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Decisione

14.2011.19

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solvibilità

8 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ CO 1 e CO 2 hanno chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 14'486.65 interessi e spese compresi.

B. All’udienza del 18 gennaio 2011 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 7 febbraio 2011 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 7 febbraio 2011 alle ore 14.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto n. __________ così come le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi

confronti, producendo 4 ricevute rispettivamente un estratto dell’UEF di __________

del 17 febbraio 2011 relativi al pagamento a saldo delle 4 procedure esecutive

pendenti nei suoi confronti (doc. B e C).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore

dal1° gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 gorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù

dell’art. 405 cpv. 1 CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché

sulla base di un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente

(art. 404 cpv. 1 CPC), il 7 febbbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58.

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il

reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti degli

istanti ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla

dichiarazione di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 17

febbraio 2011 dell’UEF di Locarno relativa al versamento di fr. 14'532.65 a

saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dagli istanti.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________

al 17 febbraio 2011 risulta che oltre alla predetta esecuzione, il reclamante ha

pagato pure le ulteriori tre procedure pendenti nei suoi confronti. Inoltre va

rilevato che a carico del reclamante non risultano attestati di carenza di

beni. Le precedenti considerazioni portano a

concludere che il convenuto dispone della liquidità necessaria per far fronte

ai suoi impegni, per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente

verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il

fallimento di AP 1 va annullato.

3.

Il

reclamo va pertatno accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48 OTLEF e 49

vOTLEF). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure caricate al

reclamante. Alle controparti non si assegnano indennità, il reclamo non essendo

stato loro intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 7 febbraio 2011 pronunciata dal Pretore della

Giurisdizione di ____________________ inc. EF.2010.__________, nei confronti di

AP 1 è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

- AO 1 avv.

PA 1, __________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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