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Decisione

14.2011.190

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Esclusione parziale per i crediti fondati sul diritto pubblico (in casu premi della cassa malati fondati su una decisione d'affiliazione forzata di una persona do

11 gennaio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. 24 allegato al reclamo), RE

1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 5'502,30, oltre interessi al 5% dal 14

gennaio 2011, spese esecutive, indicando quali titoli di credito “Premi dal

01.10.2009 al 31.12.2010 – Decisione 1. ottobre 2009 dell’Istituto delle

Assicurazioni sociali, Bellinzona” e per le spese (di fr. 150.--,

rispettivamente fr. 161.--) “Spese bolletta Pretura” e “Spese verbale

sequestro no. __________ del 30.05.2011”.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio, secondo una precisazione

indicata solo nella motivazione, doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2).

B. Nella sua “risposta”

del 7 ottobre 2011, l’escussa si è opposta all’istanza, sostenendo di non aver

mai sottoscritto un contratto d’assicurazione con RE 1 e di aver contestato la

decisione 1° ottobre 2009 dell’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), che

l’aveva assicurata d’ufficio ad RE 1 (doc. A allegato all’istan­za) con un

ricorso, poi respinto dalla stessa autorità (doc. D). Nell’a­ver contestato la

decisione d’affiliazione d’ufficio, l’escussa ritiene infatti di aver

validamente esercitato il suo diritto d’opzio­ne a favore di un mantenimento

della sua copertura assicurativa presso il Sistema sanitario nazionale

italiano, sicché essa sarebbe stata ingiustamente affiliata d’ufficio ad RE 1.

L’UAM, interpellata due volte in merito, non si sarebbe ancora pronunciata.

Nella sua replica 14

ottobre 2011, l’escutente ha ribadito la validità della decisione di

affiliazione d’ufficio, che l’escussa ha omesso d’impugnare.

C. Con decisione 2

novembre 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

respinto l’istanza, considerando che l’istante non avesse prodotto alcun

documento che potesse configurare un titolo di rigetto dell’opposizione

definitivo o provvisorio. In particolare, la decisione d’affiliazione d’ufficio

non specifica l¿mporto dei premi da pagare e dai documenti agli atti non si

evince alcun impegno dell’escussa di versare all’istante l’importo posto in

esecuzione.

D. Con il reclamo in

esame, RE 1 contesta la sentenza pretorile, chiedendone l’annullamento. Afferma

di aver precisato nell’istan­za il carattere provvisorio (e non definitivo) del

rigetto dell’opposi­zi­o­ne richiesto, non avendo potuto emanare in precedenza

una decisione sui premi dovuti, siccome, onde convalidare, giusta l’art. 279

cpv. 2 LEF, il sequestro decretato il 17 maggio 2011 dalla medesima Pretura, sarebbe

stata costretta ad inoltrare un’a­zione di rigetto provvisorio dell’opposizione

entro 10 giorni dalla comunicazione dell’opposizione interposta dall’escussa.

La reclamante sostiene inoltre che la mancata contestazione dell’af­filiazione

d’ufficio comporterebbe anche l’accettazione, almeno tacita, di tutte le

conseguenze che ne derivano, in particolare l’im­porto dei premi indicati nella

polizza d’assicurazione emessa dalla cassa designata nella decisione, peraltro

accettati dall’Uffi­cio federale della Sanità pubblica.

E. Delle osservazioni

della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi

considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso che sia

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 luglio 2011,

sia la decisione impugnata, che risale al 2 novembre 2011, sono posteriori

all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale

sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche

a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),

il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Proposto lunedì 14 novembre 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente

dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 3 novembre, il reclamo,

che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.

3.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Nel caso concreto,

la reclamante rileva a ragione di aver indicato nelle motivazioni dell’istanza

(doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2) il carattere provvisorio del rigetto

dell’opposizione richiesto, ancorché non l’abbia indicato né nel titolo

dell’istanza né nelle conclusioni.

4.

Giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in

ogni stadio di causa – quindi anche in seconda sede, e ciò a prescindere dalla

presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni

da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art.

84).

4.1

Nella fattispecie, prima

di verificare se nella documentazione prodotta dall’escutente in prima sede –

ricordato il divieto di produrre nuovi documenti in sede di reclamo (art. 326

cpv. 1 CPC) –vi sia un titolo di rigetto provvisorio, occorre esaminare se

l’oppo­sizione interposta ad un’esecuzione per premi dell’assicu­razione

malattia obbligatoria possa davvero essere rigettata in via provvisoria. In

effetti, per i crediti fondati sul diritto pubblico da accertare nell'ambito di

una procedura amministrativa, la possibilità di ottenere il rigetto definitivo

dell'opposizione esclude in linea di massima quella di chiederne il rigetto

provvisorio, siccome una successiva azione di disconoscimento del debito

davanti al giudice civile sarebbe inammissibile (Staehe­lin, op. cit., n. 46 ad art. 82, con rif.; Vock, Kurzkom­mentar zur ZPO, Basilea

2010, n. 7 ad art. 82; cfr. pure CEF 28 settembre 2006, inc. 14.06.52, c. 2,

RtiD I-2007, 844 n. 59c). Il Tribunale federale ritiene però che le casse di

assicurazione malattia possano procedere all’incasso dei premi dell’assicurazione

obbligatoria senza emanare una decisione formale, un’eventuale azione di

disconoscimento di debito dovendo se del caso essere inoltrata davanti al

tribunale delle assicurazioni (DTF 109 V 49, cons. 3a). La legge non obbliga infatti

le casse malati a statuire sui premi con decisione, salvo che l’assi­cu­rato lo

richieda (cfr. art. 80 cpv. 1 LAMal e 51 LPGA). Ciò non toglie che per ottenere

il rigetto provvisorio la cassa deve presentare un riconoscimento di debito o

un atto pubblico ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF – segnatamente un contratto

d’assi­cu­ra­zione firmato dall’assicurato, che contenga tutti gli elementi per

determinare l’importo dei premi: orbene, nel caso in esame, la reclamante non

dispone di un simile titolo.

4.2

La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF,

che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da

parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad

una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento

di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che

da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si

riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III

480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, op.

cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del

rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il

reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,

ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330). Ora, nel caso

di specie non vi è agli atti alcun documento firmato dall’e-scussa in cui essa

riconoscerebbe il credito posto in esecuzione. Un’eventuale riconoscimento

tacito – comunque insostenibile sulla base della sola mancata contestazione

della decisione d’affiliazione d’ufficio, che non dà nessuna indicazione sulla

questione dei premi – non costituisce un titolo di rigetto provvisorio, siccome

difetta la firma dell’escussa (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 21 ad art. 82).

4.3

Per la reclamante, la

decisione di affiliazione forzata dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento

di debito. Ora, l’unico atto che l’art. 82 cpv. 1 LEF parifica ad un

riconoscimento di debito è l’atto pubblico, e la decisione in questione non

ricade sotto tale concetto, non essendo né un atto allestito da un pubblico

ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile) né un estratto

di un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 82). Invero è controverso

se un documento giudiziario possa essere considerato quale atto pubblico (Stae­helin, op. cit., n. 9 ad art. 82).

La questione può comunque rimanere aperta nella fattispecie, dal momento che la

decisione d’affiliazione d’ufficio non contiene alcun riferimento sull’importo

del credito posto in esecuzione.

4.4

La reclamante,

implicitamente, sembra anche fondare la sua tesi, secondo cui la decisione di

affiliazione d’ufficio dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento di

debito, sul fatto che per convalidare il sequestro, avrebbe dovuto rinunciare

alla procedura ordinaria di riscossione dei premi, che prevede l’emanazione di

una decisione formale sui premi richiesti, e quindi la creazione di un titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione. La sua premessa è tuttavia errata. In

effetti, l’art. 279 cpv. 1 LEF prevede quale modo di convalida anche l’inoltro

di un’azione di accertamento del credito per il quale è stato decretato il

sequestro. Orbene, anche nei casi in cui una procedura decisionale o ricorsuale

non è iniziata in precedenza, l’oppo­si­zione interposta dall’assicurato al

precetto esecutivo viene parificata ad un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (o

perlomeno ad una richiesta di emissione di una decisione formale giusta l’art.

51.

cpv. 2 LPGA), che dà inizio ad una procedura amministrativa volta ad

accertare l’esistenza e l’am­mon­tare dei premi posti in esecuzione e, a titolo

accessorio, a rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF). Il sequestro

è quindi da considerare convalidato già al momento in cui l’opposi­zione è

comunicata alla cassa, fermo restando che l‘imperativo di celerità che informa

il diritto esecutivo federale impone alla cassa di statuire sull’oppo­si­zione

senza indugio. Vista la possibilità per le casse di ottenere un titolo di

rigetto definitivo, non vi è pertanto spazio per un’estensione della nozione di

titolo di rigetto provvisorio.

5.

A scanso di equivoci,

va precisato che la decisione d’affiliazione d’ufficio (doc. A) non costituisce

nemmeno un titolo di rigetto definitivo, poiché non dà nessun’indica­zione

sull’entità dei premi. Non risulta d’altronde che RE 1, da parte sua, abbia emanato

una decisione formale sui premi posti in esecuzione.

6.

Il reclamo va quindi

respinto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 82 LEF, 51, 52 LPGA nonché 48 e 61 OTLEF,

95.

segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- per indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– RE

1, __________;

– PA

1, __________.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'813,30,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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