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Decisione

14.2011.178

Esecuzione in via di realizzazione di pegno. Assenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito o atto pubblico) per il pegno. Reiezione dell'istanza

23 dicembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

__________

F__________, per un parte, e CO 1 e la S__________ (rappresentata dal suo

procuratore avv. __________ così autorizzato dall’avente diritto economico

della società __________), per l’altra parte, hanno in data 5 aprile 2006

sottoscritto a __________ un contratto di mutuo a tempo determinato (doc. B),

con il quale il primo (mutuante) ha concesso a questi ultimi (mutuatari) un

mutuo a tempo determinato di fr. 157’000.-, con una durata massima di 18 mesi a

partire dal versamento della citata somma, allo scopo di permettere loro di

dare avvio a un’operazione volta alla compravendita di silicio monocristallo

dalla Russia e alla relativa rivendita di tale prodotto in Italia (doc. B,

punto 1 primo capoverso);

che

il rimborso del mutuo era previsto in due rate di fr. 78'500.- cadauna da

pagare dal conto della S__________ al momento dell’incasso del prezzo derivante

dalle due prime forniture mensili di silicio (doc. B, punto 3);

che

a titolo di commissione per il mutuo concesso, i mutuatari hanno riconosciuto

in solido al mutuante una partecipazione all’operazione finanziaria

perfezionata dalla S__________ pari a fr. 157'000.- da versare in 10 rate da

fr. 15'700.- ciascuna, ognuna al momento del rispettivo incasso del prezzo

delle rispettive forniture di silicio (doc. B, punto 4);

che

il 29 marzo 2011 __________ F__________ ha ceduto all’avv. __________ tutte le

sue pretese dipendenti dal contratto di mutuo a tempo determinato sopra citato

(cfr. atto di cessione del credito, doc. C);

che

con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________

del 1/6.6.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’RE 1 ha

escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 157'000.- oltre interessi e

spese, indicando quale titolo di credito il contratto di mutuo a tempo

determinato __________ F__________ /CO 1 del 5 aprile 2006 (doc. A), l’atto di

cessione di credito del 29 marzo 2001 (doc. B) e – quale pegno - i titoli GPCB,

FSB, RU, come da lista allegata per dettaglio (doc. C);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24

giugno 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto

di Bellinzona;

che

- in estrema sintesi - l’istante ha asserito che con atto di cessione di

credito del 29 marzo 2011 (doc. C), __________ F__________ gli ha ceduto le

pretese derivanti dal contratto di mutuo di cui sopra e che non avendo ottenuto

il rimborso del prestito concesso, egli ha avviato la procedura esecutiva in

rassegna nei confronti del debitore CO 1 seguita per l’appunto dalla presente istanza

di rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma scoperta di fr. 157’000.-

oltre interessi e spese;

che

l’istante ha dipoi puntualizzato di detenere nel suo studio legale a Bellinzona

titoli consegnatigli personalmente dal convenuto a garanzia del pagamento di un

credito a suo favore, credito relativo a delle note professionali ancora

insolute, ciò che l’ha quindi spinto a promuovere un’altra procedura esecutiva

seguita da una nuova istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. incarto

SO.2011. 661 e 14.2011.179);

che,

stando al procedente, il contratto di mutuo del 5 aprile 2006 costituisce

senz’altro un valido documento per l’ottenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF al precetto esecutivo in rassegna;

che

con osservazioni del 13 agosto 2011 il convenuto ha anzitutto eccepito la

nullità del contratto di mutuo ex art. 20 cpv. 1 CO, asserendo che lo stesso

prevederebbe un tasso di interesse, mascherato del termine “commissione” del

66,24% annuo, che configurebbe il reato di usura (art. 157 CP);

che

il convenuto ha altresì contestato l’esigibilità delle pretesa, agli atti

mancando qualsiasi prova che la somma di fr. 157'000.- gli sia stata versata;

che,

infine, lo stesso convenuto ha pure obiettato che non sarebbe stata fornita

alcuna prova che possa attestare l’esistenza di un pegno manuale sui titoli che

l’istante tratterrebbe illegittimamente;

che,

ciò posto, ha fatto presente l’escusso, non vi è né un foro esecutivo a

Bellinzona, né una competenza giurisdizionale della Pretura di Bellinzona, in

quanto il doc. B (contratto di mutuo) risulta nullo ex art. 20 CO, ritenuto del

resto che su tale documento non è nemmeno possibile fondare un atto di pegno

manuale, in quanto non vi è alcun accordo di pegno manuale e non vi è alcun

valido diritto di ritenzione, per cui non è possibile invocare un foro speciale

per l’esecuzione in via di realizzazione di pegno, il che comporta

l’incompetenza del giudice adito, dato che egli ha domicilio in Germania;

che

in occasione dell’udienza del 19 settembre 2011 la parte istante ha prodotto un

allegato di replica datato 13 agosto 2011, con il quale si è confermata nelle

propria domanda, asserendo in particolare che l’importo oggetto del mutuo di

cui al doc. B è stata regolarmente versato, come comprovato dalla

documentazione annessa alla stessa replica, contestando che tale atto sia nullo

(semmai risulterebbe nulla soltanto la clausola relativa alla partecipazione all’utile,

non in ogni modo l’obbligo di rimborsare il mutuo come tale) e puntualizzando

che i titoli oggetto del pegno da lui detenuti gli sono stati consegnati dal

convenuto presso il suo studio legale di Bellinzona a garanzia del pagamento

delle sue pretese derivanti dal rapporto professionale con quest’ultimo, per

cui per finire si tratta di un semplice diritto di ritenzione;

che

con successiva duplica del 26 settembre 2011 – così autorizzata dal Pretore

all’udienza – il convenuto ha ribadito il proprio punto di visto, opponendosi di

nuovo a qualsiasi pretesa di controparte;

che

con decisione del 21 ottobre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto

l’istanza;

che

riferendosi all’eccezione di nullità del contratto di mutuo ex art. 20 cpv. 1

CO sollevata dal convenuto, poiché il medesimo prevederebbe un tasso di

interesse, mascherato dal termine “commissione”, del 66,24%, che configurerebbe

gli estremi del reato di usura, egli ha rilevato che con la propria istanza il procedente

ha chiesto unicamente il rimborso dell’importo di fr. 157’000..-, oltre interessi

al 5% dal 5 ottobre 2007, ma non il pagamento della “commissione” di cui al

punto 4 del contratto di mutuo (doc. B);

che

se è vero che le parti hanno pattuito una remunerazione del mutuo con una

“commissione “ del 100% per un periodo di 18 mesi, il che di per sé sarebbe

usuraia, tale circostanza – ha puntualizzato il primo giudice - rende però

unicamente nulla soltanto tale pattuizione e non tutto il contratto di mutuo

(art. 20 cpv. 2 CO);

che

per quanto riguarda l’esigibilità del credito, contestata dallo stesso convenuto,

il Pretore ha rilevato che al riguardo l’istante ha prodotto il doc. O, da cui

risulta che sul suo conto clienti sono stati depositati importi per complessivi

fr. 157’000.- con la motivazione “come da accordo telefonico con __________ F__________”,

come pure che lo stesso istante ha dipoi versato agli atti documenti attestanti

dei versamenti fatti sul suo conto clienti in favore del convenuto per

complessivi fr. 143'592.10 (doc. da F a I);

che

il doc. E, ha proseguito il Pretore, è una autorizzazione con cui il convenuto ha

acconsentito a che l’istante prelevasse dal suo conto clienti la somma di fr.

12'107.90 di sua proprietà quale rimborso per spese anticipate dall’istante medesimo

e che infine il doc. L attesta un versamento di fr. 1’300.- da un conto

dell’istante a un altro sempre intestato al procedente e non al convenuto;

che,

ciò posto, ha concluso il primo giudice, ne discende che è per lo meno

verosimile che sia stata messa a disposizione del convenuto la somma di fr.

155'700.-;

che

sull’eccezione che non sarebbe stata fornita alcuna prova che possa attestare

l’esistenza di un pegno manuale sui titoli che l’istante deterebbe illegittimamente,

lo stesso Pretore ha osservato che nel precetto esecutivo (doc. A) il

procedente ha indicato alla voce designazione del pegno:”titoli GPCB, FSB, RH:

vedi lista allegata per dettaglio (doc. C)” e che al riguardo ha prodotto i

doc. D e M;

che,

in particolare, secondo il primo giudice, il doc. M è un verbale interno per le

operazioni di pignoramento, al quale è allegato un elenco dei titoli che risultavano

essere nel suo studio il giorno della stesura del verbale, ovvero il 15 settembre

2011;

che,

ha però puntualizzato il Pretore, l’istante stesso ha addotto di detenere detti

titoli di proprietà del convenuto, in quanto il medesimo glie li avrebbe consegnati

a garanzia del pagamento delle sue pretese derivanti dal rapporto professionale

e nell’ambito della gestione delle diverse pratiche legali e finanziarie di cui

si occupava, in particolare la questione relativa alla S__________, sostenendo

per finire che si tratterrebbe di un diritto di ritenzione;

che

già per questa ammissione, ha concluso il giudice di prime cure, il motivo per

cui si troverebbe in possesso dei titoli sui cui vanterebbe un diritto di pegno,

nulla ha che vedere con la pretesa oggetto della vertenza;

che

del resto, egli ha puntualizzato, non vi è alcun titolo che renda per lo meno

verosimile l’esistenza di un diritto di pegno sui titoli in rassegna;

che,

ciò posto, secondo lo stesso giudice, l‘istanza deve essere disattesa in quanto

se l’istanza di rigetto è da respingere o per la pretesa creditoria o per il

diritto di pegno, la domanda va respinta, comunque sia, integralmente;

che

contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo del 4 novembre

2011 postulando l’accoglimento dell’istanza;

che

a suo giudizio non vi è dubbio che anche l’importo di fr. 1'300.- è stato

versato a favore del convenuto dato che, come risulta dal contratto di mutuo doc.

B, egli era procuratore della S__________ e come tale era autorizzato a versare

al mutuante determinate somme di denaro in relazione con lo stesso;

che

il 12 aprile 2006, prosegue il reclamante, su precisa istruzione del convenuto

egli ha versato al soggetto, per il tramite del suo conto clienti, fr. 1'300.-;

che

il motivo di tale pagamento, assevera l’istante, era la reintegrazione per il

pagamento del prezzo di un campione di silicio, di modo che questa somma è

stata trasferita dal conto clienti in franchi del reclamante al conto clienti

in dollari dello stesso, per poi essere riversata sul conto della S__________ rappresentata

dal qui istante, il quale era autorizzato dall’avente diritto economico del

conto __________ C__________ a procedere in tal senso,

che

la somma versata dal reclamante al convenuto ammonta pertanto a fr. 157'000.-;

che

essendo stata accertata l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per

l’intera somma posta in esecuzione, obietta il reclamante, l’istanza di rigetto

andava accolta preliminarmente, indipendentemente dalla questione della realizzazione

del pegno;

che,

in ogni modo, assevera l’istante, il Pretore non ha esaminato attentamente la

documentazione agli atti nel vagliare la questione dell’esistenza o meno di un

diritto di pegno sui titoli in questione;

che

dal fascicolo processuale, egli rileva, risulta che egli era procuratore della

società S__________, e che è altresì evidente che questo contratto è stato

stipulato solo ed esclusivamente perché il reclamante era in stretto contatto

con il convenuto nell’ambito delle pratiche professionali che svolgeva per lui;

che,

egli soggiunge, è stato l’istante a mettere in contatto le parti e a permettere

loro di concludere questo contratto, di modo che il convenuto è perfettamente a

conoscenza del fatto che senza di lui, rispettivamente senza il suo intervento

diretto, egli non avrebbe ricevuto questa somma di denaro a titolo di prestito;

che

del resto, sempre secondo l’insorgente, il convenuto non nega tali rapporti

professionali, ritenuto in ogni modo che la prova inconfutabile dell’esistenza

di tali stretti rapporti è costituita dal fatto che il mutuo non è stato versato

in rate regolari, bensì in rate e importi precisi e su indicazioni del convenuto,

per cui si tratta di versamenti direttamente legati alle citate relazioni professionali;

che

a mente del reclamante non va poi nemmeno scordato che la somma di fr.

12'107.90 è servita al convenuto per onorare una pratica legale dell’istante,

pratica a non averne dubbio legata alla questione dell’incasso dei titoli bonds

in Germania, titoli che egli ora detiene;

che

se è vero che egli detiene questi titoli a garanzia del pagamento delle sue pretese

derivanti dal rapporto professionale nell’ambito della gestione delle diverse

pratiche legali e finanziarie di cui si occupava, in particolare la questione della

S__________, la documentazione esibita e la posizione esposta dal convenuto nei

suoi allegati, dimostrano inequivocabilmente che l’insorgente non solo è in possesso

di un chiaro riconoscimento di debito da parte del convenuto, che gli da solo

il diritto di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione al relativo

precetto esecutivo, ma anche il diritto di fare valere il proprio pegno chiedendo

la realizzazione dei titoli che detiene e che gli sono stati consegnati liberamente

dal cliente nell’ambito delle pratiche professionali di cui si occupava e di

cui è intermediario;

che,

di conseguenza, secondo il reclamante, non vi è chi non veda come vi sia un chiaro

nesso diretto e conseguente con le ulteriori pretese fatte valere con il presente

reclamo, oltre che con quelle oggetto dell’incarto SO.2011.661;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto 4 novembre 2011 a fronte di una decisione notificata alla reclamante

in data 25 ottobre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio risulta

tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata

deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve contenere

la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un

importo di denaro facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento di

debito può essere anche dedotto da un insieme di documenti, se da essi

risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1. con rinvii);

che,

come giustamente rilevato dal Pretore nel consid. 1 pag. 4 della decisione impugnata,

al quale si rinvia, il contratto di mutuo agli atti (doc. B) costituisce riconoscimento

di debito nella misura in cui il convenuto, unitamente all’altra mutuataria S__________

si è impegnato, nel contesto delle clausole ivi illustrate, a restituire al mutuante

__________ F__________ - e quindi al qui istante a seguito della cessione di

credito di cui al C - la somma di fr. 157’000.-, sempre che vi sia la prova che

il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale mutuato;

che,

come visto, tale prova - sempre secondo il Pretore - risulta data soltanto per

una parte (ancorché consistente) del prestito, ovvero per fr. 155'700.- , e non,

quindi, per la rimanenza di fr. 1'300.- , dato che il doc. L che attesterebbe

tale versamento si riferisce a una operazione da un conto dell’istante a un

altro conto, sempre intestato al procedente (causale indicata: reintegrazione

per pagamento prezzo campione silicio) a non al qui convenuto;

che

la questione a sapere se lo stralcio dell’addendo di fr. 1'300.- è conseguente

a un accertamento manifestamente errato dei fatti, come in sostanza adombrato dall’insorgente,

può essere tuttavia lasciata indecisa per le considerazioni che seguono;

che,

come rilevato in sentenza, il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni

stadio di causa – quindi anche in sede di reclamo – se la documentazione

prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il

creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza

con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag.331; gillliéron, Commentaire de la LP, vol

II, Losanna, n.73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 200, pag. 112 ad

c);

che

nell’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi

è un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo;

che

per il diritto di pegno il rigetto provvisorio dell’opposizione può perciò essere

concesso se è dato un riconoscimento del pegno constatato tramite un atto

sottoscritto oppure un atto pubblico (staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, 2a edizione, vol. I, n. 166 e 169 ad art 82): salvo

menzione espressa contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia

contro il credito sia contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF);

che,

perciò, in un contesto del genere devono essere prodotti sia un titolo per il

credito che un titolo per il diritto di pegno, ritenuto che in via di principio

i due titoli devono essere considerati indipendentemente l’uno dall’altro;

che

nel caso in cui o per il credito oppure per il diritto di pegno l’istanza di rigetto

deve venire respinta, va respinta l’istanza complessivamente e per la parte per

la quale il rigetto avrebbe potuto essere concesso, non si deve più decidere;

che

un rigetto parziale solo per il credito oppure solo per il diritto di pegno,

contrariamente all’opinione del reclamante, non è quindi una soluzione

praticabile, ritenuto che in ogni caso deve essere iniziata una causa di merito

concernente la reiezione dell’opposizione;

che

si potrebbe infatti giungere ad una situazione tale da indurre il creditore a

introdurre per il credito una causa di riconoscimento e il debitore in relazione

al diritto di pegno a procedere a un’azione di disconoscimento (staehelin, op. cit., n. 166 ad art. 82; stücheli, op. cit., pag. 209; hunkeler, Kurzkommentar zum SchKG, Basilea

2009, n. 34 ad art. 82 LEF; CEF, sentenza 23 novembre 2009, inc. 14.2010.80,

consid. 10);

che,

come rilevato in precedenza, in un’esecuzione in via di realizzazione di pegno,

il giudice verifica perciò se vi è un titolo attestante l’esistenza del pegno

indicato nel precetto esecutivo;

che,

in definitiva, per il diritto di pegno il rigetto provvisorio può essere concesso

se è dato un riconoscimento di debito del pegno constatato tramite un atto

sottoscritto oppure un atto pubblico (staehelin,

op. cit. n. 166 e 169 ad art. 82 ; CEF, sentenza citata, consid. 10);

che

occorre pertanto verificare se agli atti risulta un contratto scritto di messa

a pegno dei titoli di cui alla distinta indicata nel precetto esecutivo (sulla

specifica problematica e, segnatamente, su un esigenza del genere nelle procedura

di rigetto dell’opposizione, cfr. sentenza del Tribunale federale 5A 855/2009

del 26 marzo 2010, consid.5.2);

che,

come giustamente rilevato dal primo giudice, agli atti manca un titolo del genere,

motivo per cui già per questa sola ragione l’istanza andava disattesa, non

potendo al riguardo supplire il doc. M, il quale costituisce solo un verbale interno

per le operazioni di pignoramento, al quale è allegato un elenco di titoli che

risultavano essere nello studio dell’istante il giorno della stesura, ovvero il

15.

settembre 2011 (cfr. decisione impugnata, consid. 5 in fondo);

che,

in ogni modo, la presunta messa a pegno dei titoli in rassegna, se avvenuta,

per stessa ammissione del reclamante davanti al primo giudice, non si riferisce

all’oggetto della pretesa posta in esecuzione, ossia al mutuo di cui al doc. B,

ma solo al pagamento delle pretese del procedente derivanti dal suo rapporto

professionale, segnatamente nell’ambito della gestione delle diverse pratiche

legali e finanziarie di cui egli si occupava, con particolare riferimento alla questione

relativa alla S__________, di modo che si sarebbe per finire trattato nient’altro

che di un diritto di ritenzione, che nulla a che vedere con la restituzione, come

tale, del mutuo (decisione impugnata, consid. 5),

che,

al riguardo, si rivelano prive di pregio le considerazioni con le quali il reclamante

si propone in buona sostanza di dimostrare che vi sarebbe un nesso

indissolubile tra la sua attività professionale, per la cui remunerazione

sarebbero stati dati in garanzia i titoli, e il contratto di mutuo, ove egli

risultava essere il procuratore della società S__________, per cui è evidente

che questo contratto è stato concluso solo ed esclusivamente, perché egli era in

stretto contatto con il convenuto nel contesto delle pratiche professionali che

svolgeva per lui;

che,

infatti, agli atti non vi è alcun riscontro che consente di far proprio uno scenario

del genere, ossia di ritenere che i titoli sarebbero stati dati in garanzia per

qualsiasi pretesa avente un legame, anche solo indiretto, con la fattispecie di

cui dal doc. B;

che

non sussistendo le condizioni per rigettare (anche) l’opposizione al precetto

esecutivo per quanto riguarda il pegno, a giusta ragione il Pretore ha respinto

l’istanza, a prescindere dal fatto che per lo meno vi è un valido riconoscimento

di debito per fr. 155'700.-;

che

ne discende pertanto la reiezione del reclamo, proposto senza forza

argomentativa;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1

OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 900.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Intimazione

a:

- __________

- __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

157'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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