14.2011.175
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento
22 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.175
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.175
Lugano
22 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 1. settembre 2011 presentata da
CO 1
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto
di __________, con sentenza 21 ottobre 2011 (SO.2011.3662) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo da lunedì
24 ottobre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 31 ottobre 2011 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 2 novembre
2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'130.90 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto __________, __________,
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle
ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto, producendo una ricevuta del 31 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione di
__________ relativa al pagamento di fr. 2'466.70 a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante (doc. D). La reclamante ha poi presentato ulteriori
ricevute dell’UE di __________ relative a pagamenti effettuati a saldo di
procedure esecutive pendenti nei suoi confronti (doc. da F a K).
considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere
impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in
vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in
virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante
asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di
fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 31 ottobre 2011 dell’Ufficio
esecuzione di __________ relativa al versamento di fr. 2’466.70 a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante. Per quel che riguarda il
presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere
l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della
somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento
- va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’Ufficio esecuzione di __________
al 21 novembre 2011 si evince che delle dieci esecuzioni ancora pendenti nei
confronti della reclamante tre sono state saldate. Contro le ulteriori sette procedure
esecutive la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo stadio di
procedura i crediti fatti valere non possono essere ritenuti accertati. Dal
predetto estratto emerge inoltre che a carico della reclamante non risultano
attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere
che la convenuta dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi
impegni, per cui la sua solvibilità può essere considerata resa
sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure
poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 24 ottobre 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, inc. SO.2011.3662, nei confronti di RE 1, __________, è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
- __________
- __________;
- __________;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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