14.2011.177
Rigetto provvisorio. Contratto di affitto. Eccezione di compensazione. Credito opposto in esecuzione intestato ad un terzo. Raccomandata contenente l'assegnazione del termine per le osservazioni non r
8 novembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.177
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di affitto. Eccezione di compensazione. Credito opposto in esecuzione intestato ad un terzo. Raccomandata contenente l'assegnazione del termine per le osservazioni non ritirata. Reiezone del reclamo senza rinvio al primo giudice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 253 CPC-TI
art. 327 cpv. 3 let. b CPC-TI
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.177
Lugano
8 novembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell’opposizione dipendente da istanza 30 settembre 2011 presentata
da
CO 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, intimato in data 5 luglio
2011 per l’incasso delle somme di fr. 30'360.- oltre interessi al 5% dal
1.1.2010 e fr 6'900.- e spese esecutive;
istanza accolta dal Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna con decisione del 21 ottobre 2011 (inc. SO.2011.731);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 2
novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 5/12 agosto 2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 30'360.- e fr. 6'900.- oltre interessi e spese esecutive, indicando
quale titolo di credito le pigioni arretrate come da estratto conto del 24
gennaio 2011 (fr. 35'880.-) e pigione del mese di febbraio (fr. 1'380.-);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30
settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore
della Giurisdizione di Locarno-Campagna, allegando, tra l’altro, il contratto
di locazione sottoscritto dal debitore in data 13 giugno 2006 (doc. B) e
l’estratto conto inquilino 30 settembre 2011, con uno scoperto di fr. 37'260.-
(doc. C);
che
con ordinanza del 3 ottobre 2011 il Pretore, richiamato l’art. 253 CPC, ha
assegnato al convenuto un termine fino al 20 ottobre 2011 per presentare
eventuali osservazioni scritte all’istanza;
che
tale termine è però decorso infruttuosamente, il plico raccomandato contenente
tale ordinanza unitamente all’istanza essendo ritornato alla Pretura con la
menzione “non ritirato”;
che
con decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione agli
atti, in particolare il contratto di locazione 13 marzo 2006 (doc. B),
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio per l’importo posto in
esecuzione;
che
contro tale sentenza il convenuto si è rivolto al primo giudice con scritto del
2 novembre 2011, asserendo anzitutto di non avere ricevuto alcun avviso da
parte della posta della raccomandata contente l’assegno termine per inoltrare
osservazioni all’istanza, altrimenti egli si sarebbe espresso, come sta facendo
ora, sulla base della documentazione ivi annessa, rilevando in ogni modo che
egli si trovava a casa, come a tutt’oggi, in quanto ha dovuto subire un
intervento al ginocchio, tanto da trovarsi ancora in assicurazione al 100%;
che
dalla documentazione esibita, egli ha rilevato, risulta che egli aveva un
accordo di contraccambio di lavori-arretrati affitto con il procedente, tanto
che è stata allestita una fattura ed è stato intimato un precetto esecutivo nei
confronti del medesimo per un importo di fr. 39'705.- oltre accessori, di modo
che egli ha fatto opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei suo
confronti dal locatore;
che
la __________ e la __________, ha precisato, sono società di proprietà della
parte istante;
che
il Pretore ha trasmesso tale atto (un reclamo ex art. 319 segg. CPC) per
competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la
quale non lo ha intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio;
che
l’insorgente non contesta che il contratto di affitto sul quale il procedente
ha fondato la procedura esecutiva in rassegna costituisce in sé – come rilevato
dal primo giudice – riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, pertanto,
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e nemmeno mette in dubbio
l’esattezza del conteggio di cui al doc. C, che conclude con il debito ivi
esposto;
che,
nondimeno, egli giustifica l’opposizione al precetto esecutivo con l’accordo di
contraccambio lavori-arretrati affitti stipulato con il procedente, che ha
comportato l’emissione di una fattura di fr. 39'705.00 + interessi e l’invio di
un precetto esecutivo a carico della committenza, come rilevabile dalla
documentazione annessa al reclamo, la quale non ha però potuto essere prodotta
davanti al primo giudice, non avendo egli ricevuto il plico raccomandato
contenente l’assegnazione del termine impartitogli ex art. 253 CPC per
presentare eventuali osservazioni all’istanza;
che,
rileva il reclamante, avesse egli potuto esprimersi, avrebbe per l’appunto
fatto valere che i citati lavori erano stati commissionati dallo stesso istante
nonché dalla __________, per far fronte al risarcimento “arretrati affitti”
(cfr. lettera 26 febbraio 2011 indirizzata alla __________), ritenuto in ogni
modo che la stessa __________ e la __________ sono di proprietà dello stesso
procedente;
che
è per questi motivi che egli ha sollevato opposizione al precetto esecutivo;
che
secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF di fronte a un riconoscimento di debito ai sensi
del citato art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle
eccezioni che lo infirmano;
che
è però evidente che la documentazione annessa al reclamo – ancorché in
dispregio dell’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura di reclamo non
consente alle parti di avvalersi di nuovi fatti, segnatamene di produrre nuovi
documenti – non è, comunque sia, di alcun giovamento;
che,
infatti, la fattura richiamata con insistenza dall’insorgente riguarda sì opere
edilizie verosimilmente eseguite dal convenuto nel corso del 2009, ma risulta
inequivocabilmente indirizzata alla __________ (“con la menzione lavori diversi
eseguiti per questa ditta nell’anno 2009) e non all’attenzione del procedente;
che
è però vero che la stessa fattura risulta allegata alla lettera 26 febbraio
2011.
indirizzata alla stessa __________ in cui l’insorgente, accettando la
disdetta del contratto di locazione per la data prevista il 28 febbraio 2011, ha ricordato che i lavori sono stati commissionati sia dal procedente nonché che dalla stessa __________,
come da accordi presi con l’istante per poter far fronte al risarcimento
arretrati affitti;
che,
tuttavia, tale scritto non consente né di ritenere provato o per lo meno reso
verosimile che il procedente abbia commissionato a titolo personale - accanto
alla __________ – i citati lavori, né di ritenere provato o almeno reso
verosimile che le parti (procedente e convenuto) si fossero accordate nel senso
di subordinare il versamento dei canoni arretrati, di cui il convenuto era
ancora debitore, all’adempimento del contratto di appalto sfociato, per
l’appunto, nella nota fattura all’attenzione di __________;
che,
ciò posto, non potendo l’escusso considerare il procedente suo debitore -
all’insorgente non giova nemmeno far valere che la __________ e di proprietà
del procedente, trattandosi di due soggetti giuridici diversi, per tacere del
fatto che anche in questo caso si tratta di una mera allegazione di parte
sprovvista di supporto probatorio - rispettivamente non potendo egli
subordinare l’adempimento della propria prestazione a quella relativa alle
opere sfociate nella fattura annessa al reclamo, (poiché, come visto, la
documentazione che egli vorrebbe prospettare al Pretore, in caso di
rassegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza, si rivela
inadatta allo scopo; egli, del resto, non pretende di poterne esibire altra),
non vi è motivo per vagliare se il convenuto sia stato davvero privato del
diritto di esprimersi per non avere ricevuto il plico raccomandato contenente
l’assegnazione del termine ex art. 253 CPC per presentare osservazioni
all’istanza;
che,
sia come sia, un rinvio degli atti al primo giudice si rivelerebbe infatti,
proprio sulla base delle argomentazioni addotte con il presente reclamo, del
tutto infruttuoso, tenuto anche conto dei limiti della procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio, andrebbero posti a carico
della parte soccombente, ossia dello stesso reclamante;
che
data la particolarità della fattispecie e considerato che l’insorgente non è
assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 30'360.- (art. 11 lett. a
CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.
98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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