14.2011.194
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ
6 dicembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.194
Data decisione, Autorità:
06.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.194
Lugano
6 dicembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 5 luglio 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 9 novembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 10 novembre 2011 alle
ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
18 novembre 2011 ne ha chiesto l’annullamento;
preso atto che a controparte non è stato intimato
il reclamo il suo credito essendo
stato estinto;
rilevato che con decreto presidenziale 18/21
novembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'755.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 19 ottobre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10
novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere estinto diverse esecuzioni
pendenti nei suoi confronti producendo 6 ricevute del 21 novembre 2011 dell’Ufficio
esecuzione di Lugano relative al saldo di altrettante esecuzioni, tra cui
quella promossa dall’istante. Il reclamante afferma poi di essere intenzionato
a pagare ulteriori procedure pendenti nei suoi confronti e di avere stipulato
numerosi contratti con suoi clienti relativi ad inserzioni pubblicitarie e
all’organizzazione di eventi e fiere che gli dovrebbero apportare a breve
liquidità per circa fr. 115'000.--.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile
la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’UE di Lugano del 21
novembre 2011 relativa al versamento di fr. 2'100.45 a saldo dell’esecuzione in
oggetto n. __________.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di
Lugano al 5 dicembre 2011 emerge che nei confronti del reclamante nel corso
degli ultimi anni sono state promosse numerose esecuzioni, delle quali diverse
sono sfociate nell’emissione della comminatoria di fallimento. Nel corso del
2010.
ne sono state emesse due. A favore del reclamante va osservato che delle
sette procedure esecutive promosse nell’anno in corso quattro sono state
saldate. Determinante è tuttavia è che a suo carico sono stati emessi tra il 23
novembre 2007 e il 17 maggio 2010 cinque attestati di carenza di beni per un
importo complessivo di fr. 16'711.15, il che dimostra che, nonostante l’intenzione
dichiarata dal reclamante di far fronte ai suoi impegni, egli non dispone della
liquidità necessaria per estinguerli. Il reclamante ha prodotto numerosi
contratti stipulati con suoi clienti relativi a inserzioni pubblicitarie e
all’organizzazione di eventi e fiere che gli dovrebbero apportare liquidità per
circa fr. 115'000.--. Questi documenti non bastano tuttavia a dimostrare che il
loro incasso è assicurato e che avverrà in tempi brevi. Per tacere del fatto
che, fossero questi contratti equivalenti a valuta sicura, come adombrato nel
gravame, non è dato da capire per quali ragioni l’insorgente non abbia
richiesto il relativo equivalente a un istituto di credito, previo cessione dei
relativi diritti. Le precedenti considerazioni portano pertanto a concludere
che, nonostante il convenuto abbia pagato diverse procedure esecutive, la sua situazione
finanziaria non sta migliorando in modo sostanziale così da poter estinguere
gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico, per cui la prognosi
relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole. Nel caso di
specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più
probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto
della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE
1.
non può essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
venerdì
9 dicembre 2011 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
3. Intimazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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