14.2011.180
Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa di debito. Determinabilità dell'importo
3 gennaio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2011.180
Data decisione, Autorità:
03.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di leasing. Assunzione cumulativa di debito. Determinabilità dell'importo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.180
Lugano
3 gennaio 2012
B/fp/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 27 luglio 2011 presentata da
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
contro
CO 1 __________
patrocinata dall PA 2 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’esecuzione interposta al PE n. __________ del 7/13 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 25 ottobre 2011 (SO.2011.466) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 440.-- sono poste a carico
della parte istante, la quale rifonderà a controparte
fr. 1'100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 4 novembre 2011 postula in via principale l’annullamento della
decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto e in via subordinata
l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 21 novembre 2011 di controparte;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 7/13 luglio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo di fr. 73'324.05
oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di leasing no. 5000011045/2 del 26.10.2007, assunzione di contratto 23.06/04.07.2008, assunzione di debito cumulativa del 15.10.2008, risoluzione anticipata del contratto di leasing del 25.01.2011. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
B. L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di leasing che D__________
il 1. giugno 2008 ha assunto da L__________ che, a suo tempo, lo aveva stipulato
con la datrice del leasing RE 1, avente per oggetto il veicolo __________. Il
contratto prevede, dopo il versamento dell’importo iniziale di fr. 50'000.--,
il pagamento di un canone mensile di fr. 3'110.20 (IVA inclusa), per 60 mesi,
ossia dal 25.10.2007 al 24.10.2012. D__________ ha firmato contestualmente all’assunzione del leasing le relative condizioni generali (doc. B). In data 15 ottobre 2008 CO 1 ha sottoscritto in favore della datrice del leasing RE 1
un’assunzione cumulativa di debito con D__________ obbligandosi “nell’impegno
(da egli) assunto in base al contratto sopramenzionato verso la creditrice, RE
1, , , e di assumere la responsabilità in solido con la persona sopraindicata
del pagamento dell’ammontare totale di CHF 164'840.60, da pagarsi in 60 rate
mensili di CHF 3'110.20, più eventuali indennità di mora ai sensi dell’art. 143
del Codice delle obbligazioni” (doc. C). Con decreto del 29 settembre 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha dichiarato lo
scioglimento di D__________ e ha ordinato la sua liquidazione in via di
fallimento. La relativa procedura è stata chiusa il 16 agosto 2011 e il 19 agosto 2011 la società è stata radiata dal registro di commercio (doc. O). Nel
frattempo, con scritto 25 gennaio 2011 (doc. H) RE 1 ha chiesto a D__________ il pagamento dell’importo di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile
della vettura, dopo la disdetta del contratto di leasing, di fr. 152'174.05
dedotti fr. 78'850.-- provenienti dal ricavo della vendita dell’auto. Dopo il
fallimento di D__________, la datrice del leasing RE 1 ha ricevuto, in seguito allo scioglimento anticipato del contratto di leasing, un attestato di
carenza beni dell’importo di fr. 73'324.05 (doc. P). Con l’esecuzione in esame RE
1 ha preteso da CO 1 il pagamento di fr. 73'324.05, ritenendo l’assunzione di
debito cumulativa del 15 ottobre 2008 valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.
C. Con la
risposta la convenuta si è opposta all’accoglimento dell’istanza, rilevando di
essere stata gerente di D__________ dal 31 ottobre 2008 al 5 febbraio 2010 e di avere sottoscritto documenti per D__________ unicamente nella sua
funzione di gerente della società e che non ha mai inteso assumere impegni
personali, ritenuto, tra l’altro, che al momento in cui avrebbe sottoscritto
l’assunzione cumulativa del debito , il 15 ottobre 2008 (doc. C), di cui contesta la validità, non era né socia, né gerente di D__________, per cui non
poteva avere alcun interesse personale ad assumere un tale gravoso impegno. La
convenuta ha poi rilevato che la documentazione prodotta non è sufficiente per
definire l’entità del credito residuo ed ha contestato i conteggi presentati
dall’istante.
Con la
replica e la duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni
D. Con
sentenza del 25 ottobre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza rilevando che D__________, sottoscrivendo
l’assunzione del contratto di leasing e le Condizioni generali, che
costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, si è dichiarata d’accordo con ogni clausola
contrattuale ivi contenuta, compresa la tabella che indica le percentuali per
il ricalcolo delle rate a seconda della durata del laesing. In prima sede è
stato ritenuto che, stante il tenore dell’assunzione cumulativa di debito
sottoscritta dalla convenuta, quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla
base del contratto di leasing, a rispondere solidalmente con D__________ nei
confronti di RE 1, impegnandosi in particolare nel pagamento di complessivi fr.
164'840.60, mediante 60 rate mensili di fr. 3'110.20 ciascuna. Secondo il
Pretore aggiunto, verificando il conteggio finale di cui al doc. H con il
calcolo iniziale del contratto, il risultato ottenuto dalla società di leasing
quanto al credito scoperto, ed in particolare con riferimento al valore contabile
della vettura di fr. 152'174.05, non appare scontato, il che è inconciliabile
con i principi dottrinali e giurisprudenziali indicati nella sentenza. Le
pattuizioni scritte firmate inizialmente dall’escussa non contegono, secondo il
primo giudice, gli importi posti in esecuzione.
E. Con il
reclamo RE 1 sostiene che l’assunzione di debito cumulativa è stata
sottoscritta dalla convenuta il 15 ottobre 2008, la quale non può pertanto negare il suo impegno personale quale debitrice in solido per il pagamento
delle rate poste in esecuzione. L’assunzione cumulativa di debito da parte di
quest’ultima in unione con il contratto di leasing costituiscono valido
riconoscimento di debito della convenuta per l’importo di fr. 164'840.60 pari
alle 60 rate di fr. 3'110.20 mensili. Avendo dimostrato che di queste 60 rate,
di cui 53 erano dovute dalla prenditrice del leasing D__________, solo 17 sono
state pagate, ne rimangono 36 che, non essendo state pagate dalla citata
prenditrice del leasing, sono dovute dalla debitrice solidale CO 1.
F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa
torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione essendo stata inoltrata il 27 luglio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
3.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie la reclamante lamenta l’applicazione errata del diritto, non avendo
il Pretore aggiunto ammesso l’esistenza di un riconoscimento di debito,
nonostante l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta dalla convenuta in
unione con il contratto di leasing costituiscano valido riconoscimento di
debito e che in base a questi documenti sia chiaramente determinabile
l’ammontare del debito, essendo rimaste ancora 36 rate da pagare a carico della
debitrice solidale.
4.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad
art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.
82.
e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad
c).
7.
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; essa deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.
461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p.
330).
L’ammontare della pretesa deve
risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento
al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non
risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua
determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, op.
cit., n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Un
contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento
di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74 pag. 190; CEF 7 dicembre 2007 [14.2007.47], 5 ottobre 2001 [14.2000.76] cons. 2d; 11 luglio 2000 [14.1999.121] cons. 3f).
Nel
presente caso D__________ ha sottoscritto l’assunzione del contratto di leasing
doc. B, impegnandosi a corrispondere – per l’uso di un’__________ – rate
leasing mensili di fr. 3'110.20, IVA inclusa, per la durata di 60 mesi. Contemporaneamente
ha sottoscritto le Condizioni generali, che contengono, tra l’altro, una
tabella, in cui sono indicate, in caso di risoluzione anticipata del contratto,
le percentuali per il ricalcolo delle rate a seconda della durata del leasing. Questi
documenti costituiscono, in via di principio, valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le rate
esigibili. In particolare, è innegabile che, sottoscrivendo i predetti
documenti, D__________ si è dichiarata d’accordo con ogni clausola contrattuale
ivi contenuta. Con l’assunzione cumulativa di debito sottoscritta da CO 1,
quest’ultima si è personalmente obbligata, sulla base del contratto di leasing,
a rispondere solidalmente con D__________ nei confronti di RE 1.
8.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic
413.
cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,
op. cit. p.
350.
con rif.;
Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).
In
seguito alla risoluzione anticipata del contratto di leasing in oggetto
l’istante il 25 gennaio 2011 ha inviato a D__________ una richiesta di
pagamento di fr. 73'324.05, risultante dal valore contabile del veicolo
indicato in fr. 152'174.05 dedotto il ricavo della vendita ammontante a fr.
78'850.--. Orbene l’importo richiesto è stato calcolato deducendo dal valore
contabile, che non è dato sapere come è stato calcolato, l’importo realizzato
dalla vendita della vettura, vendita che è stata effettuata in seguito a
decisione unilaterale dell’istante. Ne consegue che al momento dell’assunzione
di debito da parte di D__________ rispettivamente dell’assunzione cumulativa di
debito da parte di CO 1 questa componente di calcolo, ossia l’importo ottenuto
dalla vendita del veicolo avvenuta dopo la risoluzione del contratto, non era
né determinato, né determinabile. Ciò non si concilia con i principi dottrinali
e giurisprudenziali esposti in ingresso. Infatti, se in linea di principio il
contratto di leasing può costituire valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per quanto riguarda il pagamento delle rate esigibili, resta
il fatto che un riconoscimento di debito deve riferirsi ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile al momento della stipulazione del
contratto. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore aggiunto, che la
documentazione prodotta non costituisce valido riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione, per cui
l’istanza è stata respinta, non può essere considerata quale applicazione errata
del diritto.
9.
Il reclamo va quindi respinto.
Tassa
di giustizia, spese processuali e indennità seguono
la
soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
1.
Il reclamo è
respinto
2.
La tassa di giustizia
e le spese processuali di fr. 650.--, già anticipate dalla reclamante, restano
a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- PA
1,
- PA 2, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni, dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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