14.2011.192
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Eccezione di falso. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
25 novembre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.192
Data decisione, Autorità:
25.11.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mutuo. Eccezione di falso. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.192
Lugano
25 novembre 2011
FP/b/fp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 9 agosto 2011 presentata da
patrocinata dall’avv. PA 1, __________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, notificato in data 17 marzo 2011 per la somma complessiva di fr.
57'190.85 oltre alle spese di precetto e di incasso;
istanza accolta con decisione dell’8 novembre 2011
(SO.__________) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per la somma di
fr. 21'121.60 oltre interessi al 5% dal 1.10.2007 e di fr. 784.00 (SO.__________);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 18
novembre 2011;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 15/17.3.2011 dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo complessivo di fr.
57'190.85 oltre alle spese di precetto e di incasso, indicando quale titolo di
credito la rimanenza del mutuo al 31 marzo 2008, le fatture scadute, la pena
convenzionale e gli interessi al 30 settembre 2007, con richiamo del contratto
di mutuo nonché il contratto di fornitura, entrambi firmati il 17 agosto 2006 e
della responsabilità solidale dell’escusso con la ditta G__________ SA, fallita
il 18 febbraio 2009;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Lugano, limitatamente
a fr. 21'121’60 oltre interessi nonché fr. 784.- per interessi aggiornati al 30
settembre 2009 e fr. 100.- per la spesa del precetto esecutivo;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di fornitura di birra
sottoscritto in data 17 agosto 2006 dalla ditta E__________ G__________ AG -
alla quale essa è subentrata rilevandone gli attivi a seguito di fusione (v.
estratto del registro di commercio del Canton Lucerna, doc. B) - con la G__________
__________ SA e il qui convenuto, nella loro veste di gerenti dello S__________
B__________ Pub G__________ (__________) e di condebitori solidali (doc. C), e
segnatamente sul connesso contratto di mutuo sottoscritto lo stesso giorno tra
le stesse parti, con il quale la E__________ G__________ AG ha concesso alla G__________
SA e al qui convenuto un mutuo di fr. 25'000.- per l’esercizio dello stesso S__________
B__________ P__________, importo da restituire, con vincolo di solidarietà, dai
due debitori entro cinque anni secondo le modalità ivi esposte (doc. E);
che
la creditrice ha altresì esibito il conteggio ristorno al 20 febbraio 2007
(doc. E), gli estratti conto al 20 febbraio 2007 e 20 novembre 2007 (doc. F e
G), il conteggio ristorno al 19 novembre 2007 (doc. H), il conto annuale del
mutuo del 19 novembre 2007 (doc. I), l’estratto conto al 20 novembre 2007 (doc.
L), l’ultimo sollecito di pagamento del 16 aprile 2008 (doc. M) e la diffida 30
maggio 2008 (doc. N);
che
in occasione dell’udienza di
contradditorio dell‘ 8 novembre 2011 la parte istante si è confermata nella propria
domanda sulla base della documentazione già agli atti, mentre il convenuto vi
si è opposto, contestando che la firma apposta su rispettivi contratti sia la
sua ed asserendo che le pattuizioni in rassegna sono per contro state concluse
a sua insaputa, per poi puntualizzare che egli non ha nulla a che fare con la
questione in quanto egli si è limitato solo a prestare fr. 10'000.- a D__________
L__________ di Grancia, che ha acquistato il P__________ G__________ SA;
che
a sostegno della propria opposizione, il convenuto ha prodotto, tra l’altro,
copia della querela penale 30 luglio 2008, con annessa la relativa
documentazione, sporta contro ignoti e il decreto di non luogo a procedere
emanato il 30 aprile 2010 dal Ministero Pubblico (doc. 1);
che
in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni;
che
con decisione dell’8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, rigettando pertanto in via provvisoria l’opposizione dell’escusso al
precetto esecutivo in rassegna per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi
e fr. 784.00;
che,
secondo il primo giudice, la documentazione esibita dalla procedente,
segnatamente il contratto di mutuo di cui al doc. D, costituisce senz’altro
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, suscettibile
quindi di fondare la domanda di rigetto provvisorio che ci occupa;
che
al convenuto, sempre secondo il Pretore, non è riuscito per contro di opporre
alcuna valida eccezione liberatoria ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, secondo
cui il rigetto provvisorio dell’opposizione non può essere pronunciato qualora
il debitore sollevi o giustifichi immediatamente delle eccezioni, tali da infirmare
il riconoscimento di debito;
che,
nella fattispecie, ha spiegato il primo giudice, l’eccezione di falso della firma
apposta in calce ai contratti con la E__________ G__________ AG sollevata
dall’escusso, non può essere ammessa, la stessa non essendo stata resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi;
che
una firma su un riconoscimento di debito, egli ha rilevato, è presunta
autentica, ossia non falsa, ritenuto che se la firma è contestata, ovvero
eccepita di falso, spetta all’escusso rendere verosimile che la firma non è
sua, ciò che può essere - dandosene il caso - fatto producendo firme
possibilmente coeve, che ne consentono il controllo della conformità, ritenuto
che se presentano una struttura sostanzialmente diversa, il grado di verosimiglianza
dell’eccezione di falsità richiesto ex art 82 cpv. 2 LEF è raggiunto;
che
difformità da lievi a medie, secondo lo stesso Pretore, non sono comunque sufficienti,
a meno che altri elementi fattuali concorrano a determinare un giudizio
diverso;
che
nel caso in esame, ha osservato il Pretore, la questione della pretesa falsità
della firma ha già fatto oggetto di approfondita disamina nell’ambito della
querela penale sporta contro ignoti il 30 luglio 2008 dall’escusso (doc. 1), iniziativa
che ha comportato una verifica peritale della calligrafia da parte della
polizia scientifica, la quale non ha però sortito alcun effetto (doc.1, pag. 9);
che
sulla base di questo specifico accertamento, ha concluso il giudice di prime cure,
l’eccezione di falso delle firme va disattesa;
che
contro tale decisione è insorto il convenuto con reclamo del 18 novembre 2011,
asserendo che egli intende mantenere l’eccezione di falso sollevata nel corso
dell’udienza di contradditorio dell’8 novembre 2011;
che
a sostengo del gravame, l’insorgente ha prodotto copia della dichiarazione
sottoscritta da D__________ L__________ il 15 ottobre/17 novembre 2011, con la
quale il soggetto ha affermato “di aver stipulato in data 16 agosto 2006 fra la
G__________ SA e la ditta E__________ G__________ AG un contratto di fornitura
per la birra e un contratto di mutuo per la somma di fr. 25'000.- e di avere
usato, a sua insaputa, quale garanzia il nome di A__________ B__________
domiciliato in via __________ a __________”, e che “inoltre la firma posta
sotto il nome di A__________ B__________ è stata fatta di suo pugno e non dal
Sig. B__________.”;
che
tale dichiarazione, ha puntualizzato il reclamante, non ha potuto essere esibita
all’udienza, dato che egli ha potuto prendere contatto con il dichiarante soltanto
“in questi giorni”;
che
al reclamo il convenuto ha dipoi annesso una copia della ricevuta del prestito di
fr. 10'000.- fatto a D__________ L__________ per l’acquisto della società G__________
SA, puntualizzando che in un secondo tempo questi ha rivenduto la società a un
certo C__________ B__________;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b.
l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti;
che,
secondo l’art. 82 cpv. 1 EF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere
il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso - o dal suo rappresentante - e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni,
un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto che il
riconoscimento di debito può essere anche dedotto da un insieme di documenti,
se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 con
rinvii);
che,
come giustamente rilevato dal Pretore, il contratto di mutuo agli atti (doc. D)
costituisce riconoscimento di debito nella misura in cui il convenuto si è impegnato
- nel contesto dell’accordo quadro di cui al doc. C - a restituire alla mutuante,
singolarmente e solidalmente con la G__________ SA, la somma di fr. 25’000.-
ricevuta in prestito per la gestione dello S__________ B__________ P__________
G__________ in __________;
che, del
resto, l’insorgente non ne contesta il principio;
che,
conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto dell’opposizione
se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il
riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere di
dimostrare la verosomiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140 consid.
4.1
con rinvii);
che
davanti al Pretore l’escusso si era opposto all’avversaria pretesa, eccependo la
falsità della firma apposta in calce ai contratti, segnatamente, per quanto qui
di rilievo, a quello di mutuo, senza tuttavia - come visto - riuscire nel suo intento,
l’eccezione sollevata non essendo stata - a parere dello stesso giudice - resa
sufficientemente verosimile, specie alla luce delle risultanze del procedimento
penale avviato a seguito della querela sporta dall’escusso contro ignoti per
falsità in documenti, querela sfociata in un non luogo a procedere dopo le
indagini del caso, segnatamente dopo che una perizia calligrafica della polizia
scientifica fatta eseguire in quella sede dal Procuratore pubblico non aveva sortito
alcun effetto;
che
il reclamante non si confronta però con tale motivazione, proponendosi di mantenere
l’opposizione al precetto esecutivo grazie alle pezze giustificative annesse al
reclamo, ovvero alla dichiarazione di D__________ L__________, con cui questi afferma
di avere stipulato i due contratti all’insaputa del convenuto e di averli firmati
personalmente, e della ricevuta del prestito di fr. 10'000.- che gli ha fatto
allo stesso D__________ L__________ per l’acquisto della G__________ SA;
che
la documentazione in rassegna, presentata per la prima volta in sede
ricorsuale, non può tuttavia essere vagliata da questa Camera, ostandovi l’art.
326.
cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi prova;
che
fondato esclusivamente su documenti non prodotti in occasione dell’udienza dell’8
novembre 2011, ossia su nuovi mezzi di prova, il reclamo va dichiarato inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbe seguire la
soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente,
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è
assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- avv. PA
1, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 21’905,60
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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