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Decisione

14.2011.18

Rigetto definitivo dell'opposizione. Assenza dell'escusso all'udienza senza preventiva richiesta di rinvio. Certificato medico prodotto solo dopo l'emanazione della sentenza. Asserito mancato ricevime

24 febbraio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 16'302.70 oltre interessi e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito:”Rechtskräftiges Urteil des

Bezirkgerichts __________ vom 9.Juli 2009 (sentenza giudiziale)”;

che

interposta opposizione dall’escusso, con istanza 21 settembre 2010 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo ex art. 80 LEF, allegando la

sentenza 9 luglio 2009 del Bezirksgericht di __________, dichiarata passata in

giudicato (“rechtskräftig”), con la quale la controparte è stata condannata a

versarle la somma di fr. 13’002.70, oltre fr. 3'300.- di ripetibili (doc. C);

che con

ordinanza del 22 settembre il Pretore ha citato le parti a comparire in

Pretura, mercoledì 27 ottobre, per procedere al contradditorio, udienza

spostata al 29 novembre successivo su richiesta dell’istante;

che nel

contempo, ossia con istanza 24/25 ottobre 2010, PA 2, in rappresentanza del convenuto, richiamata la sua telefonata del 22 ottobre precedente, ha a sua

volta chiesto il rinvio dell’udienza indetta per il 27 ottobre 2010, allegando

un certificato medico attestante l’impossibilità per il rappresentato di

partecipare alla citata udienza, per quindi asserire che, essendo il convenuto

in cura medica a __________ almeno fino a gennaio 2011, l’udienza andava

fissata dopo tale periodo;

che in

accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza 26 ottobre 2010 il Pretore

ha ricitato le parti per martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;

che

all’udienza così indetta è però comparsa la sola parte istante, la quale si è

confermata nella propria domanda;

che con

sentenza del 1° febbraio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

accolto l’istanza, ritenendo che la sentenza esibita dalla procedente

costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80

LEF;

che in

data 11 febbraio 2011 RE 1, tramite PA 2, ha presentato un reclamo contro la predetta decisione, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza del 1°

febbraio 2011 in quanto impedito per motivi di salute come attestato dal

certificato medico annesso al ricorso ed eccependo, in ogni modo, di non avere

mai ricevuto al suo domicilio di __________ la sentenza __________ sulla quale

la procedente ha fondato la propria istanza, per poi puntualizzare di avere

effettuato per la procedente un rinnovamento del suo appartamento, come dalla

lettera allegata al ricorso, di modo che per incassare il dovuto egli ha fatto

intervenire un suo avvocato, che alle fine ha liquidato la pendenza con un

importo di fr. 16'000.-;

che, ciò

posto, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

considerato

Considerandi

che

risalendo la decisione impugnata al 1° febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si

pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurali

applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione proposta il 21 settembre 2010;

che, al

riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti

alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento

della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente;

che si

rivela perciò corretto il richiamo da parte del pretore alla legge cantonale di

applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito

vLALEF),

che, ciò

posto, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto

applicabile al ricorso in rassegna;

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione;

che, dato

che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° febbraio 2011, la

procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto,

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili;

che tale

è il caso per decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n 3

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto in data 11 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente

dalla notifica della sentenza impugnata, intimata il 1° febbraio 2011, il

reclamo è di principio ammissibile;

che nella

misura in cui si propone di giustificare l’assenza all’udienza di

contradditorio indetta per il 1° febbraio 2011, asserendo che ciò era dovuto a una

repentina ricaduta nella malattia che aveva già spinto il giudice a rinviare

l’udienza fissata per il 27 ottobre (rispettivamente per il 29 novembre 2010 su

istanza della procedente), il reclamante si avvale di un argomento privo di

pregio;

che nel chiedere

il rinvio dell’udienza prevista per il 27 ottobre 2010, con scritto 24 ottobre

2010.

il rappresentante del convenuto (PA 2), aveva allegato il certificato

medico 21 ottobre 2010 del prof. dott. med. __________, specialista in

neurologia, __________, attestante l’incapacità lavorativa del soggetto, a

seguito di malattia, dal 21 ottobre 2010 fino al 23 gennaio 2011, postulando

nel contempo lo spostamento della stessa udienza a dopo detto periodo;

che, come

visto, dando seguito a tale richiesta, il Pretore ha ricitato le parti per

martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;

che

nessuna richiesta di ulteriore rinvio è però stata inoltrata dal convenuto,

rispettivamente dal suo rappresentante, cosi che l’udienza si è tenuta alla

data citata;

che al

reclamante non può al riguardo giovare il certificato medico datato 12 novembre

2010, con il quale lo stesso prof. dott. med. __________ - confermato che il

soggetto si trova dal 15 settembre 2010 “in meiner ärtzlichen Behandlung - ha

puntualizzato che per motivi di salute “ist Herr RE 1 auf weiteres nicht

einvernahmefähig”;

che,

infatti, tale certificato, in assenza di ulteriori precisazioni, non consente

di stabilire cosa intendesse esattamente asserire il medico curante rilevando

che il paziente non era escutibile “bis auf weiteres” e, quindi, non permette a

sua volta di accertare che tale preteso stato invalidante fosse necessariamente

– ancora - presente il 1° febbraio 2011, giorno dell’udienza;

che si

fosse l’insorgente trovato nell’imminenza o il giorno dell’udienza (fissata per

il pomeriggio) nella stessa situazione illustrata nel citato certificato

medico, nulla gli avrebbe impedito di riproporre con l’aiuto del suo

rappresentante (dandosene il caso per fax) una seconda richiesta di

rinvio - come peraltro aveva fatto inoltrando l’istanza 24 ottobre 2010 - allegandovi

il relativo certificato medico aggiornato, ossia riferito alla situazione

concreta al 1° febbraio 2011 (attestazione della sua reale impossibilità di

presenziarvi);

che il

reclamante non pretende, infatti, che il suo stato di salute fosse così

precario da impedirgli di muoversi in questa direzione,

che, in

definitiva, il certificato medico annesso al ricorso, non può supplire al

mancato aggiornamento della situazione medica al 1° febbraio 2011, ciò che

comporta la reiezione del reclamo su questo punto;

che nelle

misura in cui il reclamante asserisce di non avere mai ricevuto la sentenza

sulla quale la procedente ha fondato l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato al

riguardo inammissibile;

che,

infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova,

limitazione questa prevista peraltro anche nel diritto procedurale previgente,

segnatamente dall’art. 321 lett. b CPC/TI - applicabile in virtù del rinvio

disposto dall’art. 25 vLALEF - secondo cui in sede appello è esclusa la facoltà

di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. anche l’art. 20 cpv. 2 vLEF

che impone alla parte convenuta di addurre le proprie ragioni all’udienza);

che a

prescindere dalle considerazioni d’ordine che precedono, l’affermazione di non

avere mai ricevuto la sentenza - dichiarata “rechtskräftig” dall’autorità che

l’ha emanata – costituente il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex

art. 80 LEF, lascia il tempo che trova;

che,

infatti, per tacere dell’inverosomiglianza di un’affermazione del genere, il

reclamante non pretende di avere nel frattempo sollecitato la reintimazione

della citata sentenza al domicilio di __________, né tanto meno asserisce di

avere impugnato presso l’autorità superiore tale giudizio, della cui esistenza

egli in ogni modo ha preso atto sia con la notifica del precetto esecutivo sia,

ancor di più, con l’intimazione dell’istanza di rigetto (v. motiva- zione

del ricorso);

che la

stessa sorte – inammissibilità - è riservata pure alla lettera 8 febbraio 2008

(anche essa allegata al reclamo) indirizzata dalla procedente al convenuto, del

resto inconcludente ai fini della definizione della presente causa;

che nella

misura in cui è ammissibile il reclamo – fondato sul pretesto nella misura in

cui l’escusso nega di avere ricevuto la sentenza sulla quale la procedente ha

fondato la propria istanza - deve di conseguenza essere disatteso, senza che lo

stesso venga trasmesso al reclamante per apporvi la propria firma per sanare

(art. 132 cpv. 1 CPC) la carenza dovuta al fatto che PA 2, in ogni modo nel caso specifico, non è abilitato ad esercitare la rappresentanza processuale in

giudizio (cfr. art. 68 cpv. 2 lett. c CPC e 12 LACPC; sul problema v. CPC

Comm., Trezzini, art. 68 pag. 247

ad b);

che gli

oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico del reclamante (art.48 e 61 cpv. 1 OTLEF);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto che il reclamante

non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________,

__________ - PA 2, __________, __________;

- avv. PA

1, __________, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16'302,70, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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