14.2011.184
Fallimento. Debito saldato prima della dichiarazione di fallimento. Reclamo accolto
28 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.184
Data decisione, Autorità:
28.11.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Debito saldato prima della dichiarazione di fallimento. Reclamo accolto
PAGAMENTO
REVOCA FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.184
Lugano
28 novembre
2011
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 2 settembre 2011 presentata da
RE 1, __________
contro
CO 1, __________
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza
4 novembre 2011 (SO.2011.3727) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________ a far tempo da lunedi, 7 novembre 2011 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che
con reclamo 9
novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 9
novembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'047.30 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 19 ottobre 2011 nessuno è
comparso.
C. Con decisione 4 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato
il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 7 novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con
reclamo 9 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere - tra l’altro - saldato il suo
debito nei confronti dell’istante anteriormente alla dichiarazione di
fallimento, segnatamente il 13 ottobre 2011, producendo una ricevuta dell’UE __________
relativa al versamento di fr. 1'433.60 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. B).
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie.
Le parti
possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente
alla decisione di prima istanza.
2.
La reclamante adduce di avere saldato
l’esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A
sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto
saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento.
Di conseguenza il fallimento di RE 1 può essere annullato ai sensi dell’art.
174.
cpv. 1 LEF.
3.
Il reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante, ritenuto
che era compito suo e non dell’UE __________ comunicare al primo giudice
l’avvenuto pagamento dell’esecuzione in oggetto (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate alla
reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, non essendole stato
intimato il reclamo per osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 4 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________,
inc. SO.2011.3727, nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.
III. Intimazione:
- RE 1 __________
__________;
- CO 1 __________
__________;
- Ufficio fallimenti
__________;
- Ufficio
di esecuzione __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, __________;
- Ufficio
del Registro fondiario __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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