14.2011.182
Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Esistenza di un rapporto di società semplice. Scioglimento della società semplice
17 gennaio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2011.182
Data decisione, Autorità:
17.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Esistenza di un rapporto di società semplice. Scioglimento della società semplice
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.182
Lugano
17 gennaio 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 21 febbraio 2011 da
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
Contro
CO 1 __________
patrocinato dall’ PA 2 ate
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al
PE n. __________ del 17/19 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione di _______;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 25 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in
fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità per
ripetibili:”
Sentenza impugnata tempestivamente dall’__________.
RE 1 che con reclamo
7 novembre 2011 postula
l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 7 dicembre 2011 di controparte;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 17/19 gennaio 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso CO 1 per il pagamento di fr. 27'000.-- oltre interessi al 16% dal 1. luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Pigioni contratto sublocazione studio legale rappresentanza dal 01.07.2006 al 31.12.2010 fr 6'000.--/anno.” Interposta tempestiva opposizione
dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Lugano.
B. L’istante
fonda la sua pretesa su un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 22 giugno 2006, avente per oggetto locali adibiti a studio legale di rappresentanza in via
__________ a __________, la cui pigione annua è stata stabilita in fr. 5'700.--
oltre a fr. 300.-- annui per le spese accessorie (doc. B). La locazione ha
avuto inizio il 1. luglio 2006 con durata indeterminata. Con notifica del 30 giugno 2010 RE 1 ha disdetto il contratto con effetto immediato (doc. C). La procedente
ha chiesto con l’esecuzione in oggetto il pagamento delle pigioni e delle spese
per il periodo dal 1. luglio 2006 al 31 dicembre 2010 ammontanti a fr. 27'000.--.
C. All’udienza di discussione il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo
che tra le parti era in essere un rapporto di società semplice in virtù della
quale RE 1 gli metteva a disposizione il suo studio di __________, mentre lui
la ospitava presso il suo studio di __________. Entrambi si assumevano i costi
dei propri studi con l’intenzione di pareggiare le anticipazioni, compreso il
canone locatizio preteso dall’RE 1. RE 1 che è stato abbondantemente compensato
dai numerosi mandati da lei acquisiti grazie al suo intervento. L’escusso ha
poi osservato che durante i quattro anni di esistenza della società semplice,
l’istante non gli ha mai chiesto il pagamento del canone locatizio, a
dimostrazione che non vi erano crediti in sospeso. Dopo avere rilevato inesattezze
in cui è incorsa l’istante, osservando che il rapporto contrattuale era già terminato
il 2 maggio 2010, con decadenza del canone locatizio riferito al periodo
successivo, che gli interessi al 16% richiesti erano ben superiori al 5%
previsto per gli interessi di mora e che l’istante ha ammesso davanti
all’Autorità penale di non avere mai versato quanto aveva stabilito di
retrocedergli (doc. 15 pag. 2), il convenuto ha sostenuto che i rapporti di
dare e avere tra le parti avrebbero potuto essere risolti solo in sede di
liquidazione dei rapporti di società semplice, che poteva avere luogo
unicamente in procedura ordinaria, ritenuto come in sede di procedura sommaria
non sia possibile estrapolare una singola posizione.
Con
la replica l’istante ha rilevato che le allegazioni di controparte riguardano,
senza eccezione alcuna, l’asserito rapporto di società semplice in essere tra
le parti per cui, già per tale motivo, non sono atte ad inficiare la validità
della documentazione versata agli atti che costituisce un chiaro e valido
riconoscimento di debito, ritenuto altresì che le pretese del convenuto sono
illiquide e non sostenute dalla necessaria documentazione.
Con la
duplica il convenuto ha ribadito che il titolo di rigetto come richiesto
dall’art. 82 LEF con l’importo esattamente definito non è dato, poiché a fronte
del contratto di locazione vi è la dichiarazione dell’istante che in sede di
interrogatorio dinanzi all’Autorità penale ha riconosciuto esplicitamente di
avere stabilito un importo da retrocedere al convenuto, affermazione che indica
come vi sia un importante posta creditoria a suo favore in relazione ai mandati
acquisiti dall’istante grazie alla sua attività. Inoltre le argomentazioni
dedotte dall’esistenza di un rapporto di società semplice costituiscono anche
eccezioni che infirmano ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF il titolo di credito,
per cui vale la nozione di verosimiglianza qualitativamente ridotta.
D. Con sentenza del 25 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha dapprima
ritenuto che la documentazione prodotta costituisce in via di principio valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’argomento
sollevato dal convenuto, secondo il quale la pretesa derivante dal contratto di
locazione sarebbe di fatto azzerata dall’ammissione fatta dall’RE 1. RE 1
davanti all’Autorità penale di non avere retrocesso all’CO 1. CO 1 quanto essa
aveva stabilito di retrocedergli, è stato respinto, in quanto, secondo il
Pretore, in mancanza di una quantificazione dettagliata di quanto l’istante
intendesse retrocedere al convenuto, non era possibile stabilire se tale pretesa
fosse sufficiente a compensare il credito derivante dal contratto di locazione.
Per contro, il primo Giudice ha ritenuto che le allegazioni dedotte
dall’esistenza di una società semplice costituiscono eccezioni che infirmano la
validità del riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. In
particolare le dichiarazioni rese dall’RE 1. RE 1 davanti all’Autorità penale
rendono più che verosimile l’esistenza di contropretese dell’CO 1. CO 1 nei
confronti dell’RE 1. RE 1 e ciò per sua stessa ammissione. Di conseguenza in
sede pretorile è stato rilevato che tenuto conto dell’intreccio dei rapporti di
dare e avere tra le parti – a tale proposito è stata considerata la questione
dei costi relativi all’uso del Telepass, del quale l’RE 1. RE 1 è stata beneficiaria
e le cui fatture sono state pagate dall’CO 1. CO 1 – era giustificato rinviare
la vertenza al giudice di merito, il quale, procedendo ad un’approfondita
istruttoria non esperibile in procedura sommaria, avrebbe potuto stabilire i
reali rapporti di dare e avere esistenti tra le parti.
E. Con il reclamo l’istante lamenta
l’accertamento manifestamente errato dei fatti sostenendo che l’escusso non ha
indicato in quale forma, quando e in quali circostanze sarebbe stato concluso
tra le parti l’asserito contratto di società semplice. D’altro canto, osserva
la reclamante, anche l’eventuale esistenza di un simile rapporto non esclude
che parallelamente le medesime parti possano avere stipulato separatamente
contratti di diversa e estranea natura. I documenti prodotti dal convenuto sono
manifestamente insufficienti da soli per ritenere comprovata la conclusione di
una società semplice. Tutti i documenti prodotti recano una data posteriore al
mese di giugno 2007, mentre il contratto di locazione su cui si fonda il
credito posto in esecuzione era già stato firmato un anno prima, ossia nel mese
di giugno del 2006. Significativo, secondo la reclamante, appare inoltre il
fatto che per l’asserito uso dello studio milanese dell’CO 1. CO 1 non risulta
essere stato stipulato alcun contratto. La reclamante evidenzia poi che
l’argomentazione posta a sostegno della sentenza impugnata porta ad un
risultato aberrante. Infatti il debitore escusso, i cui presunti crediti
compensatori non sono liquidi, né quantificabili, potrebbe facilmente sfuggire
alla conseguente reiezione dell’eccezione di compensazione limitandosi ad
affermare, senza ulteriormente quantificare, sostanziare o dettagliare il
proprio credito, che lo stesso andrebbe compreso in un più ampio rapporto di
dare e avere derivante da un contratto di società semplice.
F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile
il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione essendo stata inoltrata il 21 febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 25 ottobre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
3.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
4.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad
art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.
82.
e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad
c).
7.
La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Un contratto
di locazione firmato dal conduttore costituisce, in linea di principio, un
riconoscimento di debito per il canone scaduto (Gilliéron, op. cit., n. 49 ad
art. 82; Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82). Se il contratto è di durata
indeterminata, vale quale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non
renda verosimile che il contratto sia stato disdetto, con l’effetto giuridico
che vi è decadenza dei canoni locatizi riferiti al periodo successivo (cfr. CEF
8.
febbraio 2002 [14.01.114], cons. 3.1; Stahelin, op. cit., n. 116 ad art. 82;
Stücheli, op. cit., p. 362 s.).
Nel
presente caso il 22 giugno 2006 l’CO 1. CO 1 ha sottoscritto il contratto di locazione doc. B, impegnandosi a corrispondere all’RE 1. RE 1 per l’uso dello studio
legale di rappresentanza situato nello stabile in Piazza __________ a __________
un canone di locazione annuo di fr. 5'700.-- oltre a fr. 300.-- per le spese
accessorie. Questo documento costituisce, in via di principio, valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i
canoni di locazione esigibili.
8.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic
413.
cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op.
cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op.
cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).
Il
convenuto fa valere l’esistenza tra le parti di un rapporto di società semplice,
nel cui ambito ciascuna delle parti si assumeva i costi del proprio studio
legale, così che nel complesso le anticipazioni delle spese si pareggiavano. Il
canone locatizio posto in esecuzione sarebbe d’altro canto, secondo l’escusso,
abbondantemente compensato dai molteplici mandati acquisiti dalla reclamante
grazie al suo intervento, atteso che in relazione a tali mandati l’RE 1. RE 1 ha dichiarato davanti all’Autorità penale di non avergli retrocesso quanto da lei stabilito.
Dall’esame
del contratto di locazione in oggetto, concluso dalle parti il 22 giugno 2006 (doc. B), emerge che si trattava di un rapporto di sublocazione che
permetteva all’escusso di usufruire dello studio dell’RE 1. RE 1 quale studio
legale di rappresentanza. Il fatto che il 29 novembre 2006, ossia 5 mesi dopo,
l’CO 1. CO 1 abbia stipulato con la Telepass.it un contratto per l’uso del
Telepass relativo alla targa corrispondente alla vettura dell’RE 1. RE 1 e che
le fatture inerenti il rispettivo codice sono state emesse a carico
dell’escusso, porta a ritenere che i rapporti tra le parti non erano limitati
alla sublocazione da parte del convenuto dello studio luganese della reclamante
(doc. 19-22). Infatti con lettera del 22 giugno 2007 destinata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di __________ l’istante ha dichiarato di esercitare in
maniera stabile e continuativa la propria attività presso lo Studio legale
dell’CO 1. CO 1 (doc. 1). Sulla carta intestata del predetto studio legale, prodotta
agli atti, la reclamante è infatti indicata come componente dello studio (doc. 3).
La carta dello studio __________ dell’istante appare d’altronde intestata come
“Studio legale CO 1 & RE 1” (doc. 1 e 2). Il fatto poi che tra le parti non
sia stato concluso un contratto scritto per l’uso da parte dell’RE 1. RE 1
dello studio di __________ dell’CO 1. CO 1 e che la reclamante per ben 4 anni
non abbia preteso il pagamento da parte del convenuto dei canoni locatizi
stipulati per l’uso dello studio di __________ forniscono almeno l’indizio di
un accordo per atti concludenti relativo alla rinviata esigibilità dei canoni
locatizi previsti dal contratto di sublocazione in oggetto. L’insorgente stessa
ha poi ammesso davanti all’Autorità penale di non avere versato all’escusso
quanto essa aveva stabilito di retrocedergli per mandati ricevuti dall’CO 1. CO
1.
nell’ambito dei loro rapporti (doc. 15 pag. 2). Orbene, le allegazioni
sollevate dal convenuto, i documenti prodotti così come il comportamento della
reclamante, che ha rinunciato a chiedere il pagamento dei canoni di locazione
durante 4 anni, forniscono sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere
verosimile che le parti, unendo mezzi comuni e competenze, hanno perseguito uno
scopo comune, per cui l’esistenza tra le parti di una società semplice ai sensi
dell’art. 530 cpv. 1 CO è stata resa dal convenuto sufficientemente verosimile.
Orbene in caso di società semplice, per il principio dell’unità della
liquidazione, il singolo socio non ha il diritto di far valere una pretesa
derivante da un unico evento slegato dal complesso dei rapporti societari. Lo
scioglimento comprende tutto il complesso dei rapporti che necessitano della
liquidazione. La liquidazione non può limitarsi allo scioglimento dei singoli
rapporti giuridici, ma deve essere effettuata complessivamente e si conclude,
allorquando per ogni rapporto ha avuto luogo uno scioglimento secondo il
diritto societario. Pertanto, atteso che fintanto che tutti i rapporti
giuridici sono sciolti e che tutti gli attivi e passivi sono distribuiti,
nessun socio può far valere una singola pretesa, il contratto di sublocazione
in oggetto non può costituire valido riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i canoni di locazione posti in esecuzione (DTF 116
II 318 s. e rif. ivi; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, art.
530-1186 OR, Basilea 2008, 3. ed., n. 3 ad art. 530).
Ne
discende che il Pretore avendo respinto l’istanza non è incorso
nell’accertamento manifestamente errato dei fatti e non ha applicato in modo
errato il diritto.
9.
Il
reclamo va quindi respinto.
Tassa di
giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali
di fr. 350.--, già anticipate dalla reclamante, restano a carico dell’RE 1. RE
1, la quale rifonderà all’CO 1. CO 1 fr. 600.-- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
avv. PA 1, __________
-
avv. PA 2, __________
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.
27'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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