14.2011.176
Reclamo contro la decisione di fallimento
23 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.176
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la decisione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.176
Lugano
23 novembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 30 agosto 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 21 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1 c/o Soc. ger. __________,
__________, a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con
atto
2 novembre 2011 ne postula l’annullamento;
preso atto
che con decreto presidenziale 3 novembre 2011 al reclamo è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto
Fatti
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 987.80 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti;
che
all’udienza di discussione del 5 ottobre 2011 nessuno è comparso;
che con
sentenza 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato
il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 24 ottobre 2011 alle ore 10.00;
che con
atto 2 novembre 2011 RE 1 ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo
affermando che poi avrebbe inoltrato la motivazione e i relativi
giustificativi;
che la
richiesta presentata dalla convenuta per la concessione dell’effetto sospensivo
parziale va trattata parallelamente (anche) come reclamo;
che il
reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la
decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC
e che le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza;
che ai
sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
Considerandi
2.
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a disposizione del creditore; o
3.
il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
che
la reclamante non solo non si è avvalsa di nessuno fatto nuovo ai sensi
dell’art. 174 cpv. 1 LEF rispettivamente non ha dimostrato di avere adempiuto i
presupposti previsti dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ma non ha fatto valere nessun
motivo a fondamento della sua impugnativa;
che
ne consegue l’inammissibilità del rimedio, per cui il fallimento di RE 1 non
può essere annullato;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero
essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che
data la particolarità del caso, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
che
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento
della reclamante va nuovamente pronunciato;
per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è inammissibile.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 c/o Soc. ger. __________, __________,
a far tempo da
martedì
29.
novembre 2011 alle ore 11.00.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Intimazione:
-
RE 1 c/o Soc. ger. __________,
__________;
-
CO 1,
__________;
-
Ufficio esecuzione di __________, __________;
-
Ufficio fallimenti di __________, __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,_____
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,
__________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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