14.2011.199
Fallimento. Debito saldato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità comprovata. Reclamo accolto
30 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2011.199
Data decisione, Autorità:
30.11.2011, CEF
Titolo:
Fallimento. Debito saldato dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità comprovata. Reclamo accolto
PAGAMENTO
REVOCA FALLIMENTO
SOLVIBILITÀ
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.199
Lugano
30 novembre 2011
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente da istanza 26 settembre 2011 presentata
CO 1
rappresentata dalla __________
contro
CO 1
Sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza del 14
novembre 2011 (SO.2011.4078) ha così pronunciato.
“1. E’ pronunciato il fallimento di RE 1, __________ a fa tempo da martedì, 15 novembre ore 10.00.
2./3./4. omissis .”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 25
novembre 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo
credito essendo stato saldato;
ritenuto
Fatti
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'314.05 oltre interessi e spese;
che
all’udienza di contradditorio del 2 novembre 2011 nessuno è comparso;
che con
decisione del 14 novembre 2011 il Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di RE 1 a far tempo da martedì, 15 novembre 2011 alle ore 10.00;
che con
reclamo del 25 novembre 2011 RE 1 sostiene di avere provveduto a saldare tutte
le esecuzioni pendenti nei suoi confronti tramite l’Ufficio di esecuzione __________,
producendo la relativa attestazione;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 periodo LEF nella versione in vigore dal 1°gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1°gennaio 2011;
che
stando all’art. 174 cpv.1 secondo periodo le parti possono avvalersi di fatti
nuovi, se questi sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza;
che,
altrimenti, in virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore
può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo, 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato
estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria
superiore a diposizione del creditore o che 3) il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento;
che, nel
caso in esame, il reclamante ha dimostrato di avere saldato il credito posto in
esecuzione con versamento 15 novembre 2011 all’UE __________, ossia
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, motivo per cui risulta
adempiuto il requisito previsto dall’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF;
che per
quanto riguarda il presupposto della solvibilità si osserva che dallo stesso
estratto delle esecuzioni dell’UE __________ al 15 novembre 2011 emerge che
anche le rimanenti due esecuzioni pendenti nei confronti dell’escusso sono
state a loro volta pagate, ciò che porta a concludere che il convenuto è in
grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui anche questo specifico requisito
risulta reso sufficientemente verosimile;
che il
fallimento di RE 1 può pertanto essere annullato;
che ne
consegue l’accoglimento del reclamo;
che la
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC), che con il suo comportamento ha determinato la
presente procedura esecutiva, mentre non si assegnano ripetibili alla
controparte, la quale non è stata invitata a presentare osservazioni al
reclamo;
che le
spese dell’Ufficio fallimenti sono anche esse poste a carico del convenuto;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 14 novembre 2011 pronunciata dal Pretore __________,
inc. SO.2011.4078, nei confronti di RE 1 , è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80-, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
3. Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di RE 1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.- è posta a carico di RE 1.
III. intimazione
a:
- RE
1;
- __________;
- Ufficio
fallimenti __________,
- Ufficio
di esecuzione __________,
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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