alla PPP la

relativa istanza era stata ritirata in sede di udienza, che il provvedimento a

carico del credito del notaio verso la banca era stato revocato dal Pretore e

che, in definitiva, solo il sequestro del credito dell'opponente verso il

notaio aveva trovato conferma (reclamo, pag. 11 in mezzo n. 6). Nell'eventualità in cui il reclamo sia respinto, l'opponente postula almeno la

riforma del dispositivo nel senso che spese e tassa di giustizia siano

ripartite secondo un grado di soccombenza dell'opponente di 1/3 e di quello dei

sequestranti pari a 2/3, e che a lui sia riconosciuta una congrua indennità per

ripetibili (reclamo, pag. 11 in basso n. 6).

A

ragione. Nella procedura di opposizione i sequestranti escono in effetti soccombenti

sulla richiesta di mantenimento del blocco disposto a carico della PPP, domanda

a cui hanno desistito (art. 106 cpv. 1 CPC; verbale 13 ottobre 2011, pag. 22 n.

11: inc. SO.2011.2039), e del credito del notaio verso la banca, provvedimento questo

che il Pretore -a differenza delle loro richieste (verbale 13 ottobre 2011, pag.

24: inc. SO.2011.2039)- non ha confermato (sentenza impugnata, pag. 8 n. 6). Per

contro, essi escono vittoriosi con riferimento al sequestro del credito

dell'opponente verso il notaio avv. F__________. Di modo che, il dispositivo

sugli oneri processuali di primo grado va conseguentemente ripartito come postulato

dall'insorgente, a cui s'impone altresì di riconoscere un'indennità parziale

per ripetibili.

In questa

sede, il reclamante ottiene causa vinta limitatamente al dispositivo sugli

oneri processuali di prima sede, ma perde sulla richiesta di revoca del

sequestro a carico del suo credito verso il notaio e sulla subordinata richiesta

di confermare quel sequestro solo per metà dell'importo trattenuto da quello

stesso notaio. Dal canto loro, i sequestranti soccombono sulla domanda formulata

a titolo principale di dichiarare irricevibile il reclamo. Si giustifica così

una ripartizione a metà (art. 106 cpv. 2 CPC) delle spese giudiziarie (tassa di

giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105

cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) sono compensate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Il reclamo 26 ottobre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 20 ottobre 2011 del

Pretore __________ (inc. SO.2011.2039), è così riformato:

“2. La tassa di giustizia e le spese per

complessivi fr. 340.–, da anticipare come di rito, restano a carico di RE 1, __________,

per fr. 120.–. La rimanenza (fr. 220.–) va a carico di CO 1, __________, e CO 2,

__________, con vincolo di solidarietà. CO 1, __________, e CO 2, __________,

in solido fra di loro, rifonderanno a RE 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di

ripetibili parziali.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,

resta a suo carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________,

e CO 2, __________ (a titolo solidale). Le ripetibili sono compensate.

III. Intimazione:

– PA 1 __________;

– PA 2 __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 390'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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