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Decisione

14.2011.196

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Contestazione della competenza territoriale del giudice del fallimento. Reclamo respinto

11 gennaio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza del 9/16 settembre 2011 CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva

esecuzione ex art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF di RE 1 per canoni di locazione rimasti

impagati per un ammontare di fr. 26'040.- (periodo: settembre 2010-settembre

2011);

che l’istante

ha rilevato che il debitore, oltre ad avere sospeso i suoi pagamenti, ha anche

ceduto l’inventario alla sua ex moglie, come verificabile dalla copia del verbale

per la formalizzazione di un inventario degli oggetti vincolati da un diritto

di ritenzione allestito dall’Ufficio di esecuzione di Lugano in data 8 agosto

2011 __________;

che la convenzione

di cessione in rassegna, secondo il creditore, prevede che l’incasso debba

essere riversato interamente a favore della cessionaria, di modo che se ne deve

concludere che il cedente si sia abusivamente privato dell’unica proprietà che

gli consente, non solo di sopravvivere, ma anche di affrontare le spese

correnti minime quali il canone di locazione;

che

all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011, pur avendo ammesso di non

avere pagato il canone di locazione da settembre 2010 a settembre 2011 e pur

riconoscendo di avere quindi sospeso i suoi pagamenti, il convenuto si è

nondimeno opposto all’istanza asserendo che la merce oggetto del diritto di

ritenzione non è di sua proprietà, essendo la stessa stata ceduta alla ex

moglie con contratto di cessione del 15 dicembre 2008;

che con

decisione del 18 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha accolto l’istanza, pronunciando il fallimento del convenuto a far tempo dal

giorno di lunedì 21 novembre 2011 alle ore 10.00,

che

contro tale sentenza il convenuto – tramite l’__________, __________ – è insorto

con reclamo del 21 novembre 2011, contestando che l’importo arretrato ammonti a

fr. 26'040.-, avendo egli firmato un contratto di locazione che prevede un affitto

mensile di fr. 2'070.- e non di fr. 2’170.- , ossia la somma che egli per

errore ha sempre versato, come rilevabile dall’annessa cedola di versamento;

che il

calcolo dell’arretrato, ha puntualizzato l’insorgente, è sempre stato basato sull’importo

errato, per cui - essendo il contratto entrato in vigore il 1.9.1994 - la cifra

rivendicata non è corretta, di modo che nella relativa istanza vi è un vizio di

forma, tale da comportare la sua reiezione;

che del

resto, ha dipoi rilevato il reclamante, al primo giudice ha spiegato che egli

non ha potuto mettere alcuna pubblicità a sostegno della sua attività

lavorativa indipendente, benché ne avesse il diritto, come pure che è stato

constatato che anche il calcolo dell’affitto effettuato sui metri quadrati non

è corretto;

che,

sempre secondo il reclamante, sorge altresì il dubbio che lo stabile sia stato nel

frattempo ceduto a un altro proprietario, per cui si deve stabilire sino a

quando il locatore ha diritto di percepire il canone di locazione, visto che

egli è stato invitato a chiudere l’attività da parte di terza persona;

che con reclamo

(recte: atto integrativo del 29 novembre 2011; cfr. punto 18), RE 1 -

con il patrocinio dell’__________ - rileva di non abitare da anni in Svizzera,

che notoriamente il luogo di esecuzione - che nel caso concreto sarebbe

certamente in Svizzera, non fosse altro che per l’avvenuto allestimento di un

inventario di ritenzione di beni in Svizzera – non coincide forzatamente con il

luogo di fallimento e che l’iscrizione a Registro di commercio non è

sufficiente affinché egli venga dichiarato fallito in Svizzera, atteso che

l’unico modo per poter decretare il fallimento in Svizzera di una persona

domiciliata all’estero è quella di ottenere dapprima la dichiarazione di

fallimento all’estero e in seguito di chiedere l’apertura di una procedura

rogatoriale di fallimento estero in Svizzera per la realizzazione di eventuali

attivi in Svizzera;

che il

reclamante contesta dipoi di stare preparando la propria fuga con atti di

distrazione di beni, i beni all’interno del negozio locato essendo stati

rivendicati da un terzo, il quale ne è proprietario dal 15 dicembre 2008, ossia

da ben prima che iniziasse il contenzioso locativo in esame;

che

d’altronde, rileva il convenuto, il fatto che si trovi all’estero, non può

costituire una prova di fuga, trovandovisi già dal 2002;

che chiamata

ad esprimersi su entrambi gli allegati ricorsuali, la parte istante è rimasta

silente;

Considerandi

in diritto:

che la dichiarazione

senza preventiva esecuzione (art. 190 e segg. LEF) è impugnabile per il rinvio

dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF;

che,

secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF, la decisione del giudice del

fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il

CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile,

CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2011);

che

proposti il 21 novembre 2011, rispettivamente il 29 novembre 2011 a fronte di

una decisione recapitata all’isorgente il 21 novembre 2011, il reclamo

rispettivamente l’allegato integrativo che ne è seguito risultano sotto questo

profilo ammissibili;

che in virtù

dell’art. 174 cpv. 1 secondo periodo LEF, le parti possono avvalersi di fatti

nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza,

che,

altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore

può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, nel frattempo,

impugnando la decisione, rende verosimile che nel frattempo: 1) il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato

depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione dei creditori

o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che

secondo l’art. 38 cpv. 2 e 3 LEF l’esecuzione comincia con la notificazione del

precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del

pegno, oppure in via di fallimento; l’ufficiale esecutore determina quale

specie d’esecuzione si debba applicare;

che chi è

iscritto nel Registro di commercio in una delle qualità indicate all’art. 39

cpv. 1 LEF soggiace all’esecuzione in via di fallimento, l’iscrizione essendo

costitutiva, per cui è sottoposto al fallimento, tra l’altro, il titolare di

una ditta individuale (ammon/walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed., Berna, n. 3 § 9

pag. 82);

che

giusta l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel

Registro di commercio sono escusse alla loro sede;

che

essendo RE 1 iscritto nel Registro di commercio del Canton Ticino quale titolare

di una ditta individuale con sede a Lugano, il luogo di esecuzione

rispettivamente nel caso concreto il luogo di fallimento, atteso che si tratta

di un caso di fallimento senza preventiva esecuzione, è Lugano;

che si

rileva pertanto priva di pregio l’eccezione di incompetenza territoriale del

giudice del fallimento sollevata dall’insorgente nel suo atto integrativo del

29.

novembre 2011;

che

secondo l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti;

che,

nella fattispecie, non occorre disquisire oltre sul buon diritto del creditore

di procedere – come avvenuto – sulla base di tale disposto, il convenuto,

soggetto alla procedura di fallimento (doc. B), avendo espressamente riconosciuto

davanti al Pretore di non avere pagato i canoni di locazione da settembre 2010

a settembre 2011 e di avere in questo modo sospeso i suoi pagamenti (v. verbale

di udienza del 2 novembre 2011);

che nella

misura in cui ritiene che l’importo arretrato indicato nell’istanza si rivela errato,

dato che l’affitto mensile non è di fr. 2'170.-, come da lui sempre pagato, ma

di fr. 2'070.-, per cui già per questo motivo bisogna annullare la decisione

impugnata (v. reclamo 21 novembre 2011 , pag. 1), il reclamante si avvale di un

argomento privo di pregio;

che,

infatti, alla pigione mensile di fr. 1'920.- per l’ente locato composto da tre

locali oltre alla cucina, sala bagno, doppio servizio e WC separato (doc. C,

punto 2) e alla quota per le spese accessorie ammontante a fr. 150.- al mese (doc.

C, punto 5) per un totale di fr. 2'070.-, va aggiunta la posizione di fr. 100.-

(fr. 50.- x 2) per l’affitto di due posteggi scoperti per fr. 50.- cadauno, di

modo che il totale risulta di fr. 2’171.- (fr. 2’070.- + fr. 100.-), come anche

rilevabile dal dettagliato bonifico bancario di cui al doc. D riferito al mese

di agosto 2010 e dagli annessi al gravame;

che, del

resto, l’insorgente medesimo riconosce di avere anche in precedenza sempre

pagato il canone mensile di fr. 2'170.- (reclamo 21 novembre 2011, pag. 1), il

che non si concilia con la tesi – peraltro nemmeno adombrata in prima sede - secondo

cui, in definitiva, egli avrebbe per anni e anni pagato più di quanto dovuto

(fosse così avrebbe sicuramente reagito prima);

che ne consegue

pertanto la reiezione del reclamo, ritenuto che le rimanenti obiezioni

sollevate nel gravame, ovvero nell’atto introduttivo del 21 novembre 2011, rispettivamente

nell’atto integrativo del 29 novembre 2011, si esauriscono in allegazioni non

supportate da alcun riscontro oggettivo, rispettivamente in congetture,

rispettivamente in argomenti fuori tema, come in particolare quello secondo cui

il primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato che egli starebbe preparando

la propria fuga con atti di distrazione di beni da sottoporsi alla procedura di

pignoramento, dato che il fallimento è stato pronunciato per altra causa, ossia

per il titolo di cui all’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF (sospensione dei pagamenti da

parte del debitore) e non per il motivo di cui all’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza del recla-

mante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che essendo

stato concesso al reclamo effetto sospensivo parziale, il fallimento va di

nuovo pronunciato;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

venerdì

13 gennaio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

- __________;

- __________;

- __________;

- Ufficio

fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello;

- Ufficio

di esecuzione di Lugano, Lugano;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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