14.2011.201
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo parificato ad una richiesta di motivazione scritta
14 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.201
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo parificato ad una richiesta di motivazione scritta
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 239 cpv. 2 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.201
Lugano
14 dicembre 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 20 settembre 2011 presentata
da
CO 1,
rappresentato da RA 1
(patrocinato dallo studio legale e notarile __________
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Acquarossa per il pagamento di fr.
1'379.60 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di
Giornico con decisione del 18 novembre 2011(31/2011);
decisione impugnata dal convenuto con reclamo del 29
novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con decisione 18 novembre 2001 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi
in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace del
circolo di Giornico , in accoglimento dell’istanza 20 settembre 2011 di CO 1, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n__________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Acquarossa, notificato in data 31 agosto 2011 per il
pagamento di fr. 1'379.60 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ponendo a
carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 100.- , con l’obbligo di
versare alla controparte fr. 35.- a titolo di indennità (dispositivo n. 2);
che
nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo
giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse
chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che
l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in
giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);
che
il Giudice di pace ha dipoi avvertito le parti che l’escusso,
entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura
ordinaria il disconoscimento di debito al giudice del luogo dell’esecuzione e
che se questi omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto
dell’opposizione diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF);
che
contro il giudizio di primo grado il convenuto è insorto con ricorso (recte:
reclamo) del 29 novembre 2011, contestando la correttezza della decisione
impugnata e obiettando di avere in ogni modo sempre ottemperato ai propri
impegni;
che l’atto non
è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro de reclamo è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), ritenuto che l’autorità competente a statuire sul
reclamo è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG);
che proposto
il 29 settembre 2011 a fronte di una decisione notificata al convenuto in data
24.
novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio è tempestivo e, perciò,
sotto questo profilo, ammissibile;
che,
grazie alla facoltà riconosciutagli dal diritto processuale civile svizzero entrato
in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora
notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento,
consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale,
b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);
che la
motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una
parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art 239
cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è
considerata rinuncia al’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo
(art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);
che,
nella fattispecie, il convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall’art.
239.
cpv. 2 primo periodo CPC, ovvero non ha chiesto al giudice di pace la
motivazione scritta della sua decisione entro il termine di legge;
che tale
inazione equivale, presa a sé stante, a rinuncia all’impugnazione della
decisione mediante appello o reclamo (D.
Staehelin, in: Sutter/Sommer/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kom., art. 239
n. 30, trezzini, CPC Comm,. art.
239.
CPC pag. 1601);
che
un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) - come avvenuto nel caso in
esame - è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata
è suscettibile di fare decorrere i termini di ricorso, in caso di reclamo ex
art. 321 cpv. 2 CPC e, quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore
(D.Staehelin, op. cit. art. 239
n. 29, 30 e 31);
che,
tuttavia, nel caso in cui in cui una parte introduce erroneamente - come vi è
da supporre nella specifica fattispecie - appello o reclamo prima ancora di
richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione,
il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex
art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC (d.stahelin, op,.
cit. art. 239 n. 31; naegeli in:
Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordung, art. 239 n.16; lerch in: Geher/Kramer, ZPO Kommentar,
art. 239 n. 6; CEF, inc. 14.2001.17, sentenza dell’11.5.2011 e CEF, inc. n.
14.211
, sentenza del 7.10. 2011);
che ne
discende l’evasione del reclamo nel senso di rinviare gli atti al Giudice di
pace, affinché provveda a motivare per scritto la propria decisione,
segnatamente a prendere posizione sulle eccezioni sollevate dalla parte convenuta
nelle sue osservazioni scritte del 13 ottobre 2011 e all’udienza del 18
novembre 2001;
che non
si prelevano spese, né si assegnano indennità;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è evaso nel senso che gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del
circolo di Giornico, affinché provveda a motivare per scritto la propria
decisione.
2. Non
si riscuotono spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a.
- RE 1;
- studio
legale e notarile __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici: pagina seguente
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’379,60
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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