14.2011.185
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
6 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.185
Data decisione, Autorità:
06.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.185
Lugano
6 dicembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 13 settembre 2011 presentata da
CO 1
Contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 9 novembre 2011 (SO.2011.3825) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
10 novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 11
novembre 2011 al reclamo è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'242.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 26 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10
novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 10 novembre 2011 relativa
al versamento di fr. 1'526.50 a saldo dell’esecuzione n. 1478875 promossa da CO
1 (doc. B). La reclamante ha presentato un’altra ricevuta relativa al saldo di
un’ulteriore esecuzione, rilevando di disporre della liquidità necessaria per
far fronte ai suoi impegni e di essere intenzionata in tempi brevi a saldare
tutte le altre pretese oggetto di esecuzioni promosse nei suoi confronti (doc.
C).
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante
asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di
fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di Lugano del 10
novembre 2011 relativa al versamento, avvenuto alle ore 14.02 secondo
informazione ricevuta dall’UE di Lugano, di fr. 1'526.50 a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. __________.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti della reclamante sono
pendenti otto procedure esecutive, di cui sette promosse nell’anno in corso. Tre
esecuzioni risultano essere state pagate, in una l’escussa ha interposto
opposizione, mentre in quattro procedure, promosse per importi anche elevati, non
è stata interposta opposizione. Ciò porta a concludere che la reclamante
riconosce i relativi debiti, ma che non dispone della liquidità necessaria per
farvi fronte. Il presupposto della solvibilità non può in queste circostanze
essere ritenuto reso sufficientemente verosimile, per cui il fallimento di RE 1
non può essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF
e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Lugano, a far tempo da
venerdì
9 dicembre 2011 alle ore 10.00.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.--,
già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1.
3. Intimazione:
- ;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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