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Decisione

14.2011.182

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Esistenza di un rapporto di società semplice. Scioglimento della società semplice

17 gennaio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 17/19 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per il pagamento di fr. 27'000.-- oltre interessi al 16% dal 1. luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Pigioni contratto sublocazione studio legale rappresentanza dal 01.07.2006 al 31.12.2010 fr 6'000.--/anno.” Interposta tempestiva opposizione

dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Lugano.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 giugno 2006, avente per oggetto locali adibiti a studio legale di rappresentanza in via

__________ a __________, la cui pigione annua è stata stabilita in fr. 5'700.--

oltre a fr. 300.-- annui per le spese accessorie (doc. B). La locazione ha

avuto inizio il 1. luglio 2006 con durata indeterminata. Con notifica del 30 giugno 2010 RE 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato (doc. C). La procedente

ha chiesto con l’esecuzione in oggetto il pagamento delle pigioni e delle spese

per il periodo dal 1. luglio 2006 al 31 dicembre 2010 ammontanti a fr. 27'000.--.

C. All’udienza di discussione il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo

che tra le parti era in essere un rapporto di società semplice in virtù della

quale RE 1 gli metteva a disposizione il suo studio di __________, mentre lui

la ospitava presso il suo studio di __________. Entrambi si assumevano i costi

dei propri studi con l’intenzione di pareggiare le anticipazioni, compreso il

canone locatizio preteso dall’RE 1. RE 1 che è stato abbondantemente compensato

dai numerosi mandati da lei acquisiti grazie al suo intervento. L’escusso ha

poi osservato che durante i quattro anni di esistenza della società semplice,

l’istante non gli ha mai chiesto il pagamento del canone locatizio, a

dimostrazione che non vi erano crediti in sospeso. Dopo avere rilevato inesattezze

in cui è incorsa l’istante, osservando che il rapporto contrattuale era già terminato

il 2 maggio 2010, con decadenza del canone locatizio riferito al periodo

successivo, che gli interessi al 16% richiesti erano ben superiori al 5%

previsto per gli interessi di mora e che l’istante ha ammesso davanti

all’Autorità penale di non avere mai versato quanto aveva stabilito di

retrocedergli (doc. 15 pag. 2), il convenuto ha sostenuto che i rapporti di

dare e avere tra le parti avrebbero potuto essere risolti solo in sede di

liquidazione dei rapporti di società semplice, che poteva avere luogo

unicamente in procedura ordinaria, ritenuto come in sede di procedura sommaria

non sia possibile estrapolare una singola posizione.

Con

la replica l’istante ha rilevato che le allegazioni di controparte riguardano,

senza eccezione alcuna, l’asserito rapporto di società semplice in essere tra

le parti per cui, già per tale motivo, non sono atte ad inficiare la validità

della documentazione versata agli atti che costituisce un chiaro e valido

riconoscimento di debito, ritenuto altresì che le pretese del convenuto sono

illiquide e non sostenute dalla necessaria documentazione.

Con la

duplica il convenuto ha ribadito che il titolo di rigetto come richiesto

dall’art. 82 LEF con l’importo esattamente definito non è dato, poiché a fronte

del contratto di locazione vi è la dichiarazione dell’istante che in sede di

interrogatorio dinanzi all’Autorità penale ha riconosciuto esplicitamente di

avere stabilito un importo da retrocedere al convenuto, affermazione che indica

come vi sia un importante posta creditoria a suo favore in relazione ai mandati

acquisiti dall’istante grazie alla sua attività. Inoltre le argomentazioni

dedotte dall’esistenza di un rapporto di società semplice costituiscono anche

eccezioni che infirmano ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF il titolo di credito,

per cui vale la nozione di verosimiglianza qualitativamente ridotta.

D. Con sentenza del 25 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha dapprima

ritenuto che la documentazione prodotta costituisce in via di principio valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’argomento

sollevato dal convenuto, secondo il quale la pretesa derivante dal contratto di

locazione sarebbe di fatto azzerata dall’ammissione fatta dall’RE 1. RE 1

davanti all’Autorità penale di non avere retrocesso all’CO 1. CO 1 quanto essa

aveva stabilito di retrocedergli, è stato respinto, in quanto, secondo il

Pretore, in mancanza di una quantificazione dettagliata di quanto l’istante

intendesse retrocedere al convenuto, non era possibile stabilire se tale pretesa

fosse sufficiente a compensare il credito derivante dal contratto di locazione.

Per contro, il primo Giudice ha ritenuto che le allegazioni dedotte

dall’esistenza di una società semplice costituiscono eccezioni che infirmano la

validità del riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. In

particolare le dichiarazioni rese dall’RE 1. RE 1 davanti all’Autorità penale

rendono più che verosimile l’esistenza di contropretese dell’CO 1. CO 1 nei

confronti dell’RE 1. RE 1 e ciò per sua stessa ammissione. Di conseguenza in

sede pretorile è stato rilevato che tenuto conto dell’intreccio dei rapporti di

dare e avere tra le parti – a tale proposito è stata considerata la questione

dei costi relativi all’uso del Telepass, del quale l’RE 1. RE 1 è stata beneficiaria

e le cui fatture sono state pagate dall’CO 1. CO 1 – era giustificato rinviare

la vertenza al giudice di merito, il quale, procedendo ad un’approfondita

istruttoria non esperibile in procedura sommaria, avrebbe potuto stabilire i

reali rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.

E. Con il reclamo l’istante lamenta

l’accertamento manifestamente errato dei fatti sostenendo che l’escusso non ha

indicato in quale forma, quando e in quali circostanze sarebbe stato concluso

tra le parti l’asserito contratto di società semplice. D’altro canto, osserva

la reclamante, anche l’eventuale esistenza di un simile rapporto non esclude

che parallelamente le medesime parti possano avere stipulato separatamente

contratti di diversa e estranea natura. I documenti prodotti dal convenuto sono

manifestamente insufficienti da soli per ritenere comprovata la conclusione di

una società semplice. Tutti i documenti prodotti recano una data posteriore al

mese di giugno 2007, mentre il contratto di locazione su cui si fonda il

credito posto in esecuzione era già stato firmato un anno prima, ossia nel mese

di giugno del 2006. Significativo, secondo la reclamante, appare inoltre il

fatto che per l’asserito uso dello studio milanese dell’CO 1. CO 1 non risulta

essere stato stipulato alcun contratto. La reclamante evidenzia poi che

l’argomentazione posta a sostegno della sentenza impugnata porta ad un

risultato aberrante. Infatti il debitore escusso, i cui presunti crediti

compensatori non sono liquidi, né quantificabili, potrebbe facilmente sfuggire

alla conseguente reiezione dell’eccezione di compensazione limitandosi ad

affermare, senza ulteriormente quantificare, sostanziare o dettagliare il

proprio credito, che lo stesso andrebbe compreso in un più ampio rapporto di

dare e avere derivante da un contratto di società semplice.

F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 21 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

3.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

4.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.

82.

e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad

c).

7.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una

dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa

somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o

soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo

1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

Un contratto

di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio, un

riconoscimento di debito per il canone scaduto (Gilliéron, op. cit., n. 49 ad

art. 82; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82). Se il contratto è di durata

indeterminata, vale quale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non

renda verosimile che il contratto sia stato disdetto, con l’effetto giuridico

che vi è decadenza dei canoni locatizi riferiti al periodo successivo (cfr. CEF

8.

febbraio 2002 [14.01.114], cons. 3.1; Stahelin, op. cit., n. 116 ad art. 82;

Stücheli, op. cit., p. 362 s.).

Nel

presente caso il 22 giugno 2006 l’CO 1. CO 1 ha sottoscritto il contratto di locazione doc. B, impegnandosi a corrispondere all’RE 1. RE 1 per l’uso dello studio

legale di rappresentanza situato nello stabile in Piazza __________ a __________

un canone di locazione annuo di fr. 5'700.-- oltre a fr. 300.-- per le spese

accessorie. Questo documento costituisce, in via di principio, valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i

canoni di locazione esigibili.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic

413.

cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

Il

convenuto fa valere l’esistenza tra le parti di un rapporto di società semplice,

nel cui ambito ciascuna delle parti si assumeva i costi del proprio studio

legale, così che nel complesso le anticipazioni delle spese si pareggiavano. Il

canone locatizio posto in esecuzione sarebbe d’altro canto, secondo l’escusso,

abbondantemente compensato dai molteplici mandati acquisiti dalla reclamante

grazie al suo intervento, atteso che in relazione a tali mandati l’RE 1. RE 1 ha dichiarato davanti all’Autorità penale di non avergli retrocesso quanto da lei stabilito.

Dall’esame

del contratto di locazione in oggetto, concluso dalle parti il 22 giugno 2006 (doc. B), emerge che si trattava di un rapporto di sublocazione che

permetteva all’escusso di usufruire dello studio dell’RE 1. RE 1 quale studio

legale di rappresentanza. Il fatto che il 29 novembre 2006, ossia 5 mesi dopo,

l’CO 1. CO 1 abbia stipulato con la Telepass.it un contratto per l’uso del

Telepass relativo alla targa corrispondente alla vettura dell’RE 1. RE 1 e che

le fatture inerenti il rispettivo codice sono state emesse a carico

dell’escusso, porta a ritenere che i rapporti tra le parti non erano limitati

alla sublocazione da parte del convenuto dello studio luganese della reclamante

(doc. 19-22). Infatti con lettera del 22 giugno 2007 destinata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di __________ l’istante ha dichiarato di esercitare in

maniera stabile e continuativa la propria attività presso lo Studio legale

dell’CO 1. CO 1 (doc. 1). Sulla carta intestata del predetto studio legale, prodotta

agli atti, la reclamante è infatti indicata come componente dello studio (doc. 3).

La carta dello studio __________ dell’istante appare d’altronde intestata come

“Studio legale CO 1 & RE 1” (doc. 1 e 2). Il fatto poi che tra le parti non

sia stato concluso un contratto scritto per l’uso da parte dell’RE 1. RE 1

dello studio di __________ dell’CO 1. CO 1 e che la reclamante per ben 4 anni

non abbia preteso il pagamento da parte del convenuto dei canoni locatizi

stipulati per l’uso dello studio di __________ forniscono almeno l’indizio di

un accordo per atti concludenti relativo alla rinviata esigibilità dei canoni

locatizi previsti dal contratto di sublocazione in oggetto. L’insorgente stessa

ha poi ammesso davanti all’Autorità penale di non avere versato all’escusso

quanto essa aveva stabilito di retrocedergli per mandati ricevuti dall’CO 1. CO

1.

nell’ambito dei loro rapporti (doc. 15 pag. 2). Orbene, le allegazioni

sollevate dal convenuto, i documenti prodotti così come il comportamento della

reclamante, che ha rinunciato a chiedere il pagamento dei canoni di locazione

durante 4 anni, forniscono sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere

verosimile che le parti, unendo mezzi comuni e competenze, hanno perseguito uno

scopo comune, per cui l’esistenza tra le parti di una società semplice ai sensi

dell’art. 530 cpv. 1 CO è stata resa dal convenuto sufficientemente verosimile.

Orbene in caso di società semplice, per il principio dell’unità della

liquidazione, il singolo socio non ha il diritto di far valere una pretesa

derivante da un unico evento slegato dal complesso dei rapporti societari. Lo

scioglimento comprende tutto il complesso dei rapporti che necessitano della

liquidazione. La liquidazione non può limitarsi allo scioglimento dei singoli

rapporti giuridici, ma deve essere effettuata complessivamente e si conclude,

allorquando per ogni rapporto ha avuto luogo uno scioglimento secondo il

diritto societario. Pertanto, atteso che fintanto che tutti i rapporti

giuridici sono sciolti e che tutti gli attivi e passivi sono distribuiti,

nessun socio può far valere una singola pretesa, il contratto di sublocazione

in oggetto non può costituire valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione posti in esecuzione (DTF 116

II 318 s. e rif. ivi; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art.

530-1186 OR, Basilea 2008, 3. ed., n. 3 ad art. 530).

Ne

discende che il Pretore avendo respinto l’istanza non è incorso

nell’accertamento manifestamente errato dei fatti e non ha applicato in modo

errato il diritto.

9.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di

giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali

di fr. 350.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico dell’RE 1. RE

1, la quale rifonderà all’CO 1. CO 1 fr. 600.-- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

avv. PA 1, __________

-

avv. PA 2, __________

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

27'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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