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Decisione

14.2011.187

Rigetto definitivo dell'opposizione. Due termini di ricorso indicati nei rimedi giuridici. Reclamo tardivo. Responsabilità dell'avvocato consultato prima della scadenza del termine

17 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione del 13 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona, in accoglimento

dell’istanza presentata in data 5 settembre 2011 da CO 1, ha respinto in via

definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificatogli per l’incasso

della somma di fr. 15'315.- oltre interessi e spese;

che

contro tale decisione è insorto il convenuto con reclamo 11 novembre 2011, con

il quale ha chiesto il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna, protestate spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni

dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a

posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 2 CPC), come del resto puntualizzato

nei rimedi giuridici menzionati in calce alla sentenza di primo grado;

che

proposto in data 11 novembre 2011 a fronte di una decisione recante la data 13 ottobre

2011, intimata il 12 (recte: 13) ottobre 2011 e notificata al convenuto il giorno

successivo, ovvero il 14 ottobre 2011 (cfr. ricerca Track& trace), il

rimedio è da considerare chiaramente intempestivo, il termine utile per ricorrere

- che ha iniziato a decorrere il 15 ottobre 2011 (cfr. art. 142 cpv. 1 CPC) -

essendo venuto a scadere il 24 ottobre 2011;

che

ci si può nondimeno chiedere se il ritardo nell’aggravarsi contro la decisione

di prima sede possa essere attribuita al fatto che davanti al Pretore il

convenuto non fosse (ancora) patrocinato da un avvocato, ciò che, magari,

poteva condizionarlo nello stabilire se l’impugnativa andava presentata nel

termine di trenta giorni di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC, oppure nel termine di

dieci giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC, dato che entrambi tali termini figurano

menzionati nei rimedi di diritto indicati in calce alla decisione impugnata;

che

alla questione bisogna rispondere negativamente;

che,

infatti, il 19 ottobre 2011 - ossia quando il termine per reclamare non era

ancora trascorso - il convenuto ha incaricato l’avv. __________, affinché avesse

a rappresentarlo nella procedura esecutiva in rassegna;

che

con ogni evidenza a questi non poteva sfuggire che, trattandosi di un

procedimento sommario in tema di rigetto dell’opposizione, bisognava ricorrere

entro dieci giorni dalla notificazione della decisione di primo grado;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 321

cpv. 2 CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile in quanto tardivo.

2. Le spese e la

tassa di giustizia per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

-

avv. __________

-

avv. __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'315.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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