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Decisione

14.2011.175

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento

22 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 2'130.90 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto __________, __________,

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle

ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo una ricevuta del 31 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione di

__________ relativa al pagamento di fr. 2'466.70 a saldo dell’esecuzione n. __________

promossa dall’istante (doc. D). La reclamante ha poi presentato ulteriori

ricevute dell’UE di __________ relative a pagamenti effettuati a saldo di

procedure esecutive pendenti nei suoi confronti (doc. da F a K).

considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in

virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di

fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 31 ottobre 2011 dell’Ufficio

esecuzione di __________ relativa al versamento di fr. 2’466.70 a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante. Per quel che riguarda il

presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere

l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della

somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento

- va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’Ufficio esecuzione di __________

al 21 novembre 2011 si evince che delle dieci esecuzioni ancora pendenti nei

confronti della reclamante tre sono state saldate. Contro le ulteriori sette procedure

esecutive la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di

procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Dal

predetto estratto emerge inoltre che a carico della reclamante non risultano

attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che la convenuta dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi

impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure

poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 24 ottobre 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5, inc. SO.2011.3662, nei confronti di RE 1, __________, è

annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

- __________

- __________;

- __________;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione

5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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