14.2011.198
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
14 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.198
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.198
Lugano
14 dicembre 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 19 settembre 2011 da
CO 1 __________
Contro
RE 1 __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 23 novembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 24 novembre 2011 alle
ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello da RE
1 che con reclamo
24 novembre 2011 ne
postula l’annullamento;
rilevato che all’istante non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo stato
saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 25 novembre 2011 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 752.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 9 novembre 2011 nessuno è comparso.
C. Con sentenza 23 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 24 novembre 2011 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione promossa
dall’istante, producendo una ricevuta del 24 novembre 2011 relativa al
pagamento di fr. 1'012.10 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa da CO
1. Il reclamante afferma inoltre di essere intenzionato a inoltrare entro il
termine di reclamo l’ulteriore necessaria documentazione.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni
mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.
58.
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante e
l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione di Lugano del 24
settembre 2011 relativa al versamento, effettuato secondo informazione del
citato ufficio alle ore 15.17, di fr. 715.15 a saldo dell’esecuzione in oggetto
n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 12 dicembre 2011 emerge che nei confronti del
reclamante durante l’anno in corso in un’esecuzione è stata presentata la
domanda di realizzazione, in nove altre procedure, promosse dalla C__________ c__________
di c__________ __________ rispettivamante dalla C__________ S__________
rispettivamente dallo S__________ __________ C__________ T__________ per oneri
sociali e tasse, è già stato effettuato il pignoramento e che per un’ulteriore esecuzione
è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò dimostra che il convenuto non
dispone della liquidità necessaria a saldare almeno le predette procedure
esecutive. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione
finanziaria del convenuto non sta migliorando e che la prognosi relativa alla
sua liquidità non può essere ritenuta favorevole. Nel caso di specie si può
affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che
la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità
non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE
1.
non può essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della Massa fallimentare. Alla controparte non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
lunedì
2 gennaio 2012 alle ore 10:00.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a
carico
della Massa fallimentare.
3. Intimazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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