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Decisione

14.2011.192

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Eccezione di falso. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile

25 novembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 15/17.3.2011 dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo complessivo di fr.

57'190.85 oltre alle spese di precetto e di incasso, indicando quale titolo di

credito la rimanenza del mutuo al 31 marzo 2008, le fatture scadute, la pena

convenzionale e gli interessi al 30 settembre 2007, con richiamo del contratto

di mutuo nonché il contratto di fornitura, entrambi firmati il 17 agosto 2006 e

della responsabilità solidale dell’escusso con la ditta G__________ SA, fallita

il 18 febbraio 2009;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, limitatamente

a fr. 21'121’60 oltre interessi nonché fr. 784.- per interessi aggiornati al 30

settembre 2009 e fr. 100.- per la spesa del precetto esecutivo;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di fornitura di birra

sottoscritto in data 17 agosto 2006 dalla ditta E__________ G__________ AG -

alla quale essa è subentrata rilevandone gli attivi a seguito di fusione (v.

estratto del registro di commercio del Canton Lucerna, doc. B) - con la G__________

__________ SA e il qui convenuto, nella loro veste di gerenti dello S__________

B__________ Pub G__________ (__________) e di condebitori solidali (doc. C), e

segnatamente sul connesso contratto di mutuo sottoscritto lo stesso giorno tra

le stesse parti, con il quale la E__________ G__________ AG ha concesso alla G__________

SA e al qui convenuto un mutuo di fr. 25'000.- per l’esercizio dello stesso S__________

B__________ P__________, importo da restituire, con vincolo di solidarietà, dai

due debitori entro cinque anni secondo le modalità ivi esposte (doc. E);

che

la creditrice ha altresì esibito il conteggio ristorno al 20 febbraio 2007

(doc. E), gli estratti conto al 20 febbraio 2007 e 20 novembre 2007 (doc. F e

G), il conteggio ristorno al 19 novembre 2007 (doc. H), il conto annuale del

mutuo del 19 novembre 2007 (doc. I), l’estratto conto al 20 novembre 2007 (doc.

L), l’ultimo sollecito di pagamento del 16 aprile 2008 (doc. M) e la diffida 30

maggio 2008 (doc. N);

che

in occasione dell’udienza di

contradditorio dell‘ 8 novembre 2011 la parte istante si è confermata nella propria

domanda sulla base della documentazione già agli atti, mentre il convenuto vi

si è opposto, contestando che la firma apposta su rispettivi contratti sia la

sua ed asserendo che le pattuizioni in rassegna sono per contro state concluse

a sua insaputa, per poi puntualizzare che egli non ha nulla a che fare con la

questione in quanto egli si è limitato solo a prestare fr. 10'000.- a D__________

L__________ di Grancia, che ha acquistato il P__________ G__________ SA;

che

a sostegno della propria opposizione, il convenuto ha prodotto, tra l’altro,

copia della querela penale 30 luglio 2008, con annessa la relativa

documentazione, sporta contro ignoti e il decreto di non luogo a procedere

emanato il 30 aprile 2010 dal Ministero Pubblico (doc. 1);

che

in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni;

che

con decisione dell’8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione dell’escusso al

precetto esecutivo in rassegna per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi

e fr. 784.00;

che,

secondo il primo giudice, la documentazione esibita dalla procedente,

segnatamente il contratto di mutuo di cui al doc. D, costituisce senz’altro

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, suscettibile

quindi di fondare la domanda di rigetto provvisorio che ci occupa;

che

al convenuto, sempre secondo il Pretore, non è riuscito per contro di opporre

alcuna valida eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, secondo

cui il rigetto provvisorio dell’opposizione non può essere pronunciato qualora

il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni, tali da infirmare

il riconoscimento di debito;

che,

nella fattispecie, ha spiegato il primo giudice, l’eccezione di falso della firma

apposta in calce ai contratti con la E__________ G__________ AG sollevata

dall’escusso, non può essere ammessa, la stessa non essendo stata resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi;

che

una firma su un riconoscimento di debito, egli ha rilevato, è presunta

autentica, ossia non falsa, ritenuto che se la firma è contestata, ovvero

eccepita di falso, spetta all’escusso rendere verosimile che la firma non è

sua, ciò che può essere - dandosene il caso - fatto producendo firme

possibilmente coeve, che ne consentono il controllo della conformità, ritenuto

che se presentano una struttura sostanzialmente diversa, il grado di verosimiglianza

dell’eccezione di falsità richiesto ex art 82 cpv. 2 LEF è raggiunto;

che

difformità da lievi a medie, secondo lo stesso Pretore, non sono comunque sufficienti,

a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio

diverso;

che

nel caso in esame, ha osservato il Pretore, la questione della pretesa falsità

della firma ha già fatto oggetto di approfondita disamina nell’ambito della

querela penale sporta contro ignoti il 30 luglio 2008 dall’escusso (doc. 1), iniziativa

che ha comportato una verifica peritale della calligrafia da parte della

polizia scientifica, la quale non ha però sortito alcun effetto (doc.1, pag. 9);

che

sulla base di questo specifico accertamento, ha concluso il giudice di prime cure,

l’eccezione di falso delle firme va disattesa;

che

contro tale decisione è insorto il convenuto con reclamo del 18 novembre 2011,

asserendo che egli intende mantenere l’eccezione di falso sollevata nel corso

dell’udienza di contradditorio dell’8 novembre 2011;

che

a sostengo del gravame, l’insorgente ha prodotto copia della dichiarazione

sottoscritta da D__________ L__________ il 15 ottobre/17 novembre 2011, con la

quale il soggetto ha affermato “di aver stipulato in data 16 agosto 2006 fra la

G__________ SA e la ditta E__________ G__________ AG un contratto di fornitura

per la birra e un contratto di mutuo per la somma di fr. 25'000.- e di avere

usato, a sua insaputa, quale garanzia il nome di A__________ B__________

domiciliato in via __________ a __________”, e che “inoltre la firma posta

sotto il nome di A__________ B__________ è stata fatta di suo pugno e non dal

Sig. B__________.”;

che

tale dichiarazione, ha puntualizzato il reclamante, non ha potuto essere esibita

all’udienza, dato che egli ha potuto prendere contatto con il dichiarante soltanto

“in questi giorni”;

che

al reclamo il convenuto ha dipoi annesso una copia della ricevuta del prestito di

fr. 10'000.- fatto a D__________ L__________ per l’acquisto della società G__________

SA, puntualizzando che in un secondo tempo questi ha rivenduto la società a un

certo C__________ B__________;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b.

l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;

che,

secondo l’art. 82 cpv. 1 EF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere

il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso - o dal suo rappresentante - e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,

un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il

riconoscimento di debito può essere anche dedotto da un insieme di documenti,

se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con

rinvii);

che,

come giustamente rilevato dal Pretore, il contratto di mutuo agli atti (doc. D)

costituisce riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto si è impegnato

- nel contesto dell’accordo quadro di cui al doc. C - a restituire alla mutuante,

singolarmente e solidalmente con la G__________ SA, la somma di fr. 25’000.-

ricevuta in prestito per la gestione dello S__________ B__________ P__________

G__________ in __________;

che, del

resto, l’insorgente non ne contesta il principio;

che,

conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione

se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il

riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di

dimostrare la verosomiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid.

4.1

con rinvii);

che

davanti al Pretore l’escusso si era opposto all’avversaria pretesa, eccependo la

falsità della firma apposta in calce ai contratti, segnatamente, per quanto qui

di rilievo, a quello di mutuo, senza tuttavia - come visto - riuscire nel suo intento,

l’eccezione sollevata non essendo stata - a parere dello stesso giudice - resa

sufficientemente verosimile, specie alla luce delle risultanze del procedimento

penale avviato a seguito della querela sporta dall’escusso contro ignoti per

falsità in documenti, querela sfociata in un non luogo a procedere dopo le

indagini del caso, segnatamente dopo che una perizia calligrafica della polizia

scientifica fatta eseguire in quella sede dal Procuratore pubblico non aveva sortito

alcun effetto;

che

il reclamante non si confronta però con tale motivazione, proponendosi di mantenere

l’opposizione al precetto esecutivo grazie alle pezze giustificative annesse al

reclamo, ovvero alla dichiarazione di D__________ L__________, con cui questi afferma

di avere stipulato i due contratti all’insaputa del convenuto e di averli firmati

personalmente, e della ricevuta del prestito di fr. 10'000.- che gli ha fatto

allo stesso D__________ L__________ per l’acquisto della G__________ SA;

che

la documentazione in rassegna, presentata per la prima volta in sede

ricorsuale, non può tuttavia essere vagliata da questa Camera, ostandovi l’art.

326.

cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni,

né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi prova;

che

fondato esclusivamente su documenti non prodotti in occasione dell’udienza dell’8

novembre 2011, ossia su nuovi mezzi di prova, il reclamo va dichiarato inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la

soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente,

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è

assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- avv. PA

1, __________o.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21’905,60

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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