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Decisione

14.2011.193

Contratto di compravendita di azioni quale titolo di rigetto. Eccezione di inadempimento contrattuale. Clausola rebus sic statibus

20 febbraio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 13/16 agosto 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escusso RE 1per l’incasso di fr. 2'054’450.00 oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009,

indicando quale titolo di credito: “Contratto di cessione di azioni del 30.01.2007

(pari a Euro 1'500'000.00)”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________

B. Il

procedente fonda la propria pretesa sul “Contratto di cessione di azioni” del

30 gennaio 2007, mediante il quale RE 1 ha acquistato da CO 1 al prezzo di Euro 1'700'000.00, regolarmente corrisposto, il 100% del pacchetto

azionario della società __________, detentrice a sua volta del 97% del capitale

azionario della società moldava __________, attiva nella lavorazione di tessili

e proprietaria degli immobili industriali nei quali essa esercita la propria

attività industriale. In base a quanto contenuto nelle premesse del contratto,

questi immobili sarebbero stati finanziati dalla __________, che a garanzia del

proprio credito avrebbe iscritto nel registro fondiario moldavo un’ipoteca di

Euro 2'000'000.00.

Per

l’istante, in base al n. 3.1. del doc. C, l’acquirente avrebbe dovuto rilevare

anche il credito garantito da ipoteca versandogli l’importo di Euro

2'000'000.00. RE 1 avrebbe tempestivamente versato i primi Euro 1'000'000.00.

La rimanenza, di ulteriori Euro 1'000'000.00, avrebbe dovuto essere versata

entro il 31 dicembre 2009 ma ciò non sarebbe avvenuto. Essendo questo importo

esigile e trovandosi la convenuta in mora con il pagamento, RE 1dovrebbe corrispondere

a CO 1 anche una penale di Euro 500'000.00.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che, malgrado

il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e il versamento della prima

rata per l’acquisto del credito ipotecario nei confronti di __________, le

azioni della __________ sarebbero tutt’ora in possesso dell’escrow agent, il

mutuo non sarebbe stato frazionato e il creditore non avrebbe rilasciato una

dichiarazione scritta circa il parziale subentro dell’acquirente nel credito

ceduto e vantato nei confronti di __________, violando così il n. 3.3. del

contratto di cui al doc. C. Inoltre le garanzie prestate dal venditore

sarebbero state palesemente disattese perché gli immobili di proprietà di __________

sarebbero gravati da diritti reali di terzi non iscritti nel registro fondiario

(onere di approvvigionamento energetico e idrico che grava ogni proprietario

del fondo, qualunque esso sia, il quale è tenuto a fornire energia e acqua

senza interruzione ai fondi confinanti) ma ben noti al venditore e da questi

sottaciuti. Questi terzi avrebbero iniziato una causa civile contro __________

nel luglio 2008, di cui l’escusso sarebbe venuto a conoscenza solo quando gli

fu notificato l’atto di citazione formale dal tribunale moldavo. A mente

dell’escussa vi sarebbe pertanto chiara inadempienza contrattuale da parte del

procedente. Essa invoca pure l’applicazione della clausola rebus sic stantibus

in ragione dell’avvento di nuove ed insospettate circostanze che cagionerebbero

grave sproporzione fra le prestazioni contrattuali.

Ancor

prima di essere interpellata dalla controparte per il tramite dell’escrow in

merito alla presunta mora nel pagamento della seconda tranche, l’escussa

avrebbe eccepito l’esistenza di un problema relativo agli immobili acquisiti

(doc. G), comunicando la sospensione del pagamento. L’istante non si sarebbe

opposto e avrebbe nominato un legale di sua fiducia che potesse collaborare

alla difesa degli interessi di __________ nell’ambito della causa legale

pendente in Moldavia (doc. 3).

Nel

primo trimestre del 2008 l’istante (che come da contratto deteneva ancora ampi

poteri decisionali in seno a __________) avrebbe deciso, senza preventiva

comunicazione alla convenuta, di interrompere la fornitura energetica ai

beneficiari e ciò contrariamente agli obblighi assunti in occasione

dell’acquisto degli immobili all’asta. Con atto di citazione notificato il 22

luglio 2008, l’acquirente avrebbe così appreso dell’esistenza di diritti di

approvvigionamento di terzi, di cui l’istante era ovviamente al corrente, visto

che avrebbe comunicato l’interruzione di energia ai vicini, ciò che avrebbe

comportato l’introduzione della causa civile pendente. In base al contratto le

decisioni di straordinaria amministrazione riferite a __________ fino a

pagamento integrale del prezzo pattuito (ossia fino al 31.07.2008)

presupponevano l’accettazione da parte della totalità dei membri del consiglio

di amministrazione e degli azionisti. Anche la convenuta avrebbe quindi dovuto

essere consultata e dare il proprio assenso alla decisione di interrompere

l’approvvigionamento energetico, la quale rappresenta a non averne dubbio

decisione di straordinaria amministrazione. L’istante avrebbe però omesso, in

violazione del contratto, di comunicare tale circostanza all’acquirente.

D. In replica l’istante ha argomentato che all’acquirente erano

noti i diritti relativi alla fornitura di elettricità e acqua, atteso che al

rappresentante dell’escrow agent, che era anche consigliere di amministrazione

dell’acquirente, sarebbe stata comunicata questa intesa. I diritti derivrebbero

poi da un contratto di compravendita del 2004 e non sarebbero di natura reale,

motivo per il quale non vi sarebbe stata una violazione di eventuali garanzie

riguardanti l’aggravio reale dei fondi.

In

duplica la convenuta si è confermata nelle proprie allegazioni.

E. Con

decisione 7 novembre 2011 il Pretore del Distretto di ____________________, ha accolto

l’istanza, perché la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito.

In

merito all’eccezione di non corretto adempimento, il Pretore ha argomentato che

il credito acquistato da RE 1 non risulta garantito da pegno. L’ipoteca sugli

immobili di __________ garantisce infatti il finanziamento di __________ a __________.

Dal contratto doc. C non risulta che sia stato previsto l’allestimento di una

dichiarazione scritta relativa al subentro nel credito da parte dell’acquirente

e dagli atti non risulta inoltre che una tale dichiarazione sia mai stata

richiesta.

Il

primo giudice, dopo aver rilevato che l’esistenza di un contenzioso con terzi

non va impedire a __________ di godere effettivamente dell’industria tessile di

sua proprietà, ha evidenziato che l’esistenza di un contenzioso con __________ sarebbe

stata nota a RE 1 poiché __________ era presidente e direttore del consiglio di

amministrazione dell’escrow agent e membro del consiglio di amministrazione di RE

1. In ogni caso poi gli immobili di __________ risultano liberi da servitù a

favore di terzi. Per il Pretore l’applicabilità della clausola rebus sic

stantibus costituirebbe eccezione di merito che esula dal potere cognitivo del

giudice del rigetto dell’opposizione. Quo agli interessi di ritardo il Pretore

li ha riconosciuti al tasso del 6% annuo.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 ribadendo quanto

eccepito in prima sede.

G. Delle

osservazioni 16 dicembre 2011 di CO 1 chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 7 novembre 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di

procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le

norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione proposta il 12 ottobre 2010. Ora, l’art. 404 cpv.

1.

CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione adita,

ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica

il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto avvenuto -

la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul

fallimento del 12 marzo 1997 (vLALEF) e, sussidiariamente, in virtù del rinvio

disposto dall’art. 25vLALEF, il Codice di procedura civile ticinese allora in

vigore (CPC-TI).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale

sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv.

1.

CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 7 novembre 2011, la procedura ricorsuale è

perciò retta dal nuovo diritto.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto

il 18 novembre 2011 a fronte di una sentenza notificata il 9 novembre 2011,

ossia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza

impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art.

251.

lett. a CPC), il presente reclamo è pertanto sotto questo profilo

ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Secondo

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti prodotti

dalla convenuta con le proprie osservazioni al reclamo e successivamente, segnatamente

il 23 dicembre 2011 (affidavit e relativa traduzione in italiano) devono essere

estromessi dall'incarto e non possono pertanto venire considerati ai fini del

giudizio.

4.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può

anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto

cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con

riferimenti).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

7.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

8.

Nella fattispecie, con il contratto di cessione di azioni del

30.

gennaio 2007 (doc. C) RE 1 ha

acquistato da CO 1 al prezzo di Euro 1'700'000.00, regolarmente corrisposto, il

100% del pacchetto azionario, composto di 500 azioni al portatore da fr.

1'000.00 ciascuna, della società __________, detentrice a sua volta del 97% del

capitale azionario della società moldava __________. CO 1 ha pure ceduto a RE 1 per l’importo di Euro 2'000'000.00 il credito di fr. 2'941'010.00 da lui

vantato nei confronti della __________. La somma di Euro 2'000'000.00 doveva

essere corrisposta entro il 31.12.2008. Nel contratto è stato previsto che se RE

1.

non fosse stata in grado di pagare l’intera somma entro il 31.12.2008 ma

avesse entro tale data versato Euro 1'000'000.00, le sarebbe stata concessa una

dilazione di pagamento di al massimo un anno. Incontestato è che la convenuta

ha tempestivamente versato i primi Euro 1'000'000.00 ma non la rimanenza di Euro

1'000'000.00 a saldo, che avrebbe dovuto essere versata al più tardi entro il

31.

dicembre 2009. Visto il chiaro impegno assunto da RE 1 ad effettuare questo

pagamento il doc. C costituisce pertanto, in principio,

valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Euro

1'000'000.00. Al n. 9 del contratto le parti hanno altresì previsto che la

violazione del contratto avrebbe comportato a carico della parte inadempiente

il pagamento di una penale pari al 50% del valore oggetto di inadempienza.

Nella fattispecie RE 1 non ha corrisposto l’importo a saldo di Euro

1'000'000.00 per la cessione del credito di CO 1 nei confronti di __________.

Per questo motivo il doc. C costituisce di principio pure valido titolo di

rigetto dell’opposizione per ulteriori Euro 500'000.00. Nel contratto è stato altresì previsto che in caso di dilazione nel

pagamento del saldo per prezzo stabilito per la cessione del credito, al

venditore doveva essere corrisposto un interesse a partire dal 1° gennaio

2009.

Nel contratto l’ammontare di tale interesse è stato numericamente

stabilito al “5%” mentre in cifre tra parentesi è stato scritto il “sei

per cento” (cfr. n. 3.1. p. 4 doc. C). L’evidente svista va interpretata a

favore del creditore. Infatti al n. 2.1. del doc. C le parti hanno espressamente

stabilito che in caso di ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto delle

azioni l’interesse da corrispondere sarebbe stato del “6% (sei per cento)”

e in concreto non vi è motivo di ritenere che esse avessero voluto stabilire un

tasso di interesse di mora diverso a dipendenza del tipo dell’inadempienza

contrattuale. Nel contratto però - aspetto peraltro sorvolato nel reclamo

- la corresponsione di interessi di ritardo è stata prevista unicamente per il

pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e per il prezzo di cessione del

credito e non anche per quanto dovuto dall’acquirente al venditore a titolo di

penale. Per questo motivo il doc. C è valido titolo di rigetto dell’opposizione

per gli interessi solo sull’importo di Euro 1'000'000.00 e non sull’intera

somma psota in esecuzione, come ritenuto dal primo giudice.

Riepilogando

quindi il contratto di cessione di azioni del 31 gennaio

2007.

costituisce, in principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.

1.

LEF per la somma di Euro 1’500'000.00, corrispondenti a fr. 2'054'450.00,

oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009 su Euro 1'000'000.00, corrispondente

a fr. 1'369'333.00.

9.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,

cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

9.1

Nell’esecuzione basata su

contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni

simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata,

la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di

Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep.

1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato

adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento

deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit., p.

348; Stahelin, op. cit., n. 105

ad art. 82). In caso di difetti l'acquirente deve rendere verosimile, di avere

notificato i difetti tempestivamente (Staehelin,

op. cit. n. 113 ad art. 82).

10.

AP

1.

ha sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, sostenendo che malgrado il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e il

versamento della prima rata per l’acquisto del credito ipotecario nei confronti

di __________, le azioni della __________ sarebbero tutt’ora in possesso

dell’escrow agent, il mutuo non sarebbe stato frazionato e il creditore non

avrebbe rilasciato una dichiarazione scritta circa il parziale subentro

dell’acquirente nel credito ceduto e vantato nei confronti di __________. Pure

le garanzie prestate dal venditore sarebbero state disattese perché gli

immobili di proprietà di __________ sarebbero gravati da diritti reali di terzi

non iscritti nel registro fondiario, di cui l’escusso sarebbe venuto a

conoscenza solo il 22 luglio 2008, quando gli fu notificato l’atto di citazione

formale dal tribunale moldavo. Inoltre in violazione del contratto che stabilirebbe

che le decisioni di straordinaria amministrazione riferite a __________ fino a

pagamento integrale del prezzo pattuito per l’acquisto delle azioni (ossia fino

al 31.07.2008), presupponevano l’accettazione da parte della totalità dei

membri del consiglio di amministrazione e degli azionisti e quindi anche della

convenuta, nel primo trimestre del 2008 l’istante avrebbe deciso senza comunicarlo

alla convenuta, di interrompere la fornitura energetica ai beneficiari di tali

diritti.

L’eccezione

è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare la pronuncia del rigetto

dell’opposizione.

10.1

Innanzitutto va rilevato che le azioni della __________ sono

tutt’ora in possesso della __________, società di consulenza nominata

congiuntamente dalle parti quale loro escrow agent e depositaria delle azioni

(doc. C n. 2.2.), perché così espressamente previsto nel contratto. Infatti al n.

3.2

del contratto del 30 gennaio 2007 sub garanzia le parti hanno pattuito di

mantenere le azioni in deposito presso l’escrow agent a garanzia del completo

pagamento dell’importo di Euro 2'000'000.00 per la cessione del credito di fr. 2'941'010.00 vantato da CO 1 nei confronti della __________,

incaricando l’escrow agent di non rimettere all’acquirente le azioni

fintantoché il versamento di questo importo non sia stato completamente

effettuato.

10.4

Al n. 3.1. del doc. C è previsto che ogni pagamento dell’acquirente

a favore di CO 1 comporterà, in capo a __________, l’automatica trasposizione

contabile a favore di RE 1, riducendo in maniera equivalente il debito di __________

verso CO 1. L’acquirente è automaticamente “titolato” della parte di mutuo

corrispondente alla o alle rate da lui pagate (doc. n. 3.2.2.). Quest’ultimo

subentrerà nel credito vantato dal venditore nei confronti della __________ per

un importo equivalente alle rate da lui versate: a tale riguardo il venditore

rilascerà un’adeguata dichiarazione scritta (doc. n. 3.3.3.). Come argomentato

dal reclamante il creditore avrebbe quindi dovuto rilasciare una dichiarazione

scritta circa il parziale subentro dell’acquirente nel credito, attestazione

che in concreto CO 1 sembrerebbe aver omesso di consegnare all’escusso. Tale

omissione non costituisce però inadempienza

contrattuale tale da invalidare il riconoscimento di debito, atteso che come

correttamente evidenziato dal giudice di prime cure RE 1 mai ha richiesto al

venditore di rilasciarle questa dichiarazione. Del resto in base a quanto

pattuito nel contratto, indipendentemente dal rilascio

di qualsivoglia dichiarazione, con il parziale pagamento l’acquirente è subentrato

senza la necessità di ulteriori atti nel credito del venditore nei confronti

della __________ per un importo equivalente alle rate versate.

Ad

avvenuto pagamento di parte dell’importo di Euro 2'000'000.00, RE 1 avrebbe

potuto scegliere “se mantenere la quota di sua spettanza iscritta come

finora nella __________ o chiedere l’emissione di una nuova cartella ipotecaria

o titolo analogo previsto dall’ordinamento moldavo” a favore di altra

entità (doc. n. 3.3.2.). Nel caso in cui l’acquirente avesse scelto “di

mantenere il mutuo nella __________, il medesimo dovrà essere frazionato in due

titoli di pari rango” (doc. n. 3.3.2.). Dalla documentazione agli atti non

risulta che dopo l’avvenuto pagamento della prima tranche di Euro 1'000'000.00 RE

1.

abbia espresso la volontà di optare per una delle due menzionate possibilità,

motivo per il quale non sarebbe stato possibile procedere al frazionamento del

mutuo in due titoli di pari rango.

10.5

Al n. 4.2 del

contratto è previsto che fino al pagamento del prezzo di vendita delle azioni,

tutte le decisioni relative a operazioni di straordinaria amministrazione

riferite a __________ sono valide solo se accettate dalla totalità dei membri

del consiglio di amministrazione e degli azionisti. A titolo di esempio le

parti hanno annoverato tra le operazioni di straordinaria amministrazione

l’aumento del capitale sociale, la vendita o l’acquisto di immobili. Nel

contratto il venditore si è pure impegnato a non porre in essere sino al

pagamento della prima tranche, operazioni assimilabili a operazioni di

straordinaria amministrazione.

In assenza di più

precise indicazioni, dal contratto non emerge se la decisione con la quale __________

ha interrotto la fornitura di energia a __________ possa essere parificata a

misura di straordinaria amministrazione come inteso dalle parti. In concreto vi

è la necessità di un esame più approfondito del

contratto teso a interpretare la reale volontà delle parti. Esame questo che

non può però essere eseguito in sede di procedura sommaria, considerato che il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento

è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). Non

potendo pertanto stabilire in questa sede se tale decisione costituisca misura

di straordinaria amministrazione, l’eccezione di inadempimento contrattuale a

motivo che CO 1 non avrebbe richiesto l’accordo di RE 1 prima di procedere a

notificare a __________ la sospensione della fornitura dell’energia elettrica va

disattesa. Ne consegue pertanto la reiezione del reclamo al riguardo.

10.6

Alla

firma del contratto CO 1 ha garantito che non vi sono procedure giudiziarie

contro __________ e che sugli immobili di sua proprietà non sono iscritte altre

ipoteche ad eccezione di quella a favore di __________ “né pendono altri

diritti o gravami, di qualsiasi natura, a favore di terzi” (doc. C n. 6

lett. b). A prescindere dalla natura reale o solo obbligatoria dei diritti

fatti valere da __________ contro __________ con la citazione del 22 luglio

2008.

(doc. 1), successiva alla sottoscrizione del doc. C, la sola chiamata in

causa di __________, il cui esisto è ancora incerto, non significa che i

diritti vantati dall’istante sugli immobili della convenuta esistano

effettivamente. Infatti solo una decisione giudiziale cresciuta in giudicato

potrà stabilire se le garanzie fornite da CO 1 siano state disattese. Per

questo motivo ne consegue la reiezione anche di questa eccezione di

inadempimento contrattuale come l’inapplicabilità alla fattispecie della

clausola rebus sic stantibus.

11.

Da

quanto precede, ne discende il parziale accoglimento del reclamo, limitatamente

all’ammontare degli interessi. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1

CPC], insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la pressoché

totale soccombenza (recte: di fatto totale per quanto riguarda gli

argomenti difensivi proposti nel gravame) della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a,

319.

segg. CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili ;

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1

della sentenza 7 novembre 2011 del Pretore del

Distretto di __________ è così riformato:

“1. L’istanza

12.

ottobre 2010 di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di

conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 2'054'450.00, oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009 su fr.

1'369'333.00.”

II. La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr 2’500.00 relative alla procedura di reclamo, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a CO 1fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione

a:

- PA 1, ;

- avv. PA

2, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 2'054'450.00,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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