14.2011.193
Contratto di compravendita di azioni quale titolo di rigetto. Eccezione di inadempimento contrattuale. Clausola rebus sic statibus
20 febbraio 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.193
Data decisione, Autorità:
20.02.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_179/2012, 11.10.2012
Titolo:
Contratto di compravendita di azioni quale titolo di rigetto. Eccezione di inadempimento contrattuale. Clausola rebus sic statibus
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 95 CPC
art. 105 CPC
art. 106 CPC
art. 251 CPC
art. 319 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.193
Lugano
20 febbraio
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 ottobre 2010 presentata da
CO 1
patrocinato da PA 2
contro
RE 1
patrocinata da
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 13/16 agosto 2010 dell’Ufficio
di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 2'054'450.00 oltre interessi
al 6% dal 01.01.2009;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 7 novembre 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 1’500.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 9’000.00 a titolo di ripetibili.
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 18 novembre 2011 postula la
reiezione dell'istanza, protestate tassa di giustizia e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 16 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la
reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e indennità;
richiamato
il decreto presidenziale 18 novembre 2011 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
del 13/16 agosto 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escusso RE 1per l’incasso di fr. 2'054’450.00 oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009,
indicando quale titolo di credito: “Contratto di cessione di azioni del 30.01.2007
(pari a Euro 1'500'000.00)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________
B. Il
procedente fonda la propria pretesa sul “Contratto di cessione di azioni” del
30 gennaio 2007, mediante il quale RE 1 ha acquistato da CO 1 al prezzo di Euro 1'700'000.00, regolarmente corrisposto, il 100% del pacchetto
azionario della società __________, detentrice a sua volta del 97% del capitale
azionario della società moldava __________, attiva nella lavorazione di tessili
e proprietaria degli immobili industriali nei quali essa esercita la propria
attività industriale. In base a quanto contenuto nelle premesse del contratto,
questi immobili sarebbero stati finanziati dalla __________, che a garanzia del
proprio credito avrebbe iscritto nel registro fondiario moldavo un’ipoteca di
Euro 2'000'000.00.
Per
l’istante, in base al n. 3.1. del doc. C, l’acquirente avrebbe dovuto rilevare
anche il credito garantito da ipoteca versandogli l’importo di Euro
2'000'000.00. RE 1 avrebbe tempestivamente versato i primi Euro 1'000'000.00.
La rimanenza, di ulteriori Euro 1'000'000.00, avrebbe dovuto essere versata
entro il 31 dicembre 2009 ma ciò non sarebbe avvenuto. Essendo questo importo
esigile e trovandosi la convenuta in mora con il pagamento, RE 1dovrebbe corrispondere
a CO 1 anche una penale di Euro 500'000.00.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che, malgrado
il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e il versamento della prima
rata per l’acquisto del credito ipotecario nei confronti di __________, le
azioni della __________ sarebbero tutt’ora in possesso dell’escrow agent, il
mutuo non sarebbe stato frazionato e il creditore non avrebbe rilasciato una
dichiarazione scritta circa il parziale subentro dell’acquirente nel credito
ceduto e vantato nei confronti di __________, violando così il n. 3.3. del
contratto di cui al doc. C. Inoltre le garanzie prestate dal venditore
sarebbero state palesemente disattese perché gli immobili di proprietà di __________
sarebbero gravati da diritti reali di terzi non iscritti nel registro fondiario
(onere di approvvigionamento energetico e idrico che grava ogni proprietario
del fondo, qualunque esso sia, il quale è tenuto a fornire energia e acqua
senza interruzione ai fondi confinanti) ma ben noti al venditore e da questi
sottaciuti. Questi terzi avrebbero iniziato una causa civile contro __________
nel luglio 2008, di cui l’escusso sarebbe venuto a conoscenza solo quando gli
fu notificato l’atto di citazione formale dal tribunale moldavo. A mente
dell’escussa vi sarebbe pertanto chiara inadempienza contrattuale da parte del
procedente. Essa invoca pure l’applicazione della clausola rebus sic stantibus
in ragione dell’avvento di nuove ed insospettate circostanze che cagionerebbero
grave sproporzione fra le prestazioni contrattuali.
Ancor
prima di essere interpellata dalla controparte per il tramite dell’escrow in
merito alla presunta mora nel pagamento della seconda tranche, l’escussa
avrebbe eccepito l’esistenza di un problema relativo agli immobili acquisiti
(doc. G), comunicando la sospensione del pagamento. L’istante non si sarebbe
opposto e avrebbe nominato un legale di sua fiducia che potesse collaborare
alla difesa degli interessi di __________ nell’ambito della causa legale
pendente in Moldavia (doc. 3).
Nel
primo trimestre del 2008 l’istante (che come da contratto deteneva ancora ampi
poteri decisionali in seno a __________) avrebbe deciso, senza preventiva
comunicazione alla convenuta, di interrompere la fornitura energetica ai
beneficiari e ciò contrariamente agli obblighi assunti in occasione
dell’acquisto degli immobili all’asta. Con atto di citazione notificato il 22
luglio 2008, l’acquirente avrebbe così appreso dell’esistenza di diritti di
approvvigionamento di terzi, di cui l’istante era ovviamente al corrente, visto
che avrebbe comunicato l’interruzione di energia ai vicini, ciò che avrebbe
comportato l’introduzione della causa civile pendente. In base al contratto le
decisioni di straordinaria amministrazione riferite a __________ fino a
pagamento integrale del prezzo pattuito (ossia fino al 31.07.2008)
presupponevano l’accettazione da parte della totalità dei membri del consiglio
di amministrazione e degli azionisti. Anche la convenuta avrebbe quindi dovuto
essere consultata e dare il proprio assenso alla decisione di interrompere
l’approvvigionamento energetico, la quale rappresenta a non averne dubbio
decisione di straordinaria amministrazione. L’istante avrebbe però omesso, in
violazione del contratto, di comunicare tale circostanza all’acquirente.
D. In replica l’istante ha argomentato che all’acquirente erano
noti i diritti relativi alla fornitura di elettricità e acqua, atteso che al
rappresentante dell’escrow agent, che era anche consigliere di amministrazione
dell’acquirente, sarebbe stata comunicata questa intesa. I diritti derivrebbero
poi da un contratto di compravendita del 2004 e non sarebbero di natura reale,
motivo per il quale non vi sarebbe stata una violazione di eventuali garanzie
riguardanti l’aggravio reale dei fondi.
In
duplica la convenuta si è confermata nelle proprie allegazioni.
E. Con
decisione 7 novembre 2011 il Pretore del Distretto di ____________________, ha accolto
l’istanza, perché la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito.
In
merito all’eccezione di non corretto adempimento, il Pretore ha argomentato che
il credito acquistato da RE 1 non risulta garantito da pegno. L’ipoteca sugli
immobili di __________ garantisce infatti il finanziamento di __________ a __________.
Dal contratto doc. C non risulta che sia stato previsto l’allestimento di una
dichiarazione scritta relativa al subentro nel credito da parte dell’acquirente
e dagli atti non risulta inoltre che una tale dichiarazione sia mai stata
richiesta.
Il
primo giudice, dopo aver rilevato che l’esistenza di un contenzioso con terzi
non va impedire a __________ di godere effettivamente dell’industria tessile di
sua proprietà, ha evidenziato che l’esistenza di un contenzioso con __________ sarebbe
stata nota a RE 1 poiché __________ era presidente e direttore del consiglio di
amministrazione dell’escrow agent e membro del consiglio di amministrazione di RE
1. In ogni caso poi gli immobili di __________ risultano liberi da servitù a
favore di terzi. Per il Pretore l’applicabilità della clausola rebus sic
stantibus costituirebbe eccezione di merito che esula dal potere cognitivo del
giudice del rigetto dell’opposizione. Quo agli interessi di ritardo il Pretore
li ha riconosciuti al tasso del 6% annuo.
F. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 ribadendo quanto
eccepito in prima sede.
G. Delle
osservazioni 16 dicembre 2011 di CO 1 chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso
che la decisione impugnata risale al 7 novembre 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di
procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le
norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione proposta il 12 ottobre 2010. Ora, l’art. 404 cpv.
1.
CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione adita,
ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica
il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto avvenuto -
la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul
fallimento del 12 marzo 1997 (vLALEF) e, sussidiariamente, in virtù del rinvio
disposto dall’art. 25vLALEF, il Codice di procedura civile ticinese allora in
vigore (CPC-TI).
Stabilita
l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura
applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale
sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv.
1.
CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata
(finale) risale, come visto, al 7 novembre 2011, la procedura ricorsuale è
perciò retta dal nuovo diritto.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto
il 18 novembre 2011 a fronte di una sentenza notificata il 9 novembre 2011,
ossia entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 CPC, trattandosi di procedura sommaria ex art.
251.
lett. a CPC), il presente reclamo è pertanto sotto questo profilo
ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
Secondo
l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti prodotti
dalla convenuta con le proprie osservazioni al reclamo e successivamente, segnatamente
il 23 dicembre 2011 (affidavit e relativa traduzione in italiano) devono essere
estromessi dall'incarto e non possono pertanto venire considerati ai fini del
giudizio.
4.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può
anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto
cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In
linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui
al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
7.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
8.
Nella fattispecie, con il contratto di cessione di azioni del
30.
gennaio 2007 (doc. C) RE 1 ha
acquistato da CO 1 al prezzo di Euro 1'700'000.00, regolarmente corrisposto, il
100% del pacchetto azionario, composto di 500 azioni al portatore da fr.
1'000.00 ciascuna, della società __________, detentrice a sua volta del 97% del
capitale azionario della società moldava __________. CO 1 ha pure ceduto a RE 1 per l’importo di Euro 2'000'000.00 il credito di fr. 2'941'010.00 da lui
vantato nei confronti della __________. La somma di Euro 2'000'000.00 doveva
essere corrisposta entro il 31.12.2008. Nel contratto è stato previsto che se RE
1.
non fosse stata in grado di pagare l’intera somma entro il 31.12.2008 ma
avesse entro tale data versato Euro 1'000'000.00, le sarebbe stata concessa una
dilazione di pagamento di al massimo un anno. Incontestato è che la convenuta
ha tempestivamente versato i primi Euro 1'000'000.00 ma non la rimanenza di Euro
1'000'000.00 a saldo, che avrebbe dovuto essere versata al più tardi entro il
31.
dicembre 2009. Visto il chiaro impegno assunto da RE 1 ad effettuare questo
pagamento il doc. C costituisce pertanto, in principio,
valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Euro
1'000'000.00. Al n. 9 del contratto le parti hanno altresì previsto che la
violazione del contratto avrebbe comportato a carico della parte inadempiente
il pagamento di una penale pari al 50% del valore oggetto di inadempienza.
Nella fattispecie RE 1 non ha corrisposto l’importo a saldo di Euro
1'000'000.00 per la cessione del credito di CO 1 nei confronti di __________.
Per questo motivo il doc. C costituisce di principio pure valido titolo di
rigetto dell’opposizione per ulteriori Euro 500'000.00. Nel contratto è stato altresì previsto che in caso di dilazione nel
pagamento del saldo per prezzo stabilito per la cessione del credito, al
venditore doveva essere corrisposto un interesse a partire dal 1° gennaio
2009.
Nel contratto l’ammontare di tale interesse è stato numericamente
stabilito al “5%” mentre in cifre tra parentesi è stato scritto il “sei
per cento” (cfr. n. 3.1. p. 4 doc. C). L’evidente svista va interpretata a
favore del creditore. Infatti al n. 2.1. del doc. C le parti hanno espressamente
stabilito che in caso di ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto delle
azioni l’interesse da corrispondere sarebbe stato del “6% (sei per cento)”
e in concreto non vi è motivo di ritenere che esse avessero voluto stabilire un
tasso di interesse di mora diverso a dipendenza del tipo dell’inadempienza
contrattuale. Nel contratto però - aspetto peraltro sorvolato nel reclamo
- la corresponsione di interessi di ritardo è stata prevista unicamente per il
pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e per il prezzo di cessione del
credito e non anche per quanto dovuto dall’acquirente al venditore a titolo di
penale. Per questo motivo il doc. C è valido titolo di rigetto dell’opposizione
per gli interessi solo sull’importo di Euro 1'000'000.00 e non sull’intera
somma psota in esecuzione, come ritenuto dal primo giudice.
Riepilogando
quindi il contratto di cessione di azioni del 31 gennaio
2007.
costituisce, in principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv.
1.
LEF per la somma di Euro 1’500'000.00, corrispondenti a fr. 2'054'450.00,
oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009 su Euro 1'000'000.00, corrispondente
a fr. 1'369'333.00.
9.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,
cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).
9.1
Nell’esecuzione basata su
contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni
simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione anticipata,
la scrivente Camera segue in materia di rigetto dell’opposizione la prassi di
Basilea Campagna, condivisa dal Tribunale federale in STF 13 ottobre 1986, in: Rep.
1987, p. 150 s. cons. 3, secondo la quale l'eccezione di mancato
adempimento della controprestazione rispettivamente di non corretto adempimento
deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 p. 112-113; Cometta, op. cit., p.
348; Stahelin, op. cit., n. 105
ad art. 82). In caso di difetti l'acquirente deve rendere verosimile, di avere
notificato i difetti tempestivamente (Staehelin,
op. cit. n. 113 ad art. 82).
10.
AP
1.
ha sollevato l’eccezione di non corretto adempimento, sostenendo che malgrado il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni e il
versamento della prima rata per l’acquisto del credito ipotecario nei confronti
di __________, le azioni della __________ sarebbero tutt’ora in possesso
dell’escrow agent, il mutuo non sarebbe stato frazionato e il creditore non
avrebbe rilasciato una dichiarazione scritta circa il parziale subentro
dell’acquirente nel credito ceduto e vantato nei confronti di __________. Pure
le garanzie prestate dal venditore sarebbero state disattese perché gli
immobili di proprietà di __________ sarebbero gravati da diritti reali di terzi
non iscritti nel registro fondiario, di cui l’escusso sarebbe venuto a
conoscenza solo il 22 luglio 2008, quando gli fu notificato l’atto di citazione
formale dal tribunale moldavo. Inoltre in violazione del contratto che stabilirebbe
che le decisioni di straordinaria amministrazione riferite a __________ fino a
pagamento integrale del prezzo pattuito per l’acquisto delle azioni (ossia fino
al 31.07.2008), presupponevano l’accettazione da parte della totalità dei
membri del consiglio di amministrazione e degli azionisti e quindi anche della
convenuta, nel primo trimestre del 2008 l’istante avrebbe deciso senza comunicarlo
alla convenuta, di interrompere la fornitura energetica ai beneficiari di tali
diritti.
L’eccezione
è proponibile e, se fondata, è idonea ad infirmare la pronuncia del rigetto
dell’opposizione.
10.1
Innanzitutto va rilevato che le azioni della __________ sono
tutt’ora in possesso della __________, società di consulenza nominata
congiuntamente dalle parti quale loro escrow agent e depositaria delle azioni
(doc. C n. 2.2.), perché così espressamente previsto nel contratto. Infatti al n.
3.2
del contratto del 30 gennaio 2007 sub garanzia le parti hanno pattuito di
mantenere le azioni in deposito presso l’escrow agent a garanzia del completo
pagamento dell’importo di Euro 2'000'000.00 per la cessione del credito di fr. 2'941'010.00 vantato da CO 1 nei confronti della __________,
incaricando l’escrow agent di non rimettere all’acquirente le azioni
fintantoché il versamento di questo importo non sia stato completamente
effettuato.
10.4
Al n. 3.1. del doc. C è previsto che ogni pagamento dell’acquirente
a favore di CO 1 comporterà, in capo a __________, l’automatica trasposizione
contabile a favore di RE 1, riducendo in maniera equivalente il debito di __________
verso CO 1. L’acquirente è automaticamente “titolato” della parte di mutuo
corrispondente alla o alle rate da lui pagate (doc. n. 3.2.2.). Quest’ultimo
subentrerà nel credito vantato dal venditore nei confronti della __________ per
un importo equivalente alle rate da lui versate: a tale riguardo il venditore
rilascerà un’adeguata dichiarazione scritta (doc. n. 3.3.3.). Come argomentato
dal reclamante il creditore avrebbe quindi dovuto rilasciare una dichiarazione
scritta circa il parziale subentro dell’acquirente nel credito, attestazione
che in concreto CO 1 sembrerebbe aver omesso di consegnare all’escusso. Tale
omissione non costituisce però inadempienza
contrattuale tale da invalidare il riconoscimento di debito, atteso che come
correttamente evidenziato dal giudice di prime cure RE 1 mai ha richiesto al
venditore di rilasciarle questa dichiarazione. Del resto in base a quanto
pattuito nel contratto, indipendentemente dal rilascio
di qualsivoglia dichiarazione, con il parziale pagamento l’acquirente è subentrato
senza la necessità di ulteriori atti nel credito del venditore nei confronti
della __________ per un importo equivalente alle rate versate.
Ad
avvenuto pagamento di parte dell’importo di Euro 2'000'000.00, RE 1 avrebbe
potuto scegliere “se mantenere la quota di sua spettanza iscritta come
finora nella __________ o chiedere l’emissione di una nuova cartella ipotecaria
o titolo analogo previsto dall’ordinamento moldavo” a favore di altra
entità (doc. n. 3.3.2.). Nel caso in cui l’acquirente avesse scelto “di
mantenere il mutuo nella __________, il medesimo dovrà essere frazionato in due
titoli di pari rango” (doc. n. 3.3.2.). Dalla documentazione agli atti non
risulta che dopo l’avvenuto pagamento della prima tranche di Euro 1'000'000.00 RE
1.
abbia espresso la volontà di optare per una delle due menzionate possibilità,
motivo per il quale non sarebbe stato possibile procedere al frazionamento del
mutuo in due titoli di pari rango.
10.5
Al n. 4.2 del
contratto è previsto che fino al pagamento del prezzo di vendita delle azioni,
tutte le decisioni relative a operazioni di straordinaria amministrazione
riferite a __________ sono valide solo se accettate dalla totalità dei membri
del consiglio di amministrazione e degli azionisti. A titolo di esempio le
parti hanno annoverato tra le operazioni di straordinaria amministrazione
l’aumento del capitale sociale, la vendita o l’acquisto di immobili. Nel
contratto il venditore si è pure impegnato a non porre in essere sino al
pagamento della prima tranche, operazioni assimilabili a operazioni di
straordinaria amministrazione.
In assenza di più
precise indicazioni, dal contratto non emerge se la decisione con la quale __________
ha interrotto la fornitura di energia a __________ possa essere parificata a
misura di straordinaria amministrazione come inteso dalle parti. In concreto vi
è la necessità di un esame più approfondito del
contratto teso a interpretare la reale volontà delle parti. Esame questo che
non può però essere eseguito in sede di procedura sommaria, considerato che il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento
è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). Non
potendo pertanto stabilire in questa sede se tale decisione costituisca misura
di straordinaria amministrazione, l’eccezione di inadempimento contrattuale a
motivo che CO 1 non avrebbe richiesto l’accordo di RE 1 prima di procedere a
notificare a __________ la sospensione della fornitura dell’energia elettrica va
disattesa. Ne consegue pertanto la reiezione del reclamo al riguardo.
10.6
Alla
firma del contratto CO 1 ha garantito che non vi sono procedure giudiziarie
contro __________ e che sugli immobili di sua proprietà non sono iscritte altre
ipoteche ad eccezione di quella a favore di __________ “né pendono altri
diritti o gravami, di qualsiasi natura, a favore di terzi” (doc. C n. 6
lett. b). A prescindere dalla natura reale o solo obbligatoria dei diritti
fatti valere da __________ contro __________ con la citazione del 22 luglio
2008.
(doc. 1), successiva alla sottoscrizione del doc. C, la sola chiamata in
causa di __________, il cui esisto è ancora incerto, non significa che i
diritti vantati dall’istante sugli immobili della convenuta esistano
effettivamente. Infatti solo una decisione giudiziale cresciuta in giudicato
potrà stabilire se le garanzie fornite da CO 1 siano state disattese. Per
questo motivo ne consegue la reiezione anche di questa eccezione di
inadempimento contrattuale come l’inapplicabilità alla fattispecie della
clausola rebus sic stantibus.
11.
Da
quanto precede, ne discende il parziale accoglimento del reclamo, limitatamente
all’ammontare degli interessi. Le spese processuali (art. 95 cpv. 2, 105 cpv. 1
CPC], insieme alle ripetibili (art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2 CPC), seguono la pressoché
totale soccombenza (recte: di fatto totale per quanto riguarda gli
argomenti difensivi proposti nel gravame) della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105, 106, 251 lett. a,
319.
segg. CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili ;
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1
della sentenza 7 novembre 2011 del Pretore del
Distretto di __________ è così riformato:
“1. L’istanza
12.
ottobre 2010 di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di
conseguenza, l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria per fr. 2'054'450.00, oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 2009 su fr.
1'369'333.00.”
II. La tassa di giustizia e le spese
processuali per complessivi fr 2’500.00 relative alla procedura di reclamo, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a CO 1fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione
a:
- PA 1, ;
- avv. PA
2, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 2'054'450.00,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster