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Decisione

14.2011.186

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo inammissibile in quanto insufficientemente motivato. Riforma del dispositivo sulle spese, siccome non teneva conto del grado di soccombenza delle parti

16 dicembre 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 17/19 novembre 2010 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 1'950.-, fr. 205.- e fr. 200.-, oltre interessi e spese esecutive,

indicando quale titolo di credito: “Fattura 514581 del 01.01.08 + fatt. 514582

del 01.03.08 + fatt. 517217 del 03.04.09 + Fatt. 517218 del 03.05.09”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14

dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di

pace del circolo di Giubiasco, limitatamente a fr. 1'020.- oltre interessi e

spese;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto (denominato di locazione)

sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2008, con il quale la procedente si

è impegnata a mettere a disposizione della convenuta l’accesso alla palestra da

essa gestita con i suoi relativi servizi per la durata di un anno (ovvero fino

al 30 gennaio 2009) al prezzo di fr. 980.-, rispettivamente dietro pagamento di

due tranches di fr. 510.- cadauna (tariffa speciale), ritenuto che se una parte

non avesse inoltrato disdetta un mese prima della scadenza, il contratto

sarebbe stato rinnovato per la stessa durata (doc. B);

che

la procedente ha altresì allegato la fattura n. 514581 datata 1.2.2008, con

l’annessa cedola di versamento, per la prima rata di fr. 510.- (doc. C), la successiva

fattura n. 514582 relativa alla seconda rata (1.3.2008) di fr. 510.- (doc. D) e

il conteggio datato 15 novembre 2010, con un saldo a favore della creditrice di

fr. 1’020.- (fr. 510.- x 2), oltre agli interessi di mora di fr. 135.80 (doc.

E);

che

con sentenza del 4 gennaio 2010 il Giudice di pace – sentita la parte convenuta

all’udienza di discussione del 28 dicembre 2010, alla quale la parte istante,

benché citata, non si è per contro presentata – ha parzialmente accolto

l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta al precetto esecutivo in rassegna limitatamente a fr. 245.- oltre

interessi al 5% dal 28 febbraio 2008 e fr. 70.- a titolo di spese esecutive;

che

contro tale sentenza la parte istante si è aggravata con reclamo del 19 gennaio

2011 obiettando, tra l’altro, che al giudice non era consentito tenere

l’udienza il giorno 28 dicembre 2010, ovvero durante le ferie esecutive,

ostandovi l’art. 56 LEF, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 23 vLALEF;

che

con decisione del 18 febbraio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello ha accolto il reclamo, ha annullato la sentenza impugnata e ha

rinviato gli atti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per nuovo

giudizio, previa citazione delle parti a una nuova udienza;

che

le parti sono quindi comparse all’udienza del 14 giugno 2011, così citate con

ordinanza del 1. giugno 2011;

che

a seguito delle contestazioni sulla procedura applicabile da parte

dell’istante, il primo giudice non ha però considerato valida l’udienza,

riproponendosi di ricitare le parti a una nuova udienza;

che

il 21 giugno 2011 la parte istante, ricordato quanto capitato in occasione

dell’udienza del 14 giugno 2011, ha chiesto la ricusazione del Giudice di pace

del circolo di Giubiasco, ravvisando nel suo atteggiamento fondati motivi per

dubitare della sua parzialità (istanza poi respinta con decisione del 20 luglio

2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona);

che,

sempre il 21 giugno 2011, lo stesso Giudice di pace, dipartendosi dalla discussione

(“non verbalizzata”) del 14 giugno 2011, ha sottoposto alle parti una proposta transattiva, volta all’accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposi- zione, limitatamente a fr. 326.65 più interessi al 5% dal 29

gennaio 2008 al 4 gennaio 2009 nonché di fr. 32.50 di tassa di giustizia (la

metà della tassa di fr. 65.- da addebitare a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno), ritenuta la decadenza della proposta nel caso in cui uno dei

contendenti vi si fosse opposto entro l’8 luglio 2011;

che

ai fini della sua proposta, il primo giudice ha considerato, tra l’altro, che

il 29 gennaio 2008 è stato firmato dalle parti un contratto per un anno e che

il 30 aprile 2008 tale contratto è stato disdetto dalla convenuta per motivi

gravi, documentati dal dott. __________ M__________ di __________;

che

egli, dipartendosi da un valido contratto per quattro mesi, ha ritenuto quindi

che l’importo litigioso deve essere valutato in 4/12 di fr. 980.-, ovvero in

fr. 326.65, con interessi al 5% dal 29 gennaio 2008 e al 4 gennaio 2009;

che

soltanto la parte convenuta ha aderito a tale proposta, ciò che ha comportato

la riattivazione della pratica;

che

in occasione dell’udienza del 24 ottobre 2011 che ne è seguita, la procedente

si è confermata nella propria domanda, contestando in particolare che la

controparte abbia tempestiva- mente disdetto il contratto, mentre che la parte

convenuta vi si è opposta, richiamando la proposta transattiva del 21 giugno

2011;

che

con decisione del 2 novembre 2001 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco

ha accolto l’istanza limitatamente alla somma di fr. 326.85 oltre interessi al

5% dal 29 gennaio 2008 al 4 gennaio 2011, rilevando anzitutto che un contratto

presuppone degli obblighi e dei diritti di entrambe le parti nel senso che la parte

istante avrebbe dovuto permettere l’accesso alla palestra e la convenuta

avrebbe dovuto pagare l’importo convenuto;

che

la convenuta, presente a tutte le udienze - ha proseguito il giudice - ha

sempre sostenuto di non avere ricevuto alcuna tessera per accedere alle

strutture sportive senza essere smentita dalla procedente, per cui bisogna

ritenere che quest’ultima abbia disatteso i termini del contratto;

che

anche l’affermazione dell’escussa che in quel periodo la palestra era rimasta

chiusa per ristrutturazione e che i clienti hanno beneficiato di un corrispondente

prolungamento dell’utilizzo delle strutture, non sarebbe stata, secondo lo

stesso giudice, smentita dalla creditrice, per cui la circostanza è da

ritenersi molto probabile;

che

altrettanto dicasi - stando alla sentenza - per l’affermazione della convenuta

di avere telefonato all’istante e avere ottenuto delle garanzie, secondo cui

essa veniva prosciolta dagli obblighi contrattuali;

che

quanto alla presa di posizione della procedente durante l’udienza del 24

ottobre 2011 che non vi sarebbero prove a sostengo delle obiezioni di controparte,

il primo giudice ha dipoi rilevato a) che la procedura sommaria prevede una

sola udienza, per cui il rappresentante del rappresentante della parte istante

non poteva durante l’udienza di certo smentire tale telefonata, b) che se

questi ha sollevato quell’obiezione ciò è da attribuire al fatto che era già a

conoscenza della proposta di giudizio formulata il 21 giugno 2011, c) che

paradossalmente la stessa istante ha dimostrato che il rapporto tra fornitore e

cliente era ambiguo, tanto è vero che la stessa istante ha dapprima spiccato il

precetto esecutivo per fr. 2'355.20, per poi scrivere al suo primo rappresentante

di considerare soltanto fr. 1'225.80, d) che questa lettera non solo prova

l’ambiguità del rapporto di locazione, ma lascia intendere che molto

probabilmente vi sia stato un accordo telefonico, come del resto sostenuto

dalla debitrice;

che,

sempre secondo il Giudice di pace, l’istante trascura una prova importante,

ossia il certificato medico che attesta l’impossibilità della convenuta di

frequentare la palestra dal 30 aprile 2008;

che

per quanto riguarda lo scritto 30 aprile 2008 con il quale la convenuta ha

disdetto il contratto, ha puntualizzo lo stesso giudice, la lettera non è stata

inviata per posta raccomandata, ma risulta comunque essere stata recapitata in

quanto il rappresentante della procedente l‘ha citata nelle sue osservazioni

presentate in occasione dell’udienza del 24 ottobre 2011, lettera alla quale la

stessa parte escutente non ha risposto, limitandosi dopo un anno, ovvero nel

mese di maggio 2009, a sollecitare il pagamento;

che,

del resto, ha rilevato il primo giudice, la convenuta non ha mai frequentato la

palestra, a parte due prove iniziali, circostanza non contraddetta dalla

controparte, ancorché non suscettibile di invalidare ipso iure il contratto, ma

soltanto utile a definire meglio una verosimiglianza dei fatti;

che

– ha dipoi obiettato il giudice - la clausola contrattuale numero 8, invocata

dall’istante durante l’udienza del 24 ottobre 2011, secondo cui la locatrice non

assume nessuna responsabilità per problemi che potrebbero sorgere durante la

frequentazione della palestra, non ha nulla a che vedere con il motivo grave per

cui è stato disdetto il contratto;

che,

sempre secondo il Giudice di pace, la convenuta, che gestisce in proprio una attività

commerciale, è invece stata sfavorita a seguito dell’esecuzione promossa nei

suoi confronti, e ciò per colpa dell’istante;

che

bisogna altresì credere che le gestione della palestra non sia sempre stata attenta

e puntuale, ove si consideri che la prima citazione inviata alla parte istante per

posta raccomandata non è stata ritirata;

che

per finire, ha concluso il primo giudice, bisogna ritenere verosimile che il

contratto sia stato disdetto per il 30 aprile 2008 e che da quella data la convenuta

aveva problemi fisici che le impedivano di frequentare la palestra;

che,

per contro, ha rilevato il Giudice di pace, non si possono concedere alla stessa

convenuta mesi di abbuono concessi ai clienti per la presunta ristrutturazione della

palestra, anche se (verosimilmente) in quanto non smentito, si ritiene giusto

controbilanciare gli oneri per gli errori commessi dalle parti;

che

anche se la convenuta non ha mai frequentato la palestra, ha concluso il primo

giudice, si considera valido il contratto per quattro mesi, per cui l’importo

va calcolato per 4/12 di fr. 980.-, ovvero fr. 326.65, con interessi al 5% dal

29 gennaio 2008 al 4 febbraio 2011 per il fatto che l’escussa si è sempre presentata

a ogni citazione e, non da ultimo, ha sempre risposto puntualmente alle sollecitazioni

dell’istante, ritenuto che si giustifica addebitare la spesa del precetto alla

stessa procedente in quanto fatto spiccare per un importo errato;

che,

secondo il Giudice di pace, gli oneri processuali per complessivi fr. 300.-

vanno a loro volta caricati alla procedente, dato che la convenuta ha già

dovuto versare fr. 250.- per la tassa di giustizia e l’indennità di cui alla nota

sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, senza

che il ricorso della controparte le fosse imputabile;

che

contro tale decisione la parte istante è insorta con reclamo dell’11 novembre 2011

facendo carico al primo giudice di avere violato il diritto a seguito di una

valutazione erronea delle prove versate agli atti, dato che il contratto di cui

al doc. B costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione e

dato che le eccezioni liberatorie di controparte non sono supportate dal benché

minimo riscontro probatorio, il che costituisce una disattenzione dell’art. 82

cpv. 2 LEF;

che,

secondo la reclamante, si giustifica pertanto l’intero accoglimento

dell’istanza;

che

l’insorgente non condivide nemmeno la motivazione del primo giudice sugli oneri

processuali, in quanto in contrasto con il principio di ripartizione giusta l’art.

106 cpv. 2 CPC;

che

con osservazioni del 7 dicembre 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione del

reclamo, ritenendo corretta la decisione del Giudice di pace;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima stanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC), ancorché l’istanza andava trattata davanti al Giudice di pace in

base al diritto procedurale previgente, segnatamente in base alla legge

cantonale di applicazione sull’esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997

(vLALEF), come del resto già spiegato nella decisione CEF del 18 febbraio 2011,

inc. 14.2001.5, consid. 1;

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC e 30 vLALEF), il termine per l’inoltro del

reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto l’11 novembre a fronte di una sentenza notificata il 3 novembre 2011,

il reclamo è da considerare tempestivo e, perciò, sotto questo profilo,

ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti,

che

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata

deve essere firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante – e deve contenere

la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un

importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che un riconoscimento

di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi

risultano gli elementi necessari (DT 132 III 480 consid. 4.1 con rinvii);

che,

come giustamente sottinteso dal primo giudice, il contratto (denominato di

locazione) sottoscritto dalle parti il 29 gennaio 2008 (la procedente) e il 30

gennaio 2008 (la convenuta), costituisce riconoscimento di debito nella misura

in cui la stessa convenuta si è impegnata al versamento del canone di fr. 980.-

rispettivamente di fr. 1'020.- (fr. 510.- X 2) per l’uso della palestra e dei

suoi relativi servizi per un periodo di un anno (doc. B);

che,

del resto, nemmeno la convenuta lo contesta, per cui non vi è motivo per

soffermarsi oltre sulla questione;

che

conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione

se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il

riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di

dimostrare la verosomiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140

consid. 4.1.1 con rinvio);

che,

nella fattispecie, già si è visto che l’insorgente rimprovera al Giudice di

pace di avere disatteso tale norma per avere valutato in modo erroneo le prove

addotte, ossia per avere creduto alla versione dei fatti della convenuta senza

che questa fornisse il necessario supporto probatorio a sostegno delle sue

allegazioni;

che,

per il resto, la reclamante non muove altre specifiche critiche, ovvero non

pretende che, fossero vere le affermazioni della controparte, l’impugnato

giudizio andrebbe ugualmente annullato per disattenzione di altre norme di

diritto materiale;

che,

così come proposto, il reclamo sfugge tuttavia ad ulteriore disamina, dal

momento che il procedente non si confronta minimamente con le diffuse considerazioni

che hanno spinto il primo giudice ad accertare: una violazione del contratto da

parte dell’istante per la mancata messa a disposizione della controparte della

tessera per accedere alla palestra (il che sarebbe bastato per respingere

l’istanza), la chiusura in quel periodo della palestra per ristrutturazione, il

rilascio, telefonico, della garanzia da parte dell’istante, secondo cui la convenuta

veniva prosciolta dagli obblighi contrattuali (v. in particolare i motivi addotte

sub a), b), c) e d) alle pagine 3 in fondo e 4 in alto della decisione impugnata), la valenza della prova costituita dal certificato medico

attestante l’impossibilità della convenuta di frequentare la palestra dal 30

aprile 2008, l’invio e la recezione della disdetta 30 aprile 2008, la mancata

frequentazione della palestra da parte della convenuta a causa di problemi

fisici, eccezion fatta per le due prove iniziali e, per finire, di nuovo l’avvenuta

disdetta del contratto per il 30 aprile 2008 e, quindi, l’obbligo delle convenuta

di pagare 4/12 della somma pattuita, ossia fr. 326.65, importo che rispecchia

quanto formulato nella proposta transattiva (accettata dall’escussa) del 21

giugno 2011;

che,

insufficientemente motivato, il reclamo va pertanto al riguardo dichiarato

inammissibile;

che

il gravame merita per contro tutela nella misura in cui la reclamante

rimprovera al primo giudice di averle caricato gli oneri processuali di prima istanza

senza tenere conto del grado di soccombenza delle parti;

che,

infatti, l’addebito alla parte convenuta della tassa di giustizia e

dell’indennità per complessivi fr. 250.- relative all’esito della procedura ricorsuale

sfociata nella sentenza inc. 14.2011.5 (dispositivo n. 2) è da mettere in

relazione al fatto che quest’ultima si è opposta all’accoglimento del reclamo

presentato dalla procedente contro la sentenza 4 gennaio 2011, per cui non regge

l’argomentazione del primo giudice, secondo si giustifica compensare quanto

sborsato dall’escussa nella precedente procedura di reclamo con gli oneri

processuali relativi alla decisione qui impugnata;

che

ne discende pertanto la riforma del dispositivo n. 3 della decisione impugnata,

nel senso che la tassa di giustizia di fr. 300.- va caricata per 3/5

alla parte istante e per il rimanente alla parte convenuta;

che

nella misura della sua ammissibilità, il reclamo va pertanto entro tali limiti

parzialmente accolto;

che

gli oneri relativi al presente giudizio seguono pure la soccombenza, ossia sono

posti per due terzi a carico della reclamante e per il rimanente a carico della

convenuta, alla quale la stessa reclamante verserà fr. 120.- per ripetibili

ridotte (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

I. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato.

”3. La tassa di giustizia

di fr. 300.- è posta per tre quinti a carico dell’istante e per il rimanente a carico

della convenuta.”

II. La

tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 250.- è posta per due

terzi a carico della reclamante e per il rimanente a carico delle convenuta,

alla quale la reclamante verserà fr. 120.- di indennità ridotta.

III. Intimazione

a:

- RE 1, __________

- PA

1, __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'020.-

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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