14.2011.173
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9 gennaio 2012Italiano34 min
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Numero d'incarto:
14.2011.173
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: legittimazione a ricorrere dell'escusso - verosimile appartenenza dei beni all'escusso - proprietà comune sui beni presunta data la verosimile esistenza di una società semplice - cessione di crediti ritenuta abusiva - presupposti della motivazione di una decisione
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
TRAFUGAMENTO DI BENI
art. 2 cpv. 2 CC
art. 29 cpv. 2 COST
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
Incarto n.
14.2011.173
Lugano
9 gennaio 2012 LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 14
maggio 2011 (inc. SO.2011.2039) da
RE 1
(patrocinato da PA 1)
contro
il sequestro 3
maggio 2011 (inc. SO.2011.1777) (n° __________) richiesto nei suoi
confronti da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 20 ottobre
2011, ha confermato il sequestro limitatamente al provvedimento eseguito
presso il notaio avv. F__________, a carico del credito in restituzione di RE 1
verso quel notaio dell'importo di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del
pagamento TUI e relativo alla compravendita della PPP n. __________ del fondo
base part. n. __________ RFD __________ di cui al suo rogito n. __________,
tasse, spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 26 ottobre 2011, dove
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la sua
opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto di sequestro, protestate
spese, tasse e ripetibili di primo e secondo grado;
lette le osservazioni [recte: risposta al
reclamo] del 7 dicembre 2011 di CO 1 e CO 2, che a titolo principale propongono
di dichiarare irricevibile il reclamo e, in via subordinata, respingerlo
integralmente, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 29 aprile 2011 diretta contro RE 1, CO 1 e CO 2,
hanno chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 e cifra
2 LEF, di porre sotto sequestro:
–
“la PPP no. __________ quota 626/1000 del
fondo base part. __________ RFD __________, di
proprietà del signor RE 1. In esecuzione del decreto di sequestro è fatto
ordine all'Ufficiale dei registri __________ di procedere all'immediato e
completo blocco del Registro fondiario (restrizione completa dalla facoltà di
disporre) relativamente al foglio PPP __________, quota 626/1000 del fondo base
part. __________ RFD __________”;
–
“presso __________, il credito spettante
al notaio avv. F__________ nei confronti di __________ in restituzione
dell'importo di fr. 150'000.– depositato a titolo fiduciario sul proprio conto
clienti n. __________ a garanzia del pagamento della TUI della compravendita
della PPP __________, fondo base part. __________ RFD __________ di cui al
rogito n. __________, importo, in realtà, di pertinenza del signor RE 1”;
–
“presso il notaio avv. F__________, il
credito del signor RE 1 nei confronti del notaio avv. F__________, in
restituzione dell'importo di fr. 150'000.– relativo alla trattenuta TUI della
compravendita della PPP __________, fondo base part. __________ RFD __________
di cui al rogito n. __________”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 390'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2010.
B. I sequestranti
hanno affermato di avere acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno, con contratto
di compravendita immobiliare del 16 agosto 2004 (rogato con atto n. __________
del notaio avv. L__________) dal promotore RE 1 e con lui da __________, __________,
__________ e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 78/1000)
del fondo base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________.
Con atto aggiuntivo del 4 agosto 2008 (n. __________ rogato dal notaio avv. L__________)
al predetto contratto immobiliare, a seguito di modifiche strutturali
intervenute in corso d'opera, le parti hanno dato atto che la quota di
comproprietà relativa alla PPP n. __________ era aumentata a 82/1000.
Nell'immobile
in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di
lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella
piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero
stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura
di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n.
DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente,
dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________
-che in sostanza faceva proprie le conclusioni di un altro professionista-
stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile
in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato
dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa
massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli imprevisti.
La quota parte per i sequestranti, in quanto proprietari di una PPP di 82/1000,
era così di fr. 410'000.– (fr. 5'000'000.– x 82/1000), pari al minor valor
subìto dall'appartamento.
C. Il 3
maggio 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro così come
richiesto per l'importo di fr. 390'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio
2010.
D. Il 14
maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro, contestando
esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di sequestro e
esistenza di beni da sequestrare. Al contraddittorio del 13 ottobre 2011 l'opponente ha prodotto un memoriale integrativo all'opposizione, evidenziando anzitutto che il suo
credito verso il notaio avv. F__________ e il credito di quest'ultimo verso
l'istituto bancario detentore del suo conto notarile erano medesimi: di modo che
l'opposizione era rivolta ad entrambi. Ciò detto, e ad ogni modo, la sua
pretesa creditoria era sorta nei confronti del notaio che aveva trattenuto
l'importo a garanzia del pagamento della TUI in virtù dell'atto di
compravendita n. __________ del 3 aprile 2007 da lui rogato. E, questo a
prescindere dal rapporto contrattuale esistente tra quel notaio e la banca presso
cui egli aveva aperto il conto professionale: pertanto i relativi valori, erano
di sua unica spettanza, e non riguardavano certo l'opponente. Quest'ultimo insieme
alla società __________ AG, a novembre 2008 nell'ambito dello convenzione di scioglimento
della società semplice “__________” che aveva investito nella realizzazione del
Condominio __________, ne aveva rilevato diritti e oneri. Anche per conto
dell'opponente la società aveva così anticipato i relativi dividendi di
liquidazione versati ai soci uscenti: e proprio in conseguenza di ciò la sua situazione
debitoria verso di lei si era aggravata. L'immobile presentava sì problemi, ma certo
non quelli riconducibili alla pretesa milionaria avanzata nel 2011. Nell'intento
di equilibrare i debiti verso la società __________ AG, l'opponente aveva
disposto una prima cessione globale 10 giugno 2009 che, nell'ambito di una
causa analoga, il Pretore __________ non aveva ritenuto altresì comprensiva dei
crediti TUI. Si giunse così alla specificazione di cui all'accordo del 1°
aprile 2011, da intendersi quindi quale complemento della volontà espressa nel
2009 e che precisava appunto che il fine ultimo era quello di coprire gli
ingenti debiti dell'opponente. I beni oggetto del sequestro appartenevano così solo
alla società __________ AG. Quale controprestazione, alla società __________ AG
andavano gli utili netti derivanti dalle compravendite delle PPP, le garanzie
depositate a titolo di TUI ottenendo così il controllo sull'intero affare e
recuperando quanto già anticipato per l'opponente. In ogni caso, quantomeno il
sequestro era da confermare per al massimo la metà, quota questa che secondo il
contratto di scioglimento della società semplice “__________” del novembre 2008
era stata attribuita all'opponente. Ingiustificato poi il sequestro della PPP
n. __________ fondo base n. __________ RFD __________ poiché acquistata -una
volta risoltasi la procedura LAFE- da un'altra società con effetto 21 maggio
2010, ossia ben prima che fosse emesso il decreto di sequestro.
In sede
di risposta, i sequestranti hanno rilevato che il credito in questione apparteneva
a RE 1 rispettivamente RE 1 e/o la società __________ AG a titolo solidale e in
regime di proprietà comune avendo essi rilevato insieme diritti e oneri del
Condominio __________ nell'ambito dello scioglimento della società semplice “__________”,
che in quella operazione immobiliare aveva investito. Opponente e società __________
AG costituivano fra loro una società semplice, che certo non poteva ritenersi a
sua volta liquidata e sciolta in virtù di una mera cessione di crediti. Pertanto,
l'opponente risultava ancora titolare del credito sequestrato. Allo scopo di
sottrarsi alle richieste di risarcimento avanzate in relazione al Condominio __________,
operazione che si era rivelata fallimentare, egli stava cedendo tutti i beni
propri a società di famiglia sfruttando l'“immunità” offertagli dal suo
domicilio all'estero. Di fatto, con la cessione dei crediti TUI alla società __________
AG, terza debitrice solidale nei confronti dei suoi creditori, egli aveva ceduto
l'unico bene ancora disponibile in Svizzera. Tale cessione era simulata
rispettivamente abusiva giusta l'art. 2 cpv. 2 CC, e volta a indebolire proprio
la posizione di quei creditori. In questo era ravvisabile la malafede
dell'opponente. I sequestranti hanno per contro rinunciato alla richiesta di conferma
del sequestro a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD
__________.
Le parti
hanno rinunciato a, rispettivamente, replica e duplica.
E. Con
sentenza del 20 ottobre 2011, il Pretore __________, ha confermato solo il
sequestro eseguito presso il notaio avv. F__________, del credito di RE 1 verso
quel notaio in restituzione dell'importo di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia
del pagamento TUI per la compravendita della PPP n. __________ fondo base part.
n. __________ RFD __________ di cui al rogito n. __________ del 3 aprile 2007. Pacifica
la verosimile esistenza del credito dei sequestranti verso l'opponente per
difetti all'immobile da loro acquistato, e della causa del sequestro ex art.
271 cpv. 1 cifra 4 LEF. A seguito dello scioglimento della società semplice “__________”,
che era intervenuta quale investitrice nell'operazione Condominio __________,
opponente e società __________ AG ne avevano rilevato tutti i diritti e gli
oneri. Pertanto a ragione i sequestranti avevano considerato che titolari
dell'importo sequestrato di fr. 150'000.– (somma in deposito presso il notaio
avv. F__________) erano l'opponente insieme alla società __________ AG, fra i
quali si era a sua volta costituita una nuova società semplice. Ciò posto, l'opponente
non aveva reso verosimile un suo pregiudizio personale, attuale e concreto ai
propri interessi causato dal blocco di quel credito, in quanto si era limitato
a dire di non esserne più titolare in forza della cessione 1° aprile 2011. L'opposizione era così irricevibile. Volendo prescindere da tale circostanza, l'esito della
causa non sarebbe comunque stato a favore dell'interessato. L'accordo 1° aprile
2011 con cui aveva ceduto alla società __________ AG i crediti TUI era abusiva poiché
volta a sottrarre beni che potevano essere oggetto di richieste di sequestro da
parte di suoi creditori (fra cui appunto i sequestranti), manifestatisi con
pretese legate al Condominio __________. Prova ne era che la cessione era in
sostanza stata confezionata ad arte per sopperire alle carenze già evidenziate
nell'ambito di un'analoga vertenza dal Pretore __________ con giudizio reso il 29
settembre 2010 e con riferimento a una precedente cessione datata 10 giugno 2009. In base al verbale di sequestro poi, il provvedimento era risultato fruttuoso nella misura in cui
non fosse prevalso il sequestro penale 8 ottobre 2008 che lo precedeva,
rispettivamente un precedente altro sequestro. A fronte di tutto ciò, il
contratto di cessione costituiva quindi un atto abusivo, e quindi invalido, in
quanto rappresentava il palese tentativo dell'opponente di trafugare beni. Ciò
detto, il Pretore ha così confermato il decreto pretorile limitatamente al credito
sequestrato presso il notaio avv. F__________.
Dato che il
sequestro era risultato fruttuoso, ne ha per contro disposto la revoca con
riferimento al credito che quel notaio aveva verso la banca. Avendo i sequestranti
abbandonato la richiesta di sequestro in quanto riferita alla PPP n. __________
del fondo base n. __________ RFD __________, egli ha altresì annullato il sequestro
della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________.
F. Con
reclamo 26 ottobre 2011 RE 1 chiede di accogliere la sua opposizione e di
annullare il sequestro. Sciolta la società semplice “__________”, fra lui e la società
__________ AG non si era costituita alcuna nuova società semplice. Ciò non era
certo deducibile dal fatto che si erano obbligati a titolo solidale verso i
soci investitori uscenti della precedente società. In ogni caso peraltro, la si
poteva considerare sciolta con la cessione del 10 giugno 2009. La
legittimazione del reclamante a interporre opposizione era data dal suo interesse
personale, attuale e concreto a che la cessione 1° aprile 2011 -intesa a
diminuire la sua esposizione debitoria verso la società __________ AG- fosse considerata
valida. I sequestranti avevano addotto che la cessione 1° aprile 2011 era
simulata, ma non avevano mai preteso e comprovato la tesi secondo cui
quell'atto era altresì abusivo. L'insorgente lamenta pure una carenza di
motivazione nella decisione impugnata, il Pretore non avendo spiegato i motivi
per quali aveva qualificato di abusivo quell'atto. La volontà di cedere quei
crediti risaliva al 2009, allorquando i debiti dell'opponente verso la società __________
AG già erano evidenti è solo i soci finanziatori avevano avanzato pretese
creditorie, e non già al 1° aprile 2011. In contropartita la società diventava titolare degli utili conseguiti con la vendita delle PPP del Condominio __________,
incassava gli importi garanti del pagamento TUI e gestiva da sola tutta
l'operazione. Pertanto alla luce di tutto ciò, il sequestro era da revocare. A
titolo subordinato il reclamante ha chiesto la conferma del provvedimento a
carico del suo credito verso il notaio solo per metà importo. Nell'esito egli
contesta poi una sua integrale soccombenza e il fatto che, in considerazione di
ciò, il Pretore abbia posto tasse e spese oltre a un'indennità per ripetibili
di fr. 1'500.– a suo carico. In caso di reiezione del reclamo, quantomeno
s'imponeva di ripartire gli oneri processuali a dipendenza del grado di soccombenza
dell'opponente pari a 1/3 e di quello dei sequestranti pari a 2/3.
G. Della
risposta al reclamo inviata dai sequestranti il 7 dicembre 2011, dove si chiede
di dichiarare irricevibile rispettivamente respingere il reclamo
dell'opponente, si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (cfr. Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC su
rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi
ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
Proposto il 26 ottobre 2011 avverso la sentenza 20 ottobre 2011 intimata
lo stesso giorno e notificata l'indomani, il reclamo ossequia il predetto
termine ed è quindi ammissibile. Il ricorso dell'opponente è stato intimato ai
sequestranti il 21 novembre 2011 e notificato il successivo giorno 28, di modo
che inviata il 7 dicembre 2011 la sua risposta al reclamo è tempestiva.
3. Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
4. I sequestranti propongono di dichiarare irricevibile per carenza
di legittimazione il reclamo introdotto dall'opponente a motivo che, continuando
a ribadire che il credito a garanzia del pagamento TUI sequestrato non era più
suo, egli non rendeva verosimile un pregiudizio ai suoi interessi (risposta al
reclamo 7 dicembre 2011, pag. 2 seg. ad I). La richiesta è tuttavia fuorviante.
Certo, la legittimazione ad interporre opposizione e quella a ricorrere contro
la decisione su opposizione può in effetti non essere data quando l'interessato
si limita ad affermare che i beni sequestrati appartengono a terzi (CEF 18
giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio 2005 [14.2004.109] consid. 3.2).
Ed è altresì vero che, dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che sotto questo
profilo l'opposizione era irricevibile. Nondimeno, il primo giudice non si è
limitato a ciò ma ha altresì soggiunto che, volendosi anche prescindere da
questo presupposto, a suo modo di vedere la cessione 1° aprile 2011 (in forza di
cui l'opponente pretendeva non più essere proprietario di quel credito) era comunque
verosimilmente abusiva, tesi che come si avrà modo di vedere oltre trova
conferma davanti a questa Camera. E ciò equivale appunto a dire che il credito
verso il notaio avv. F__________ riconducibile all'importo depositato a
garanzia del pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3
aprile 2007 era di spettanza del debitore RE 1 e non della società __________
AG. In siffatte circostanze, non si può certo negare che egli non aveva un
interesse degno di protezione a ricorrere contro una decisione impugnata
rivelatasi per finire a lui sfavorevole. Giova peraltro ricordare che gli
stessi sequestranti hanno sempre avversato e avversano tuttora la legittimità
dell'accordo datato 1° aprile 2011 con cui (e fra l'altro) il credito
sequestrato era appunto stato ceduto a __________ AG. Tesi però difficilmente
conciliabile -poiché ciò significherebbe a priori escludere il carattere
abusivo della cessione medesima- con un diniego della legittimazione a
ricorrere del reclamante. Non sussistono pertanto motivi per dar seguito alla
domanda così formulata dai sequestranti.
5. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante RE 1 invoca esplicitamente la lesione dell'art. 272
cpv. 1 cifra 3 LEF e quindi che sia dato il presupposto della verosimile appartenenza
al debitore dei beni sequestrati, oltre alla violazione di norme di procedura e
il manifesto ed erroneo accertamento nei fatti (reclamo 26 ottobre 2011, pag. 2 in mezzo).
6. Giusta
l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene
concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
Sulla
base dei documenti prodotti e in assenza di specifiche obiezioni, il Pretore ha
accertato che risultava sufficientemente verosimile sia l'esistenza di una causa
di sequestro individuata all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF -l'opponente avendo
domicilio all'estero e il provvedimento essendo inteso a garantire un credito
per difetti e danni occorsi ad un immobile situato in Svizzera, luogo questo
dove erano stati stipulati i relativi contratti di compravendita- quanto l'esistenza
del credito per minor valore della PPP riconducibile a danni e difetti all'immobile
(sentenza impugnata, pag. 6 n. 3 con rinvii ai documenti). Il sequestro
disposto a carico della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________
poi, è stato annullato dal Pretore in quanto al contraddittorio i sequestranti vi
avevano esplicitamente rinunciato (sentenza impugnata, pag. 6 n. 4 e pag. 8 n.
6). Inoltre, preso atto che il sequestro del credito dell'opponente verso il
notaio avv. F__________ era stato fruttuoso, il Pretore ha altresì revocato il provvedimento
a carico del credito che quello stesso notaio aveva verso la banca (sentenza
impugnata, pag. 8 n. 6). Ciò detto, nel caso concreto, controverso resta l'appartenenza
-dovendosi in proposito ritenere sufficientemente data la sua esistenza (sentenza
impugnata, pag. 6 n. 3)- al debitore RE 1 del suo credito verso il notaio avv.
F__________ di fr. 150'000.– trattenuto a garanzia del pagamento della TUI al
suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007.
7. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).
8. Il
reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere considerato che,
contestualmente allo scioglimento della società semplice “__________”, fra opponente
e società __________ AG si fosse costituita una nuova società semplice: certo,
gli stessi si erano obbligati a versare a titolo solidale agli ex soci
investitori un dividendo di liquidazione, ma questa loro solidarietà non si
estendeva anche agli altri creditori (reclamo, pag. 5 n. 1). In ogni caso, se
anche fosse stato così, questa nuova società semplice era stata a sua volta già
liquidata con la cessione dei crediti del 2009 visto che si trattava di una sorta
di pagamento/restituzione dei debiti che egli aveva verso la società __________
AG (reclamo, pag. 6 n. 1). Il Pretore ha in effetti ritenuto che l'importo di
fr. 150'000.– trattenuto dal notaio avv. F__________ quale garanzia del
pagamento della TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007
apparteneva all'opponente, quale socio della nuova società semplice formatasi con
la società __________ AG (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Ora, a differenza
di quanto lascia intendere il reclamante, con la convenzione transattiva del 17
novembre 2008 che ha altresì disposto lo scioglimento della società semplice “__________”,
opponente e società __________ AG non hanno assunto a titolo solidale soltanto
gli obblighi verso gli ex soci investitori, bensì anche quelli potenzialmente
esistenti verso gli altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano di
assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse
vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”,
rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del
complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF __________
nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o fornitori di opere nel
citato complesso immobiliare, così come nei confronti dei singoli acquirenti di
unità condominiali” (doc. 3, pag. 3 n. 4: inc. SO.2011.2039). In
particolare poi, e proprio con riferimento ai crediti TUI, la stessa
convenzione specifica che per gli oneri tributari “resta in vigore quanto
pattuito nel contratto di società semplice (art. 7.2 di detto contratto)
segnatamente per le eventuali imposte sugli utili immobiliari” (doc. 3,
pag. 3 n. 6: inc. SO.2011.2039). Di modo che, nell'esito pertanto la conclusione
ritenuta dal Pretore resiste alla critica. Aggiungasi per finire che né la
cessione 10 giugno 2009 né quella datata 1° aprile 2011 potrebbero assurgere a
liquidazione di un rapporto societario tra opponete e società __________ AG,
giacché l'uno nulla dice in proposito, mentre l'altro si limita a specificare
che “il debito di RE 1 nei confronti di __________ AG sarà ridotto di quanto
__________ AG effettivamente incasserà al netto di ogni onere si rendesse
necessario al fine di ottenere soddisfazione dei crediti ceduti” e che “il
saldo debitorio aggiornato sarà comunicato da __________ AG a RE 1 a seguito di ogni avvenuto incasso” (doc. 7: nell'inc. SO.2011.2039). E, di per sé, la mera
riduzione di un debito non costituisce certo una definitiva tacitazione dei
rapporti di dare dell'uno verso quelli dell'altra. Anche da questo punto di
vista quindi il reclamo è infondato.
Ciò
detto, potendosi così presumere l'esistenza di una società semplice tra i due,
va conseguentemente altresì presunto che, come tale, il contestato credito va
attribuito all'opponente e alla società __________ AG in regime di proprietà
comune (Brunner/Wichtermann in:
Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 2a ed., Basilea 2003, n. 7
ad art. 646-654a). Di modo che, a priori va esclusa l'eventualità di una
conferma di sequestro solamente in ragione di metà rispetto all'importo di fr.
150'000.–, richiesta che il reclamante aveva avanzato davanti al Pretore (verbale
13 ottobre 2011, pag. 6 n. 3.4: inc. SO.2011. 2039) e che ripropone ora davanti
a questa Camera (reclamo, pag. 11 n. 5). Anche, al riguardo, il reclamo va così
respinto.
9. Il
Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha
ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il
reclamante obietta invero che i sequestranti si erano limitati ad affermare che
quella cessione era simulata, senza affrontare con la necessaria specificità la
tesi dell'abuso di diritto (reclamo, pag. 7 n. 3.1). La censura sfiora nondimeno
il pretesto. I procedenti hanno in effetti sollevato l'argomento al contraddittorio
spiegando appunto di intravedere l'abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2
CC nella cessione dei crediti alla società __________ AG in quanto quest'ultima
insieme all'opponente avevano, consapevolmente, inteso indebolire la posizione
dei creditori di RE 1 (verbale 13 ottobre 2011, pag. 20 seg. n. 9: inc.
SO.20112039). Di modo che, l'argomentazione dei sequestranti non è stata né generica
né confusa (reclamo, pag. 8 n. 3.2). Di conseguenza, il Pretore non ha affatto tenuto
conto di motivi che essi non avevano proposto (reclamo, pag. 8 n. 3.2). La
censura pertanto va, ancora una volta, respinta.
10. Il
reclamante lamenta inoltre la violazione del suo diritto di essere sentito per
non avere il Pretore motivato e descritto in modo compiuto le ragioni che lo
avevano spinto a considerare abusiva la cessione 1° aprile 2011 (reclamo pag. 8
n. 3.3). Ora, l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni -che in
effetti rappresenta una componente del diritto di essere sentito delle parti
(art. 29 cpv. 2 Cost.)- non significa che il giudice deve discutere tutti i
fatti, mezzi di prova e argomenti invocati dalle parti: più precisamente, la
motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno
brevemente, i motivi -sia fattuali che giuridici- che hanno indotto i giudici a
decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l'interessato nella
condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione (Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, Lugano 2011, pag. 1129 ad art.
256 e, per rinvio, pag. 1055 n. 2A ad art. 238). In concreto -seppur in modo
succinto- il Pretore ha fornito tre diversi motivi che lo avevano indotto a
qualificare di abusiva la cessione 1° aprile 2011. Egli ha in particolare
ritenuto che l'atto era volto a sottrarre beni ai creditori dell'opponente
manifestatisi a seguito della disastrosa operazione immobiliare __________, che
quell'atto sopperiva non a caso a carenze evidenziatesi in relazione alla
precedente cessione 10 giugno 2009 e che la cessione era stata disposta
dall'opponente malgrado esistesse già un sequestro penale risalente all'8
ottobre 2008 e un precedente sequestro civile: tutto ciò rendeva chiaro ed
evidente l'intento di volere trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza
impugnata, pag. 7 n. 5). Ciò posto, non ravvisandosi alcuna carenza di
motivazione, la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto di
essere sentito dell'opponente.
11. Per
il Pretore la cessione 1° aprile 2011 mirava a sottrarre beni potenzialmente
sequestrabili ai creditori dell'opponente -tra cui i sequestranti appunto- che
rivendicavano pretese creditorie acquisite nell'ambito dell'operazione
immobiliare __________, rivelatasi completamente fallimentare (sentenza
impugnata, pag. 7 n. 5). Il reclamante obbietta che la specificazione di cui
alla cessione 1° aprile 2011 deve in sostanza essere fatta risalire al 2009, anno
in cui solo gli ex soci investitori ma non i condomini di __________ avevano
avanzato delle pretese creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei
condomini erano limitate al distacco di una lastra e non ai presunti danni di
cui alle asserite pretese milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel
2010 avevano chiesto alcunché e che, pertanto, da siffatta tempistica non si
poteva certo dedurre la volontà della società __________ AG e dell'opponente di
pregiudicare interessi dei creditori di quest'ultimo che si erano come tali manifestati
(reclamo, pag. 9 seg. n. 3.4). Se non che la convenzione transattiva del 17
novembre 2008 con cui è stato disposto lo scioglimento della società semplice “__________”
di cui facevano parte il debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________
e __________ -tutti investitori nel progetto designato Condominio __________ -
fra le sue premesse segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose
contestazioni, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per
quanto concerne la consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia
i condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra,
termini di consegna, ecc.)” (doc. 3 pag. 2 in alto: inc. SO.2011.2039). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima
nel 2010 contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi
nel 2011 con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non
inficia in alcun modo la conclusione pretorile.
Oltretutto
l'interessato non tenta nemmeno di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo
quasi due anni dalla precedente cessione risalente al 10 giugno 2009 (doc. 6: inc.
SO.2011.2039) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale datato 14
marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG abbiano d'un
tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti ceduti vi sono
in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle singole quote
di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero tutte le somme
ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi contratti di
compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli acquirenti per oneri
di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i quali in particolare il
pagamento della TUI per ogni singola transazione immobiliare”, in
particolare che “__________AG, in quanto creditrice cessionaria, è
autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di quanto da loro
dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la liberazione in
sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc. 7: inc.
SO.2011.2039). Certo, è con sentenza del Pretore __________ che è stato loro
evidenziato che la cessione 10 giugno 2009 non comprendeva gli importi trattenuti
dai notai a garanzia del pagamento TUI: nondimeno questa decisione risale al 12
febbraio 2010 (doc. SS, pag. 7 n. 6.2: inc. SO.2011.2039) -e non 29 settembre
2010 (sopra, consid. E)- quantomeno oltre un anno prima rispetto all'accordo di
cessione 1° aprile 2011. Aggiungasi per finire che la procedura di prova a
futura memoria, sfociata in un primo rapporto peritale del 12 febbraio e poi in
quello datato 31 maggio 2010 (doc. C pag. 1 e 32: inc. SO.2011.1777), era stata
avviata dalla Comunione dei condomini oltre ai suoi membri singolarmente, ed
era appunto finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei
difetti osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. C
pag. 2: inc. SO.2011.1777) di cui all'immobile __________. Di modo che, anche
sotto questo profilo il giudizio pretorile resiste alle censure
dell'insorgente, il cui reclamo va così respinto.
12. Invero,
il reclamante evidenzia anche che il motivo per cui aveva deciso di cedere i
suoi crediti legati al Condominio __________ e che era poi stato espresso nella
cessione 1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti
di pretese TUI), era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente,
sorta già nel 2003 (quindi ben prima che i sequestranti diventassero, come si
pretendono, creditori di RE 1), verso la società __________ AG, e che i vantaggi
per quest'ultima erano quello di incassare gli utili netti derivanti dalle
vendite delle PPP oltre alle garanzie TUI depositate presso i notai e il poter gestire
da sola l'intera operazione (reclamo, pag. 9 n. 3.4 e pag. 10 n. 3.5). Se non
che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano a
una mera descrizione dei benefici che la cessione avrebbe procurato alla
società __________ AG. Tuttavia, essi non rendono verosimile che la stessa
godesse di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che
le proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano
titolari altri creditori. E, una siffatta prerogativa non si giustifica certo
per il solo fatto che verso di lei, i pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò
non si giustifica nemmeno a fronte della convenzione transattiva 17 novembre
2008, con cui opponente e società __________ AG avevano -come già visto- assunto
con vincolo di solidarietà ogni onere e pretesa relativa alla società semplice
“__________” (sopra, consid. 8). Di questa entità giuridica, essi avevano
segnatamente ripreso “in proprio tutti i relativi diritti e oneri”,
obbligandosi fra l'altro a versare solidalmente agli ex soci investitori un
dividendo di liquidazione di complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 3 pag. 2: inc.
SO.2011.2039). Pertanto, già a quel momento e quantomeno verso questi ultimi, a
entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione debitoria di pari importo
sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno avrebbe potuto dover supplire a
eventuali inadempienze dell'altro. In questo contesto, ciò che dà semmai adito
a dubbi e appare alquanto sospetto è che, solo con la cessione del 1° aprile
2011 gli interessati abbiano d'un tratto sentito l'impellente esigenza di definire
i loro rapporti di dare e avere, in particolare riducendo dei debiti -peraltro
risalenti al 2003- dell'uno verso l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono
quindi ragioni per scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il
reclamo va, di conseguenza, respinto.
Spese
giudiziarie
13. Il reclamante contesta infine il dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto
giustificato “accollare totalmente a quest'ultima [ossia alla parte
opponente], tasse e spese di giudizio, condannandola altresì, a rifondere
alle controparti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili” (sentenza impugnata,
pag. 8 n. 7). L'interessato rileva che la richiesta dei pretesi creditori
mirava a ottenere il sequestro di tre oggetti, che con riferimento alla PPP la
relativa istanza era stata ritirata in sede di udienza, che il provvedimento a
carico del credito del notaio verso la banca era stato revocato dal Pretore e
che, in definitiva, solo il sequestro del credito dell'opponente verso il
notaio aveva trovato conferma (reclamo, pag. 11 in mezzo n. 6). Nell'eventualità in cui il reclamo sia respinto, l'opponente postula almeno la
riforma del dispositivo nel senso che spese e tassa di giustizia siano
ripartite secondo un grado di soccombenza dell'opponente di 1/3 e di quello dei
sequestranti pari a 2/3, e che a lui sia riconosciuta una congrua indennità per
ripetibili (reclamo, pag. 11 in basso n. 6).
A
ragione. Nella procedura di opposizione i sequestranti escono in effetti soccombenti
sulla richiesta di mantenimento del blocco disposto a carico della PPP, domanda
a cui hanno desistito (art. 106 cpv. 1 CPC; verbale 13 ottobre 2011, pag. 22 n.
11: inc. SO.2011.2039), e del credito del notaio verso la banca, provvedimento questo
che il Pretore -a differenza delle loro richieste (verbale 13 ottobre 2011, pag.
24: inc. SO.2011.2039)- non ha confermato (sentenza impugnata, pag. 8 n. 6). Per
contro, essi escono vittoriosi con riferimento al sequestro del credito
dell'opponente verso il notaio avv. F__________. Di modo che, il dispositivo
sugli oneri processuali di primo grado va conseguentemente ripartito come postulato
dall'insorgente, a cui s'impone altresì di riconoscere un'indennità parziale
per ripetibili.
In questa
sede, il reclamante ottiene causa vinta limitatamente al dispositivo sugli
oneri processuali di prima sede, ma perde sulla richiesta di revoca del
sequestro a carico del suo credito verso il notaio e sulla subordinata richiesta
di confermare quel sequestro solo per metà dell'importo trattenuto da quello
stesso notaio. Dal canto loro, i sequestranti soccombono sulla domanda formulata
a titolo principale di dichiarare irricevibile il reclamo. Si giustifica così
una ripartizione a metà (art. 106 cpv. 2 CPC) delle spese giudiziarie (tassa di
giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese processuali [art. 95 cpv. 2, 105
cpv. 1 CPC]). Le ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC) sono compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Il reclamo 26 ottobre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 20 ottobre 2011 del
Pretore __________ (inc. SO.2011.2039), è così riformato:
“2. La tassa di giustizia e le spese per
complessivi fr. 340.–, da anticipare come di rito, restano a carico di RE 1, __________,
per fr. 120.–. La rimanenza (fr. 220.–) va a carico di CO 1, __________, e CO 2,
__________, con vincolo di solidarietà. CO 1, __________, e CO 2, __________,
in solido fra di loro, rifonderanno a RE 1, __________, fr. 1'000.– a titolo di
ripetibili parziali.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante RE 1, __________,
resta a suo carico in ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________,
e CO 2, __________ (a titolo solidale). Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
– PA 1 __________;
– PA 2 __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 390'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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