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Decisione

14.2011.200

Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni ammissibili. Divieto delle nova

5 dicembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 14/15.9.2011 dell’Ufficio di

esecuzione __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 7'696.85

oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3

ottobre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura __________

per fr. 7'348.60 (importo capitale), fr. 318.25 (interessi di mora) e fr. 30.00

(tassa di diffida), allegando la decisione di tassazione dopo tassazione

d’ufficio del 1° dicembre 2010 dell’Ufficio di tassazione __________, con la certificazione

della sua crescita in giudicato, che quantifica in fr. 10'108.40 l’imposta

cantonale a carico della convenuta per il periodo 1.gennaio 2009-31 dicembre

2009 (di cui fr. 10'043.45 quale imposta sul reddito e fr. 64.95 quale imposta

sulla sostanza; doc. B), il dettaglio dl calcolo degli interessi di mora (fr.

318.25; doc. C), il conguaglio 1. dicembre 2010 dell’imposta comunale 2009,

pure passato in giudicato, con un residuo di imposta comunale a carico della convenuta

di fr. 7'348.60 (doc. D) e la diffida di pagamento 27 aprile 2011 relativa al

mancato pagamento di fr. 7'348,60, comportante una tassa di fr. 30.00 (doc. E);

che

con ordinanza dell’11 ottobre 2011 il Pretore __________, ha assegnato alla convenuta

un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza

(art. 253 CPC);

che

la convenuta non vi ha dato alcun seguito;

che

con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore - premesso che se il credito è fondato

su una decisione giudiziale esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) e che sono

parificabili alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) - ha accolto l’istanza ritenendo la

documentazione esibita dall’istante titolo esecutivo ai sensi della citata

norma;

che

contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 24 novembre 2011,

asserendo di non avere potuto rispondere prima, perché assente per ragioni di

malattia e famigliari e obiettando che la tassazione è stata decisa d’ufficio,

sulla base della tassazione dell’ex coniuge;

che

la reclamante ha dipoi puntualizzato di essere disoccupata, iscritta

all’ufficio di collocamento, reduce da una lunga e invasiva malattia e di avere

in corso una causa di divorzio, molto litigiosa, di modo che essa non è comunque

in grado di pagare;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nella misura in cui parrebbe lamentare la violazione del diritto di essere

sentito per non avere potuto esprimersi sull’istanza davanti al primo giudice a

causa di assenza conseguente a malattia e a motivi famigliari, la reclamante si

avvale di un argomento che non le giova;

che,

infatti, l’insorgente non ha fornito alcun oggettivo riscontro a sostegno della

sua asserzione, non avendo essa allegato alcuna prova suscettibile di

avvalorare i pretesi motivi che le avrebbero impedito di partecipare

attivamente alla procedura di prima sede;

che

non può che conseguirne la reiezione del reclamo al riguardo;

che

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilevo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (cfr. ammonn/walther,Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che

tale è il caso per il titolo di rigetto – costituito dai doc. B, D, E - sul

quale il procedente ha fondato la propria istanza, indifferente essendo la

circostanza che si tratti di una tassazione d’ufficio, dato che la convenuta

non l’ha impugnata, ciò che ne ha comportato il suo passaggio in giudicato;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un autorità amministrativa svizzera - come nella

fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto

o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che

la reclamane non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni

liberatorie, il gravame esaurendosi in considerazioni - impossibilità di fare fronte

al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà finanziarie e a causa

della procedura di divorzio in corso, ecc. - che sfuggono con ogni evidenza al

potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che al riguardo il rimedio

risulta finanche inammissibile;

che,

del resto, all’ammissilbità del gravame su questo punto osta pure l’art. 326

cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,

né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che,

infatti, l’insorgente ha fatto valere tali sue ragioni solo con il reclamo, non

avendo essa - come visto - presentato osservazioni scritte all’istanza;

che

ne discende pertanto che, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve

essere disatteso siccome infondato;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente

non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'696.85,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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