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Decisione

14.2011.177

Rigetto provvisorio. Contratto di affitto. Eccezione di compensazione. Credito opposto in esecuzione intestato ad un terzo. Raccomandata contenente l'assegnazione del termine per le osservazioni non r

8 novembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 5/12 agosto 2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 30'360.- e fr. 6'900.- oltre interessi e spese esecutive, indicando

quale titolo di credito le pigioni arretrate come da estratto conto del 24

gennaio 2011 (fr. 35'880.-) e pigione del mese di febbraio (fr. 1'380.-);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30

settembre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore

della Giurisdizione di Locarno-Campagna, allegando, tra l’altro, il contratto

di locazione sottoscritto dal debitore in data 13 giugno 2006 (doc. B) e

l’estratto conto inquilino 30 settembre 2011, con uno scoperto di fr. 37'260.-

(doc. C);

che

con ordinanza del 3 ottobre 2011 il Pretore, richiamato l’art. 253 CPC, ha

assegnato al convenuto un termine fino al 20 ottobre 2011 per presentare

eventuali osservazioni scritte all’istanza;

che

tale termine è però decorso infruttuosamente, il plico raccomandato contenente

tale ordinanza unitamente all’istanza essendo ritornato alla Pretura con la

menzione “non ritirato”;

che

con decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione agli

atti, in particolare il contratto di locazione 13 marzo 2006 (doc. B),

costituisce valido titolo di rigetto provvisorio per l’importo posto in

esecuzione;

che

contro tale sentenza il convenuto si è rivolto al primo giudice con scritto del

2 novembre 2011, asserendo anzitutto di non avere ricevuto alcun avviso da

parte della posta della raccomandata contente l’assegno termine per inoltrare

osservazioni all’istanza, altrimenti egli si sarebbe espresso, come sta facendo

ora, sulla base della documentazione ivi annessa, rilevando in ogni modo che

egli si trovava a casa, come a tutt’oggi, in quanto ha dovuto subire un

intervento al ginocchio, tanto da trovarsi ancora in assicurazione al 100%;

che

dalla documentazione esibita, egli ha rilevato, risulta che egli aveva un

accordo di contraccambio di lavori-arretrati affitto con il procedente, tanto

che è stata allestita una fattura ed è stato intimato un precetto esecutivo nei

confronti del medesimo per un importo di fr. 39'705.- oltre accessori, di modo

che egli ha fatto opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei suo

confronti dal locatore;

che

la __________ e la __________, ha precisato, sono società di proprietà della

parte istante;

che

il Pretore ha trasmesso tale atto (un reclamo ex art. 319 segg. CPC) per

competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la

quale non lo ha intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio;

che

l’insorgente non contesta che il contratto di affitto sul quale il procedente

ha fondato la procedura esecutiva in rassegna costituisce in sé – come rilevato

dal primo giudice – riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e, pertanto,

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e nemmeno mette in dubbio

l’esattezza del conteggio di cui al doc. C, che conclude con il debito ivi

esposto;

che,

nondimeno, egli giustifica l’opposizione al precetto esecutivo con l’accordo di

contraccambio lavori-arretrati affitti stipulato con il procedente, che ha

comportato l’emissione di una fattura di fr. 39'705.00 + interessi e l’invio di

un precetto esecutivo a carico della committenza, come rilevabile dalla

documentazione annessa al reclamo, la quale non ha però potuto essere prodotta

davanti al primo giudice, non avendo egli ricevuto il plico raccomandato

contenente l’assegnazione del termine impartitogli ex art. 253 CPC per

presentare eventuali osservazioni all’istanza;

che,

rileva il reclamante, avesse egli potuto esprimersi, avrebbe per l’appunto

fatto valere che i citati lavori erano stati commissionati dallo stesso istante

nonché dalla __________, per far fronte al risarcimento “arretrati affitti”

(cfr. lettera 26 febbraio 2011 indirizzata alla __________), ritenuto in ogni

modo che la stessa __________ e la __________ sono di proprietà dello stesso

procedente;

che

è per questi motivi che egli ha sollevato opposizione al precetto esecutivo;

che

secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF di fronte a un riconoscimento di debito ai sensi

del citato art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle

eccezioni che lo infirmano;

che

è però evidente che la documentazione annessa al reclamo – ancorché in

dispregio dell’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura di reclamo non

consente alle parti di avvalersi di nuovi fatti, segnatamene di produrre nuovi

documenti – non è, comunque sia, di alcun giovamento;

che,

infatti, la fattura richiamata con insistenza dall’insorgente riguarda sì opere

edilizie verosimilmente eseguite dal convenuto nel corso del 2009, ma risulta

inequivocabilmente indirizzata alla __________ (“con la menzione lavori diversi

eseguiti per questa ditta nell’anno 2009) e non all’attenzione del procedente;

che

è però vero che la stessa fattura risulta allegata alla lettera 26 febbraio

2011.

indirizzata alla stessa __________ in cui l’insorgente, accettando la

disdetta del contratto di locazione per la data prevista il 28 febbraio 2011, ha ricordato che i lavori sono stati commissionati sia dal procedente nonché che dalla stessa __________,

come da accordi presi con l’istante per poter far fronte al risarcimento

arretrati affitti;

che,

tuttavia, tale scritto non consente né di ritenere provato o per lo meno reso

verosimile che il procedente abbia commissionato a titolo personale - accanto

alla __________ – i citati lavori, né di ritenere provato o almeno reso

verosimile che le parti (procedente e convenuto) si fossero accordate nel senso

di subordinare il versamento dei canoni arretrati, di cui il convenuto era

ancora debitore, all’adempimento del contratto di appalto sfociato, per

l’appunto, nella nota fattura all’attenzione di __________;

che,

ciò posto, non potendo l’escusso considerare il procedente suo debitore -

all’insorgente non giova nemmeno far valere che la __________ e di proprietà

del procedente, trattandosi di due soggetti giuridici diversi, per tacere del

fatto che anche in questo caso si tratta di una mera allegazione di parte

sprovvista di supporto probatorio - rispettivamente non potendo egli

subordinare l’adempimento della propria prestazione a quella relativa alle

opere sfociate nella fattura annessa al reclamo, (poiché, come visto, la

documentazione che egli vorrebbe prospettare al Pretore, in caso di

rassegnazione del termine per presentare osservazioni all’istanza, si rivela

inadatta allo scopo; egli, del resto, non pretende di poterne esibire altra),

non vi è motivo per vagliare se il convenuto sia stato davvero privato del

diritto di esprimersi per non avere ricevuto il plico raccomandato contenente

l’assegnazione del termine ex art. 253 CPC per presentare osservazioni

all’istanza;

che,

sia come sia, un rinvio degli atti al primo giudice si rivelerebbe infatti,

proprio sulla base delle argomentazioni addotte con il presente reclamo, del

tutto infruttuoso, tenuto anche conto dei limiti della procedura sommaria di

rigetto dell’opposizione (art. 251 lett. a CPC);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio, andrebbero posti a carico

della parte soccombente, ossia dello stesso reclamante;

che

data la particolarità della fattispecie e considerato che l’insorgente non è

assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 30'360.- (art. 11 lett. a

CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art.

98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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