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Decisione

14.2011.179

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo che si presta a diverse interpretazioni. Riconoscimento di debito non chiaro e incondizionato

23 dicembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che in

data 25 giugno 2011 l’RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto un accordo, nel quale è

stato spiegato che il primo ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore

del secondo, che sono sfociate in 3 note professionali a quel momento scadute e

insolute, segnatamente nella nota professionale del 27 settembre 2007 in re S__________ di USD 55'271.10, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re G__________ di fr. 12'349.40, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re S__________ di fr. 2'194,40 (doc. B, A/premessa);

che, ciò

premesso, le parti hanno concordato a saldo delle suddette pretese l’impegno

del cliente di versare all’RE 1 l’importo omnicomprensivo di fr. 50'000.-, da

pagare in rate minime brevi manu di fr. 5’000.- a far tempo dal 3 dicembre 2010

nel suo ufficio di __________, dietro contestuale consegna, in proporzione al

pagamento effettuato, di titoli detenuti in ritenzione dallo stesso avvocato e

di proprietà di CO 1 (doc. B, oggetto, punto 1);

che in

base al citato accordo, con il pagamento dell’importo minimo concordato, il

termine successivo di pagamento veniva spostato di 30 giorni e così di seguito

(doc. B, oggetto, punto 2), con la puntualizzazione che in caso di mancato

rispetto dei relativi termini di pagamento, l’RE 1 sarebbe stato libero di fare

valere integralmente le proprie pretese derivanti dalle fatture di cui alla

premessa (doc. B, oggetto, punto 3);

che CO 1

ha versato una prima rata di fr. 5'025.- il 12 gennaio 2011, ricevendo in

consegna 48 titoli (doc. D);

che in

seguito l’RE 1 ha più volte sollecitato il proprio cliente al rispetto degli

accordi presi, ma inutilmente;

che a

seguito di tale atteggiamento, con precetto esecutivo (in via di realizzazione

di un pegno manuale) n. __________ del 1/8 giugno 2011 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Bellinzona, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr.

12'349.40 e fr. 63'175.10 T (totale fr. 75'524.50), oltre interessi e spese,

indicando quale titolo di credito:” Accordo 15.06.2010 con relative note

professionali del 27 09.2007 e del 09.02.2010 (doc. A). Titoli GPCB, FSB, RU”,

e quale designazione del pegno: “Titoli GPCB, FSB, RU: v. distinta allegata per

dettaglio (doc. B)”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24 giugno

2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto

di Bellinzona;

che

l’istante, in estrema sintesi, ha in particolare fondato la propria domanda

sull’accordo del 15 giugno 2010 (doc. B), che in caso di mancato rispetto dei

termini di pagamento concordati per liquidare la pendenza con il versamento

della somma complessiva di fr. 5'000.- da parte del convenuto a saldo di ogni

pretesa, consentiva al procedente di fare valere integralmente le proprie

pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa sub A dello stesso

accordo;

che con

osservazioni del 13 agosto 2011 il convenuto si è opposto all’accoglimento

dell’istanza, contestando, tra l’altro, l’esistenza di un valido riconoscimento

di debito, in quanto l’accordo del 15 giugno 2010 sarebbe da considerare nullo

e quindi privo di ogni effetto poiché decaduto e inoltre non conterrebbe alcun

riconoscimento di debito da parte sua, dato che gli non ha riconosciuto le

fatture di cui l’istante chiede il pagamento e neppure i singoli importi ad

esse afferenti, altrimenti non si sarebbe reso necessaria la conclusione dell’accordo

di cui al doc. B;

che nei

rispettivi allegati di replica e duplica del 19 settembre (replica) e del 26

settembre 2011 (duplica) le parti si sono confermate nel proprio punto di

vista;

che nel

frattempo una proposta transattiva formulata dal Pretore aggiunto all’udienza

del 19 settembre 2011 e volta a comporre la vertenza con il versamento brevi manu

all’istante da parte del convenuto della somma di fr. 5’000.-a saldo di ogni

pretesa, dietro contestuale consegna del 30% di ogni tipo di titoli tedesco (come

a punto 3 dell’istanza di rigetto), non è andata in porto;

che con

decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto

l’istanza;

che

riferendosi all’’accordo 15 giugno 2010 sul quale il procedente ha fondato

l’istanza, egli ha rilevato che tale documento non contiene una chiara ed

esplicita volontà del debitore di pagare - nel loro intero ammontare - le note professionali menzionate nella

premessa A dell’accordo in questione, ma unicamente l’indicazione che l’istante

ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore del convenuto, che sono sfociate

in tre note professionali a quel momento scadute e insolute (cfr. doc. B,

A/premessa);

che nel

seguito - ha puntualizzato il

primo giudice - le parti hanno tuttavia concordato il pagamento di un importo

omnicomprensivo di fr. 50’000.- a saldo delle pretese dell’istante di cui alla

citata premessa;

che lo

stesso istante, sempre stando alla decisione impugnata, ha dal conto suo

addotto di avere richiamato il pagamento delle note professionali, chiedendo il

rispetto dell’accordo preso (istanza di rigetto dell’opposizione, pag. 3, punto

5) e che non avendovi il convenuto ottemperato ha avviato la presente procedura

esecutiva volta al soddisfacimento integrale delle sue pretese derivanti dalle

tre fatture di cui alla premessa A del doc. B);

che la

condizione posta dall’accordo non si è perciò avverata, come ammesso

dall’istante;

che di

conseguenza, ha concluso il Pretore, l’accordo è da considerare decaduto a

tutti gli effetti per esplicita volontà delle parti, come indicato al punto 3

del medesimo, per cui il medesimo accordo non può neppure essere considerato

come riconoscimento di debito per la somma di fr. 50’000.- di cui al punto 1;

che, ciò

posto, egli ha quindi dato torto all’istante, senza vagliare le ulteriori

eccezioni sollevate dal convento;

che

contro tale decisione l’istante è insorto con reclamo del 4 novembre 2011,

ritenendo il ragionamento del Pretore illogico;

che, a

suo giudizio, le parti non avrebbe infatti mai sottoscritto un accordo di

pagamento per un importo inferiore rispetto agli addendi menzionanti nella

premessa A dell’accordo doc. B, se non fosse stato evidente che il convenuto

aveva chiaramente riconosciuto il ben fondato delle tre note professionali in

rassegna, di modo che la semplice lettura dell’accordo conduce a un

riconoscimento di debito da parte del convenuto per l’intero importo posto in

esecuzione;

che del

resto, puntualizza il reclamante, i documenti agli atti e le azioni del convenuto

(consegna dei titoli a garanzia del credito e sottoscrizione dell’accordo doc.

B), così come le relative prove “comprovabili”, attestano chiaramente e inequivocabilmente

il riconoscimento di debito da parte dello stesso convenuto in merito alle note

professionali;

che,

secondo l’insorgente, la decadenza dell’accordo per il mancato pagamento delle

rate previste dal compromesse è irrilevante, dato che tale circostanza non ha influito

sul fatto che il convenuto fosse ancora debitore di quanto aveva espressamente

riconosciuto;

che sarebbe

del resto assurdo che, oltre a non rispettare un accordo che lo favoriva, il

debitore si trovi ancora più premiato nel senso che, decaduto l’accordo,

decadeva pure l’obbligo di pagare l’importo inferiore pattuito;

che il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto

il 4 novembre 2011 a fronte di una decisione notificata in data 25 ottobre 2001

(cfr. ricerca Track &Trace), il rimedio risulta tempestivo e , quindi,

sotto questo profilo, ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che, al

fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso- o dal suo rappresentante - e deve contenere la dichiarazione di

volontà di pagare al creditore, senza riserve o condizioni, un importo di

denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento

di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi

risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

che,

nella fattispecie, non vi è dubbio che il punto B/1 dell’accordo doc. B

contiene un chiaro riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto - dipartendosi da quanto illustrato nella premessa

A che precede, ossia dalle prestazioni legali e notarli dell’istante a suo favore

e sfociate in tre note professionali scadute e insolute - si è impegnato a versare

a saldo delle avversarie pretese la somma di fr. 50'000.- alle condizioni nel

dettaglio ivi esposte (cfr. anche il successivo punto B/2);

che,

tuttavia, non vi è motivo di soffermarsi oltre su tale aspetto, dato che a

seguito del preteso mancato rispetto da parte del convenuto delle condizioni che

gli erano state imposte nell’onorare tale impegno, l’accordo è decaduto a tutti

gli effetti, così come stabilito dal punto B/3 del compromesso, circostanza

ammessa peraltro da entrambe le parti;

che, del

resto, il reclamante non procede per l’incasso dell’importo di fr. 50'000.- di

cui per l’appunto alla clausola B/1 dell’accordo doc. B, ma per l’intera somma

esposta nella premessa A che precede, avvalendosi del successivo punto B/3,

secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati per

il versamento dei citati fr. 50’000.-, con conseguente decadimento a tutti gli

effetti dell’accordo, l’istante sarebbe stato libero di fare valere integralmente

le proprie pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa;

che a giusta

ragione il Pretore ha però negato la qualifica di riconoscimento di debito in

tale clausola;

che se si

può convenire con il reclamante che il suo ragionamento potrebbe anche reggere nella

misura in cui egli argomenta che, da un punto di vista logico, una pattuizione

come quella concordata nel punto B/1 dell’accordo doc. B - chiaramente favorevole al convenuto -

aveva un senso soltanto se fosse stato pacifico che gli importi indicati nella

premessa A non venivano come tali contestati - di modo che la clausola, secondo

cui in caso di decadimento della transazione egli sarebbe stato libero di fare

valere integralmente le sue pretese derivanti dalle notule professionali non

poteva che riferirsi al diritto di richiedere l’intera somma senza particolari

difficoltà - altrettanto difendibile è però l’obiezione del convenuto (v.

osservazioni all’istanza, pag. 4), secondo cui l’accordo doc. B/1 è invece

stato stipulato proprio per una ragione opposta, ovvero perché il mandante non

ha mai inteso riconoscere le cifre esposte dalla controparte nella premessa

(anzi, le ha sempre contestate), di modo che con il decadimento dell’accordo,

all’istante non può essere riconosciuta la facoltà di procedere all’incasso dell’intero

suo preteso credito previa individuazione nell’accordo medesimo degli estremi

di un implicito riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF riferito alla

fattispecie indicata ad A dell’accordo stesso;

che ne

discende pertanto che il riferimento alla facoltà per l’istante di fare valere

integralmente le proprie pretese derivanti dalla tre fatture in rassegna a seguito

del decadimento dell’accordo transattivo di cui ai punti B/1 e B/2, non va quindi

necessariamente interpretato come un nulla osta al procedente di incassare il dovuto

nella via agevolata garantita dall’art. 82 cpv. 1 LEF, la stessa clausola potendo

invece essere interpretata in modo meno compromettente per l’escusso, ossia

come il diritto dell’istante di procedere all’incasso delle proprie pretese mediante

l’avvio di una procedura ordinaria, senza rischiare che la controparte gli

possa eccepire l’infondatezza del credito richiamando la riduzione concordata nei

punti B/1 e B/2 dell’accordo;

che, in

altri termini, facendo difetto una chiara situazione che consente di individuare

negli accordi di cui al doc. B le condizioni per ammettere un riconoscimento di

debito chiaro e incondizionato da parte del convenuto per l’intera somma

pretesa dall’istante, la decisione impugnata merita tutela;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Intimazione

a.

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

75'524,50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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