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Decisione

14.2011.180

Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa di debito. Determinabilità dell'importo

3 gennaio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 7/13 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 73'324.05

oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing no. 5000011045/2 del 26.10.2007, assunzione di contratto 23.06/04.07.2008, assunzione di debito cumulativa del 15.10.2008, risoluzione anticipata del contratto di leasing del 25.01.2011. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

B. L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di leasing che D__________

il 1. giugno 2008 ha assunto da L__________ che, a suo tempo, lo aveva stipulato

con la datrice del leasing RE 1, avente per oggetto il veicolo __________. Il

contratto prevede, dopo il versamento dell’importo iniziale di fr. 50'000.--,

il pagamento di un canone mensile di fr. 3'110.20 (IVA inclusa), per 60 mesi,

ossia dal 25.10.2007 al 24.10.2012. D__________ ha firmato contestualmente all’assunzione del leasing le relative condizioni generali (doc. B). In data 15 ottobre 2008 CO 1 ha sottoscritto in favore della datrice del leasing RE 1

un’assunzione cumulativa di debito con D__________ obbligandosi “nell’impegno

(da egli) assunto in base al contratto sopramenzionato verso la creditrice, RE

1, , , e di assumere la responsabilità in solido con la persona sopraindicata

del pagamento dell’ammontare totale di CHF 164'840.60, da pagarsi in 60 rate

mensili di CHF 3'110.20, più eventuali indennità di mora ai sensi dell’art. 143

del Codice delle obbligazioni” (doc. C). Con decreto del 29 settembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato lo

scioglimento di D__________ e ha ordinato la sua liquidazione in via di

fallimento. La relativa procedura è stata chiusa il 16 agosto 2011 e il 19 agosto 2011 la società è stata radiata dal registro di commercio (doc. O). Nel

frattempo, con scritto 25 gennaio 2011 (doc. H) RE 1 ha chiesto a D__________ il pagamento dell’importo di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile

della vettura, dopo la disdetta del contratto di leasing, di fr. 152'174.05

dedotti fr. 78'850.-- provenienti dal ricavo della vendita dell’auto. Dopo il

fallimento di D__________, la datrice del leasing RE 1 ha ricevuto, in seguito allo scioglimento anticipato del contratto di leasing, un attestato di

carenza beni dell’importo di fr. 73'324.05 (doc. P). Con l’esecuzione in esame RE

1 ha preteso da CO 1 il pagamento di fr. 73'324.05, ritenendo l’assunzione di

debito cumulativa del 15 ottobre 2008 valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.

C. Con la

risposta la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, rilevando di

essere stata gerente di D__________ dal 31 ottobre 2008 al 5 febbraio 2010 e di avere sottoscritto documenti per D__________ unicamente nella sua

funzione di gerente della società e che non ha mai inteso assumere impegni

personali, ritenuto, tra l’altro, che al momento in cui avrebbe sottoscritto

l’assunzione cumulativa del debito , il 15 ottobre 2008 (doc. C), di cui contesta la validità, non era né socia, né gerente di D__________, per cui non

poteva avere alcun interesse personale ad assumere un tale gravoso impegno. La

convenuta ha poi rilevato che la documentazione prodotta non è sufficiente per

definire l’entità del credito residuo ed ha contestato i conteggi presentati

dall’istante.

Con la

replica e la duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni

D. Con

sentenza del 25 ottobre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza rilevando che D__________, sottoscrivendo

l’assunzione del contratto di leasing e le Condizioni generali, che

costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, si è dichiarata d’accordo con ogni clausola

contrattuale ivi contenuta, compresa la tabella che indica le percentuali per

il ricalcolo delle rate a seconda della durata del laesing. In prima sede è

stato ritenuto che, stante il tenore dell’assunzione cumulativa di debito

sottoscritta dalla convenuta, quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla

base del contratto di leasing, a rispondere solidalmente con D__________ nei

confronti di RE 1, impegnandosi in particolare nel pagamento di complessivi fr.

164'840.60, mediante 60 rate mensili di fr. 3'110.20 ciascuna. Secondo il

Pretore aggiunto, verificando il conteggio finale di cui al doc. H con il

calcolo iniziale del contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing

quanto al credito scoperto, ed in particolare con riferimento al valore contabile

della vettura di fr. 152'174.05, non appare scontato, il che è inconciliabile

con i principi dottrinali e giurisprudenziali indicati nella sentenza. Le

pattuizioni scritte firmate inizialmente dall’escussa non contegono, secondo il

primo giudice, gli importi posti in esecuzione.

E. Con il

reclamo RE 1 sostiene che l’assunzione di debito cumulativa è stata

sottoscritta dalla convenuta il 15 ottobre 2008, la quale non può pertanto negare il suo impegno personale quale debitrice in solido per il pagamento

delle rate poste in esecuzione. L’assunzione cumulativa di debito da parte di

quest’ultima in unione con il contratto di leasing costituiscono valido

riconoscimento di debito della convenuta per l’importo di fr. 164'840.60 pari

alle 60 rate di fr. 3'110.20 mensili. Avendo dimostrato che di queste 60 rate,

di cui 53 erano dovute dalla prenditrice del leasing D__________, solo 17 sono

state pagate, ne rimangono 36 che, non essendo state pagate dalla citata

prenditrice del leasing, sono dovute dalla debitrice solidale CO 1.

F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa

torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 27 luglio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

3.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati:

a. l’applicazione errata del diritto,

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie la reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, non avendo

il Pretore aggiunto ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito,

nonostante l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta dalla convenuta in

unione con il contratto di leasing costituiscano valido riconoscimento di

debito e che in base a questi documenti sia chiaramente determinabile

l’ammontare del debito, essendo rimaste ancora 36 rate da pagare a carico della

debitrice solidale.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.

82.

e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad

c).

7.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non

discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.

461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale

accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.

330).

L’ammontare della pretesa deve

risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento

al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non

risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua

determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op.

cit., n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

Un

contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento

di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).

Nel

presente caso D__________ ha sottoscritto l’assunzione del contratto di leasing

doc. B, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’__________ – rate

leasing mensili di fr. 3'110.20, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente

ha sottoscritto le Condizioni generali, che contengono, tra l’altro, una

tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata del contratto,

le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing. Questi

documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate

esigibili. In particolare, è innegabile che, sottoscrivendo i predetti

documenti, D__________ si è dichiarata d’accordo con ogni clausola contrattuale

ivi contenuta. Con l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta da CO 1,

quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla base del contratto di leasing,

a rispondere solidalmente con D__________ nei confronti di RE 1.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic

413.

cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,

op. cit. p.

350.

con rif.;

Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

In

seguito alla risoluzione anticipata del contratto di leasing in oggetto

l’istante il 25 gennaio 2011 ha inviato a D__________ una richiesta di

pagamento di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile del veicolo

indicato in fr. 152'174.05 dedotto il ricavo della vendita ammontante a fr.

78'850.--. Orbene l’importo richiesto è stato calcolato deducendo dal valore

contabile, che non è dato sapere come è stato calcolato, l’importo realizzato

dalla vendita della vettura, vendita che è stata effettuata in seguito a

decisione unilaterale dell’istante. Ne consegue che al momento dell’assunzione

di debito da parte di D__________ rispettivamente dell’assunzione cumulativa di

debito da parte di CO 1 questa componente di calcolo, ossia l’importo ottenuto

dalla vendita del veicolo avvenuta dopo la risoluzione del contratto, non era

né determinato, né determinabile. Ciò non si concilia con i principi dottrinali

e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il

contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta

il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile al momento della stipulazione del

contratto. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che la

documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, per cui

l’istanza è stata respinta, non può essere considerata quale applicazione errata

del diritto.

9.

Il reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono

la

soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

1.

Il reclamo è

respinto

2.

La tassa di giustizia

e le spese processuali di fr. 650.--, già anticipate dalla reclamante, restano

a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- PA

1,

- PA 2, __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni, dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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