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Decisione

14.2011.201

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo parificato ad una richiesta di motivazione scritta

14 dicembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con decisione 18 novembre 2001 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi

in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del

circolo di Giornico , in accoglimento dell’istanza 20 settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Acquarossa, notificato in data 31 agosto 2011 per il

pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ponendo a

carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- , con l’obbligo di

versare alla controparte fr. 35.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);

che

nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo

giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse

chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che

l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in

giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

che

il Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti che l’escusso,

entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura

ordinaria il disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e

che se questi omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto

dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);

che

contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con ricorso (recte:

reclamo) del 29 novembre 2011, contestando la correttezza della decisione

impugnata e obiettando di avere in ogni modo sempre ottemperato ai propri

impegni;

che l’atto non

è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro de reclamo è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a statuire sul

reclamo è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48

lett. e n. 1 LOG);

che proposto

il 29 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata al convenuto in data

24.

novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è tempestivo e, perciò,

sotto questo profilo, ammissibile;

che,

grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato

in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora

notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,

consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,

b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

che la

motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una

parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art 239

cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è

considerata rinuncia al’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo

(art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

che,

nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art.

239.

cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice di pace la

motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;

che tale

inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della

decisione mediante appello o reclamo (D.

Staehelin, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kom., art. 239

n. 30, trezzini, CPC Comm,. art.

239.

CPC pag. 1601);

che

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in

esame - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata

è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, in caso di reclamo ex

art. 321 cpv. 2 CPC e, quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore

(D.Staehelin, op. cit. art. 239

n. 29, 30 e 31);

che,

tuttavia, nel caso in cui in cui una parte introduce erroneamente - come vi è

da supporre nella specifica fattispecie - appello o reclamo prima ancora di

richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione,

il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex

art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC (d.stahelin, op,.

cit. art. 239 n. 31; naegeli in:

Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung, art. 239 n.16; lerch in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar,

art. 239 n. 6; CEF, inc. 14.2001.17, sentenza dell’11.5.2011 e CEF, inc. n.

14.211

, sentenza del 7.10. 2011);

che ne

discende l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di

pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione,

segnatamente a prendere posizione sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta

nelle sue osservazioni scritte del 13 ottobre 2011 e all’udienza del 18

novembre 2001;

che non

si prelevano spese, né si assegnano indennità;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del

circolo di Giornico, affinché provveda a motivare per scritto la propria

decisione.

2. Non

si riscuotono spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a.

- RE 1;

- studio

legale e notarile __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici: pagina seguente

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’379,60

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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