14.2011.188
Fallimento decretato contro una persona giuridica diversa da quella indicata sul precetto esecutivo e sulla comminatoria di fallimento. Annullamento. Ripartizione della tassa di giustizia metà per par
22 novembre 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.188
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CEF
Titolo:
Fallimento decretato contro una persona giuridica diversa da quella indicata sul precetto esecutivo e sulla comminatoria di fallimento. Annullamento. Ripartizione della tassa di giustizia metà per parte
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 LEF
Incarto n.
14.2011.188
Lugano
22 novembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 20 settembre 2011 presentata da
CO 1
rappr. da RA 1
Contro
RE 1
patrocinata dall’ dr. PA 1
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 31 ottobre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della RE 1, __________), a far tempo dal giorno di
lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 10.00
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
11/17 novembre 2011 ne postula l’annullamento;
preso atto dello scritto 21 novembre 2011 di
controparte;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15
novembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con
PE n. __________ emesso il 9 maggio 2011 dall’Ufficio esecuzione di Lugano,
pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________, la CO 1 CO 1 ha
escusso H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________, __________,
per l’incasso di fr. 17'093.70 oltre interessi;
che
contro il predetto precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;
che il 2
agosto 2011 nella predetta procedura esecutiva è stata emessa dall’Ufficio esecuzione
Fatti
di __________, sempre nei confronti di H__________ SA, la comminatoria di
fallimento, pure pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. __________;
che con
istanza del 20 settembre 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento di “RE 1 (H__________
SA, priva di amministrazione, Via __________) Residenza __________)”;
che con
decreto 23 settembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
fissato a RE 1 un termine scadente il 14 ottobre 2011 per presentare le sue
osservazioni;
che
trascorso infruttuosamente il predetto termine, il Pretore ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 10.00;
che con
reclamo dell’11/17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento del fallimento
rilevando che la decisione di fallimento in esame si basa su atti esecutivi
inesistenti, il precetto esecutivo così come la relativa comminatoria di
fallimento agli atti essendo stati emessi nei confronti di H__________ SA,
società completamente diversa da RE 1, già H__________ TV SA, e che la svista
in cui è incorso il Pretore è probabilmente riconducibile alla similitudine
esistente fra le due ragioni sociali;
che con
scritto 21 novembre 2011 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento,
confermando che l’istanza di fallimento avrebbe dovuto essere diretta nei
confronti di H__________ SA, ma che per un errore è stata indicata la RE 1, la
quale ha ripreso l’attività di H__________ TV SA;
che,
secondo l’art. 166 cpv. 1 LEF, decorso il termine di venti giorni dalla notificazione
della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può
chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato;
che dagli
atti risulta che il precetto esecutivo così come la comminatoria di fallimento,
emessi nell’esecuzione n. __________ dall’Ufficio esecuzione di __________,
indicano quale escussa “H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________”;
che ne
consegue che la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 non
si fonda sui presupposti previsti dall’art. 166 cpv. 1 LEF, ossia su di un
valido precetto esecutivo nonché sulla relativa comminatoria di fallimento,
essendo quelli prodotti dall’istante stati emessi nei confronti di H__________
SA;
che
pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 va
annullata;
che la tassa
di giustizia va posta a carico delle parti metà per ciascuna, essendo ambedue
responsabili dell’errore avveratosi, l’istante avendo presentato una domanda di
fallimento fuorviante e la convenuta non avendo ritirato l’invio raccomandato
del 23 settembre 2011 contenente l’istanza di fallimento e il termine per
presentare le osservazioni fissatole dal Pretore, che le avrebbe permesso di
accorgersi che convenuta doveva essere H__________ SA (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE
e 106 cpv. 2 CPC);
per i quali motivi,
richiamato l’art. 166 LEF
pronuncia
I.Il reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 31 ottobre 2011 pronunciata al Pretore della
Giurisdizione di __________, (inc. SO.__________), nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico delle parti metà per ciascuna.
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da
anticipare come di rito, sono poste a carico delle parti metà per ciascuna.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, anticipata dalla
reclamante, è posta a carico delle parti metà per ciascuna.
III. Intimazione:
-
avv. dr. PA 1, __________
-
RA 1, __________
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio,________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster