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Decisione

14.2011.184

Fallimento. Debito saldato prima della dichiarazione di fallimento. Reclamo accolto

28 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 2'047.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 19 ottobre 2011 nessuno è

comparso.

C. Con decisione 4 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato

il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 7 novembre 2011 alle ore 10.00.

D. Con

reclamo 9 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere - tra l’altro - saldato il suo

debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di

fallimento, segnatamente il 13 ottobre 2011, producendo una ricevuta dell’UE __________

relativa al versamento di fr. 1'433.60 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.

Le parti

possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente

alla decisione di prima istanza.

2.

La reclamante adduce di avere saldato

l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A

sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa

fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto

saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.

174.

cpv. 1 LEF.

3.

Il reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto

che era compito suo e non dell’UE __________ comunicare al primo giudice

l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla

reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato

intimato il reclamo per osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 4 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________,

inc. SO.2011.3727, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- RE 1 __________

__________;

- CO 1 __________

__________;

- Ufficio fallimenti

__________;

- Ufficio

di esecuzione __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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