14.2011.190
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Esclusione parziale per i crediti fondati sul diritto pubblico (in casu premi della cassa malati fondati su una decisione d'affiliazione forzata di una persona do
11 gennaio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.190
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Esclusione parziale per i crediti fondati sul diritto pubblico (in casu premi della cassa malati fondati su una decisione d'affiliazione forzata di una persona domiciliata all'estero). Nozione di riconoscimento di debito. Convalido del sequestro
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LAMAL
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 279 LEF
art. 51 LPGA
Incarto n.
14.2011.190
Lugano
11 gennaio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa
con istanza 4 luglio 2011 da
RE
1
contro
CO
1 I-
patrocinata
da: PA 1
tendente ad ottenere il
rigetto dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
sulla quale istanza il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, con decisione 2 novembre
2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico
della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 290.-- a titolo di
indennità.
3. omissis";
sentenza tempestivamente
impugnata dall'escutente, che con reclamo 14 novembre 2011 ne ha postulato
l’annullamento, con protesta di tasse, spese e ripetibili
viste le osservazioni 9
dicembre 2011 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. 24 allegato al reclamo), RE
1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 5'502,30, oltre interessi al 5% dal 14
gennaio 2011, spese esecutive, indicando quali titoli di credito “Premi dal
01.10.2009 al 31.12.2010 – Decisione 1. ottobre 2009 dell’Istituto delle
Assicurazioni sociali, Bellinzona” e per le spese (di fr. 150.--,
rispettivamente fr. 161.--) “Spese bolletta Pretura” e “Spese verbale
sequestro no. __________ del 30.05.2011”.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio, secondo una precisazione
indicata solo nella motivazione, doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2).
B. Nella sua “risposta”
del 7 ottobre 2011, l’escussa si è opposta all’istanza, sostenendo di non aver
mai sottoscritto un contratto d’assicurazione con RE 1 e di aver contestato la
decisione 1° ottobre 2009 dell’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), che
l’aveva assicurata d’ufficio ad RE 1 (doc. A allegato all’istanza) con un
ricorso, poi respinto dalla stessa autorità (doc. D). Nell’aver contestato la
decisione d’affiliazione d’ufficio, l’escussa ritiene infatti di aver
validamente esercitato il suo diritto d’opzione a favore di un mantenimento
della sua copertura assicurativa presso il Sistema sanitario nazionale
italiano, sicché essa sarebbe stata ingiustamente affiliata d’ufficio ad RE 1.
L’UAM, interpellata due volte in merito, non si sarebbe ancora pronunciata.
Nella sua replica 14
ottobre 2011, l’escutente ha ribadito la validità della decisione di
affiliazione d’ufficio, che l’escussa ha omesso d’impugnare.
C. Con decisione 2
novembre 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
respinto l’istanza, considerando che l’istante non avesse prodotto alcun
documento che potesse configurare un titolo di rigetto dell’opposizione
definitivo o provvisorio. In particolare, la decisione d’affiliazione d’ufficio
non specifica l¿mporto dei premi da pagare e dai documenti agli atti non si
evince alcun impegno dell’escussa di versare all’istante l’importo posto in
esecuzione.
D. Con il reclamo in
esame, RE 1 contesta la sentenza pretorile, chiedendone l’annullamento. Afferma
di aver precisato nell’istanza il carattere provvisorio (e non definitivo) del
rigetto dell’opposizione richiesto, non avendo potuto emanare in precedenza
una decisione sui premi dovuti, siccome, onde convalidare, giusta l’art. 279
cpv. 2 LEF, il sequestro decretato il 17 maggio 2011 dalla medesima Pretura, sarebbe
stata costretta ad inoltrare un’azione di rigetto provvisorio dell’opposizione
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’opposizione interposta dall’escussa.
La reclamante sostiene inoltre che la mancata contestazione dell’affiliazione
d’ufficio comporterebbe anche l’accettazione, almeno tacita, di tutte le
conseguenze che ne derivano, in particolare l’importo dei premi indicati nella
polizza d’assicurazione emessa dalla cassa designata nella decisione, peraltro
accettati dall’Ufficio federale della Sanità pubblica.
E. Delle osservazioni
della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi
considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso che sia
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, proposta il 4 luglio 2011,
sia la decisione impugnata, che risale al 2 novembre 2011, sono posteriori
all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale
sono rette dal nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2.
Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche
a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione
contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),
il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Proposto lunedì 14 novembre 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 3 novembre, il reclamo,
che rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.
3.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Nel caso concreto,
la reclamante rileva a ragione di aver indicato nelle motivazioni dell’istanza
(doc. 2 allegato al reclamo, pag. 3 ad 2) il carattere provvisorio del rigetto
dell’opposizione richiesto, ancorché non l’abbia indicato né nel titolo
dell’istanza né nelle conclusioni.
4.
Giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in
ogni stadio di causa – quindi anche in seconda sede, e ciò a prescindere dalla
presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni
da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re Faoro, Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re De Vittori, Rep. 1975, p. 101) – se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art.
84).
4.1
Nella fattispecie, prima
di verificare se nella documentazione prodotta dall’escutente in prima sede –
ricordato il divieto di produrre nuovi documenti in sede di reclamo (art. 326
cpv. 1 CPC) –vi sia un titolo di rigetto provvisorio, occorre esaminare se
l’opposizione interposta ad un’esecuzione per premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria possa davvero essere rigettata in via provvisoria. In
effetti, per i crediti fondati sul diritto pubblico da accertare nell'ambito di
una procedura amministrativa, la possibilità di ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione esclude in linea di massima quella di chiederne il rigetto
provvisorio, siccome una successiva azione di disconoscimento del debito
davanti al giudice civile sarebbe inammissibile (Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82, con rif.; Vock, Kurzkommentar zur ZPO, Basilea
2010, n. 7 ad art. 82; cfr. pure CEF 28 settembre 2006, inc. 14.06.52, c. 2,
RtiD I-2007, 844 n. 59c). Il Tribunale federale ritiene però che le casse di
assicurazione malattia possano procedere all’incasso dei premi dell’assicurazione
obbligatoria senza emanare una decisione formale, un’eventuale azione di
disconoscimento di debito dovendo se del caso essere inoltrata davanti al
tribunale delle assicurazioni (DTF 109 V 49, cons. 3a). La legge non obbliga infatti
le casse malati a statuire sui premi con decisione, salvo che l’assicurato lo
richieda (cfr. art. 80 cpv. 1 LAMal e 51 LPGA). Ciò non toglie che per ottenere
il rigetto provvisorio la cassa deve presentare un riconoscimento di debito o
un atto pubblico ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF – segnatamente un contratto
d’assicurazione firmato dall’assicurato, che contenga tutti gli elementi per
determinare l’importo dei premi: orbene, nel caso in esame, la reclamante non
dispone di un simile titolo.
4.2
La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF,
che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da
parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad
una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento
di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che
da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si
riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III
480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, op.
cit., p. 338 con riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del
rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il
reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330). Ora, nel caso
di specie non vi è agli atti alcun documento firmato dall’e-scussa in cui essa
riconoscerebbe il credito posto in esecuzione. Un’eventuale riconoscimento
tacito – comunque insostenibile sulla base della sola mancata contestazione
della decisione d’affiliazione d’ufficio, che non dà nessuna indicazione sulla
questione dei premi – non costituisce un titolo di rigetto provvisorio, siccome
difetta la firma dell’escussa (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 21 ad art. 82).
4.3
Per la reclamante, la
decisione di affiliazione forzata dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento
di debito. Ora, l’unico atto che l’art. 82 cpv. 1 LEF parifica ad un
riconoscimento di debito è l’atto pubblico, e la decisione in questione non
ricade sotto tale concetto, non essendo né un atto allestito da un pubblico
ufficiale (giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile) né un estratto
di un registro pubblico a norma dell’art. 9 CC (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 82). Invero è controverso
se un documento giudiziario possa essere considerato quale atto pubblico (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 82).
La questione può comunque rimanere aperta nella fattispecie, dal momento che la
decisione d’affiliazione d’ufficio non contiene alcun riferimento sull’importo
del credito posto in esecuzione.
4.4
La reclamante,
implicitamente, sembra anche fondare la sua tesi, secondo cui la decisione di
affiliazione d’ufficio dovrebbe essere parificata ad un riconoscimento di
debito, sul fatto che per convalidare il sequestro, avrebbe dovuto rinunciare
alla procedura ordinaria di riscossione dei premi, che prevede l’emanazione di
una decisione formale sui premi richiesti, e quindi la creazione di un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione. La sua premessa è tuttavia errata. In
effetti, l’art. 279 cpv. 1 LEF prevede quale modo di convalida anche l’inoltro
di un’azione di accertamento del credito per il quale è stato decretato il
sequestro. Orbene, anche nei casi in cui una procedura decisionale o ricorsuale
non è iniziata in precedenza, l’opposizione interposta dall’assicurato al
precetto esecutivo viene parificata ad un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (o
perlomeno ad una richiesta di emissione di una decisione formale giusta l’art.
51.
cpv. 2 LPGA), che dà inizio ad una procedura amministrativa volta ad
accertare l’esistenza e l’ammontare dei premi posti in esecuzione e, a titolo
accessorio, a rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF). Il sequestro
è quindi da considerare convalidato già al momento in cui l’opposizione è
comunicata alla cassa, fermo restando che l‘imperativo di celerità che informa
il diritto esecutivo federale impone alla cassa di statuire sull’opposizione
senza indugio. Vista la possibilità per le casse di ottenere un titolo di
rigetto definitivo, non vi è pertanto spazio per un’estensione della nozione di
titolo di rigetto provvisorio.
5.
A scanso di equivoci,
va precisato che la decisione d’affiliazione d’ufficio (doc. A) non costituisce
nemmeno un titolo di rigetto definitivo, poiché non dà nessun’indicazione
sull’entità dei premi. Non risulta d’altronde che RE 1, da parte sua, abbia emanato
una decisione formale sui premi posti in esecuzione.
6.
Il reclamo va quindi
respinto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 82 LEF, 51, 52 LPGA nonché 48 e 61 OTLEF,
95.
segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- per indennità ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– RE
1, __________;
– PA
1, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'813,30,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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