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Decisione

14.2011.185

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

6 dicembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'242.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10

novembre 2011 alle ore 10.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 10 novembre 2011 relativa

al versamento di fr. 1'526.50 a saldo dell’esecuzione n. 1478875 promossa da CO

1 (doc. B). La reclamante ha presentato un’altra ricevuta relativa al saldo di

un’ulteriore esecuzione, rilevando di disporre della liquidità necessaria per

far fronte ai suoi impegni e di essere intenzionata in tempi brevi a saldare

tutte le altre pretese oggetto di esecuzioni promosse nei suoi confronti (doc.

C).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di

fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di Lugano del 10

novembre 2011 relativa al versamento, avvenuto alle ore 14.02 secondo

informazione ricevuta dall’UE di Lugano, di fr. 1'526.50 a saldo

dell’esecuzione in oggetto n. __________.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di

Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono

pendenti otto procedure esecutive, di cui sette promosse nell’anno in corso. Tre

esecuzioni risultano essere state pagate, in una l’escussa ha interposto

opposizione, mentre in quattro procedure, promosse per importi anche elevati, non

è stata interposta opposizione. Ciò porta a concludere che la reclamante

riconosce i relativi debiti, ma che non dispone della liquidità necessaria per

farvi fronte. Il presupposto della solvibilità non può in queste circostanze

essere ritenuto reso sufficientemente verosimile, per cui il fallimento di RE 1

non può essere annullato.

3.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF

e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da

venerdì

9 dicembre 2011 alle ore 10.00.

2.La tassa di giustizia di fr. 150.--,

già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1.

3. Intimazione:

- ;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,

Lugano;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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