14.2011.187
Rigetto definitivo dell'opposizione. Due termini di ricorso indicati nei rimedi giuridici. Reclamo tardivo. Responsabilità dell'avvocato consultato prima della scadenza del termine
17 novembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2011.187
Data decisione, Autorità:
17.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Due termini di ricorso indicati nei rimedi giuridici. Reclamo tardivo. Responsabilità dell'avvocato consultato prima della scadenza del termine
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 2 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.187
Lugano
17 novembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 settembre 2011 presentata da
RE 1
patrocinata dall’
contro
patrocinato dall’
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 24 agosto 2011 per il
pagamento di fr. 15'315.- oltre interesssi e spese;
Istanza
accolta dal Pretore del Distretto di Bellinzona con decisione datata 13 ottobre
2011 (SO.2011.912);
sentenza
impugnata dalla parte convenuta con reclamo dell’11 novembre 2011;
ritenuto
Fatti
che
con decisione del 13 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona, in accoglimento
dell’istanza presentata in data 5 settembre 2011 da CO 1, ha respinto in via
definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificatogli per l’incasso
della somma di fr. 15'315.- oltre interessi e spese;
che
contro tale decisione è insorto il convenuto con reclamo 11 novembre 2011, con
il quale ha chiesto il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna, protestate spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni
dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a
posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come del resto puntualizzato
nei rimedi giuridici menzionati in calce alla sentenza di primo grado;
che
proposto in data 11 novembre 2011 a fronte di una decisione recante la data 13 ottobre
2011, intimata il 12 (recte: 13) ottobre 2011 e notificata al convenuto il giorno
successivo, ovvero il 14 ottobre 2011 (cfr. ricerca Track& trace), il
rimedio è da considerare chiaramente intempestivo, il termine utile per ricorrere
- che ha iniziato a decorrere il 15 ottobre 2011 (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC) -
essendo venuto a scadere il 24 ottobre 2011;
che
ci si può nondimeno chiedere se il ritardo nell’aggravarsi contro la decisione
di prima sede possa essere attribuita al fatto che davanti al Pretore il
convenuto non fosse (ancora) patrocinato da un avvocato, ciò che, magari,
poteva condizionarlo nello stabilire se l’impugnativa andava presentata nel
termine di trenta giorni di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC, oppure nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC, dato che entrambi tali termini figurano
menzionati nei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata;
che
alla questione bisogna rispondere negativamente;
che,
infatti, il 19 ottobre 2011 - ossia quando il termine per reclamare non era
ancora trascorso - il convenuto ha incaricato l’avv. __________, affinché avesse
a rappresentarlo nella procedura esecutiva in rassegna;
che
con ogni evidenza a questi non poteva sfuggire che, trattandosi di un
procedimento sommario in tema di rigetto dell’opposizione, bisognava ricorrere
entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di primo grado;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 321
cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile in quanto tardivo.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del reclamante.
3. Intimazione
a:
-
avv. __________
-
avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'315.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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