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Decisione

14.2011.176

Reclamo contro la decisione di fallimento

23 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 987.80 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti;

che

all’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso;

che con

sentenza 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato

il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 10.00;

che con

atto 2 novembre 2011 RE 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo

affermando che poi avrebbe inoltrato la motivazione e i relativi

giustificativi;

che la

richiesta presentata dalla convenuta per la concessione dell’effetto sospensivo

parziale va trattata parallelamente (anche) come reclamo;

che il

reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;

che

secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la

decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni

mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;

Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC

e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza;

che ai

sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

Considerandi

2.

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o

3.

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

che

la reclamante non solo non si è avvalsa di nessuno fatto nuovo ai sensi

dell’art. 174 cpv. 1 LEF rispettivamente non ha dimostrato di avere adempiuto i

presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ma non ha fatto valere nessun

motivo a fondamento della sua impugnativa;

che

ne consegue l’inammissibilità del rimedio, per cui il fallimento di RE 1 non

può essere annullato;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero

essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che

data la particolarità del caso, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

che

essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento

della reclamante va nuovamente pronunciato;

per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è inammissibile.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 c/o Soc. ger. __________, __________,

a far tempo da

martedì

29.

novembre 2011 alle ore 11.00.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Intimazione:

-

RE 1 c/o Soc. ger. __________,

__________;

-

CO 1,

__________;

-

Ufficio esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,_____

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,

__________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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