14.2011.195
Reclamo contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione inammissibile in quanto insufficientemente motivato
21 dicembre 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.195
Data decisione, Autorità:
21.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione inammissibile in quanto insufficientemente motivato
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
14.2011.195
Lugano
21 dicembre
2011/lw
FP/sl/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 18 ottobre 2011 presentata da
CO 1,
patrocinato dall’PA 1,
contro
RE 1,
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
per l’importo di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2006 più
tutte le spese esecutive;
sulla
quale istanza il Pretore aggiunto __________ con sentenza del 9 novembre 2001
(SO.2011.772) ha così deciso:
“1. In parziale accoglimento dell’istanza, l’opposizione interposta
dalla RE 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ del 6/14 ottobre 2011 è rigettata in via
provvisoria per fr. 25'000.- e per fr. 2'000.- di interessi aggiornati al 22 febbraio
2010, oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2010 all’11 maggio 2010 su
fr.40'000.-, dal 12 maggio 2010 al 27 agosto 2010 su fr. 35'000.-, dal 28
agosto 2010 al 7 settembre 2010 su fr. 33'500.-, dall’8 settembre 2010 al 18
gennaio 2011 su fr. 30'000.- e dal 19 gennaio 2011 su fr. 25'000.-, nonché fr.
103.- di spese esecutive;
2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 340.-, già
anticipate dall’istante, sono poste a carico di quest’ultimo in ragione di 1/10
e per la rimanenza di 9/10 sono poste a carico delle convenuta, la quale rifonderà
alla controparte fr. 700.- per ripetibili parziali.
3. omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 19 novembre 2011
chiede una correzione dell’importo dovuto per interessi di mora, nel senso che
l’istanza sia accolta limitatamente all’importo capitale di fr. 25’000.- oltre
interessi al 5% dal 19 gennaio 2011 meno il saldo a suo favore di fr. 200.55;
preso atto
che con osservazioni del 12 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 6/14 ottobre
20011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso per la somma di fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2006 e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito del
09.03.2010”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza del 18 ottobre 2011
il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura __________;
che, in
estrema sintesi, l’escutente ha fondato la propria domanda sul riconoscimento
di debito di cui al doc. A, con il quale la convenuta si è professata
solidalmente con __________ __________ debitrice della somma di fr. 70'000.-
nei confronti del qui istante, impegnandosi a restituirla, unitamente al
codebitore, in cinque anni;
che,
secondo lo stesso documento, l’operazione di restituzione incominciava il 31
dicembre 2006, accompagnata dall’impegno di pagare ogni anno da fr.10'000.- a
fr. 20'000.-;
che nel
contempo le parti hanno concordato altresì che al momento del rimborso della
somma sarebbero pure stati conteggiati in aggiunta gli interessi al 5%;
che,
secondo la parte istante, la convenuta ha onorato soltanto in parte i propri
impegni, restituendo complessivamente fr. 45’000.- (cfr. doc. anche doc. B e D)
e lasciando pertanto lo scoperto di fr. 25’000.- oggetto della presente istanza;
che chiamata
a esprimersi, la convenuta ha chiesto una correzione della somma capitale e
degli interessi oggetto dell’istanza, asserendo di avere nel 2009 provveduto al
relativo ammortamento, di avere in data 7 settembre 2010 pagato fr. 2'000.- a
titolo di interessi e di avere pure versato ulteriori fr. 5'000.- in data 18
gennaio 2011 quale ulteriore ammortamento, di modo che essa non può essere condannata
a versare interessi al 5% dal 31 dicembre 2006, ma solo dal 7 settembre 2010;
che con
decisone del 9 novembre 2011 il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente
accolto l’istanza, ossia ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al
precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale di fr. 25'000.- pretesa
dalla creditrice, oltre agli interessi illustrati nel dettaglio nel dispositivo
n. 1 del proprio giudizio;
che
dipartendosi dal fatto, peraltro nemmeno contestato, che l’impegno di cui al
doc. A costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura
in cui la convenuta si è impegnata, unitamente all’altro condebitore, a restituire
al procedente (mutuante) la somma di fr. 70'000.-, rispettivamente che soltanto
fr. 35'000.- sono stati rimborsati, il primo giudice non ha esitato nel concedere
il rigetto provvisorio dell’opposizione per il saldo rimasto scoperto, ossia per
fr. 25'000.-;
che per
quanto riguarda gli interessi, il Pretore aggiunto ha rilevato che l’escussa,
basandosi sull’estratto conto prodotto dall’istante (doc. D; cfr. anche doc.
1), ha preteso che dalla somma complessiva di fr. 15'000.- da lei versata dopo
il sollecito di pagamento del 22 febbraio 2009 (doc. B), fr. 2'000.- siano
stati versati non ad estinzione parziale del capitale scoperto, bensì per
interessi;
che egli
ha quindi concluso che gli interessi del 5% sono dovuti da una data posteriore
a quella del 31 dicembre 2006;
che con
il menzionato scritto del 22 febbraio 2001 (doc. B), ha dipoi puntualizzato il
primo giudice, la creditrice ha preteso che a quella data vi fosse un debito scoperto
per interessi di fr. 2’000.-, che l’escussa ha effettivamente provveduto a
saldare il 7 settembre 2010 (doc. D, pag. 3);
che, ha
ricordato il Pretore aggiunto, il debitore che versa una somma di denaro, trae
vantaggio se quanto da lui pagato viene imputato sul debito residuo e non sugli
interessi maturati sullo stesso, circostanza questa de resto recepita dal
legislatore all’art. 85 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore può imputare al
capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi
e spese;
che, pertanto,
egli ha rilevato, siccome risulta più favorevole alla convenuta, non vi è motivo
per scostarsi dalla volontà dell’istante di imputare il pagamento di fr.
2'000.- del 7 settembre 2010 sul debito residuo a quel momento, di modo che
oltre al capitale di fr. 25'000.- resta scoperto anche il debito di fr. 2'000.-
per interessi aggiornati al 22 febbraio 2010;
che è
pertanto da questa data, secondo lo stesso giudice, che può essere nuovamente
riconosciuto il decorso dell’interesse contrattuale del 5% sul capitale allora
scoperto di fr. 40'000.-;
che su
tale importo di fr. 40’000.-, ha proseguito il primo giudice, gli interessi
sono decorsi fino all’11 maggio 2010, data in cui all’istante è stata
accreditata la somma di fr. 5’000.- a parziale estinzione del debito, mentre
che dal 12 maggio 2010 e fino all’ulteriore versamento di fr. 1'500.-, avvenuto
il 27 agosto 2010, gli interessi sono decorsi sulla somma di fr. 35'000.-;
che,
quindi, dal 28 agosto 2010 fino ai pagamenti del 7 settembre 2010 degli importi
di fr. 1'500.- e fr. 2'000.- gli interessi sono decorsi sul capitale residuo
di fr. 33'500.-, mentre che dall’8 settembre 2010 e fino al versamento di fr.
5’000.- avvenuto il 28 gennaio 2011 gli interessi erano dovuti sulla somma di
fr. 30’000.- e da 1° gennaio 2011 sono maturati sul debito residuo di fr.
25'000.- (doc. D);
che, ha
concluso il primo giudice, è dunque a ragione che la convenuta ha contestato
che, sull’importo di fr. 25’000.- posto in esecuzione, si possa riconoscere
l’interesse contrattuale già dal 31 dicembre 2006;
che calcolando
gli interessi secondo i parametri indicati dall’istante (5% dal 31 dicembre
2006 su fr. 25'000.-), l’importo a cui si giunge è superiore all’importo che si
ottiene sommando gli interessi aggiornati al 22 febbraio 2010 (fr. 2'000.-) e
gli interessi dovuti per i periodi indicati sopra;
che,
pertanto, sempre stando alla decisione del primo giudice, per quanto riguarda
gli interessi, l’opposizione può essere rigettata per l’importo aggiornato di
fr. 2'000.- al 22 febbraio 2010 e, da allora, secondo quanto indicato in
precedenza, poiché così facendo non si giudica ultra petita;
che contro
tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 19 novembre 2011,
proponendosi di rivedere il calcolo degli interessi;
che, secondo
la reclamante, dipartendosi dal saldo al 31 dicembre 2009 di fr. 40'000.- e
tenuto conto dell’ammortamento di fr. 2'000.- effettuato il 29 aprirle 2010, ne
consegue uno scoperto a quella data di fr. 38’000.-;
che,
prosegue l’insorgente, gli interessi del 5% dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010
ammontano così a fr. 66.65;
che
grazie all’ammortamento di fr. 50’000.- del 10 maggio 2010, obietta la
convenuta, il saldo risulta di fr. 33'000.-, il che comporta fr. 52.80 per
interessi del 5% dal 30 aprile 2010 al 10 maggio 2010;
che, sempre
stando all’insorgente, considerando il successivo ammortamento di fr. 1'500.- del
27 agosto 2010, il saldo si riduce a fr 31’500.-, cui vanno aggiunti fr. 490.40
per interessi del 5% dal 10 maggio 2010 al 27 agosto 2010;
che
grazie all’ammortamento di fr. 1'500.- del 7 settembre 2010, puntualizza la reclamante,
il debito è di fr. 30'000.-, il che comporta fr. 43.75 per interessi del 5% dal
27 agosto 2010 al 7 settembre 2010 del debito di fr. 31'500.-;
che con
l’ammortamento di fr. 5’000.- del 18 gennaio 2011, il saldo si è ridotto a fr
25'000.-, con un interesse del 5% di fr. 545.85 dal 7 settembre 2010 al 18
gennaio 2011 del debito di fr. 30’000.-;
che, ciò
posto, ha concluso la convenuta, gli interessi maturati dal 31 dicembre 2009 al
18 gennaio 2011 ammontano a fr. 1'799.45, motivo per cui, considerando il pagamento
di fr. 2'000.- del 7 settembre 2010 (v. bonifico bancario annesso), ne deriva un
saldo a suo favore di fr. 200.55, che va dedotto dallo scoperto oggetto dell’istanza;
che con osservazioni
del 12 dicembre 2011 la parte istante ha chiesto la reiezione del reclamo,
ritenendo che la decisione impugnata merita conferma e rilevando che la contestazione
della reclamante sul calcolo degli interessi risulta in ogni modo incomprensibile
e senza supporto di documentazione probatoria;
Considerandi
in diritto.
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni
(art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto
il 19 novembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 9 novembre 2011 (e,
quindi, notificata alle parti al più presto il giorno successivo) il rimedio
risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile;
che in
base alla’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto
dei fatti;
che
l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro motivo di reclamo, ossia
non fa carico al primo giudice né di avere disatteso il diritto federale nel
rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna per la somma capitale
e per gli interessi di cui al dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, né di avere
accertato in maniera manifestamente insostenibile i fatti;
che essa
si propone invece di ridefinire il calcolo e l’ammontare degli interessi dovuti
a seguito della sottoscrizione del riconoscimento di debito di cui al doc. A e
delle sue inadempienze nel restituire interamente la somma mutuata,
sottoponendo a questa Camera un proprio conteggio, che le consentirebbe per
finire di professarsi persino creditrice della controparte di fr. 200.55, che
intende ora opporre in compensazione al suo debito residuo;
che
questo metodo risulta però inammissibile, facendo totalmente difetto nel
reclamo il benché minimo confronto con le motivazioni che hanno spinto il Pretore
aggiunto a determinare diversamente le modalità di calcolo degli interessi, del
resto nel modo da lui ritenuto addirittura il più favorevole possibile alla
stessa convenuta, la quale, in ogni modo, per finire nemmeno indica quale
singolo considerando – e per quale motivo – relativo alla determinazione degli
interessi essa intende contestare;
che insufficientemente
motivato, il rimedio sfugge perciò a disamina e va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della
reclamante (art. 48, 621 cpv. 1 e OTLE e 106 cpv. 1 CPC), senza tuttavia
assegnare ripetibili alla parte istante, le cui osservazioni si sono limitate
alla richiesta di reiezione del gravame previa una succinta e semplice motivazione;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 550.- è posta a carico della reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ,
- .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'000.-
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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