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Decisione

14.2011.188

Fallimento decretato contro una persona giuridica diversa da quella indicata sul precetto esecutivo e sulla comminatoria di fallimento. Annullamento. Ripartizione della tassa di giustizia metà per par

22 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di __________, sempre nei confronti di H__________ SA, la comminatoria di

fallimento, pure pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. __________;

che con

istanza del 20 settembre 2011 la CO 1 ha chiesto il fallimento di “RE 1 (H__________

SA, priva di amministrazione, Via __________) Residenza __________)”;

che con

decreto 23 settembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha

fissato a RE 1 un termine scadente il 14 ottobre 2011 per presentare le sue

osservazioni;

che

trascorso infruttuosamente il predetto termine, il Pretore ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 10.00;

che con

reclamo dell’11/17 novembre 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento del fallimento

rilevando che la decisione di fallimento in esame si basa su atti esecutivi

inesistenti, il precetto esecutivo così come la relativa comminatoria di

fallimento agli atti essendo stati emessi nei confronti di H__________ SA,

società completamente diversa da RE 1, già H__________ TV SA, e che la svista

in cui è incorso il Pretore è probabilmente riconducibile alla similitudine

esistente fra le due ragioni sociali;

che con

scritto 21 novembre 2011 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento,

confermando che l’istanza di fallimento avrebbe dovuto essere diretta nei

confronti di H__________ SA, ma che per un errore è stata indicata la RE 1, la

quale ha ripreso l’attività di H__________ TV SA;

che,

secondo l’art. 166 cpv. 1 LEF, decorso il termine di venti giorni dalla notificazione

della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può

chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato;

che dagli

atti risulta che il precetto esecutivo così come la comminatoria di fallimento,

emessi nell’esecuzione n. __________ dall’Ufficio esecuzione di __________,

indicano quale escussa “H__________ SA, priva di amministrazione, Via __________”;

che ne

consegue che la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 non

si fonda sui presupposti previsti dall’art. 166 cpv. 1 LEF, ossia su di un

valido precetto esecutivo nonché sulla relativa comminatoria di fallimento,

essendo quelli prodotti dall’istante stati emessi nei confronti di H__________

SA;

che

pertanto la dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di RE 1 va

annullata;

che la tassa

di giustizia va posta a carico delle parti metà per ciascuna, essendo ambedue

responsabili dell’errore avveratosi, l’istante avendo presentato una domanda di

fallimento fuorviante e la convenuta non avendo ritirato l’invio raccomandato

del 23 settembre 2011 contenente l’istanza di fallimento e il termine per

presentare le osservazioni fissatole dal Pretore, che le avrebbe permesso di

accorgersi che convenuta doveva essere H__________ SA (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE

e 106 cpv. 2 CPC);

per i quali motivi,

richiamato l’art. 166 LEF

pronuncia

I.Il reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 31 ottobre 2011 pronunciata al Pretore della

Giurisdizione di __________, (inc. SO.__________), nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 50.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico delle parti metà per ciascuna.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da

anticipare come di rito, sono poste a carico delle parti metà per ciascuna.”

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, anticipata dalla

reclamante, è posta a carico delle parti metà per ciascuna.

III. Intimazione:

-

avv. dr. PA 1, __________

-

RA 1, __________

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio,________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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