14.2011.200
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni ammissibili. Divieto delle nova
5 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.200
Data decisione, Autorità:
05.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Eccezioni ammissibili. Divieto delle nova
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC-TI
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.200
Lugano
5 dicembre
2011
FP/ls/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 ottobre 2011 presentata da
CO 1,
rappresentato dal RA 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione __________, notificato in data 15 settembre 2009 per
il pagamento di fr. 7'696.85 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Pretore __________, con decisione
del 14 novembre 2011 (SO.2011.4340);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 24
novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 14/15.9.2011 dell’Ufficio di
esecuzione __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 7'696.85
oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta cantonale 2009;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3
ottobre 2011 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura __________
per fr. 7'348.60 (importo capitale), fr. 318.25 (interessi di mora) e fr. 30.00
(tassa di diffida), allegando la decisione di tassazione dopo tassazione
d’ufficio del 1° dicembre 2010 dell’Ufficio di tassazione __________, con la certificazione
della sua crescita in giudicato, che quantifica in fr. 10'108.40 l’imposta
cantonale a carico della convenuta per il periodo 1.gennaio 2009-31 dicembre
2009 (di cui fr. 10'043.45 quale imposta sul reddito e fr. 64.95 quale imposta
sulla sostanza; doc. B), il dettaglio dl calcolo degli interessi di mora (fr.
318.25; doc. C), il conguaglio 1. dicembre 2010 dell’imposta comunale 2009,
pure passato in giudicato, con un residuo di imposta comunale a carico della convenuta
di fr. 7'348.60 (doc. D) e la diffida di pagamento 27 aprile 2011 relativa al
mancato pagamento di fr. 7'348,60, comportante una tassa di fr. 30.00 (doc. E);
che
con ordinanza dell’11 ottobre 2011 il Pretore __________, ha assegnato alla convenuta
un termine di venti giorni per presentare eventuali osservazioni all’istanza
(art. 253 CPC);
che
la convenuta non vi ha dato alcun seguito;
che
con decisione del 14 novembre 2011 il Pretore - premesso che se il credito è fondato
su una decisione giudiziale esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) e che sono
parificabili alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) - ha accolto l’istanza ritenendo la
documentazione esibita dall’istante titolo esecutivo ai sensi della citata
norma;
che
contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 24 novembre 2011,
asserendo di non avere potuto rispondere prima, perché assente per ragioni di
malattia e famigliari e obiettando che la tassazione è stata decisa d’ufficio,
sulla base della tassazione dell’ex coniuge;
che
la reclamante ha dipoi puntualizzato di essere disoccupata, iscritta
all’ufficio di collocamento, reduce da una lunga e invasiva malattia e di avere
in corso una causa di divorzio, molto litigiosa, di modo che essa non è comunque
in grado di pagare;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nella misura in cui parrebbe lamentare la violazione del diritto di essere
sentito per non avere potuto esprimersi sull’istanza davanti al primo giudice a
causa di assenza conseguente a malattia e a motivi famigliari, la reclamante si
avvale di un argomento che non le giova;
che,
infatti, l’insorgente non ha fornito alcun oggettivo riscontro a sostegno della
sua asserzione, non avendo essa allegato alcuna prova suscettibile di
avvalorare i pretesi motivi che le avrebbero impedito di partecipare
attivamente alla procedura di prima sede;
che
non può che conseguirne la reiezione del reclamo al riguardo;
che
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto
qui di rilevo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (cfr. ammonn/walther,Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che
tale è il caso per il titolo di rigetto – costituito dai doc. B, D, E - sul
quale il procedente ha fondato la propria istanza, indifferente essendo la
circostanza che si tratti di una tassazione d’ufficio, dato che la convenuta
non l’ha impugnata, ciò che ne ha comportato il suo passaggio in giudicato;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un autorità amministrativa svizzera - come nella
fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto
o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che
la reclamane non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni
liberatorie, il gravame esaurendosi in considerazioni - impossibilità di fare fronte
al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà finanziarie e a causa
della procedura di divorzio in corso, ecc. - che sfuggono con ogni evidenza al
potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che al riguardo il rimedio
risulta finanche inammissibile;
che,
del resto, all’ammissilbità del gravame su questo punto osta pure l’art. 326
cpv. 1 CPC, secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni,
né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che,
infatti, l’insorgente ha fatto valere tali sue ragioni solo con il reclamo, non
avendo essa - come visto - presentato osservazioni scritte all’istanza;
che
ne discende pertanto che, nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve
essere disatteso siccome infondato;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTEF e 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente
non è assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'696.85,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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