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Decisione

14.2011.189

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato su allegazioni nuove

18 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. 760506 del 1/7 giugno 2011 il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 404'075.- oltre interessi e spese, indicando

quale titolo di credito la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dalla Corte

delle assise correzionali di Lugano;

che

il medesimo precetto esecutivo veniva pure notificato a __________, moglie

dell’escusso;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12

luglio 2011 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

di Lugano , allegando la sentenza emanata in data 5 novembre 2010 dal presidente

della Corte delle assise correzionali di Lugano, con la quale egli ha

riconosciuto il soggetto colpevole di truffa aggravata, truffa, appropriazione indebita

aggravata, ripetuta falsità in documenti e ripetuta soppressione di documenti,

condannandolo, tra l’altro, a versare al CO 1, costituitosi parte civile, fr.

451'811.40 (doc. B, dispositivo n. 2.2 );

che

l’importo di fr. 404'075.- costituirebbe, secondo l’istante, il saldo ancora

dovuto dal convenuto;

che

con ordinanza del 28 luglio 2011, il Pretore ha citato le parti a comparire

all’udienza il giorno di venerdì 28 ottobre 2011 alle ore 9.00;

che soltanto la

parte istante è però comparsa;

che

statuendo il 28 ottobre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna, rilevando che la documentazione esibita dal procedente, segnatamente

la sentenza 5 novembre 2010 della Corte delle assise correzionali di Lugano e,

più precisamente, il dispositivo condannatorio n. 2.2, costituisce titolo esecutivo

ai sensi dell’art. 80 LEF;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 14 novembre 2011,

chiedendone l’annullamento;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,

segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309

lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati , a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

a sua volta, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità

amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che

l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione, il debito è

stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione;

che,

nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 5 novembre 2010 dal

presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano - passata in giudicato

- costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1

LEF nella misura in cui quel giudice ha condannato il qui convenuto a versare

al CO 1, parte civile nel processo penale, la somma di fr. 451'811.40 (cfr. dispositivo

n. 2.2);

che del resto

l’insorgente non pretende il contrario;

che,

nondimeno, il reclamante assevera per la prima volta in questa sede che la

questione del risarcimento del danno arrecato alla controparte in relazione ai

reati commessi, sia stata compiutamente regolata dalla convenzione che la parti

hanno sottoscritto in data 2 marzo 2009 e che si trova annessa al reclamo, convenzione

che tuttavia la controparte avrebbe disatteso, benché egli l’abbia per contro

sempre onorata;

che,

secondo il reclamante, la convenzione in rassegna costituisce perciò l’unico

atto giuridicamente valido sul quale è possibile dare seguito alle richieste pecuniarie

della parte lesa;

che

la critica fondata su tale circostanza - che come visto non era stata

sottoposta al vaglio del Pretore - sfugge però a disamina e va, pertanto, ritenuta

inammissibile;

che,

infatti, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che

il reclamo non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui il

reclamante si propone di ottenere l’annullamento del precetto esecutivo,

asserendo che la domanda di esecuzione previa del 30 maggio 2011 è antecedente

di ben un mese e mezzo al conferimento della procura all’PA 1 da parte del CO 1,

di modo che la pretesa posta in esecuzione è stata avanzata da un patrocinatore

che non disponeva del titolo per farlo;

che,

infatti, per tacere del fatto che una censura del genere andava, se del caso,

sollevata con ricorso ex art. 17 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello quale autorità di vigilanza, di nuovo il reclamante si avvale di un

argomento che non aveva sollevato davanti al primo giudice, ciò che comporta ancora

una volta l’inammissibilità del rimedio;

che il

reclamo si rivela pertanto inammissibile nella sua totalità;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente;

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è

assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a.

- RE 1, ,

- PA 1. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano. Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 404’075 (art. 11 lett. a

CPC/TI), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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