14.2011.18
Rigetto definitivo dell'opposizione. Assenza dell'escusso all'udienza senza preventiva richiesta di rinvio. Certificato medico prodotto solo dopo l'emanazione della sentenza. Asserito mancato ricevime
24 febbraio 2011Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.18
Data decisione, Autorità:
24.02.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Assenza dell'escusso all'udienza senza preventiva richiesta di rinvio. Certificato medico prodotto solo dopo l'emanazione della sentenza. Asserito mancato ricevimento della sentenza prodotta quale titolo di rigetto. Fatto nuovo inammissibile
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.18
Lugano
24 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 21 settembre 2010 di
CO 1, __________ patrocinata dall’avv. PA
1, __________
contro
RE 1, __________ rappresentato da PA 2, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. 812184
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato il 15 giugno
2010 per la somma di fr. 16'302,70 oltre interessi e spese esecutive;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza del 1° febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha cosi deciso:
“1. L’istanza è accolta:
l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________ dell’11/15 giugno 2010 è respinta in via
definitiva per fr. 16'302.70 oltre interessi al 5% dal 9.7.2009 e fr. 70 di
spese esecutive.
2. Le spese e
la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticiparsi dalla parte
istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante fr.
400.- per indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo
dell’11 gennaio 2010 chiede la reiezione dell’istanza;
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 16'302.70 oltre interessi e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito:”Rechtskräftiges Urteil des
Bezirkgerichts __________ vom 9.Juli 2009 (sentenza giudiziale)”;
che
interposta opposizione dall’escusso, con istanza 21 settembre 2010 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo ex art. 80 LEF, allegando la
sentenza 9 luglio 2009 del Bezirksgericht di __________, dichiarata passata in
giudicato (“rechtskräftig”), con la quale la controparte è stata condannata a
versarle la somma di fr. 13’002.70, oltre fr. 3'300.- di ripetibili (doc. C);
che con
ordinanza del 22 settembre il Pretore ha citato le parti a comparire in
Pretura, mercoledì 27 ottobre, per procedere al contradditorio, udienza
spostata al 29 novembre successivo su richiesta dell’istante;
che nel
contempo, ossia con istanza 24/25 ottobre 2010, PA 2, in rappresentanza del convenuto, richiamata la sua telefonata del 22 ottobre precedente, ha a sua
volta chiesto il rinvio dell’udienza indetta per il 27 ottobre 2010, allegando
un certificato medico attestante l’impossibilità per il rappresentato di
partecipare alla citata udienza, per quindi asserire che, essendo il convenuto
in cura medica a __________ almeno fino a gennaio 2011, l’udienza andava
fissata dopo tale periodo;
che in
accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza 26 ottobre 2010 il Pretore
ha ricitato le parti per martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;
che
all’udienza così indetta è però comparsa la sola parte istante, la quale si è
confermata nella propria domanda;
che con
sentenza del 1° febbraio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
accolto l’istanza, ritenendo che la sentenza esibita dalla procedente
costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80
LEF;
che in
data 11 febbraio 2011 RE 1, tramite PA 2, ha presentato un reclamo contro la predetta decisione, asserendo di non avere potuto presenziare all’udienza del 1°
febbraio 2011 in quanto impedito per motivi di salute come attestato dal
certificato medico annesso al ricorso ed eccependo, in ogni modo, di non avere
mai ricevuto al suo domicilio di __________ la sentenza __________ sulla quale
la procedente ha fondato la propria istanza, per poi puntualizzare di avere
effettuato per la procedente un rinnovamento del suo appartamento, come dalla
lettera allegata al ricorso, di modo che per incassare il dovuto egli ha fatto
intervenire un suo avvocato, che alle fine ha liquidato la pendenza con un
importo di fr. 16'000.-;
che, ciò
posto, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
considerato
Considerandi
che
risalendo la decisione impugnata al 1° febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC), si
pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto procedurali
applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione proposta il 21 settembre 2010;
che, al
riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al momento
della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente;
che si
rivela perciò corretto il richiamo da parte del pretore alla legge cantonale di
applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 10 maggio 1997 (in seguito
vLALEF),
che, ciò
posto, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece il diritto
applicabile al ricorso in rassegna;
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, dato
che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° febbraio 2011, la
procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto,
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili;
che tale
è il caso per decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n 3
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto in data 11 febbraio 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica della sentenza impugnata, intimata il 1° febbraio 2011, il
reclamo è di principio ammissibile;
che nella
misura in cui si propone di giustificare l’assenza all’udienza di
contradditorio indetta per il 1° febbraio 2011, asserendo che ciò era dovuto a una
repentina ricaduta nella malattia che aveva già spinto il giudice a rinviare
l’udienza fissata per il 27 ottobre (rispettivamente per il 29 novembre 2010 su
istanza della procedente), il reclamante si avvale di un argomento privo di
pregio;
che nel chiedere
il rinvio dell’udienza prevista per il 27 ottobre 2010, con scritto 24 ottobre
2010.
il rappresentante del convenuto (PA 2), aveva allegato il certificato
medico 21 ottobre 2010 del prof. dott. med. __________, specialista in
neurologia, __________, attestante l’incapacità lavorativa del soggetto, a
seguito di malattia, dal 21 ottobre 2010 fino al 23 gennaio 2011, postulando
nel contempo lo spostamento della stessa udienza a dopo detto periodo;
che, come
visto, dando seguito a tale richiesta, il Pretore ha ricitato le parti per
martedì 1° febbraio 2011, ore 14:15;
che
nessuna richiesta di ulteriore rinvio è però stata inoltrata dal convenuto,
rispettivamente dal suo rappresentante, cosi che l’udienza si è tenuta alla
data citata;
che al
reclamante non può al riguardo giovare il certificato medico datato 12 novembre
2010, con il quale lo stesso prof. dott. med. __________ - confermato che il
soggetto si trova dal 15 settembre 2010 “in meiner ärtzlichen Behandlung - ha
puntualizzato che per motivi di salute “ist Herr RE 1 auf weiteres nicht
einvernahmefähig”;
che,
infatti, tale certificato, in assenza di ulteriori precisazioni, non consente
di stabilire cosa intendesse esattamente asserire il medico curante rilevando
che il paziente non era escutibile “bis auf weiteres” e, quindi, non permette a
sua volta di accertare che tale preteso stato invalidante fosse necessariamente
– ancora - presente il 1° febbraio 2011, giorno dell’udienza;
che si
fosse l’insorgente trovato nell’imminenza o il giorno dell’udienza (fissata per
il pomeriggio) nella stessa situazione illustrata nel citato certificato
medico, nulla gli avrebbe impedito di riproporre con l’aiuto del suo
rappresentante (dandosene il caso per fax) una seconda richiesta di
rinvio - come peraltro aveva fatto inoltrando l’istanza 24 ottobre 2010 - allegandovi
il relativo certificato medico aggiornato, ossia riferito alla situazione
concreta al 1° febbraio 2011 (attestazione della sua reale impossibilità di
presenziarvi);
che il
reclamante non pretende, infatti, che il suo stato di salute fosse così
precario da impedirgli di muoversi in questa direzione,
che, in
definitiva, il certificato medico annesso al ricorso, non può supplire al
mancato aggiornamento della situazione medica al 1° febbraio 2011, ciò che
comporta la reiezione del reclamo su questo punto;
che nelle
misura in cui il reclamante asserisce di non avere mai ricevuto la sentenza
sulla quale la procedente ha fondato l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato al
riguardo inammissibile;
che,
infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova,
limitazione questa prevista peraltro anche nel diritto procedurale previgente,
segnatamente dall’art. 321 lett. b CPC/TI - applicabile in virtù del rinvio
disposto dall’art. 25 vLALEF - secondo cui in sede appello è esclusa la facoltà
di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. anche l’art. 20 cpv. 2 vLEF
che impone alla parte convenuta di addurre le proprie ragioni all’udienza);
che a
prescindere dalle considerazioni d’ordine che precedono, l’affermazione di non
avere mai ricevuto la sentenza - dichiarata “rechtskräftig” dall’autorità che
l’ha emanata – costituente il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex
art. 80 LEF, lascia il tempo che trova;
che,
infatti, per tacere dell’inverosomiglianza di un’affermazione del genere, il
reclamante non pretende di avere nel frattempo sollecitato la reintimazione
della citata sentenza al domicilio di __________, né tanto meno asserisce di
avere impugnato presso l’autorità superiore tale giudizio, della cui esistenza
egli in ogni modo ha preso atto sia con la notifica del precetto esecutivo sia,
ancor di più, con l’intimazione dell’istanza di rigetto (v. motiva- zione
del ricorso);
che la
stessa sorte – inammissibilità - è riservata pure alla lettera 8 febbraio 2008
(anche essa allegata al reclamo) indirizzata dalla procedente al convenuto, del
resto inconcludente ai fini della definizione della presente causa;
che nella
misura in cui è ammissibile il reclamo – fondato sul pretesto nella misura in
cui l’escusso nega di avere ricevuto la sentenza sulla quale la procedente ha
fondato la propria istanza - deve di conseguenza essere disatteso, senza che lo
stesso venga trasmesso al reclamante per apporvi la propria firma per sanare
(art. 132 cpv. 1 CPC) la carenza dovuta al fatto che PA 2, in ogni modo nel caso specifico, non è abilitato ad esercitare la rappresentanza processuale in
giudizio (cfr. art. 68 cpv. 2 lett. c CPC e 12 LACPC; sul problema v. CPC
Comm., Trezzini, art. 68 pag. 247
ad b);
che gli
oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico del reclamante (art.48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto del fatto che il reclamante
non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente da ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________,
__________ - PA 2, __________, __________;
- avv. PA
1, __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 16'302,70, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster