14.2011.197
Rigetto provvisorio. Domanda telefonica di rinvio dell'udienza a causa di un ingorgo stradale dovuto ad un incidente. Emanazione della decisione senza rinvio. Reclamo parificato ad una domanda di rest
9 gennaio 2012Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.197
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio. Domanda telefonica di rinvio dell'udienza a causa di un ingorgo stradale dovuto ad un incidente. Emanazione della decisione senza rinvio. Reclamo parificato ad una domanda di restituzione di termine, di competenza del primo giudice. Rinvio dell'incarto
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 148 cpv. 3 CPC
art. 149 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.197
Lugano
9 gennaio
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 agosto 2011 persentata da
CO 1,
patrocinata dall’avv. PA 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 30 maggio 2011 per
il pagamento di fr. 28'334.45 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione 10 novembre 2011 __________
dal Pretore del Distretto di __________;
decisione impugnata dal convenuto, che con reclamo del
22 novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
ritenuto
Fatti
che con precetto esecutivo n. __________
del 20/30.5.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 28'334.45 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo di credito il prestito del 30 giugno 2010 di fr. 30'459.05 dedotte le
rate versate di complessivi fr. 2'124.60;
che interposta tempestiva opposizione da parte
dell’escusso, con istanza del 19 agosto 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di __________;
che con ordinanza del 22 agosto 2001 il
Pretore del Distretto di __________, ha citato le parti a comparire nell’aula
delle udienze, giovedì 10 novembre 2001, alle ore 9.00, per procedere al
contradditorio;
che all’udienza è però comparsa la sola
parte istante, che si è confermata nelle propria istanza;
che con decisione del 10 novembre 2011 lo
stesso giudice ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla
procedente – segnatamente la dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 30
giugno 2010, nella quale egli da atto di ricevere dall’istante la somma di fr.
30'459.05, da rimborsare in 60 rate a partire dal 31 luglio 2010, di cui le
prime 15 rate di fr. 426.15 e le rimanenti 45 rate di fr. 775.65, per un totale
di fr. 41'296.540, compresi interessi, per un prestito personale (doc. B), in
relazione con lo scritto 25 marzo 2011 di messa in mora da parte della creditrice,
nel quale si precisa che, in caso di mancato pagamento dell’arretrato di fr. 2'563.05,
l’intero credito diverrà esigibile, con carico di interessi al 5% e spese –
titolo idoneo ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
cpv. 1 LEF;
che contro tale decisione il convenuto è
insorto con reclamo del 22 novembre 2011, asserendo di non avere potuto
presenziare all’udienza del 10 novembre 2011 (durante la quale egli avrebbe
chiarito i termini della contesa, ossia di dovere ricevere dei compensi da
scalare dal dovuto, che andavano a coprire le rate non saldate) a causa di un
incidente stradale verificatosi a __________, che lo ha costretto a rimanere incolonnato
per circa 40 minuti, il che gli ha impedito di raggiungere la Pretura del Distretto
di __________ per l’ora prevista, ovvero per le 9.00, come a convocazione;
che, rientrato con il veicolo a domicilio,
prosegue il reclamante, egli ha subito allertato la Pretura alle 9.05 chiedendo
di ritardare il dibattimento e puntualizzando che si sarebbe recato in città in
moto, così da evitare ulteriore traffico, con una tempistica di 15 minuti, ma
invano;
che pur essendo stato comunicato via radio
il blocco stradale, il Pretore, interpellato due volte dalla sua segretaria, ha
infatti rifiutato di attendere o posticipare l’udienza;
che, ciò posto, conclude il convenuto, si
impone la fissazione di una nuova udienza, data la sua totale impossibilità di
raggiungere la Pretura all’ora stabilita per motivi a lui non imputabili, essendo
egli partito dalla sua abitazione già alle ore 8.15;
che il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo l‘art. 319 lett. a CPC, sono
impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza
finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che trattandosi un’impugnazione contro una
decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine
per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che proposto il 22 novembre 2011 a fronte di una decisione notificata in data 11 novembre 2001 (e non il 12 novembre 2011, come
preteso nel gravame: cfr. ricerca Track &Trace), il reclamo andrebbe dichiarato
inammissibile per tardività, il termine utile per ricorrere essendo venuto a
scadere il 21 novembre 2011;
che la questiono non ha però da essere
vagliata oltre;
che, come visto, con il proprio gravame
l’insorgente si propone di ottenere una nuova udienza davanti al primo giudice,
ritenendo che non gli si possa imputare alcuna colpa per non avere potuto presenziare
al contradditorio che era stato indetto per il 10 novembre 2011, ore 9:00, poiché
a causa di un incidente stradale sulla tratta da lui percorsa per raggiungere
la città di Lugano, non ha più potuto proseguire la sua corsa, e poiché egli si
è comunque subito attivato per cercare di ovviare a questa situazione,
informando la stessa Pretura che egli si sarebbe recato in loco con la propria
moto, senza però ottenere soddisfazione;
che il campo nel quale il convenuto si muove
attiene indubbiamente all’istituto della restituzione dei termini, mediante
fissazione di una nuova udienza, argomento che il Codice di diritto processuale
svizzero (Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1. gennaio 2011
regola nell’art. 148 CPC (riservati i casi di applicazione dell’art. 33 cpv. 4
LEF nel campo dei termini fissati dalla stessa LEF);
che, trattandosi della richiesta di restituzione
del termine per compiere un atto davanti al primo giudice, segnatamente il
rifacimento dell’udienza di contraddittorio, spetta allo stesso giudice di
prime cure determinarsi al riguardo (art. 148 cpv. 1 CPC);
che di regola tale domanda deve essere
inoltrata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo di impedimento (art.
148.
cpv. 2 CPC);
che questa specifica competenza è data
anche nel caso in cui lo stesso giudice abbia, come avvenuto nella fattispecie in
esame, già pronunciato il proprio giudizio finale - senza peraltro accennare
alle pretese telefonate dell’insorgente alla Pretura illustrate nel reclamo,
ancorché va rilevato che nell’incarto della Pretura figura una nota della
cancelleria, in cui si menziona che alle 9.07 il convenuto ha avvertito che vi
è stato un incidente sulla strada e che questi ritornava a casa a prendere la
moto e poi arrivava, e che messo al corrente in udienza della comunicazione, il
Pretore ha detto che era troppo tardi, mentre che l’avvocato di controparte ha
dal canto suo detto che si assumeva il rischio di un eventuale ricorso e che
anche lui riteneva di “non rinviare o attendere”- dopo avere sentito la sola
parte istante, con la riserva però che la restituzione del termine non può più
essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato dalla relativa
decisione (art. 148 cp. 3 CPC);
che ne discende che il giudizio sul presente
reclamo, da intendere come domanda di restituzione per nuova udienza ad
avvenuta pronuncia della decisione finale, deve essere demandato per competenza
al primo giudice ex art. 148 cpv. 3 CPC;
che nel trattare il caso, il Pretore dovrà in
ogni modo dare alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni,
ritenuto che il giudizio al riguardo – ovvero sulla restituzione o meno del termine
– sarà definitivo (art. 149 CPC);
che dovesse ritenere fondata la domanda –
il che richiede, tra l’altro, l’accertamento sulla tempestività dell’agire del
convenuto (art. 148 cpv. 2 e 3 CPC) – il Pretore annullerà la propria decisione
(a. stahehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuen-berger, ZPO Komm., n. 15 ad art. 148 CPC) e, quindi, riciterà le parti a
una nuova udienza e ristatuirà sull’istanza di rigetto dell’opposizione;
che non si prelevano oneri processuali in
relazione al presente giudizio;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo (recte:
la domanda di restituzione del termine) è trasmessa al Pretore del Distretto di
__________, per le incombenze di cui ai considerandi.
2. Non si prelevano
spese.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 28'334.45 .-, non raggiunge il limite di legge
di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster