14.2011.179
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo che si presta a diverse interpretazioni. Riconoscimento di debito non chiaro e incondizionato
23 dicembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.179
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo che si presta a diverse interpretazioni. Riconoscimento di debito non chiaro e incondizionato
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.179
Lugano
23 dicembre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 24 giugno 2011 presentata da
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato in data 8 giugno
2011 per il pagamento di fr. 12'349.40 oltre interessi al 5% dal 15 febbraio
2010 e di fr. 63'175.10 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 2007;
istanza respinta dal Pretore del distretto di Bellinzona
con decisione del 21 ottobre 2011 (SO.2011.661);
decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del
4 novembre 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che in
data 25 giugno 2011 l’RE 1 e CO 1 hanno sottoscritto un accordo, nel quale è
stato spiegato che il primo ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore
del secondo, che sono sfociate in 3 note professionali a quel momento scadute e
insolute, segnatamente nella nota professionale del 27 settembre 2007 in re S__________ di USD 55'271.10, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re G__________ di fr. 12'349.40, rispettivamente nella nota professionale del 9 febbraio 2010 in re S__________ di fr. 2'194,40 (doc. B, A/premessa);
che, ciò
premesso, le parti hanno concordato a saldo delle suddette pretese l’impegno
del cliente di versare all’RE 1 l’importo omnicomprensivo di fr. 50'000.-, da
pagare in rate minime brevi manu di fr. 5’000.- a far tempo dal 3 dicembre 2010
nel suo ufficio di __________, dietro contestuale consegna, in proporzione al
pagamento effettuato, di titoli detenuti in ritenzione dallo stesso avvocato e
di proprietà di CO 1 (doc. B, oggetto, punto 1);
che in
base al citato accordo, con il pagamento dell’importo minimo concordato, il
termine successivo di pagamento veniva spostato di 30 giorni e così di seguito
(doc. B, oggetto, punto 2), con la puntualizzazione che in caso di mancato
rispetto dei relativi termini di pagamento, l’RE 1 sarebbe stato libero di fare
valere integralmente le proprie pretese derivanti dalle fatture di cui alla
premessa (doc. B, oggetto, punto 3);
che CO 1
ha versato una prima rata di fr. 5'025.- il 12 gennaio 2011, ricevendo in
consegna 48 titoli (doc. D);
che in
seguito l’RE 1 ha più volte sollecitato il proprio cliente al rispetto degli
accordi presi, ma inutilmente;
che a
seguito di tale atteggiamento, con precetto esecutivo (in via di realizzazione
di un pegno manuale) n. __________ del 1/8 giugno 2011 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr.
12'349.40 e fr. 63'175.10 T (totale fr. 75'524.50), oltre interessi e spese,
indicando quale titolo di credito:” Accordo 15.06.2010 con relative note
professionali del 27 09.2007 e del 09.02.2010 (doc. A). Titoli GPCB, FSB, RU”,
e quale designazione del pegno: “Titoli GPCB, FSB, RU: v. distinta allegata per
dettaglio (doc. B)”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 24 giugno
2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto
di Bellinzona;
che
l’istante, in estrema sintesi, ha in particolare fondato la propria domanda
sull’accordo del 15 giugno 2010 (doc. B), che in caso di mancato rispetto dei
termini di pagamento concordati per liquidare la pendenza con il versamento
della somma complessiva di fr. 5'000.- da parte del convenuto a saldo di ogni
pretesa, consentiva al procedente di fare valere integralmente le proprie
pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa sub A dello stesso
accordo;
che con
osservazioni del 13 agosto 2011 il convenuto si è opposto all’accoglimento
dell’istanza, contestando, tra l’altro, l’esistenza di un valido riconoscimento
di debito, in quanto l’accordo del 15 giugno 2010 sarebbe da considerare nullo
e quindi privo di ogni effetto poiché decaduto e inoltre non conterrebbe alcun
riconoscimento di debito da parte sua, dato che gli non ha riconosciuto le
fatture di cui l’istante chiede il pagamento e neppure i singoli importi ad
esse afferenti, altrimenti non si sarebbe reso necessaria la conclusione dell’accordo
di cui al doc. B;
che nei
rispettivi allegati di replica e duplica del 19 settembre (replica) e del 26
settembre 2011 (duplica) le parti si sono confermate nel proprio punto di
vista;
che nel
frattempo una proposta transattiva formulata dal Pretore aggiunto all’udienza
del 19 settembre 2011 e volta a comporre la vertenza con il versamento brevi manu
all’istante da parte del convenuto della somma di fr. 5’000.-a saldo di ogni
pretesa, dietro contestuale consegna del 30% di ogni tipo di titoli tedesco (come
a punto 3 dell’istanza di rigetto), non è andata in porto;
che con
decisione del 21 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto
l’istanza;
che
riferendosi all’’accordo 15 giugno 2010 sul quale il procedente ha fondato
l’istanza, egli ha rilevato che tale documento non contiene una chiara ed
esplicita volontà del debitore di pagare - nel loro intero ammontare - le note professionali menzionate nella
premessa A dell’accordo in questione, ma unicamente l’indicazione che l’istante
ha svolto delle prestazioni legali e notarili a favore del convenuto, che sono sfociate
in tre note professionali a quel momento scadute e insolute (cfr. doc. B,
A/premessa);
che nel
seguito - ha puntualizzato il
primo giudice - le parti hanno tuttavia concordato il pagamento di un importo
omnicomprensivo di fr. 50’000.- a saldo delle pretese dell’istante di cui alla
citata premessa;
che lo
stesso istante, sempre stando alla decisione impugnata, ha dal conto suo
addotto di avere richiamato il pagamento delle note professionali, chiedendo il
rispetto dell’accordo preso (istanza di rigetto dell’opposizione, pag. 3, punto
5) e che non avendovi il convenuto ottemperato ha avviato la presente procedura
esecutiva volta al soddisfacimento integrale delle sue pretese derivanti dalle
tre fatture di cui alla premessa A del doc. B);
che la
condizione posta dall’accordo non si è perciò avverata, come ammesso
dall’istante;
che di
conseguenza, ha concluso il Pretore, l’accordo è da considerare decaduto a
tutti gli effetti per esplicita volontà delle parti, come indicato al punto 3
del medesimo, per cui il medesimo accordo non può neppure essere considerato
come riconoscimento di debito per la somma di fr. 50’000.- di cui al punto 1;
che, ciò
posto, egli ha quindi dato torto all’istante, senza vagliare le ulteriori
eccezioni sollevate dal convento;
che
contro tale decisione l’istante è insorto con reclamo del 4 novembre 2011,
ritenendo il ragionamento del Pretore illogico;
che, a
suo giudizio, le parti non avrebbe infatti mai sottoscritto un accordo di
pagamento per un importo inferiore rispetto agli addendi menzionanti nella
premessa A dell’accordo doc. B, se non fosse stato evidente che il convenuto
aveva chiaramente riconosciuto il ben fondato delle tre note professionali in
rassegna, di modo che la semplice lettura dell’accordo conduce a un
riconoscimento di debito da parte del convenuto per l’intero importo posto in
esecuzione;
che del
resto, puntualizza il reclamante, i documenti agli atti e le azioni del convenuto
(consegna dei titoli a garanzia del credito e sottoscrizione dell’accordo doc.
B), così come le relative prove “comprovabili”, attestano chiaramente e inequivocabilmente
il riconoscimento di debito da parte dello stesso convenuto in merito alle note
professionali;
che,
secondo l’insorgente, la decadenza dell’accordo per il mancato pagamento delle
rate previste dal compromesse è irrilevante, dato che tale circostanza non ha influito
sul fatto che il convenuto fosse ancora debitore di quanto aveva espressamente
riconosciuto;
che sarebbe
del resto assurdo che, oltre a non rispettare un accordo che lo favoriva, il
debitore si trovi ancora più premiato nel senso che, decaduto l’accordo,
decadeva pure l’obbligo di pagare l’importo inferiore pattuito;
che il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto
il 4 novembre 2011 a fronte di una decisione notificata in data 25 ottobre 2001
(cfr. ricerca Track &Trace), il rimedio risulta tempestivo e , quindi,
sotto questo profilo, ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che, al
fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso- o dal suo rappresentante - e deve contenere la dichiarazione di
volontà di pagare al creditore, senza riserve o condizioni, un importo di
denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il riconoscimento
di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi
risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);
che,
nella fattispecie, non vi è dubbio che il punto B/1 dell’accordo doc. B
contiene un chiaro riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto - dipartendosi da quanto illustrato nella premessa
A che precede, ossia dalle prestazioni legali e notarli dell’istante a suo favore
e sfociate in tre note professionali scadute e insolute - si è impegnato a versare
a saldo delle avversarie pretese la somma di fr. 50'000.- alle condizioni nel
dettaglio ivi esposte (cfr. anche il successivo punto B/2);
che,
tuttavia, non vi è motivo di soffermarsi oltre su tale aspetto, dato che a
seguito del preteso mancato rispetto da parte del convenuto delle condizioni che
gli erano state imposte nell’onorare tale impegno, l’accordo è decaduto a tutti
gli effetti, così come stabilito dal punto B/3 del compromesso, circostanza
ammessa peraltro da entrambe le parti;
che, del
resto, il reclamante non procede per l’incasso dell’importo di fr. 50'000.- di
cui per l’appunto alla clausola B/1 dell’accordo doc. B, ma per l’intera somma
esposta nella premessa A che precede, avvalendosi del successivo punto B/3,
secondo cui in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento concordati per
il versamento dei citati fr. 50’000.-, con conseguente decadimento a tutti gli
effetti dell’accordo, l’istante sarebbe stato libero di fare valere integralmente
le proprie pretese derivanti dalle tre fatture elencate nella premessa;
che a giusta
ragione il Pretore ha però negato la qualifica di riconoscimento di debito in
tale clausola;
che se si
può convenire con il reclamante che il suo ragionamento potrebbe anche reggere nella
misura in cui egli argomenta che, da un punto di vista logico, una pattuizione
come quella concordata nel punto B/1 dell’accordo doc. B - chiaramente favorevole al convenuto -
aveva un senso soltanto se fosse stato pacifico che gli importi indicati nella
premessa A non venivano come tali contestati - di modo che la clausola, secondo
cui in caso di decadimento della transazione egli sarebbe stato libero di fare
valere integralmente le sue pretese derivanti dalle notule professionali non
poteva che riferirsi al diritto di richiedere l’intera somma senza particolari
difficoltà - altrettanto difendibile è però l’obiezione del convenuto (v.
osservazioni all’istanza, pag. 4), secondo cui l’accordo doc. B/1 è invece
stato stipulato proprio per una ragione opposta, ovvero perché il mandante non
ha mai inteso riconoscere le cifre esposte dalla controparte nella premessa
(anzi, le ha sempre contestate), di modo che con il decadimento dell’accordo,
all’istante non può essere riconosciuta la facoltà di procedere all’incasso dell’intero
suo preteso credito previa individuazione nell’accordo medesimo degli estremi
di un implicito riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF riferito alla
fattispecie indicata ad A dell’accordo stesso;
che ne
discende pertanto che il riferimento alla facoltà per l’istante di fare valere
integralmente le proprie pretese derivanti dalla tre fatture in rassegna a seguito
del decadimento dell’accordo transattivo di cui ai punti B/1 e B/2, non va quindi
necessariamente interpretato come un nulla osta al procedente di incassare il dovuto
nella via agevolata garantita dall’art. 82 cpv. 1 LEF, la stessa clausola potendo
invece essere interpretata in modo meno compromettente per l’escusso, ossia
come il diritto dell’istante di procedere all’incasso delle proprie pretese mediante
l’avvio di una procedura ordinaria, senza rischiare che la controparte gli
possa eccepire l’infondatezza del credito richiamando la riduzione concordata nei
punti B/1 e B/2 dell’accordo;
che, in
altri termini, facendo difetto una chiara situazione che consente di individuare
negli accordi di cui al doc. B le condizioni per ammettere un riconoscimento di
debito chiaro e incondizionato da parte del convenuto per l’intera somma
pretesa dall’istante, la decisione impugnata merita tutela;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 550.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Intimazione
a.
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
75'524,50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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