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Decisione

14.2011.195

Reclamo contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione inammissibile in quanto insufficientemente motivato

21 dicembre 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 ottobre

20011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso per la somma di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2006 e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del

09.03.2010”;

che

interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza del 18 ottobre 2011

il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura __________;

che, in

estrema sintesi, l’escutente ha fondato la propria domanda sul riconoscimento

di debito di cui al doc. A, con il quale la convenuta si è professata

solidalmente con __________ __________ debitrice della somma di fr. 70'000.-

nei confronti del qui istante, impegnandosi a restituirla, unitamente al

codebitore, in cinque anni;

che,

secondo lo stesso documento, l’operazione di restituzione incominciava il 31

dicembre 2006, accompagnata dall’impegno di pagare ogni anno da fr.10'000.- a

fr. 20'000.-;

che nel

contempo le parti hanno concordato altresì che al momento del rimborso della

somma sarebbero pure stati conteggiati in aggiunta gli interessi al 5%;

che,

secondo la parte istante, la convenuta ha onorato soltanto in parte i propri

impegni, restituendo complessivamente fr. 45’000.- (cfr. doc. anche doc. B e D)

e lasciando pertanto lo scoperto di fr. 25’000.- oggetto della presente istanza;

che chiamata

a esprimersi, la convenuta ha chiesto una correzione della somma capitale e

degli interessi oggetto dell’istanza, asserendo di avere nel 2009 provveduto al

relativo ammortamento, di avere in data 7 settembre 2010 pagato fr. 2'000.- a

titolo di interessi e di avere pure versato ulteriori fr. 5'000.- in data 18

gennaio 2011 quale ulteriore ammortamento, di modo che essa non può essere condannata

a versare interessi al 5% dal 31 dicembre 2006, ma solo dal 7 settembre 2010;

che con

decisone del 9 novembre 2011 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente

accolto l’istanza, ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al

precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale di fr. 25'000.- pretesa

dalla creditrice, oltre agli interessi illustrati nel dettaglio nel dispositivo

n. 1 del proprio giudizio;

che

dipartendosi dal fatto, peraltro nemmeno contestato, che l’impegno di cui al

doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura

in cui la convenuta si è impegnata, unitamente all’altro condebitore, a restituire

al procedente (mutuante) la somma di fr. 70'000.-, rispettivamente che soltanto

fr. 35'000.- sono stati rimborsati, il primo giudice non ha esitato nel concedere

il rigetto provvisorio dell’opposizione per il saldo rimasto scoperto, ossia per

fr. 25'000.-;

che per

quanto riguarda gli interessi, il Pretore aggiunto ha rilevato che l’escussa,

basandosi sull’estratto conto prodotto dall’istante (doc. D; cfr. anche doc.

1), ha preteso che dalla somma complessiva di fr. 15'000.- da lei versata dopo

il sollecito di pagamento del 22 febbraio 2009 (doc. B), fr. 2'000.- siano

stati versati non ad estinzione parziale del capitale scoperto, bensì per

interessi;

che egli

ha quindi concluso che gli interessi del 5% sono dovuti da una data posteriore

a quella del 31 dicembre 2006;

che con

il menzionato scritto del 22 febbraio 2001 (doc. B), ha dipoi puntualizzato il

primo giudice, la creditrice ha preteso che a quella data vi fosse un debito scoperto

per interessi di fr. 2’000.-, che l’escussa ha effettivamente provveduto a

saldare il 7 settembre 2010 (doc. D, pag. 3);

che, ha

ricordato il Pretore aggiunto, il debitore che versa una somma di denaro, trae

vantaggio se quanto da lui pagato viene imputato sul debito residuo e non sugli

interessi maturati sullo stesso, circostanza questa de resto recepita dal

legislatore all’art. 85 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore può imputare al

capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi

e spese;

che, pertanto,

egli ha rilevato, siccome risulta più favorevole alla convenuta, non vi è motivo

per scostarsi dalla volontà dell’istante di imputare il pagamento di fr.

2'000.- del 7 settembre 2010 sul debito residuo a quel momento, di modo che

oltre al capitale di fr. 25'000.- resta scoperto anche il debito di fr. 2'000.-

per interessi aggiornati al 22 febbraio 2010;

che è

pertanto da questa data, secondo lo stesso giudice, che può essere nuovamente

riconosciuto il decorso dell’interesse contrattuale del 5% sul capitale allora

scoperto di fr. 40'000.-;

che su

tale importo di fr. 40’000.-, ha proseguito il primo giudice, gli interessi

sono decorsi fino all’11 maggio 2010, data in cui all’istante è stata

accreditata la somma di fr. 5’000.- a parziale estinzione del debito, mentre

che dal 12 maggio 2010 e fino all’ulteriore versamento di fr. 1'500.-, avvenuto

il 27 agosto 2010, gli interessi sono decorsi sulla somma di fr. 35'000.-;

che,

quindi, dal 28 agosto 2010 fino ai pagamenti del 7 settembre 2010 degli importi

di fr. 1'500.- e fr. 2'000.- gli interessi sono decorsi sul capitale residuo

di fr. 33'500.-, mentre che dall’8 settembre 2010 e fino al versamento di fr.

5’000.- avvenuto il 28 gennaio 2011 gli interessi erano dovuti sulla somma di

fr. 30’000.- e da 1° gennaio 2011 sono maturati sul debito residuo di fr.

25'000.- (doc. D);

che, ha

concluso il primo giudice, è dunque a ragione che la convenuta ha contestato

che, sull’importo di fr. 25’000.- posto in esecuzione, si possa riconoscere

l’interesse contrattuale già dal 31 dicembre 2006;

che calcolando

gli interessi secondo i parametri indicati dall’istante (5% dal 31 dicembre

2006 su fr. 25'000.-), l’importo a cui si giunge è superiore all’importo che si

ottiene sommando gli interessi aggiornati al 22 febbraio 2010 (fr. 2'000.-) e

gli interessi dovuti per i periodi indicati sopra;

che,

pertanto, sempre stando alla decisione del primo giudice, per quanto riguarda

gli interessi, l’opposizione può essere rigettata per l’importo aggiornato di

fr. 2'000.- al 22 febbraio 2010 e, da allora, secondo quanto indicato in

precedenza, poiché così facendo non si giudica ultra petita;

che contro

tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 19 novembre 2011,

proponendosi di rivedere il calcolo degli interessi;

che, secondo

la reclamante, dipartendosi dal saldo al 31 dicembre 2009 di fr. 40'000.- e

tenuto conto dell’ammortamento di fr. 2'000.- effettuato il 29 aprirle 2010, ne

consegue uno scoperto a quella data di fr. 38’000.-;

che,

prosegue l’insorgente, gli interessi del 5% dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010

ammontano così a fr. 66.65;

che

grazie all’ammortamento di fr. 50’000.- del 10 maggio 2010, obietta la

convenuta, il saldo risulta di fr. 33'000.-, il che comporta fr. 52.80 per

interessi del 5% dal 30 aprile 2010 al 10 maggio 2010;

che, sempre

stando all’insorgente, considerando il successivo ammortamento di fr. 1'500.- del

27 agosto 2010, il saldo si riduce a fr 31’500.-, cui vanno aggiunti fr. 490.40

per interessi del 5% dal 10 maggio 2010 al 27 agosto 2010;

che

grazie all’ammortamento di fr. 1'500.- del 7 settembre 2010, puntualizza la reclamante,

il debito è di fr. 30'000.-, il che comporta fr. 43.75 per interessi del 5% dal

27 agosto 2010 al 7 settembre 2010 del debito di fr. 31'500.-;

che con

l’ammortamento di fr. 5’000.- del 18 gennaio 2011, il saldo si è ridotto a fr

25'000.-, con un interesse del 5% di fr. 545.85 dal 7 settembre 2010 al 18

gennaio 2011 del debito di fr. 30’000.-;

che, ciò

posto, ha concluso la convenuta, gli interessi maturati dal 31 dicembre 2009 al

18 gennaio 2011 ammontano a fr. 1'799.45, motivo per cui, considerando il pagamento

di fr. 2'000.- del 7 settembre 2010 (v. bonifico bancario annesso), ne deriva un

saldo a suo favore di fr. 200.55, che va dedotto dallo scoperto oggetto dell’istanza;

che con osservazioni

del 12 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo,

ritenendo che la decisione impugnata merita conferma e rilevando che la contestazione

della reclamante sul calcolo degli interessi risulta in ogni modo incomprensibile

e senza supporto di documentazione probatoria;

Considerandi

in diritto.

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni

(art. 321 cpv. 2 CPC);

che proposto

il 19 novembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 9 novembre 2011 (e,

quindi, notificata alle parti al più presto il giorno successivo) il rimedio

risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;

che in

base alla’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto

dei fatti;

che

l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro motivo di reclamo, ossia

non fa carico al primo giudice né di avere disatteso il diritto federale nel

rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale

e per gli interessi di cui al dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, né di avere

accertato in maniera manifestamente insostenibile i fatti;

che essa

si propone invece di ridefinire il calcolo e l’ammontare degli interessi dovuti

a seguito della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. A e

delle sue inadempienze nel restituire interamente la somma mutuata,

sottoponendo a questa Camera un proprio conteggio, che le consentirebbe per

finire di professarsi persino creditrice della controparte di fr. 200.55, che

intende ora opporre in compensazione al suo debito residuo;

che

questo metodo risulta però inammissibile, facendo totalmente difetto nel

reclamo il benché minimo confronto con le motivazioni che hanno spinto il Pretore

aggiunto a determinare diversamente le modalità di calcolo degli interessi, del

resto nel modo da lui ritenuto addirittura il più favorevole possibile alla

stessa convenuta, la quale, in ogni modo, per finire nemmeno indica quale

singolo considerando – e per quale motivo – relativo alla determinazione degli

interessi essa intende contestare;

che insufficientemente

motivato, il rimedio sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della

reclamante (art. 48, 621 cpv. 1 e OTLE e 106 cpv. 1 CPC), senza tuttavia

assegnare ripetibili alla parte istante, le cui osservazioni si sono limitate

alla richiesta di reiezione del gravame previa una succinta e semplice motivazione;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 550.- è posta a carico della reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ,

- .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'000.-

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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