14.2011.186
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo inammissibile in quanto insufficientemente motivato. Riforma del dispositivo sulle spese, siccome non teneva conto del grado di soccombenza delle parti
16 dicembre 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2011.186
Data decisione, Autorità:
16.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo inammissibile in quanto insufficientemente motivato. Riforma del dispositivo sulle spese, siccome non teneva conto del grado di soccombenza delle parti
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.186
Lugano
16 dicembre
2011
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 dicembre 2010 presentata da
RE 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti del Distretto di Bellinzona, notificato in data 19 novembre 2010
per le somme di fr. 1'950.-, rispettivamente fr. 205.-, rispettivamente fr.
200.- oltre interessi e spese esecutive;
sulla
quale istanza il Giudice di pace del circolo di Giubiasco, con sentenza del 2
novembre
2011 (inc. n. 211-210 –S) ha così deciso:
“1. L’istanza del 14 dicembre è parzialmente accolta e
l’opposizione al precetto esecutivo n. 650384 dell’Ufficio Esecuzione e
fallimenti di Bellinzona è rigettata in modo provvisorio per un importo di fr.
326.65 più gli interessi al 5% dal 29.01.2008 al 4 gennaio 2011 su Fr.
326.65.
2. omissis.
3. La tassa di
giustizia di Fr. 300.- è posta a carico della parte istante.”
Sentenza impugnata dalla parte istante che, con reclamo
dell’11 novembre 2011 chiede, in via principale, l’accoglimento dell’istanza
per la somma di fr. 1’020.- più interessi al 5% dal 16 novembre 2011, oltre che
per fr. 135.85 per interessi di mora aggiornati sino al 15 novembre 2011 e per
fr. 70.- quale spesa si precetto, con conseguente rigetto in via provvisoria,
per tali importi, dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo
in rassegna, in via subordinata l’annullamento del giudizio impugnato e il
rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che con osservazioni del 7 dicembre 2011 la parte
convenuta ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 17/19 novembre 2010 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 1'950.-, fr. 205.- e fr. 200.-, oltre interessi e spese esecutive,
indicando quale titolo di credito: “Fattura 514581 del 01.01.08 + fatt. 514582
del 01.03.08 + fatt. 517217 del 03.04.09 + Fatt. 517218 del 03.05.09”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14
dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di
pace del circolo di Giubiasco, limitatamente a fr. 1'020.- oltre interessi e
spese;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto (denominato di locazione)
sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2008, con il quale la procedente si
è impegnata a mettere a disposizione della convenuta l’accesso alla palestra da
essa gestita con i suoi relativi servizi per la durata di un anno (ovvero fino
al 30 gennaio 2009) al prezzo di fr. 980.-, rispettivamente dietro pagamento di
due tranches di fr. 510.- cadauna (tariffa speciale), ritenuto che se una parte
non avesse inoltrato disdetta un mese prima della scadenza, il contratto
sarebbe stato rinnovato per la stessa durata (doc. B);
che
la procedente ha altresì allegato la fattura n. 514581 datata 1.2.2008, con
l’annessa cedola di versamento, per la prima rata di fr. 510.- (doc. C), la successiva
fattura n. 514582 relativa alla seconda rata (1.3.2008) di fr. 510.- (doc. D) e
il conteggio datato 15 novembre 2010, con un saldo a favore della creditrice di
fr. 1’020.- (fr. 510.- x 2), oltre agli interessi di mora di fr. 135.80 (doc.
E);
che
con sentenza del 4 gennaio 2010 il Giudice di pace – sentita la parte convenuta
all’udienza di discussione del 28 dicembre 2010, alla quale la parte istante,
benché citata, non si è per contro presentata – ha parzialmente accolto
l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 245.- oltre
interessi al 5% dal 28 febbraio 2008 e fr. 70.- a titolo di spese esecutive;
che
contro tale sentenza la parte istante si è aggravata con reclamo del 19 gennaio
2011 obiettando, tra l’altro, che al giudice non era consentito tenere
l’udienza il giorno 28 dicembre 2010, ovvero durante le ferie esecutive,
ostandovi l’art. 56 LEF, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 23 vLALEF;
che
con decisione del 18 febbraio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello ha accolto il reclamo, ha annullato la sentenza impugnata e ha
rinviato gli atti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per nuovo
giudizio, previa citazione delle parti a una nuova udienza;
che
le parti sono quindi comparse all’udienza del 14 giugno 2011, così citate con
ordinanza del 1. giugno 2011;
che
a seguito delle contestazioni sulla procedura applicabile da parte
dell’istante, il primo giudice non ha però considerato valida l’udienza,
riproponendosi di ricitare le parti a una nuova udienza;
che
il 21 giugno 2011 la parte istante, ricordato quanto capitato in occasione
dell’udienza del 14 giugno 2011, ha chiesto la ricusazione del Giudice di pace
del circolo di Giubiasco, ravvisando nel suo atteggiamento fondati motivi per
dubitare della sua parzialità (istanza poi respinta con decisione del 20 luglio
2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona);
che,
sempre il 21 giugno 2011, lo stesso Giudice di pace, dipartendosi dalla discussione
(“non verbalizzata”) del 14 giugno 2011, ha sottoposto alle parti una proposta transattiva, volta all’accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposi- zione, limitatamente a fr. 326.65 più interessi al 5% dal 29
gennaio 2008 al 4 gennaio 2009 nonché di fr. 32.50 di tassa di giustizia (la
metà della tassa di fr. 65.- da addebitare a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno), ritenuta la decadenza della proposta nel caso in cui uno dei
contendenti vi si fosse opposto entro l’8 luglio 2011;
che
ai fini della sua proposta, il primo giudice ha considerato, tra l’altro, che
il 29 gennaio 2008 è stato firmato dalle parti un contratto per un anno e che
il 30 aprile 2008 tale contratto è stato disdetto dalla convenuta per motivi
gravi, documentati dal dott. __________ M__________ di __________;
che
egli, dipartendosi da un valido contratto per quattro mesi, ha ritenuto quindi
che l’importo litigioso deve essere valutato in 4/12 di fr. 980.-, ovvero in
fr. 326.65, con interessi al 5% dal 29 gennaio 2008 e al 4 gennaio 2009;
che
soltanto la parte convenuta ha aderito a tale proposta, ciò che ha comportato
la riattivazione della pratica;
che
in occasione dell’udienza del 24 ottobre 2011 che ne è seguita, la procedente
si è confermata nella propria domanda, contestando in particolare che la
controparte abbia tempestiva- mente disdetto il contratto, mentre che la parte
convenuta vi si è opposta, richiamando la proposta transattiva del 21 giugno
2011;
che
con decisione del 2 novembre 2001 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco
ha accolto l’istanza limitatamente alla somma di fr. 326.85 oltre interessi al
5% dal 29 gennaio 2008 al 4 gennaio 2011, rilevando anzitutto che un contratto
presuppone degli obblighi e dei diritti di entrambe le parti nel senso che la parte
istante avrebbe dovuto permettere l’accesso alla palestra e la convenuta
avrebbe dovuto pagare l’importo convenuto;
che
la convenuta, presente a tutte le udienze - ha proseguito il giudice - ha
sempre sostenuto di non avere ricevuto alcuna tessera per accedere alle
strutture sportive senza essere smentita dalla procedente, per cui bisogna
ritenere che quest’ultima abbia disatteso i termini del contratto;
che
anche l’affermazione dell’escussa che in quel periodo la palestra era rimasta
chiusa per ristrutturazione e che i clienti hanno beneficiato di un corrispondente
prolungamento dell’utilizzo delle strutture, non sarebbe stata, secondo lo
stesso giudice, smentita dalla creditrice, per cui la circostanza è da
ritenersi molto probabile;
che
altrettanto dicasi - stando alla sentenza - per l’affermazione della convenuta
di avere telefonato all’istante e avere ottenuto delle garanzie, secondo cui
essa veniva prosciolta dagli obblighi contrattuali;
che
quanto alla presa di posizione della procedente durante l’udienza del 24
ottobre 2011 che non vi sarebbero prove a sostengo delle obiezioni di controparte,
il primo giudice ha dipoi rilevato a) che la procedura sommaria prevede una
sola udienza, per cui il rappresentante del rappresentante della parte istante
non poteva durante l’udienza di certo smentire tale telefonata, b) che se
questi ha sollevato quell’obiezione ciò è da attribuire al fatto che era già a
conoscenza della proposta di giudizio formulata il 21 giugno 2011, c) che
paradossalmente la stessa istante ha dimostrato che il rapporto tra fornitore e
cliente era ambiguo, tanto è vero che la stessa istante ha dapprima spiccato il
precetto esecutivo per fr. 2'355.20, per poi scrivere al suo primo rappresentante
di considerare soltanto fr. 1'225.80, d) che questa lettera non solo prova
l’ambiguità del rapporto di locazione, ma lascia intendere che molto
probabilmente vi sia stato un accordo telefonico, come del resto sostenuto
dalla debitrice;
che,
sempre secondo il Giudice di pace, l’istante trascura una prova importante,
ossia il certificato medico che attesta l’impossibilità della convenuta di
frequentare la palestra dal 30 aprile 2008;
che
per quanto riguarda lo scritto 30 aprile 2008 con il quale la convenuta ha
disdetto il contratto, ha puntualizzo lo stesso giudice, la lettera non è stata
inviata per posta raccomandata, ma risulta comunque essere stata recapitata in
quanto il rappresentante della procedente l‘ha citata nelle sue osservazioni
presentate in occasione dell’udienza del 24 ottobre 2011, lettera alla quale la
stessa parte escutente non ha risposto, limitandosi dopo un anno, ovvero nel
mese di maggio 2009, a sollecitare il pagamento;
che,
del resto, ha rilevato il primo giudice, la convenuta non ha mai frequentato la
palestra, a parte due prove iniziali, circostanza non contraddetta dalla
controparte, ancorché non suscettibile di invalidare ipso iure il contratto, ma
soltanto utile a definire meglio una verosimiglianza dei fatti;
che
– ha dipoi obiettato il giudice - la clausola contrattuale numero 8, invocata
dall’istante durante l’udienza del 24 ottobre 2011, secondo cui la locatrice non
assume nessuna responsabilità per problemi che potrebbero sorgere durante la
frequentazione della palestra, non ha nulla a che vedere con il motivo grave per
cui è stato disdetto il contratto;
che,
sempre secondo il Giudice di pace, la convenuta, che gestisce in proprio una attività
commerciale, è invece stata sfavorita a seguito dell’esecuzione promossa nei
suoi confronti, e ciò per colpa dell’istante;
che
bisogna altresì credere che le gestione della palestra non sia sempre stata attenta
e puntuale, ove si consideri che la prima citazione inviata alla parte istante per
posta raccomandata non è stata ritirata;
che
per finire, ha concluso il primo giudice, bisogna ritenere verosimile che il
contratto sia stato disdetto per il 30 aprile 2008 e che da quella data la convenuta
aveva problemi fisici che le impedivano di frequentare la palestra;
che,
per contro, ha rilevato il Giudice di pace, non si possono concedere alla stessa
convenuta mesi di abbuono concessi ai clienti per la presunta ristrutturazione della
palestra, anche se (verosimilmente) in quanto non smentito, si ritiene giusto
controbilanciare gli oneri per gli errori commessi dalle parti;
che
anche se la convenuta non ha mai frequentato la palestra, ha concluso il primo
giudice, si considera valido il contratto per quattro mesi, per cui l’importo
va calcolato per 4/12 di fr. 980.-, ovvero fr. 326.65, con interessi al 5% dal
29 gennaio 2008 al 4 febbraio 2011 per il fatto che l’escussa si è sempre presentata
a ogni citazione e, non da ultimo, ha sempre risposto puntualmente alle sollecitazioni
dell’istante, ritenuto che si giustifica addebitare la spesa del precetto alla
stessa procedente in quanto fatto spiccare per un importo errato;
che,
secondo il Giudice di pace, gli oneri processuali per complessivi fr. 300.-
vanno a loro volta caricati alla procedente, dato che la convenuta ha già
dovuto versare fr. 250.- per la tassa di giustizia e l’indennità di cui alla nota
sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, senza
che il ricorso della controparte le fosse imputabile;
che
contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo dell’11 novembre 2011
facendo carico al primo giudice di avere violato il diritto a seguito di una
valutazione erronea delle prove versate agli atti, dato che il contratto di cui
al doc. B costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e
dato che le eccezioni liberatorie di controparte non sono supportate dal benché
minimo riscontro probatorio, il che costituisce una disattenzione dell’art. 82
cpv. 2 LEF;
che,
secondo la reclamante, si giustifica pertanto l’intero accoglimento
dell’istanza;
che
l’insorgente non condivide nemmeno la motivazione del primo giudice sugli oneri
processuali, in quanto in contrasto con il principio di ripartizione giusta l’art.
106 cpv. 2 CPC;
che
con osservazioni del 7 dicembre 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione del
reclamo, ritenendo corretta la decisione del Giudice di pace;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima stanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC), ancorché l’istanza andava trattata davanti al Giudice di pace in
base al diritto procedurale previgente, segnatamente in base alla legge
cantonale di applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997
(vLALEF), come del resto già spiegato nella decisione CEF del 18 febbraio 2011,
inc. 14.2001.5, consid. 1;
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC e 30 vLALEF), il termine per l’inoltro del
reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto l’11 novembre a fronte di una sentenza notificata il 3 novembre 2011,
il reclamo è da considerare tempestivo e, perciò, sotto questo profilo,
ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti,
che
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata
deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve contenere
la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un
importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che un riconoscimento
di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi
risultano gli elementi necessari (DT 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);
che,
come giustamente sottinteso dal primo giudice, il contratto (denominato di
locazione) sottoscritto dalle parti il 29 gennaio 2008 (la procedente) e il 30
gennaio 2008 (la convenuta), costituisce riconoscimento di debito nella misura
in cui la stessa convenuta si è impegnata al versamento del canone di fr. 980.-
rispettivamente di fr. 1'020.- (fr. 510.- X 2) per l’uso della palestra e dei
suoi relativi servizi per un periodo di un anno (doc. B);
che,
del resto, nemmeno la convenuta lo contesta, per cui non vi è motivo per
soffermarsi oltre sulla questione;
che
conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione
se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il
riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di
dimostrare la verosomiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140
consid. 4.1.1 con rinvio);
che,
nella fattispecie, già si è visto che l’insorgente rimprovera al Giudice di
pace di avere disatteso tale norma per avere valutato in modo erroneo le prove
addotte, ossia per avere creduto alla versione dei fatti della convenuta senza
che questa fornisse il necessario supporto probatorio a sostegno delle sue
allegazioni;
che,
per il resto, la reclamante non muove altre specifiche critiche, ovvero non
pretende che, fossero vere le affermazioni della controparte, l’impugnato
giudizio andrebbe ugualmente annullato per disattenzione di altre norme di
diritto materiale;
che,
così come proposto, il reclamo sfugge tuttavia ad ulteriore disamina, dal
momento che il procedente non si confronta minimamente con le diffuse considerazioni
che hanno spinto il primo giudice ad accertare: una violazione del contratto da
parte dell’istante per la mancata messa a disposizione della controparte della
tessera per accedere alla palestra (il che sarebbe bastato per respingere
l’istanza), la chiusura in quel periodo della palestra per ristrutturazione, il
rilascio, telefonico, della garanzia da parte dell’istante, secondo cui la convenuta
veniva prosciolta dagli obblighi contrattuali (v. in particolare i motivi addotte
sub a), b), c) e d) alle pagine 3 in fondo e 4 in alto della decisione impugnata), la valenza della prova costituita dal certificato medico
attestante l’impossibilità della convenuta di frequentare la palestra dal 30
aprile 2008, l’invio e la recezione della disdetta 30 aprile 2008, la mancata
frequentazione della palestra da parte della convenuta a causa di problemi
fisici, eccezion fatta per le due prove iniziali e, per finire, di nuovo l’avvenuta
disdetta del contratto per il 30 aprile 2008 e, quindi, l’obbligo delle convenuta
di pagare 4/12 della somma pattuita, ossia fr. 326.65, importo che rispecchia
quanto formulato nella proposta transattiva (accettata dall’escussa) del 21
giugno 2011;
che,
insufficientemente motivato, il reclamo va pertanto al riguardo dichiarato
inammissibile;
che
il gravame merita per contro tutela nella misura in cui la reclamante
rimprovera al primo giudice di averle caricato gli oneri processuali di prima istanza
senza tenere conto del grado di soccombenza delle parti;
che,
infatti, l’addebito alla parte convenuta della tassa di giustizia e
dell’indennità per complessivi fr. 250.- relative all’esito della procedura ricorsuale
sfociata nella sentenza inc. 14.2011.5 (dispositivo n. 2) è da mettere in
relazione al fatto che quest’ultima si è opposta all’accoglimento del reclamo
presentato dalla procedente contro la sentenza 4 gennaio 2011, per cui non regge
l’argomentazione del primo giudice, secondo si giustifica compensare quanto
sborsato dall’escussa nella precedente procedura di reclamo con gli oneri
processuali relativi alla decisione qui impugnata;
che
ne discende pertanto la riforma del dispositivo n. 3 della decisione impugnata,
nel senso che la tassa di giustizia di fr. 300.- va caricata per 3/5
alla parte istante e per il rimanente alla parte convenuta;
che
nella misura della sua ammissibilità, il reclamo va pertanto entro tali limiti
parzialmente accolto;
che
gli oneri relativi al presente giudizio seguono pure la soccombenza, ossia sono
posti per due terzi a carico della reclamante e per il rimanente a carico della
convenuta, alla quale la stessa reclamante verserà fr. 120.- per ripetibili
ridotte (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato.
”3. La tassa di giustizia
di fr. 300.- è posta per tre quinti a carico dell’istante e per il rimanente a carico
della convenuta.”
II. La
tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 250.- è posta per due
terzi a carico della reclamante e per il rimanente a carico delle convenuta,
alla quale la reclamante verserà fr. 120.- di indennità ridotta.
III. Intimazione
a:
- RE 1, __________
- PA
1, __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'020.-
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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