14.2011.2
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tardivo
18 gennaio 2011Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.2
Data decisione, Autorità:
18.01.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ricorso tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
14.2011.2
Lugano
18 gennaio
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
dipendente da istanza 4 ottobre 2010 di
AO 1, __________ rappresentata da RA 1
contro
AP 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, per l’importo di fr.
14'540.50 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza, con sentenza del 17 novembre 2010
il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (EF.2010.340), ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via
provvisoria per fr. 14'540.50 oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2010 e fr.
100.- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.— a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Appellante la parte convenuta con atto di appello
datato 20 novembre 2010, con cui postula la reiezione dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 9 agosto 2010 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di __________ AO 1 ha escusso l’AP 1 per l’incasso della somma di
fr. 14'540.50 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di
credito: “Affitto locali in Via __________, __________. Saldo febbraio, aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2010”;
che
avendo l’escussa interposto opposizione al citato precetto esecutivo, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 4 ottobre 2010,
fondandola sul contratto di locazione stipulato con L__________ __________ il 9
ottobre 2000 ed avente per oggetto la locazione di spazi per l’esercizio di un
asilo nido in Via __________ nr. __________, __________, attività in seguito
ripresa dall’A__________ (doc. A), sulla situazione contabile al 4 ottobre 2010
(doc. C), rispettivamente, per quanto riguarda l’importo posto in esecuzione,
al 5 agosto 2010 (doc. E) e sui solleciti di pagamento rivolti all’escussa
(doc. B, C ed E);
che
all’udienza del 16 novembre 2010, alla quale la convenuta non è comparsa, la
parte istante si è confermata nella propria domanda sulla base della
documentazione prodotta, puntualizzando che il pagamento della somma di fr.
4'900.- effettuato il 25 ottobre 2010 dalla controparte è stato imputato quale versamento
per i mesi di settembre, ottobre e in parte novembre 2010 e che lo scoperto di
cui al precetto esecutivo rimane perciò invariato;
che
con sentenza del 17 novembre 2010, il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Città ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione esibita
dall’istante, segnatamente il contratto di locazione 9 ottobre 2000 (doc. A),
costituisce riconoscimento di debito e, perciò, valido titolo per ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, per gli importi di
pigione e acconto spese accessorie mensili in esso pattuiti;
che
con scritto 4 gennaio 2011 indirizzato al Tribunale d’appello, la convenuta ha
sollecitato una risposta alla allegata richiesta di appello 20 novembre 2010,
atto di appello mediante il quale ha asserito che per un disguido non ha potuto
presenziare all’udienza del 17 novembre 2010, per poi puntualizzare che dalla
documentazione annessa al gravame, sottoposta al giudizio dell’autorità
ricorsuale, risulta che essa non ha alcun debito nei confronti della locatrice;
considerato in diritto:
che
con il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), che disciplina la procedura
dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili, i provvedimenti
giudiziali di volontaria giurisdizione, le pratiche giudiziali in materia di
esecuzione per debiti e fallimenti e l’arbitrato (art. 1 CPC) e che, per quanto
riguarda le impugnazioni contro le decisioni di rigetto dell’opposizione,
prevede il solo rimedio del reclamo, a prescindere dal valore di causa (cfr.
art. 319 cpv. 1 lett. a, in combinazione con l’art. 309 cpv. 1 lett. n. 3 CPC);
che
in virtù delle disposizioni transitorie di cui agli art. 404 segg. CPC, alle
impugnazioni si applica però il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 2 CPC);
che
essendo l’impugnata sentenza stata emanata e intimata alle parti il 18 novembre
2010, per poi essere – secondo la convenuta - impugnata con l’atto di appello
datato 20 novembre 2010 annesso allo scritto 4 gennaio 2011, con il quale
l’insorgente ha sollecitato l’evasione del gravame, deve trovare applicazione,
comunque sia, ovvero a prescindere dal dies di inoltro del rimedio, il diritto
procedurale previgente, ossia la legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997, con le successive
modifiche (LALEF), e il Codice di procedura civile ti ticinese de 17 febbraio
1971, con le successive modifiche (CPC/TI);
che,
per quanto riguarda la specifica fattispecie, l’appello non è stato intimato
alla parte istante per osservazioni, il gravame rivelandosi d’acchito
inammissibile, al punto da poter essere evaso sulla base della procedura
semplificata prevista dall’art. 313bis CPC/TI, applicabile in virtù
dell’art. 25 LALEF;
che
in base all’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per l’appellazione, per il ricorso
in cassazione e per la presentazione delle osservazioni è di 10 giorni, ridotto
a 5 in materia cambiaria;
che,
stando alle registrazioni delle entrate presso la cancelleria civile del
Tribunale d’appello, pur datata 20 novembre 2010 la richiesta di appello
(direttamente indirizzata al Tribunale d’appello e peraltro senza la firma
autografa del suo rappresentante) risulta pervenuta soltanto il 5 gennaio 2011,
segnatamente come allegato allo scritto 4 gennaio 2011, con il quale la
convenuta ha sollecitato l’evasione del ricorso;
che
la richiesta di appello in rassegna non figura nemmeno negli atti del processo
inviati dalla Pretura a questa Camera a seguito della trasmissione dello
scritto 4 gennaio 2011, con il relativo annesso, per le incombenze di sua
competenza, per cui va scartata anche l’ipotesi che tale atto sia stato invece
spedito dalla convenuta alla Pretura, anziché al Tribunale d’appello;
che,
ciò posto, in assenza di un qualsivoglia riscontro che possa far ritenere che
la richiesta di appello datata 20 novembre 2010 sia già stata spedita a quel
momento o, dandosene il caso, tutt’al più, qualche giorno dopo, deve fare stato
la data 4/5 gennaio 2011, momento in cui la convenuta ha esibito per la prima
volta l’atto in questione, allegandolo alla sua sollecitatoria,
che risultando in questo modo l’appello
proposto ben oltre il termine di 10 giorni che ha iniziato a decorrere dalla
notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 22 novembre 2010 (v.
ricerca Track & Trace), il gravame dev’essere dichiarato inammissibile per
tardività;
che,
in ogni modo, la questione della tempestività dell’appello non si rivela
nemmeno decisiva, dal momento che fosse anche vero quanto preteso
dall’insorgente, ovvero di avere inoltrato la richiesta di appello alla data
pretesa, il rimedio sarebbe di nuovo destinato a un giudizio di inammissibilità
per le considerazioni che seguono;
che
nella misura in cui richiama il fatto che la mancata comparsa all’udienza del
17 (recte: 16) novembre 2010 sarebbe conseguente a un disguido,
l’appellante trascura che con scritto del 18 novembre 2010 il Pretore - di
fronte al fax ricevuto il giorno precedente alle 19.27 con cui essa si è
scusata per l’assenza all’udienza, asserendo che la citazione non le sarebbe
pervenuta - le ha comunicato che la sua assenza è da attribuire semplicemente
al mancato ritiro da parte sua della raccomanda- ta contenente la citazione, il
cui avviso di ritiro risulta depositato nella sua cassetta postale già dal 10
novembre 2010;
che
così come proposta, l’obiezione dell’appellante sfugge perciò a ulteriore
disamina e va, di conseguenza, ritenuta inammissibile, non da ultimo ove si
consideri che, per finire, essa non ha al riguardo mosso alcun concreto
rimprovero al Pretore, segnatamente non gli ha fatto carico di avere violato il
suo diritto di essere sentita;
che
nella misura in cui si avvale invece della documentazione prodotta con
l’appello per dimostrare di avere saldato l’importo posto in esecuzione e di
non risultare perciò debitrice dell’istante, l’appellante trascura per contro
che in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI, applicabile anche esso in
virtù del rinvio di cui all’art. 25 LALEF, alle parti non è consentito di
addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni, motivo per cui tale
documentazione, nella misura in cui non risulta dal fascicolo processuale, non
può essere presa in considerazione, con conseguente inammissibilità del rimedio
fondato su di essa;
che,
invero, questa documentazione, unitamente, tra l’altro, a un promemoria in
vista dell’udienza del 9 novembre 2010 (poi rinviata al 16 novembre 2010),
l’appellante l’ha esibita al primo giudice unitamente con il fax inviato
alla Pretura il 17 novembre 2010 ore 19.27;
che
tale iniziativa è però successiva non solo all’udienza di contradditorio del 16
novembre 2010, ma anche all’emanazione dell’impugnata sentenza (cfr. lo scritto
Fatti
18 novembre 2010 del Pretore), per cui essa non può essere di giovamento alla
convenuta;
che
del resto, avesse l’appellante inviato la menzionata documentazione anche prima
della tenuta dell’udienza, il primo giudice non l’avrebbe comunque potuta
considerare, alla parte convenuta essendo consentito di fare valere le sue
ragioni e, quindi, di produrre i relativi mezzi di prova, soltanto in occasione
dell’udienza di discussione (art. 20 cpv. 2 LALEF) e non altrimenti;
che
in ogni modo, nel corso dell’udienza del 16 novembre 2010, la parte istante ha
riconosciuto il versamento di fr. 4'900.- effettuato il 25 ottobre 2010 dalla
convenuta e riconducibile a uno dei documenti esibiti con il ricorso, imputando
però tale pagamento sui mesi di settembre, ottobre e, in parte, novembre 2010;
che
l’appellante, benché in possesso del verbale di udienza (v. documenti annessi
all’appello), non si confronta però con tale allegazione;
che,
in definitiva, ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero
essere posti a carico dell’appellante (art. 48, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’appellante non è
assistita da un avvocato, si rinuncia eccezionalmente ad ogni prelievo, mentre
che non si assegnano indennità alla parte istante, cui l’appello non è stato
intimato per osservazioni;
per questo motivi,
richiamati gli art. 313bis CPC/TI e 25 LALEF,
pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
Considerandi
2.
Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
- AP
1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 14'540,50, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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