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Decisione

14.2011.20

Rigetto definitivo dell'opposizione. Istanza presentata dopo la chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivo. Annullamento del decreto di stralcio

15 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. A), la RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 3'296,75 (fr. 3'189,05 + fr. 107,70), oltre interessi e spese,

indicando quale titolo di credito “Imposta federale diretta 2008 [...]”.

Interposta

opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. Con

decisione 15 febbraio 2011, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

ha stralciato la causa dai ruoli, ritenuto che l’escusso era stato dichiarato

fallito il 20 ottobre 2010.

C. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente la procedente, facendo valere

che, siccome la procedura fallimentare è stata chiusa per mancanza di attivi in

virtù dell’art. 230 LEF il 17 novembre 2010, l’esecuzione in questione sarebbe

stata riattivata in conformità dell’art. 230 cpv. 3 LEF, motivo per cui la reclamante,

con la sua istanza del 30 dicembre 2010, avrebbe validamente chiesto il rigetto

definitivo dell’opposizione.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso che la decisione impugnata risale al 15 febbraio 2011, ossia

dopo l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme

procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto

dell’opposizione proposta il 30 dicembre 2010 dall’insorgente. Ora, l’art. 404

cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si

applica il diritto procedurale previgente, ovvero la legge cantonale di

applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento del 10

maggio 1997 (in seguito vLALEF).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura applicabile

davanti alla prima giudice, si pone dipoi la questione di sapere quale sia invece

il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405 cpv. 1 CPC,

stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata (finale)

risale, come visto, al 15 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta

dal nuovo diritto.

2.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 17 febbraio 2011, ossia nel

termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della decisione impugnata,

avvenuta il 16 febbraio 2011, il reclamo è perciò di principio ammissibile.

3.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto;

b. l’accertamento

manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Giusta l'art. 206 cpv. 1 LEF, tutte le

esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, purché non siano già

giunte allo stadio della realizzazione (cfr. art. 199 cpv. 2 LEF); sono

riservate alcune ipotesi particolari (art. 206 cpv. 1, 2° periodo e cpv. 2

LEF), che non sono realizzate nel caso in esame. Tuttavia, qualora il fallimento

venga successivamente chiuso per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse

prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv.

4.

LEF). Secondo una decisione (giustamente) criticata da una buona parte della

dottrina (per tutti Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad

art. 230, con rif.), quest’ultima norma non sarebbe

applicabile all’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento (DTF 124 III 123).

Nella

fattispecie, il fallimento dell’escusso non è stato decretato su istanza

dell’escutente, giacché l’esecuzione in esame era già sospesa dall’opposizione

interposta dal debitore. Essa ha quindi ripreso il suo corso al momento della

chiusura del fallimento per mancanza di attivo, avvenuta il 7 dicembre 2010,

ossia il giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine per fornire le

garanzie richieste (FUSC n. 231/2010 del 26 novembre 2010). L’istanza 30

dicembre 2010 tendente al rigetto definitivo dell’op­po­si­zione interposta al

precetto esecutivo n. 741'961 era quindi valida, sicché la decisione di

stralcio impugnata va annullata e la causa retrocessa alla prima giudice per

essere istruita e decisa con un nuovo giudizio.

5.

Di conseguenza, il reclamo va accolto.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia né si attribuiscono ripetibili né di prima né

di seconda istanza, siccome non richieste dalla reclamante (cfr. art. 105 cpv.

2.

CPC e Trezzini, Commentario al

CPC, Lugano 2011, p. 430 ad 2/A).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 84, 206 e 230 LEF nonché 48 e

61.

OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è accolto.

1.1

Di

conseguenza, il “decreto” di stralcio 15 febbraio 2011 della Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord è annullato.

1.2

La

causa è retrocessa alla prima giudice per istruttoria e nuovo giudizio.

2.

Non

si preleva alcuna tassa né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a: – RA 1, __________;

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 3'296,75 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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