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Decisione

14.2011.174

Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Determinabilità

16 dicembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.Con PE n. __________ del 2/3 agosto 2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 13'089.10 oltre interessi al 3.5% dal 16 luglio 2010 e fr. 244.75, indicando quale titolo di credito: “1) Risarcimento per scioglimento

anticipato del contratto. Contratto di leasing del 24.08.2006 per Audi S4 Avant 4.2; 2) Interessi fino al 15.07.2010. Creditore/cedente originario: B__________ -n__________ AG __________, __________”. Interposta tempestiva

opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di leasing

stipulato il 24 agosto 2006 tra C__________ S__________, poi divenuta B__________.n__________

AG, e RE 1, relativo all’automobile Audi S4 Avant 4.2 V8 quattro, della durata

di 48 mesi, che prevedeva il pagamento di una rata mensile di fr. 822.80 (fr.

764.70 + fr. 58.10 IVA). Contestualmente al contratto di leasing RE 1 ha sottoscritto le relative Condizioni generali (CGL) (doc. B e D). Con scritto del 1. settembre 2009 inviato a B__________ -n__________ AG RE 1 ha disdetto il contratto di leasing (doc. E). Con lettera 20 novembre 2009 B__________ -n__________ AG, riferendosi all’art. 8.3. delle Condizioni generali, ha comunicato

all’escusso che l’oggetto del leasing aveva potuto essere realizzato, chiedendogli

il pagamento dell’importo di fr. 13'089.10 sulla base del seguente conteggio

(doc. F):

tassa

di richiamo fr. 10.--

+ 3.90%

interessi fr. 2.--

+ costi

d’incasso (incl. 7.6% IVA) fr. 860.80

+

rate mancanti fino alla scadenza

del

contratto il 31.08.2010

(11

rate x fr. 764.70) fr. 8'411.70

+ valore

residuo calcolato alla

scadenza

del contratto fr. 22'304.85

./. lo

sconto conforme al mercato

(secondo

CGL) fr. 674.85

risarcimento

del danno fr. 30'041.70 fr. 30'041.70

./. il

ricavo netto della Eurotax fr.

16'992.60

./. le

rate mensili pagate in troppo fr. 832.80

Totale

del risarcimento danni fr. 13'089.10

per

scioglimento anticipato del contratto,

secondo

art. 8.3 CGL

Il 18 marzo 2010 B__________ -n__________ AG ha ceduto il proprio credito nei confronti di RE

1 ad CO 1 (doc. H).

C. All’udienza

di discussione l’escusso si è opposto all’accoglimento dell’istanza sostenendo

che con la sottoscrizione del contratto di leasing si è obbligato al pagamento

delle rate mensili, ma che non si è riconosciuto debitore dell’importo

calcolato dall’istante a titolo di risarcimento danni per lo scioglimento

anticipato del contratto. Il credito rivendicato dalla creditrice si riferisce

ad un conteggio complesso che contempla importi che non ha mai riconosciuto,

anzi che egli ha contestato a due riprese (doc. 3 e 4). Il convenuto ha rilevato

che l’importo di fr. 13'089.10 è stato rivendicato a titolo di “risarcimento

danni per scioglimento anticipato del contratto secondo l’art. 8.3 CGL” e

che questa causa figura anche sul precetto esecutivo.

D. Con sentenza 18 ottobre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza rilevando che il contratto di leasing,

che contiene una tabella in cui sono indicate, in caso di risoluzione

anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda

della durata del leasing, considerato insieme con le Condizioni generali,

costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In

prima sede è stato osservato che l’art. 9.2, applicabile in caso di disdetta

anticipata del contratto, prevede che il canone leasing viene ridefinito in

conformità della cifra 2.3. Il Pretore aggiunto ha poi rilevato che

dall’estratto conto, di cui al doc. G, risulta che RE 1 ha pagato dal 1. gennaio 2007 al 22 settembre 2009, 34 rate, alle quali vanno aggiunte le 4 corrisposte

dall’inizio del contratto il 1. settembre 2006 fino al 31 dicembre 2006, per cui risulta che il convenuto ha corrisposto complessivamente 38

canoni leasing per complessivi fr. 29'058.60 (fr. 764.70 x 38). La tabella del

contratto leasing prevede, in caso di una durata contrattuale di 30 mesi, una

percentuale del 2.19% per il ricalcolo del canone mensile, sulla base del

prezzo d’acquisto, per cui si giungerebbe ad una rata di fr. 1'163.58 (2.19%

del prezzo d’acquisto di fr. 53'131.95). In prima sede è stato calcolato che

l’importo complessivamente avrebbe dovuto ammontare a fr. 44'216.04 (fr.

1'163.58 x 38 mesi), dai quali sono stati dedotti i canoni effettivamente

pagati per complessivi fr. 29'058.60. Il primo giudice ha pertanto calcolato

uno scoperto di fr. 15'157.45, corrispondenti a fr. 16'309.40 con IVA del 7.6%.

E.

Con il reclamo RE 1 rileva di avere

disdetto anticipatamente il contratto di leasing per cui al suo caso si

applicherebbero le clausole 9.2 e 2.3 delle Condizioni generali. La società di

leasing ha però deciso di trattare la fattispecie secondo l’art. 8.3 delle

Condizioni generali, applicabile in caso di mora, a giudizio di quest’ultima, a

lui più favorevole. Essa ha in effetti allestito due conteggi (doc. F e J), ma

ha continuato l’escuzione in base al conteggio doc. F, per cui solo questo

conteggio, basato appunto sulla clausola 8.3. CGL, che giunge ad un importo di

fr. 13'089.10, va preso in considerazione. Secondo il reclamante questo

conteggio è stato tuttavia eseguito in base a decisioni unilaterali

dell’escutente e contempla voci che esulano dal contratto di leasing (tassa di

richiamo, costi d’incasso, ecc.). Il convenuto osserva poi di avere subito

contestato l’importo ricavato dalla vendita dell’automobile al netto

dell’importo Eurotax. Inoltre dalla documentazione agli atti emerge che egli ha

anche dichiarato che i cerchioni non andavano cambiati. Il reclamante rinvia

poi sia all’ulteriore calcolo effettuato dalla società di leasing in base agli art.

9.2. e 2.3. CGL (doc. J) che al calcolo eseguito dal primo giudice, osservando

che le componenti di calcolo sono differenti, per cui l’importo definitivo non

è liquido.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 15 luglio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 18 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

3.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati:

a. l’applicazione errata del diritto,

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie il reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, avendo il

Pretore aggiunto ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito, nonostante

il conteggio eseguito dall’istante non sia liquido.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.

82.

e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad

c).

7.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o

soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.

330).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

Un

contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento

di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).

Nel

presente caso il 24 agosto 2006 RE 1 ha sottoscritto il contratto di leasing

doc. B, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’Audi S4 Avant 4.2 V8 –

rate leasing mensili di fr. 822.80, IVA inclusa, per la durata di 48 mesi. Il

contratto di leasing contiene tra l’altro una tabella, in cui sono indicate, in

caso di risoluzione anticipata del contratto, le percentuali per il ricalcolo

delle rate a seconda della durata del leasing. Contemporaneamente egli ha

sottoscritto le Condizioni generali. Questi documenti costituiscono, in via di

principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate esigibili. In particolare, è innegabile

che, sottoscrivendo i predetti documenti, l’escusso si è dichiarato d’accordo

con ogni clausola contrattuale ivi contenuta.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic

413.

cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n.

82.

ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87

s. ad art. 82 LEF).

In

seguito alla disdetta del contratto di leasing da parte di RE 1, B__________ -n__________

AG con scritto 20 novembre 2009, riferendosi all’art. 8.3. CGL, ha chiesto al

convenuto il pagamento dell’importo di fr. 13'089.10, indicandolo quale “Risarcimento

per sciogliomento anticipato del contratto” (doc. F). L’importo è stato

calcolato come indicato nel conteggio di cui alla narrativa fattuale sub B. Con

il precetto esecutivo in oggetto l’istante ha posto in esecuzione il predetto

importo di fr. 13'089.10, menzionando quale causa dell’obbligazione “risarcimento

per scioglimento anticipato del contratto”, per cui vi è identità tra il

credito indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza con il credito di cui ai

documenti prodotti, ossia il conteggio doc. F considerato insieme con il

contratto di leasing e le Condizioni generali. Un secondo scritto indicato

quale “conteggio in seguito a disdetta” (eseguito in base all’art. 9.2

CGL in combinazione con l’art. 2.3 CGL), inviato da B__________.n__________ AG

all’escusso pure il 20 novembre 2009 ammontante a fr. 23'227.20, non può quindi

essere oggetto dell’esecuzione in esame.

Orbene,

esaminando il tenore del predetto art. 8.3.CGL, sulla base del quale, come si è

visto, è stato calcolato l’importo posto in esecuzione, emerge che la datrice

del leasing era autorizzata a procedere come segue, ossia a “ritirare

immediatamente il veicolo, a esigere i canoni scaduti unitamente agli interessi

di mora e a chiedere il risarcimento dei danni nella misura dell’interesse

contrattuale positivo conformemente alla teoria della differenza. Il danno viene

calcolato come segue: somma dei canoni mensili dovuti fino alla scadenza

ordinaria del contratto, con aggiunta del valore residuo calcolato del veicolo

alla scadenza del contratto e deduzione di uno sconto del 3%, nonché – a scelta

– del valore commerciale o del ricavo netto della realizzazione del veicolo”. Come

si evince dalla citata clausola il calcolo del danno doveva venire eseguito,

tra l’altro, deducendo, a scelta della datrice del leasing, il valore

commerciale o il ricavo netto della realizzazione del veicolo, per cui

dipendeva da una sua decisione unilaterale da prendere al momento dello

scioglimento del contratto di leasing. A questo proposito si osserva che nello

scritto del 20 novembre 2009 (doc. F) B__________.n__________ AG ha comunicato

al reclamante dapprima di avere “realizzato” l’oggetto del leasing,

mentre nel conteggio essa ha indicato “meno il ricavo netto della Eurotax”, il

che non solo è in contraddizione con l’enunciata realizzazione del veicolo, ma

dimostra che questa componente di calcolo dipendeva da una scelta unilaterale

della datrice del leasing. Ne consegue che nel caso di specie, al

momento della firma del contratto, l’importo da pagare, nel caso di

scioglimento del contratto secondo l’art. 8.3 CG, non era determinato, né

facilmente determinabile. Ciò non si concilia con i principi dottrinali e

giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il

contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta

il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile al momento della stipulazione del

contratto. Ne discende che il Pretore aggiunto avendo ritenuto il contratto di

leasing insieme alle Condizioni generali valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, ha applicato

erroneamente il diritto.

9.

Il reclamo va quindi accolto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono

la

soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

I.

Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza la decisione 18 ottobre 2011 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è così

riformata:

“1. L’istanza è respinta.

2.

La

tassa di giustizia, da anticipare dalla parte istante,

resta

a carico di CO 1, la quale rifonderà a a RE 1 fr. 400.-- per ripetibili.”

II.

La tassa di

giustizia e le spese processuali del presente giudizio di fr. 650.--, già anticipate

dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 600.--

per ripetibili.

III.

Intimazione:

- avv.

PA 1, __________

-

avv. PA 2, __________

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr

13'089.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, sole se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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