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Decisione

14.2011.199

Fallimento. Debito saldato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità comprovata. Reclamo accolto

30 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

che

nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'314.05 oltre interessi e spese;

che

all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011 nessuno è comparso;

che con

decisione del 14 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di RE 1 a far tempo da martedì, 15 novembre 2011 alle ore 10.00;

che con

reclamo del 25 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere provveduto a saldare tutte

le esecuzioni pendenti nei suoi confronti tramite l’Ufficio di esecuzione __________,

producendo la relativa attestazione;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 174 cpv. 1 periodo LEF nella versione in vigore dal 1°gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1°gennaio 2011;

che

stando all’art. 174 cpv.1 secondo periodo le parti possono avvalersi di fatti

nuovi, se questi sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza;

che,

altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore

può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo, 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato

estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a diposizione del creditore o che 3) il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento;

che, nel

caso in esame, il reclamante ha dimostrato di avere saldato il credito posto in

esecuzione con versamento 15 novembre 2011 all’UE __________, ossia

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui risulta

adempiuto il requisito previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF;

che per

quanto riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dallo stesso

estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 15 novembre 2011 emerge che

anche le rimanenti due esecuzioni pendenti nei confronti dell’escusso sono

state a loro volta pagate, ciò che porta a concludere che il convenuto è in

grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui anche questo specifico requisito

risulta reso sufficientemente verosimile;

che il

fallimento di RE 1 può pertanto essere annullato;

che ne

consegue l’accoglimento del reclamo;

che la

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC), che con il suo comportamento ha determinato la

presente procedura esecutiva, mentre non si assegnano ripetibili alla

controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni al

reclamo;

che le

spese dell’Ufficio fallimenti sono anche esse poste a carico del convenuto;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 14 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________,

inc. SO.2011.4078, nei confronti di RE 1 , è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80-, da anticipare come di rito, è

posta a carico di __________.

3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di RE 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.- è posta a carico di RE 1.

III. intimazione

a:

- RE

1;

- __________;

- Ufficio

fallimenti __________,

- Ufficio

di esecuzione __________,

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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