14.2011.189
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato su allegazioni nuove
18 novembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.189
Data decisione, Autorità:
18.11.2011, CEF
Ricorso:
TF,5A_899/2011, 8.2.2012
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato su allegazioni nuove
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.189
Lugano
18 novembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 luglio 2011 presentata dal
, patrocinato dall’PA 1,
contro
CO 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. 760506 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 7 giugno 2007 per la
somma di fr. 404'075.-oltre interessi e spese,
istanza accolta dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, con decisione del 28 ottobre 2011 (SO.2011.2954);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14
novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. 760506 del 1/7 giugno 2011 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 404'075.- oltre interessi e spese, indicando
quale titolo di credito la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dalla Corte
delle assise correzionali di Lugano;
che
il medesimo precetto esecutivo veniva pure notificato a __________, moglie
dell’escusso;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12
luglio 2011 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano , allegando la sentenza emanata in data 5 novembre 2010 dal presidente
della Corte delle assise correzionali di Lugano, con la quale egli ha
riconosciuto il soggetto colpevole di truffa aggravata, truffa, appropriazione indebita
aggravata, ripetuta falsità in documenti e ripetuta soppressione di documenti,
condannandolo, tra l’altro, a versare al CO 1, costituitosi parte civile, fr.
451'811.40 (doc. B, dispositivo n. 2.2 );
che
l’importo di fr. 404'075.- costituirebbe, secondo l’istante, il saldo ancora
dovuto dal convenuto;
che
con ordinanza del 28 luglio 2011, il Pretore ha citato le parti a comparire
all’udienza il giorno di venerdì 28 ottobre 2011 alle ore 9.00;
che soltanto la
parte istante è però comparsa;
che
statuendo il 28 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna, rilevando che la documentazione esibita dal procedente, segnatamente
la sentenza 5 novembre 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano e,
più precisamente, il dispositivo condannatorio n. 2.2, costituisce titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 80 LEF;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 14 novembre 2011,
chiedendone l’annullamento;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309
lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
a sua volta, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione, il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione;
che,
nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dal
presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano - passata in giudicato
- costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1
LEF nella misura in cui quel giudice ha condannato il qui convenuto a versare
al CO 1, parte civile nel processo penale, la somma di fr. 451'811.40 (cfr. dispositivo
n. 2.2);
che del resto
l’insorgente non pretende il contrario;
che,
nondimeno, il reclamante assevera per la prima volta in questa sede che la
questione del risarcimento del danno arrecato alla controparte in relazione ai
reati commessi, sia stata compiutamente regolata dalla convenzione che la parti
hanno sottoscritto in data 2 marzo 2009 e che si trova annessa al reclamo, convenzione
che tuttavia la controparte avrebbe disatteso, benché egli l’abbia per contro
sempre onorata;
che,
secondo il reclamante, la convenzione in rassegna costituisce perciò l’unico
atto giuridicamente valido sul quale è possibile dare seguito alle richieste pecuniarie
della parte lesa;
che
la critica fondata su tale circostanza - che come visto non era stata
sottoposta al vaglio del Pretore - sfugge però a disamina e va, pertanto, ritenuta
inammissibile;
che,
infatti, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che
il reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il
reclamante si propone di ottenere l’annullamento del precetto esecutivo,
asserendo che la domanda di esecuzione previa del 30 maggio 2011 è antecedente
di ben un mese e mezzo al conferimento della procura all’PA 1 da parte del CO 1,
di modo che la pretesa posta in esecuzione è stata avanzata da un patrocinatore
che non disponeva del titolo per farlo;
che,
infatti, per tacere del fatto che una censura del genere andava, se del caso,
sollevata con ricorso ex art. 17 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello quale autorità di vigilanza, di nuovo il reclamante si avvale di un
argomento che non aveva sollevato davanti al primo giudice, ciò che comporta ancora
una volta l’inammissibilità del rimedio;
che il
reclamo si rivela pertanto inammissibile nella sua totalità;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente;
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a.
- RE 1, ,
- PA 1. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano. Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 404’075 (art. 11 lett. a
CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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